Sentenza 30 novembre 2006
Massime • 2
Ai fini delle valutazioni in ordine alla competenza per territorio, il giudice deve tenere conto, attraverso l'esame di tutti gli atti disponibili, degli elementi informativi che consentono di ricostruire, con sufficiente determinazione spazio-temporale, alcuni frammenti della condotta, se pure nell'imputazione questi siano genericamente descritti per mezzo di espressioni imprecise quanto all'indicazione del tempo e del luogo di loro commissione. (Fattispecie in cui la Corte, in relazione all'imputazione di corruzione in parte commessa all'estero, ha affermato l'erroneità del ricorso al criterio della primigenia iscrizione nel registro delle notizie di reato, risultando dagli atti che erano stati effettuati in Roma alcuni pagamenti corruttivi in denaro contante, genericamente evocati dall'imputazione con il riferimento, oltre che a pagamenti per mezzo di bonifici bancari all'estero, a "continue erogazioni in denaro contante" non meglio localizzate e temporalmente definite, fatto questo che avrebbe imposto, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, e dell'art. 9, comma primo, cod. proc. pen., il ricorso al criterio prevalente dell'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione).
Il pubblico ministero può procedere alla modifica dell'imputazione, con contestazione suppletiva in dibattimento, anche prima che si sia dato inizio all'istruzione ed utilizzando gli elementi di fatto emersi in precedenza, ma il mutamento dell'imputazione non può causare un pregiudizio per le garanzie dell'imputato, al quale deve dunque riconoscersi la facoltà di proporre la questione di competenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2006, n. 40249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40249 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2006 |
Testo completo
Mattimoreче
40249 /06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza pubblica del 24-25-28-29- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 30 novembre
2006
SESTA SEZIONE PENALE
Sentenza N. 9535 Composta dai Sigg,ri:
Presidente Dott. Giovanni de Roberto R.G.
N. 29600/06 1. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
Saverio F. Mannino 2. 66
66 3. 66 Arturo Cortese
4. 66 Giorgio Fidelbo 66
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
CI IL, n. 13.04.1933
VI ES, n. 21.10.1934
SQ TO, n. 15.04.1925
SQ AN, n. 07.06.1953 SQ IO, n. 20.05.1957
C.I.R. S.p.A. Compagnie Industriali Riunite
avverso la sentenza emessa il giorno 02.12.2005 dall Corte d'appello di Milano
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. NC Muro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
Uditi i difensori, avv.ti: Rampioni (per SQ R.), AR (per SQ R. e SQ M.),
IA (per VI), AN e RI (per CI), AP (per la C.I.R.), che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
AL e GI (per l'Avvocatura dello Stato), che hanno conluso per il rigetto dei ricorsi;
RZ (per RD), che ha concluso per il rigetto del rcorso della C.I.R.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 29 novembre 1999 il GUP del Tribunale di Milano disponeva il giudizio,
-in relazione al proc. pen. n. 5634/97RGGIP - 11749/97RGPM, a carico di:
A)- RL LV - AC IL - TI ES - LA
TO, imputati:
-2del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 319, 321 cp., perché, agendo in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso RL
LV, AC IL e TI ES per conto della IN SpA e di altre società a questa collegate, promettevano prima e versavano poi ingenti somme di denaro, così stabilmente retribuendolo, a LA TO, affinché costui, nella sua qualità di pubblico ufficiale quale Consigliere Istruttore Aggiunto presso il
Tribunale di Roma compisse una serie di atti contrari ai suoi doveri d'ufficio ed in particolare: ponesse le sue pubbliche funzioni al servizio degli interessi degli erogatori, così violando i doveri di probità, imparzialità ed indipendenza tipici della funzione giudiziaria in tutti i procedimenti ed in ogni altra attività nella quale fosse richiesto;
violasse il segreto di ufficio e comunque il dovere di riservatezza fornendo le informazioni a lui richieste;
intervenisse su altri appartenenti agli uffici giudiziari al fine di indurli a compiere atti contrari ai doveri del loro ufficio in modo da favorire le società
2 predette, o, comunque, gli erogatori in violazione dei già citati doveri di imparzialità, probità e indipendenza, anche trasferendo o facendo pervenire a questi altri pubblici ufficiali denaro;
B)- RL LV, imputato del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81, 110, 112
n. 1 cp., 2621 e 2640 cc., commesso in concorso con gli amministratori e dirigenti delle SpA IN ed ISTIFI
In Milano dal 1986 al 1989.
