Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2006, n. 40249
CASS
Sentenza 30 novembre 2006

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Ai fini delle valutazioni in ordine alla competenza per territorio, il giudice deve tenere conto, attraverso l'esame di tutti gli atti disponibili, degli elementi informativi che consentono di ricostruire, con sufficiente determinazione spazio-temporale, alcuni frammenti della condotta, se pure nell'imputazione questi siano genericamente descritti per mezzo di espressioni imprecise quanto all'indicazione del tempo e del luogo di loro commissione. (Fattispecie in cui la Corte, in relazione all'imputazione di corruzione in parte commessa all'estero, ha affermato l'erroneità del ricorso al criterio della primigenia iscrizione nel registro delle notizie di reato, risultando dagli atti che erano stati effettuati in Roma alcuni pagamenti corruttivi in denaro contante, genericamente evocati dall'imputazione con il riferimento, oltre che a pagamenti per mezzo di bonifici bancari all'estero, a "continue erogazioni in denaro contante" non meglio localizzate e temporalmente definite, fatto questo che avrebbe imposto, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, e dell'art. 9, comma primo, cod. proc. pen., il ricorso al criterio prevalente dell'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione).

Il pubblico ministero può procedere alla modifica dell'imputazione, con contestazione suppletiva in dibattimento, anche prima che si sia dato inizio all'istruzione ed utilizzando gli elementi di fatto emersi in precedenza, ma il mutamento dell'imputazione non può causare un pregiudizio per le garanzie dell'imputato, al quale deve dunque riconoscersi la facoltà di proporre la questione di competenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2006, n. 40249
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40249
    Data del deposito : 30 novembre 2006

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