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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/12/2025, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, AN IT, all'udienza del 15.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1900/2018 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
E , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
EM TO
OPPONENTE - RICORRENTE
CONTRO
, che agisce in proprio e in Controparte_1 qualità di mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. AN Maria Marsico
OPPOSTO – RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Contessa
OPPOSTA - RESISTENTE oggetto: opposizione a intimazione di pagamento n. 0432017 9008625956/000 con istanza di sospensione degli atti impugnati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 13.2.2018, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che in data
23/01/2018 l' gli notificava l'intimazione di pagamento n. 0432017 Controparte_3
9008625956/000, con la quale veniva a conoscenza dell' esistenza di cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito relativi ai seguenti crediti: ∙ 1) cartella di pagamento n. 04320110008919228000 asseritamente notificata in data 20/04/2015 Ente creditore , per il presunto mancato pagamento CP_1 dei contributi I.V.S. e/o somme aggiuntive fissi o entro il minimale, anno 2007, dell'importo complessivo di € 3.643,21; 2) avviso di addebito n. 34320140003354831000, Ente creditore , CP_1 per il presunto mancato pagamento dei contributi I.V.S. e/o somme aggiuntive fissi o entro il minimale, anno 2013, dell'importo complessivo di € 4.250,50; 3) avviso di addebito n.
343201400042547009 000, Ente creditore , per il presunto mancato pagamento dei contributi CP_1
I.V.S. e/o somme aggiuntive fissi o entro il minimale, anno 2014, dell'importo complessivo di €
2.223,11; 4) avviso di addebito n. 34320150001792919 000, Ente creditore , per il presunto CP_1 mancato pagamento dei contributi I.V.S. e/o somme aggiuntive fissi o entro il minimale, anno 2014, dell'importo complessivo di € 2.171,22; 5) avviso di addebito n. 34320160000970959 000, Ente creditore , per il presunto mancato pagamento dei contributi I.V.S. e/o somme aggiuntive fissi o CP_1 entro il minimale, anno 2015-2016, dell'importo complessivo di € 2.125,16; che non aveva mai ricevuto la regolare notifica degli avvisi di addebito e/o delle cartelle esattoriali dal Concessionario della Riscossione né eventuali comunicazioni e/o diffide di prese in carico di importi da parte dello stesso;
che aveva, dunque, interesse ad impugnare la citata intimazione al fine di non vedersi cristallizzata una pretesa creditoria illegittima, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento in oggetto ed allo scopo ha dedotto: a) l'intervenuta prescrizione quinquennale di cui alla
L. n. 335/1995 dell'azione esecutiva di recupero del credito contributivo, in assenza di notificazione delle cartelle di pagamento ad esso collegate, ovvero la prescrizione quinquennale di cui alla citata legge dell'azione esecutiva di recupero del credito non opposto ai sensi dell'art. 24 comma 5 del
D.lgs. n. 46/1999, nel caso in cui si fosse verificata l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in oggetto;
b) la violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24
Cost, in relazione alla mancata notificazione degli atti presupposti a quello impugnato;
c) la nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito per tardività dell'iscrizione a ruolo, effettuata oltre il termine di legge del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, causata dalla mancata notificazione preventiva dell'avviso bonario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 5 della L. n. 212/2000; d) il difetto di motivazione dell'atto impugnato, a fronte delle mancata notificazione degli atti ad esso presupposti precedentemente indicati;
e)
l'omessa indicazione del tasso di interesse applicato, nonché l'illegittimità nella determinazione delle sanzioni, maggiorazioni e compensi connessi al presunto credito contributivo.
Tanto premesso, ha concluso come segue: “In via preliminare, sospendere anche con decreto inaudita altera parte la esecuzione dell'atto impugnato, considerato il danno grave ed irreparabile che sarebbe causato al ricorrente da una eventuale esecuzione;
In via principale accertare e dichiarare la nullità
e/o annullabilità e/o inefficacia e/o irregolarità dell'intimazione di pagamento n. 0432017
9008625956/000 e di tutti i provvedimenti ad esso collegati impugnati e/o sottesi e/o connessi, e per l'effetto dichiarare la non debenza delle somme richieste in quanto in parte prescritte e, altresì, condannare l'amministrazione convenuta a provvedere allo sgravio totale di quanto illegittimamente e/o indebitamente richiesto alla ricorrente;
Condannare la controparte alla rifusione delle spese per la difesa processuale”.
CP_
2.Ritualmente costituitisi in giudizio, l' e l' hanno contestato, Controparte_3 con articolate motivazioni, le argomentazioni avverse, chiedendo il rigetto del ricorso.
Veniva disattesa, con decreto del 2.5.2018, l' istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto formulata da parte opponente.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa viene decisa all'esito dell'odierna udienza mediante deposito contestuale della presente sentenza telematica.
3. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Va opportunamente premesso che la denuncia di vizi propri asseritamente inficianti la validità dell'intimazione di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617, comma 1 c.p.c.), la cui proposizione è, nella specie, tempestiva, stante il deposito del ricorso introduttivo del giudizio entro il termine decadenziale di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, atteso che, a fronte della notifica della stessa avvenuta il 23/01/2018, il ricorso è stato depositato il 13/02/2018.
Ne consegue che saranno di seguito esaminati i motivi formali di opposizione.
3.1.L'opponente ha dedotto che le somme pretese sono state tardivamente iscritte a ruolo, in violazione dell'articolo 17 del d.p.r. 603/1972, in quanto l'iscrizione a ruolo deve avvenire entro l'anno successivo a quello in cui l'accertamento è stato eseguito, lamentando altresì che l'iscrizione a ruolo non risulta preceduta dall'avviso bonario di cui all'articolo 6 comma 5 L. 212/2000. Ed invero, la Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che i termini di decadenza previsti dall'art. 25, d.P.R. n.
602/1973, e successive modificazioni e integrazioni, non sono applicabili ai crediti degli enti previdenziali, in quanto l'art. 18, d.lgs. n. 46/1999, pur prevedendo l'estensione delle disposizioni di cui al capo II del titolo I e del titolo II del d.P.R. n. 602/1973 anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17, tra cui rientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa «salvo quanto previsto dagli articoli seguenti», ossia dagli artt. 24 e 25, d.lgs. n. 46/1999, cit., i quali, con riferimento a tali crediti, debbono ritenersi latori di una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione (Cass. n. 12631 del 2014).
A tale principio, successivamente ribadito da Cass. nn. 22436 del 2015, 7093 del 2018 e 9012 del
2019 (e, da ultimo, da Cass. Sez. Lav. n. 11348/2021), occorre assicurare continuità, non senza ricordare che, in ogni caso, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'Istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (così Cass. n. 14149 del 2012 e numerosissime successive conformi).
Inoltre, con riguardo all'avviso bonario, si osserva che l'omesso invio dello stesso non inficia la validità della cartella, trattandosi di un adempimento facoltativo, come si evince dal tenore letterale dell'art. 24, comma 2°, D.lgs. n. 46/1999, secondo cui “L'Ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore” (cfr. nello stesso senso, Tribunale di Foggia, sent. n. 2832/2021, pubbl. il 7/07/2021, est. dott. I. Caputo).
Ne consegue l'infondatezza di tale motivo di opposizione.
La parte opponente ha poi eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato, in relazione all'omessa indicazione nello stesso del titolo e dell'atto presupposto, in violazione degli artt. 3 L. n.
241/1990 e 7 L. n. 212/2000. Tale doglianza deve dirsi priva di fondamento.
Giova rammentare che “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass. civ. Sez. V, 9.11.2018, n. 28689). Nel caso in esame, l'intimazione di pagamento fa espressa menzione delle sottostanti cartelle di pagamento e avvisi di addebito, indicandone la data di notifica e l'importo dovuto. Il vizio di motivazione dedotto dall'opponente s'appalesa, dunque, insussistente. Per le medesime ragioni, non occorreva l'allegazione dell'atto presupposto, né, tanto meno, l'indicazione degli estremi identificativi del ruolo, stante la piena conoscibilità dei predetti atti. L'opponente ha inoltre lamentato l'omessa indicazione del tasso di interesse applicato nonché
l'illegittimità nelle sanzioni, maggiorazione e nei compensi per la riscossione. L' esame del titolo consente di rilevare che è chiaramente indicato il riferimento normativo utilizzato per la quantificazione degli interessi, ovvero l' art 30 del DPR nr 602/1973, che testualmente fa rimando all' applicazione della “ media dei tassi bancari attivi” ratione temporis. La censura, dunque, è priva di pregio.
Con l'ultimo motivo formale di opposizione l'opponente ha dedotto “l'omessa definizione dei poteri del soggetto sottoscrittore dell'atto”, a tale riguardo si rileva che: “l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass. Sez. V n.
31605/2019).
Nel caso posto all'odierno vaglio, l'esame dell' intimazione in formato integrale consente di evincere l'apposizione, in calce alla stessa, della firma riconducibile all' Agente per la riscossione della
Provincia di Foggia.
3.2.Esaurito l'esame dei motivi formali di opposizione all'intimazione di pagamento, appare opportuno scrutinare i vizi relativi al merito della pretesa contributiva ovvero l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali e l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati in ricorso.
In tema, la Suprema Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Cass. Sez. Lav. n. 24506 del 2016; così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento). Ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016). Inoltre, giova rammentare che l'irretrattabilità del credito contributivo cristallizzato nelle cartelle, per effetto della mancata opposizione ad esse, non preclude l'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle medesime, con l'azione generale prevista dall'art. 615.