- in relazione al Proc. Pen, N 5772/98RGGIP -N12193/98RGPM,
A)- in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 319, 321 cp., perché LV RL
e LE RR, in concorso tra loro e con il deceduto ET LA, tutti attraverso la IAR SpA di cui erano direttamente o indirettamente azionisti, nonché in concorso con IL AC e ES TI, remuneravano:
--- TO LA (consigliere aggiunto presso il Tribunale di ROMA) perché ponesse le sue pubbliche funzioni al servizio dei loro interessi,. intervenisse su altri appartenenti ad uffici giudiziari al fine di indurli a compiere atti contrari ai doveri di ufficio, violasse il segreto di ufficio e, comunque, il dovere di riservatezza, fornendo informazioni a lui richieste, in modo da favorire le persone sopra indicate le società a loro riconducibili, e, in particolare, la IAR in violazione dei doveri di imparzialità probità ed indipendenza;
IL VE (Presidente estensore della sentenza del Tribunale di Roma I sezione civile del 19.07.1986) ed altri pubblici ufficiali in corso di identificazione perché compissero anch'essi atti contrari ai doveri del proprio ufficio nell'ambito della controversia intervenuta tra l'IRI e BUITONI in ordine alla cessione del pacchetto azionario SME, controversia comunque di interesse per la IAR.
In particolare NJ, RR, AC e TI concorrevano tra loro e con LA alle seguenti condotte:
--- in data due maggio 1988 (data immediatamente successiva alla lettura del dispositivo della pronunzia con cui la Corte di Cassazione rigettò il ricorso della
BUITONI) a far accreditare presso la SBT di Bellinzona sul conto AR Business di
3 IL AC la somma di £ 750.000.000 proveniente dalla InterAllianz Bank di
Zurigo da un conto corrente di ET LA;
somma che il 9.5.1988 venne ritirata in contanti ed in lire italiane da AC che ne faceva pervenire parte nell'ordine di circa 200 milioni a IL VE che li depositava in contanti in più soluzioni sul conto corrente 5335 della Banca di Roma a lui ed alla moglie di lui intestato;
in data 26 luglio 1988 (data immediatamente successiva al deposito della sentenza n.4750 della Corte di Cassazione, di cui sopra) a far accreditare sul medesimo conto
AR ES (e proveniente anch'essa dalla InterAllianz Bank(c/c di ET
LA) la somma complessiva di £ 1.000.000.000 di cui, al successivo 29 luglio
1988, £ 850. 000. 000 furono bonificati sul conto Mercier di TI presso la
Banca ER EN di Ginevra e £. 100.000.000 sul conto Antares presso la Banca
Commerciale di Lugano nella disponibilità di TO LA.
Erano imputati inoltre:
- SQ IO, SQ AN e AV GA: del reato di cui agli artt. 110 e 379 c.p: per aver in concorso tra loro e previo concerto, aiutato SQ TO ad assicurarsi il profitto dei delitti di corruzione,
in particolare:
GA EN prestandosi a divenire beneficiaria economica della società FORELIA, titolare di conti su cui erano affluite le somme provento di illeciti commessi da TO LA;
AN LA e GA EN in Como ove si incontravano con IO IN e LL ER (rispettivamente direttore della
Società Bancaria Ticinese e amministratore della società FORELIA) al fine di concordare le modalità di gestione di tali somme ed i rapporti con la banca;
IO LA e GA EN recandosi in Svizzera e prelevando la somma di 5 o 6 milioni di franchi svizzeri (pari a circa 7-8 miliardi di lire) per contanti così assicurando una ignota destinazione finale. in Como e all'estero dal 1994 al febbraio 1996 AN AN:
del reato di cui all'art. 379 c.p. per aver aiutato LA TO ad assicurarsi il profitto delle corruzioni utilizzando la somma di 455 milioni rientrata in
Italia impiegandola nell'acquisto di un immobile utilizzando la stessa per il pagamento della quota di "nero' ed indicando altresì alla parte venditrice accorgimenti ulteriormente volti a nascondere la consistenza e la natura della somma, al fine di impedire la ricostruzione dei precedenti movimenti finanziari
- SI NC:
---del delitto p. e p. dall'art. 378 co. 4 cp. e del delitto p. e p. dall'art. 326 cp.
