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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14540 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33440/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da , nato in Parte_1
Brasile il 25/04/1992; , nato in [...] il [...]; Controparte_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_2 [...]
, nato in [...] il [...]; Controparte_3 Controparte_4
nato in [...] il [...];
[...] Controparte_5
nata in [...] il [...]; /
[...] Parte_2 Parte_3
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Claudio
[...]
IN GA (C.F. ); C.F._1
nei confronti del
, in persona del p.t., difeso Controparte_6 CP_7 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nato a [...] Persona_1
(VT) il 06.03.1887, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 13 -17); Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi CP_6 all'accoglimento della domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese. La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente. Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
1 Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente, il Consolato Generale d'Italia a San Paolo: ne emerge una prospettiva di attesa per il primo esame delle domande di circa dieci anni dalla presentazione. Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale. Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_6 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese compensate. Così deciso in Roma, in data 18/09/2025.
il Giudice
Lilla De Nuccio
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da , nato in Parte_1
Brasile il 25/04/1992; , nato in [...] il [...]; Controparte_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_2 [...]
, nato in [...] il [...]; Controparte_3 Controparte_4
nato in [...] il [...];
[...] Controparte_5
nata in [...] il [...]; /
[...] Parte_2 Parte_3
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Claudio
[...]
IN GA (C.F. ); C.F._1
nei confronti del
, in persona del p.t., difeso Controparte_6 CP_7 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nato a [...] Persona_1
(VT) il 06.03.1887, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 13 -17); Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi CP_6 all'accoglimento della domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese. La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente. Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
1 Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente, il Consolato Generale d'Italia a San Paolo: ne emerge una prospettiva di attesa per il primo esame delle domande di circa dieci anni dalla presentazione. Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale. Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_6 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese compensate. Così deciso in Roma, in data 18/09/2025.
il Giudice
Lilla De Nuccio
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