Quanto ai crediti portati nella cartella di pagamento di cui al nr 1) dell' elenco in premessa ed agli avvisi di addebito portati negli avvisi di addebito di cui ai nr 2, 3 e 4 dello stesso, si rileva che sono stati oggetto di altra opposizione e decisi all' esito della stessa con sentenza nr 3256/2023 del
6.11.2023, resa all' esito del procedimento rg nr 2639/2018.
Le motivazioni del precedente richiamato si riportano nei passaggi salienti:
“ Sempre in via preliminare deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della competente commissione tributaria, con riferimento alle somme richieste con le seguenti cartelle di pagamento nonché delle sanzioni riportate nella comunicazione di iscrizione ipotecaria: - cartella esattoriale n. 043 2011 00089192 28 riguarda il recupero della contribuzione a percentuale riferita all'anno di imposta 2007; - cartella esattoriale N. 043 2012 00012870 42, si riferisce a contribuzione a percentuale per l'anno di imposta 2009. Come chiarito dall' e non contestato dalla parte CP_1 ricorrente sono state emesse direttamente dall' di Foggia. Dette cartelle di Controparte_3 pagamento hanno ad oggetto crediti di natura erariale ed è riservata alla Commissione Tributaria la giurisdizione in ordine a “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento …” (ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 546/92 come sostituito dall'art. 12 della l. 448/01).
…….. Quanto agli avvisi di addebito l' ha eccepito che: il N. 343 2014 00033548 31 risulta notificato CP_1 il 14.02.2015 per compiuta giacenza riguarda la omissione dei contributi fissi riferiti alla prima, seconda, terza e quarta rata 2013. il N. 343 2014 00042547 09 risulta essere stato notificato il
13.03.2015 per compiuta giacenza e riguarda la omissione dei contributi fissi riferiti alla prima e seconda rata 2014. il N. 343 2015 00017929 19 è stato notificato il 04.12.2015 per compiuta giacenza contiene la omissione dei contributi fissi riferiti alla terza e quarta rata 2014.
Ciò posto deve rilevarsi che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. (Cass. sez. Lav. n.
4506 del 27/02/2007).
Nella fattispecie l'opponente ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito.
La censura è fondata, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.10012 del 2021, alla stregua dei quali nei casi di temporanea assenza del destinatario, nella notifica a mezzo posta devono essere rispettate le formalità prescritte dall'art. 8 1. n.890 del 1982, ivi incluso l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito degli atti notificandi, di cui deve essere data prova producendo in giudizio l'avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata, chiarendosi che la C.A.D. riveste un ruolo essenziale, mirando a garantire "la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso". Le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n.890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. , non essendo a tal fine C.F._1 sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima." L' non ha prodotto gli avvisi di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto CP_1 deposito degli atti presso l'ufficio postale ragion per cui la notifica dei predetti avvisi di addebito deve ritenersi nulla ciò che comporta la mera rimessione in termini per proporre opposizione avverso gli atti di riscossione. Ebbene, l'iscrizione ipotecaria è stata comunicata il 12.02.2018, come dedotto dallo stesso opponente. Nella suddetta iscrizione è indicato il numero delle cartelle (oggi impugnate),
l'ente impositore, la somma richiesta, il titolo della pretesa. Ne consegue che il termine per proporre opposizione avverso gli avvisi di addebito ha ripreso a decorrere dalla data di comunicazione della iscrizione ipotecaria (ossia, dal 12.2.2018). Orbene, il ricorso in opposizione è stato depositato il
28.02.2018, quindi nel termine di 40 giorni per proporre opposizione avverso gli avvisi di addebito portati a conoscenza mediante la comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Giova rammentare che la prescrizione decorre «dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020):
l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria» (Cass. nr. 10273 del 2021; conf.
Cass. nr. 17970 del 2022); per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55 convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono. «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»; i termini di versamento dei contributi sono definiti dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»;
la Corte ha, poi, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione anche «il differimento» dei termini stessi, previsto dai D.P.C.M. che, tempo per tempo, lo hanno stabilito mentre non rileva il «secondo termine per il pagamento» (id est: il secondo termine di pagamento previsto dai D.P.C.M. per i quali è stabilita una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo). La Corte ha, infatti, chiarito che «la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto – tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge- non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva» (v., Cass. 21472 del 2020 con i richiami a Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019) Ciò posto non può che valutarsi che sia per i contributi relativi all'anno 2013 che per quelli relativi all'anno 2014, i cui termini per il versamento scadevano rispettivamente nel 2014 e nel 2015, non sia decorso il termine di prescrizione quinquennale alla data del 12.02.2018.