A seguito della contestazione suppletiva del 17 novembre 2000 i capi di imputazione relativi alle corruzioni risultavano così riformulati:
Capo A):
RL LV, AC IL, TI ES, LA TO,
imputati: del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 319, 319 ter, 321 CP, perché, agendo in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
RL LV, AC IL e TI ES, per conto di
IN SPA e società sue controllate, partecipate e collegate, affinché TO
LA - Consigliere Istruttore Aggiunto prima, Presidente della Sezione
GIP del Tribunale di Roma poi, dunque pubblico ufficiale - compisse una serie di atti contrari ai suoi doveri di ufficio ed in particolare: ponesse le sue pubbliche funzioni al servizio dei loro interessi, così violando i doveri di probità, imparzialità ed indipendenza tipici della funzione giudiziaria in tutti i procedimenti ed in ogni altra attività della quale fosse richiesto;
violasse il segreto di ufficio e, comunque, il dovere di riservatezza fornendo le informazioni a lui richieste;
intervenisse su altri appartenenti agli uffici giudiziari al fine di indurli a compiere atti contrari ai doveri del loro ufficio, in modo da favorire le società predette o comunque gli erogatori in violazione dei già citati doveri di imparzialità, probità ed indipendenza, anche trasferendo o facendo pervenire a questi altri pubblici ufficiali denaro, prima gli promettevano e poi gli versavano ingenti somme di denaro stabilmente retribuendolo.
Nell'ambito di tale accordo corruttivo, tra l'altro, oltre a continue erogazioni in denaro contante:
LV RL e ET LA deceduto, attraverso la IAR SpA di cui
IN era direttamente azionista, nonché in concorso e per il tramite di IL
AC e ES TI remuneravano TO LA, Consigliere
Aggiunto presso il Tribunale di Roma, attraverso le seguenti operazioni:
-il 26 luglio 1988 poco dopo il deposito della sentenza n. 4570 della Corte di
Cassazione, con cui veniva rigettato il ricorso della BUITONI nella controversia con l'IRI in ordine alla cessione del patrimonio azionario della SME, controversia in cui era interessata la società IAR - si accreditava da un conto corrente intestato a ET
LA in essere presso la Interallianz Bank di Zurigo, al conto AR Business di IL AC in essere presso la SBT di Bellinzona, la somma complessiva di
£ 1.000.000.000, che nella misura di £ 850.000.000 veniva bonificata il 29 luglio
1988 sul conto Mercier di ES TI in essere presso la Banca ER EN di Ginevra nella misura di £ 100.000.000 su un conto in essere presso la Banca
Commerciale di Lugano nella disponibilità di TO LA;
---LV RL e ES TI versavano a EN LA,
Presidente dell'Ufficio GIP di Roma, la somma di £ 500.000.000 con le seguenti operazioni:
- il 6.3.1991 dal conto FERRIDO - relazione bancaria in essere presso il Credito
Svizzero di Chiasso, alimentata con rimesse provenienti dalle disponibilità extracontabili del gruppo IN - veniva eseguito un bonifico per l'importo di
$ USA 434.407,87 (pari a 500 milioni) a favore del conto H8545 Mercier, in essere presso la ER EN & Cie di Ginevra intestato a ES VI, con valuta in accredito a partire dal 7.3.1991;
6 il 6.3.1991 con valuta al 7.3.1991, veniva accreditato l'identico importo al conto
WE Finance SA, rif. RO, in essere presso la SBT di Bellinzona, di proprietà di LA TO, proveniente da un bonifico effettuato dal conto Mercier in essere presso la ER EN & Cie di Ginevra intestato a VI ES.
In Milano, Bellinzona ed altri luoghi dal 1986 fino al 7.3.1991
Capo B):
RL LV, AC IL, TI ES, VE IL
Del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 319, 321 CP, perché, agendo RL,
AC, TI e LA in esecuzione del medesimo disegno criminoso con il reato di cui al capo che precede, LV RL in concorso con il deceduto ET LA e con IL AC e ES TI,
remuneravano tra gli altri, IL VE (Presidente ed Estensore della sentenza del Tribunale di Roma, I sez. civ. del 19.7.1986) perché ponesse la sua funzione giudiziaria al servizio dei loro interessi nell'ambito della controversia intervenuta tra
IRI e BUITONI in ordine alla cessione del pacchetto azionario SME, controversia cui era interessata la società IAR controllata dalla IN e dalla LA.