CP_ Nel merito, l' ha dedotto che il credito azionato è relativo ai contributi dovuti alla gestione commercianti "alla quale il ricorrente è iscritto, su sua domanda, presentata il 26.01.2000, dal 04. 01. CP_ 2000, per la sua attività in base alla visura camerale prodotta dall il ricorrente risulta iscritto al registro delle imprese prima in qualità di impresa individuale e SUCCESSIVAMENTE in qualità di socio unico ed amministratore della “DUE M SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A
CAPITALE DO “ che si occupa di commercio al dettaglio di elettrodomestici. L ha CP_1 dedotto che dopo l'iscrizione nella suddetta gestione avveniva la emissione dei modelli F 24 per il versamento della contribuzione dovuta e che l'opponente ometteva parzialmente il versamento A CP_ fronte delle specifiche allegazioni dell' nonchè a fronte dei documenti versati in atti dall' , CP_1
l'opponente non ha mosso specifiche contestazioni, e, in ogni caso, non ha superato la presunzione di regolare svolgimento dell'attività commerciale, connessa alla iscrizione nel registro delle imprese sì che i fatti costitutivi del credito contributivo - con riferimento ai suddetti avvisi di addebito - devono ritenersi provati. Ne consegue in parte qua il rigetto della domanda con riferimento agli avvisi di addebito N. 343 2014 00033548 31, N. 343 2014 00042547 09 e N. 343 2015 00017929 19….”
Quanto, invece, all'avviso di addebito n. 34320160000970959 000, Ente creditore , per il CP_1 presunto mancato pagamento dei contributi I.V.S. e/o somme aggiuntive fissi o entro il minimale, anno 2015-2016, dell'importo complessivo di € 2.125,16, non oggetto dell' opposizione definita con la sentenza citata, si osserva quanto segue.
Dello stesso è provata la notifica per compiuta giacenza in data 14.6.2026 ( cfr. all. 4 alla memoria CP_ di costituzione dell' .
Alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.10012 del
2021, già richiamata, L avrebbe dovuto produrre l' avviso di ricevimento della raccomandata CP_1 che comunica l'avvenuto deposito degli atti presso l'ufficio postale, ragion per cui la notifica del predetto avviso di addebito deve ritenersi nulla, il che comporta la rimessione in termini per proporre opposizione avverso gli atti di riscossione. Ebbene, l'intimazione di pagamento è stata notificata il 23.1.2018, come dedotto dallo stesso opponente. Nella suddetta iscrizione è indicato il numero delle cartelle (oggi impugnate), l'ente impositore, la somma richiesta, il titolo della pretesa. Ne consegue che il termine per proporre opposizione avverso l'avviso di addebito ha ripreso a decorrere dalla data di notificazione della intimazione oggetto del presente giudizio.
Orbene, il ricorso in opposizione è stato depositato il 13.02.2018, quindi nel termine di 40 giorni per proporre opposizione avverso gli avvisi di addebito portati a conoscenza mediante l' intimazione di CP_ pagamento. Nel merito, l ha dedotto che il credito azionato è relativo ai contributi dovuti alla gestione commercianti alla quale il ricorrente è iscritto, su sua domanda, presentata il 26.01.2000, dal
04. 01. 2000, prima in qualità di impresa individuale e poi in qualità di socio unico ed amministratore della “DUE M SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE DO“ che si occupa di commercio al dettaglio di elettrodomestici.
L' ha dedotto che dopo l'iscrizione nella suddetta gestione avveniva la emissione dei modelli F CP_1
24 per il versamento della contribuzione dovuta e che l'opponente ne ometteva parzialmente il versamento, da ciò conseguendo l' iscrizione a ruolo dei contributi mai versati.
CP_
Quanto al merito della pretesa contributiva azionata, a fronte delle specifiche allegazioni dell' e dei documenti versati in atti, l'opponente non ha dedotto alcun fatto estintivo dell' obbligazione azionata e, in ogni caso, non ha superato la presunzione di regolare svolgimento dell'attività commerciale, connessa alla iscrizione nel registro delle imprese, sicche i fatti costitutivi del credito contributivo - anche con riferimento all' avviso di addebito non oggetto della precedente pronuncia ed invece oggetto dell' odierno accertamento- devono ritenersi provati.
Ne consegue la dichiarazione di difetto di giurisdizione quanto alla cartella esattoriale n. 043 2011
00089192 28 e, quanto agli ulteriori titoli sottesi all' intimazione di pagamento opposta, il rigetto della domanda.
4. Le spese di lite - liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 - seguono la soccombenza dell'opponente nei confronti di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione quanto alla cartella esattoriale n. 043 2011 00089192 28, per essere competente la Commissione Tributaria;
- rigetta, per il resto, l'opposizione; CP_
- condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell' e dell' delle spese Controparte_3 di lite, liquidate per ciascuno in euro 2.697,00, oltre accessori, se dovuti.
Foggia, 15.12.2015
IL GIUDICE DEL LAVORO
AN IT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, AN IT, all'udienza del 15.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1900/2018 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
E , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
EM TO
OPPONENTE - RICORRENTE
CONTRO
, che agisce in proprio e in Controparte_1 qualità di mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. AN Maria Marsico
OPPOSTO – RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Contessa
OPPOSTA - RESISTENTE oggetto: opposizione a intimazione di pagamento n. 0432017 9008625956/000 con istanza di sospensione degli atti impugnati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 13.2.2018, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che in data
23/01/2018 l' gli notificava l'intimazione di pagamento n. 0432017 Controparte_3
9008625956/000, con la quale veniva a conoscenza dell' esistenza di cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito relativi ai seguenti crediti: ∙ 1) cartella di pagamento n. 04320110008919228000 asseritamente notificata in data 20/04/2015 Ente creditore , per il presunto mancato pagamento CP_1 dei contributi I.V.S. e/o somme aggiuntive fissi o entro il minimale, anno 2007, dell'importo complessivo di € 3.643,21; 2) avviso di addebito n. 34320140003354831000, Ente creditore , CP_1 per il presunto mancato pagamento dei contributi I.V.S. e/o somme aggiuntive fissi o entro il minimale, anno 2013, dell'importo complessivo di € 4.250,50; 3) avviso di addebito n.
343201400042547009 000, Ente creditore , per il presunto mancato pagamento dei contributi CP_1
I.V.S. e/o somme aggiuntive fissi o entro il minimale, anno 2014, dell'importo complessivo di €
2.223,11; 4) avviso di addebito n. 34320150001792919 000, Ente creditore , per il presunto CP_1 mancato pagamento dei contributi I.V.S. e/o somme aggiuntive fissi o entro il minimale, anno 2014, dell'importo complessivo di € 2.171,22; 5) avviso di addebito n. 34320160000970959 000, Ente creditore , per il presunto mancato pagamento dei contributi I.V.S. e/o somme aggiuntive fissi o CP_1 entro il minimale, anno 2015-2016, dell'importo complessivo di € 2.125,16; che non aveva mai ricevuto la regolare notifica degli avvisi di addebito e/o delle cartelle esattoriali dal Concessionario della Riscossione né eventuali comunicazioni e/o diffide di prese in carico di importi da parte dello stesso;
che aveva, dunque, interesse ad impugnare la citata intimazione al fine di non vedersi cristallizzata una pretesa creditoria illegittima, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento in oggetto ed allo scopo ha dedotto: a) l'intervenuta prescrizione quinquennale di cui alla
L. n. 335/1995 dell'azione esecutiva di recupero del credito contributivo, in assenza di notificazione delle cartelle di pagamento ad esso collegate, ovvero la prescrizione quinquennale di cui alla citata legge dell'azione esecutiva di recupero del credito non opposto ai sensi dell'art. 24 comma 5 del
D.lgs. n. 46/1999, nel caso in cui si fosse verificata l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in oggetto;
b) la violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24
Cost, in relazione alla mancata notificazione degli atti presupposti a quello impugnato;
c) la nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito per tardività dell'iscrizione a ruolo, effettuata oltre il termine di legge del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, causata dalla mancata notificazione preventiva dell'avviso bonario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 5 della L. n. 212/2000; d) il difetto di motivazione dell'atto impugnato, a fronte delle mancata notificazione degli atti ad esso presupposti precedentemente indicati;
e)
l'omessa indicazione del tasso di interesse applicato, nonché l'illegittimità nella determinazione delle sanzioni, maggiorazioni e compensi connessi al presunto credito contributivo.
Tanto premesso, ha concluso come segue: “In via preliminare, sospendere anche con decreto inaudita altera parte la esecuzione dell'atto impugnato, considerato il danno grave ed irreparabile che sarebbe causato al ricorrente da una eventuale esecuzione;
In via principale accertare e dichiarare la nullità
e/o annullabilità e/o inefficacia e/o irregolarità dell'intimazione di pagamento n. 0432017
9008625956/000 e di tutti i provvedimenti ad esso collegati impugnati e/o sottesi e/o connessi, e per l'effetto dichiarare la non debenza delle somme richieste in quanto in parte prescritte e, altresì, condannare l'amministrazione convenuta a provvedere allo sgravio totale di quanto illegittimamente e/o indebitamente richiesto alla ricorrente;
Condannare la controparte alla rifusione delle spese per la difesa processuale”.
CP_
2.Ritualmente costituitisi in giudizio, l' e l' hanno contestato, Controparte_3 con articolate motivazioni, le argomentazioni avverse, chiedendo il rigetto del ricorso.
Veniva disattesa, con decreto del 2.5.2018, l' istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto formulata da parte opponente.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa viene decisa all'esito dell'odierna udienza mediante deposito contestuale della presente sentenza telematica.
3. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Va opportunamente premesso che la denuncia di vizi propri asseritamente inficianti la validità dell'intimazione di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617, comma 1 c.p.c.), la cui proposizione è, nella specie, tempestiva, stante il deposito del ricorso introduttivo del giudizio entro il termine decadenziale di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, atteso che, a fronte della notifica della stessa avvenuta il 23/01/2018, il ricorso è stato depositato il 13/02/2018.
Ne consegue che saranno di seguito esaminati i motivi formali di opposizione.
3.1.L'opponente ha dedotto che le somme pretese sono state tardivamente iscritte a ruolo, in violazione dell'articolo 17 del d.p.r. 603/1972, in quanto l'iscrizione a ruolo deve avvenire entro l'anno successivo a quello in cui l'accertamento è stato eseguito, lamentando altresì che l'iscrizione a ruolo non risulta preceduta dall'avviso bonario di cui all'articolo 6 comma 5 L. 212/2000. Ed invero, la Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che i termini di decadenza previsti dall'art. 25, d.P.R. n.
602/1973, e successive modificazioni e integrazioni, non sono applicabili ai crediti degli enti previdenziali, in quanto l'art. 18, d.lgs. n. 46/1999, pur prevedendo l'estensione delle disposizioni di cui al capo II del titolo I e del titolo II del d.P.R. n. 602/1973 anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17, tra cui rientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa «salvo quanto previsto dagli articoli seguenti», ossia dagli artt. 24 e 25, d.lgs. n. 46/1999, cit., i quali, con riferimento a tali crediti, debbono ritenersi latori di una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione (Cass. n. 12631 del 2014).
A tale principio, successivamente ribadito da Cass. nn. 22436 del 2015, 7093 del 2018 e 9012 del
2019 (e, da ultimo, da Cass. Sez. Lav. n. 11348/2021), occorre assicurare continuità, non senza ricordare che, in ogni caso, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'Istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (così Cass. n. 14149 del 2012 e numerosissime successive conformi).
Inoltre, con riguardo all'avviso bonario, si osserva che l'omesso invio dello stesso non inficia la validità della cartella, trattandosi di un adempimento facoltativo, come si evince dal tenore letterale dell'art. 24, comma 2°, D.lgs. n. 46/1999, secondo cui “L'Ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore” (cfr. nello stesso senso, Tribunale di Foggia, sent. n. 2832/2021, pubbl. il 7/07/2021, est. dott. I. Caputo).
Ne consegue l'infondatezza di tale motivo di opposizione.
La parte opponente ha poi eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato, in relazione all'omessa indicazione nello stesso del titolo e dell'atto presupposto, in violazione degli artt. 3 L. n.
241/1990 e 7 L. n. 212/2000. Tale doglianza deve dirsi priva di fondamento.
Giova rammentare che “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass. civ. Sez. V, 9.11.2018, n. 28689). Nel caso in esame, l'intimazione di pagamento fa espressa menzione delle sottostanti cartelle di pagamento e avvisi di addebito, indicandone la data di notifica e l'importo dovuto. Il vizio di motivazione dedotto dall'opponente s'appalesa, dunque, insussistente. Per le medesime ragioni, non occorreva l'allegazione dell'atto presupposto, né, tanto meno, l'indicazione degli estremi identificativi del ruolo, stante la piena conoscibilità dei predetti atti. L'opponente ha inoltre lamentato l'omessa indicazione del tasso di interesse applicato nonché
l'illegittimità nelle sanzioni, maggiorazione e nei compensi per la riscossione. L' esame del titolo consente di rilevare che è chiaramente indicato il riferimento normativo utilizzato per la quantificazione degli interessi, ovvero l' art 30 del DPR nr 602/1973, che testualmente fa rimando all' applicazione della “ media dei tassi bancari attivi” ratione temporis. La censura, dunque, è priva di pregio.
Con l'ultimo motivo formale di opposizione l'opponente ha dedotto “l'omessa definizione dei poteri del soggetto sottoscrittore dell'atto”, a tale riguardo si rileva che: “l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass. Sez. V n.
31605/2019).
Nel caso posto all'odierno vaglio, l'esame dell' intimazione in formato integrale consente di evincere l'apposizione, in calce alla stessa, della firma riconducibile all' Agente per la riscossione della
Provincia di Foggia.
3.2.Esaurito l'esame dei motivi formali di opposizione all'intimazione di pagamento, appare opportuno scrutinare i vizi relativi al merito della pretesa contributiva ovvero l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali e l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati in ricorso.
In tema, la Suprema Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Cass. Sez. Lav. n. 24506 del 2016; così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento). Ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016). Inoltre, giova rammentare che l'irretrattabilità del credito contributivo cristallizzato nelle cartelle, per effetto della mancata opposizione ad esse, non preclude l'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle medesime, con l'azione generale prevista dall'art. 615.