In particolare RL AC e TI concorrevano tra loro e con
LA nelle seguenti condotte:
--- il 2 maggio 1988 (data immediatamente successiva alla pubblicazione del dispositivo con cui la Corte di Cassazione rigettava il ricorso della BUITONI) a far accreditare presso la SBT di Bellinzona sul conto AR ES di IL
AC la somma di 750 milioni proveniente dalla Interallianz Bank di Zurigo da un conto corrente di ET LA, somma che in data 9 maggio 1988 veniva ritirata per contanti ed in lire italiane da IL AC che ne faceva pervenire parte nell'ordine di circa 200 milioni a IL VE che li depositava in contanti in più soluzioni sul conto corrente 5335 della Banca di Roma.
Con sentenza del 22 novembre 2003 il Tribunale di Milano dichiarava CI,
VI e SQ TO responsabili del reato loro ascritto al capo A) della
7 rubrica, esclusa la continuazione interna e qualificato il fatto nei confronti di CI
e VI come violazione degli artt. 319 e 321 cp., e li condannava alle pene di legge, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali e morali causati alla costituita
Presidenza del Consiglio, che si liquidavano nella misura di euro 1 milione, e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, che si determinava nella misura di euro trecentomila. Assolveva CI, VI e RD dalla imputazione loro ascritta al capo B) perché il fatto non sussiste.
Con sentenza del 2 dicembre 2005 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 22.11.2003, appellata dagli imputati AC IL, PREVITI ES,ES, LA TO,
LA AN e LA IO, nonché dal Procuratore della
Repubblica e dalla parte civile CIR SpA;
riduceva la pena inflitta a LA
TO ad anni 7 di reclusione, confermando nel resto;
rigettava la domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile CIR SpA con l' atto di appello nei confronti di
AC IL, TI ES e LA TO relativamente al capo
A) della rubrica;
condannava gli imputati AC IL, TI ES,
LA AN e LA IO, in solido, al pagamento delle spese del grado, nonché AC IL, TI ES e QU.AN TO, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri per il grado di appello.
La Corte di merito, in particolare, ritenuta la competenza territoriale dell'A.G. milanese e la validità della contestazione suppletiva, respinte le eccezioni sulla validità dell'iter processuale e del materiale probatorio, considerava sufficiente, ai fini della sussistenza del reato di corruzione nei confronti di SQ, il mero
"mercimonio della funzione", al di là della individuazione (di fatto non avvenuta in causa) di singoli concreti atti di ufficio.
Essa poi considerava essenziale, ai fini della prova della responsabilità, la testimonianza, ritenuta attendibile, di TE IO, che, oltre a descrivere l'ambiente in cui si muoveva VI e i rapporti che intratteneva con vari magistrati,
8 р aveva riferito delle confidenze di VI sul fatto che teneva SQ a libro-paga,
e di due dazioni di danaro dal primo al secondo cui ella aveva personalmente assistito. Il riscontro a ciò, oltre che nelle dichiarazioni di AS e DO, era rinvenuto anche nei bonifici LA e RO e nella stessa entità dei conti esteri di
SQ.
Sulla corruzione specifica relativa alla vicenda SME, la Corte territoriale confermava invece le assoluzioni disposte dal primo giudice, ritenendo che mancavano accuse individualizzate della IO e prove adeguate sulla effettiva "remunerazione” di
RD, stanti, al riguardo, le contrarie risultanze inerenti al conto cointestato a lui e al figlio CA e la sfasatura temporale rispetto al presunto atto d'ufficio. Quanto ai residui elementi indiziari (autoassegnazione di RD della causa, composizione del
Collegio, speculazione di CI sulle azioni SME), gli stessi non erano considerati sufficienti per un'affermazione di responsabilità.
In ordine ai favoreggiamenti reali contestati a SQ IO e SQ AN, la Corte milanese, ritenuta, per quelli attinenti al conto FO, la giurisdizione del giudice italiano in base alla sicura ideazione delle condotte in Italia, ove risiedeva
SQ TO, e ribadita l'idoneità oggettiva delle condotte a integrare i reati e la sussistenza della consapevolezza sulla provenienza quanto meno sospetta dei soldi oggetto delle medesime, confermava la pronuncia di estinzione dei reati emanata dal primo giudice.