Quanto ai crediti portati nella cartella di pagamento di cui al nr 1) dell' elenco in premessa ed agli avvisi di addebito portati negli avvisi di addebito di cui ai nr 2, 3 e 4 dello stesso, si rileva che sono stati oggetto di altra opposizione e decisi all' esito della stessa con sentenza nr 3256/2023 del
6.11.2023, resa all' esito del procedimento rg nr 2639/2018.
Le motivazioni del precedente richiamato si riportano nei passaggi salienti:
“ Sempre in via preliminare deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della competente commissione tributaria, con riferimento alle somme richieste con le seguenti cartelle di pagamento nonché delle sanzioni riportate nella comunicazione di iscrizione ipotecaria: - cartella esattoriale n. 043 2011 00089192 28 riguarda il recupero della contribuzione a percentuale riferita all'anno di imposta 2007; - cartella esattoriale N. 043 2012 00012870 42, si riferisce a contribuzione a percentuale per l'anno di imposta 2009. Come chiarito dall' e non contestato dalla parte CP_1 ricorrente sono state emesse direttamente dall' di Foggia. Dette cartelle di Controparte_3 pagamento hanno ad oggetto crediti di natura erariale ed è riservata alla Commissione Tributaria la giurisdizione in ordine a “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento …” (ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 546/92 come sostituito dall'art. 12 della l. 448/01).
…….. Quanto agli avvisi di addebito l' ha eccepito che: il N. 343 2014 00033548 31 risulta notificato CP_1 il 14.02.2015 per compiuta giacenza riguarda la omissione dei contributi fissi riferiti alla prima, seconda, terza e quarta rata 2013. il N. 343 2014 00042547 09 risulta essere stato notificato il
13.03.2015 per compiuta giacenza e riguarda la omissione dei contributi fissi riferiti alla prima e seconda rata 2014. il N. 343 2015 00017929 19 è stato notificato il 04.12.2015 per compiuta giacenza contiene la omissione dei contributi fissi riferiti alla terza e quarta rata 2014.
Ciò posto deve rilevarsi che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. (Cass. sez. Lav. n.
4506 del 27/02/2007).
Nella fattispecie l'opponente ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito.
La censura è fondata, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.10012 del 2021, alla stregua dei quali nei casi di temporanea assenza del destinatario, nella notifica a mezzo posta devono essere rispettate le formalità prescritte dall'art. 8 1. n.890 del 1982, ivi incluso l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito degli atti notificandi, di cui deve essere data prova producendo in giudizio l'avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata, chiarendosi che la C.A.D. riveste un ruolo essenziale, mirando a garantire "la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso". Le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n.890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. , non essendo a tal fine C.F._1 sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima." L' non ha prodotto gli avvisi di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto CP_1 deposito degli atti presso l'ufficio postale ragion per cui la notifica dei predetti avvisi di addebito deve ritenersi nulla ciò che comporta la mera rimessione in termini per proporre opposizione avverso gli atti di riscossione. Ebbene, l'iscrizione ipotecaria è stata comunicata il 12.02.2018, come dedotto dallo stesso opponente. Nella suddetta iscrizione è indicato il numero delle cartelle (oggi impugnate),
l'ente impositore, la somma richiesta, il titolo della pretesa. Ne consegue che il termine per proporre opposizione avverso gli avvisi di addebito ha ripreso a decorrere dalla data di comunicazione della iscrizione ipotecaria (ossia, dal 12.2.2018). Orbene, il ricorso in opposizione è stato depositato il
28.02.2018, quindi nel termine di 40 giorni per proporre opposizione avverso gli avvisi di addebito portati a conoscenza mediante la comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Giova rammentare che la prescrizione decorre «dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020):
l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria» (Cass. nr. 10273 del 2021; conf.
Cass. nr. 17970 del 2022); per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55 convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono. «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»; i termini di versamento dei contributi sono definiti dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»;
la Corte ha, poi, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione anche «il differimento» dei termini stessi, previsto dai D.P.C.M. che, tempo per tempo, lo hanno stabilito mentre non rileva il «secondo termine per il pagamento» (id est: il secondo termine di pagamento previsto dai D.P.C.M. per i quali è stabilita una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo). La Corte ha, infatti, chiarito che «la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto – tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge- non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva» (v., Cass. 21472 del 2020 con i richiami a Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019) Ciò posto non può che valutarsi che sia per i contributi relativi all'anno 2013 che per quelli relativi all'anno 2014, i cui termini per il versamento scadevano rispettivamente nel 2014 e nel 2015, non sia decorso il termine di prescrizione quinquennale alla data del 12.02.2018.
CP_ Nel merito, l' ha dedotto che il credito azionato è relativo ai contributi dovuti alla gestione commercianti "alla quale il ricorrente è iscritto, su sua domanda, presentata il 26.01.2000, dal 04. 01. CP_ 2000, per la sua attività in base alla visura camerale prodotta dall il ricorrente risulta iscritto al registro delle imprese prima in qualità di impresa individuale e SUCCESSIVAMENTE in qualità di socio unico ed amministratore della “DUE M SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A
CAPITALE DO “ che si occupa di commercio al dettaglio di elettrodomestici. L ha CP_1 dedotto che dopo l'iscrizione nella suddetta gestione avveniva la emissione dei modelli F 24 per il versamento della contribuzione dovuta e che l'opponente ometteva parzialmente il versamento A CP_ fronte delle specifiche allegazioni dell' nonchè a fronte dei documenti versati in atti dall' , CP_1
l'opponente non ha mosso specifiche contestazioni, e, in ogni caso, non ha superato la presunzione di regolare svolgimento dell'attività commerciale, connessa alla iscrizione nel registro delle imprese sì che i fatti costitutivi del credito contributivo - con riferimento ai suddetti avvisi di addebito - devono ritenersi provati. Ne consegue in parte qua il rigetto della domanda con riferimento agli avvisi di addebito N. 343 2014 00033548 31, N. 343 2014 00042547 09 e N. 343 2015 00017929 19….”
Quanto, invece, all'avviso di addebito n. 34320160000970959 000, Ente creditore , per il CP_1 presunto mancato pagamento dei contributi I.V.S. e/o somme aggiuntive fissi o entro il minimale, anno 2015-2016, dell'importo complessivo di € 2.125,16, non oggetto dell' opposizione definita con la sentenza citata, si osserva quanto segue.
Dello stesso è provata la notifica per compiuta giacenza in data 14.6.2026 ( cfr. all. 4 alla memoria CP_ di costituzione dell' .
Alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.10012 del
2021, già richiamata, L avrebbe dovuto produrre l' avviso di ricevimento della raccomandata CP_1 che comunica l'avvenuto deposito degli atti presso l'ufficio postale, ragion per cui la notifica del predetto avviso di addebito deve ritenersi nulla, il che comporta la rimessione in termini per proporre opposizione avverso gli atti di riscossione. Ebbene, l'intimazione di pagamento è stata notificata il 23.1.2018, come dedotto dallo stesso opponente. Nella suddetta iscrizione è indicato il numero delle cartelle (oggi impugnate), l'ente impositore, la somma richiesta, il titolo della pretesa. Ne consegue che il termine per proporre opposizione avverso l'avviso di addebito ha ripreso a decorrere dalla data di notificazione della intimazione oggetto del presente giudizio.
Orbene, il ricorso in opposizione è stato depositato il 13.02.2018, quindi nel termine di 40 giorni per proporre opposizione avverso gli avvisi di addebito portati a conoscenza mediante l' intimazione di CP_ pagamento. Nel merito, l ha dedotto che il credito azionato è relativo ai contributi dovuti alla gestione commercianti alla quale il ricorrente è iscritto, su sua domanda, presentata il 26.01.2000, dal
04. 01. 2000, prima in qualità di impresa individuale e poi in qualità di socio unico ed amministratore della “DUE M SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE DO“ che si occupa di commercio al dettaglio di elettrodomestici.
L' ha dedotto che dopo l'iscrizione nella suddetta gestione avveniva la emissione dei modelli F CP_1
24 per il versamento della contribuzione dovuta e che l'opponente ne ometteva parzialmente il versamento, da ciò conseguendo l' iscrizione a ruolo dei contributi mai versati.
CP_
Quanto al merito della pretesa contributiva azionata, a fronte delle specifiche allegazioni dell' e dei documenti versati in atti, l'opponente non ha dedotto alcun fatto estintivo dell' obbligazione azionata e, in ogni caso, non ha superato la presunzione di regolare svolgimento dell'attività commerciale, connessa alla iscrizione nel registro delle imprese, sicche i fatti costitutivi del credito contributivo - anche con riferimento all' avviso di addebito non oggetto della precedente pronuncia ed invece oggetto dell' odierno accertamento- devono ritenersi provati.
Ne consegue la dichiarazione di difetto di giurisdizione quanto alla cartella esattoriale n. 043 2011
00089192 28 e, quanto agli ulteriori titoli sottesi all' intimazione di pagamento opposta, il rigetto della domanda.
4. Le spese di lite - liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 - seguono la soccombenza dell'opponente nei confronti di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione quanto alla cartella esattoriale n. 043 2011 00089192 28, per essere competente la Commissione Tributaria;
- rigetta, per il resto, l'opposizione; CP_
- condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell' e dell' delle spese Controparte_3 di lite, liquidate per ciascuno in euro 2.697,00, oltre accessori, se dovuti.
Foggia, 15.12.2015
IL GIUDICE DEL LAVORO
AN IT