Propongono ricorso SQ TO, CI, VI, la p. c. CIR, SQ IO
e SQ AN, per i motivi come di seguito brevemente illustrati.
A)- RICORSI DI LA R., AC E TI.
1)- ECCEZIONI PROCESSUALI
Eccezione di incompetenza territoriale
SQ TO, CI e VI insistono anzitutto sull'eccezione di incompetenza territoriale dell'A.G. di Milano, che i giudici di merito avrebbero erroneamente respinto sul duplice presupposto dell'applicabilità del criterio ex artt.
9 12, lett. c) e 16, co. 1, cpp. anche all'ipotesi di imputati diversi, e della originaria presenza, fra i capi di imputazione, del più grave reato di falso in bilancio contestato a S. SC e commesso in Milano;
laddove la connessione ex art. 12 lett. c) cpp. si applica quanto meno in riferimento alla connessione teleologica, sussistente nella specie - solo nei confronti del medesimo imputato;
senza considerare che, con la contestazione suppletiva, il reato più grave sarebbe comunque divenuto quello di cui all'art. 319 ter cp. (CI) e che, in forza dell'art. 259 disp. att. cpp., i nuovi criteri di competenza, tra cui quello per connessione, non sono applicabili ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del nuovo rito (SQ).
In ogni caso il criterio di cui all'art. 11 cpv. cpp. dovrebbe avere prevalenza
(CI).
Il ricorso al criterio residuale di cui al comma 3 dell'art. 9 cpp. sarebbe ingiustificato, posto che, trattandosi di reato commesso in parte all'estero, di cui sarebbero individuabili condotte univocamente localizzate in Italia (Roma), come le dazioni in contanti riferite dalla IO e la riscossione da parte di RD della somma proveniente di bonifico LA del 2-5-1988, dovrebbe applicarsi il criterio di cui agli artt. 10, co. 3 e 9 co. 1 cpp., ovvero, rilevando anche il domicilio, quello di cui al comma 2 dell'art. 9 cpp (CI).
Anche alla stregua del criterio di cui al comma 3 dell'art. 9 cpp. la competenza non sarebbe mai di Milano, bensì di Roma-Perugia, in base all'esposto Bava (CI,
SQ), ovvero di Brescia (SQ).
Se poi si volesse considerare il reato come commesso interamente all'estero
(attraverso l'assimilazione commissione-consumazione), si dovrebbe applicare il criterio di cui al comma 1 dell'art. 10 cpp. (VI).
Inammissibilità della contestazione suppletiva
Premesso che all'ud 17.XI.2000 venne formulata una contestazione suppletiva, con la vista rimodulazione dei capi di imputazione relativi alle corruzioni e con l'aggiunta, nel capo A) relativo alla corruzione di SQ, dell'episodio relativo al bonifico
10 c.d. RO del 6-3-1991, SQ TO, CI e VI (nella memoria aggiunta) deducono che tale contestazione, per la parte comprendente il detto episodio aggiunto - che è stata fatta dal P.M. a sensi dell'art. 81 cp. e dell'art. 517 cpp. (ma reinterpretata dal tribunale a sensi dell'art. 516 cpp.), nel probabile intento di non turbare la problematica della competenza territoriale, e che ha sortito, fra l'altro, l'effetto di spostare in avanti la decorrenza del termine di prescrizione e di riqualificare il reato nei confronti di SQ a sensi dell'art. 319 ter cp. - è nulla, in quanto effettuata prima dell'istruttoria dibattimentale e sulla base di elementi già noti all'accusa e addirittura già contestati, non potendosi al riguardo, dopo la legge Carotti
e alla stregua della giurisprudenza formatasi alla luce della medesima, condividere l'assunto delle SS.UU. Barbagallo, secondo cui la contestazione suppletiva si può anche basare su elementi già noti prima del dibattimento.
Impedimento parlamentare di VI
VI, seguito in parte da SQ R., denuncia che si sarebbe dovuta dichiarare la nullità del decreto di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti, essendo stata annullata dalla Corte costituzionale l'ordinanza con cui il GUP dispose il prosieguo dell'udienza preliminare nonostante l'allegato impegno parlamentare dell'imputato, non potendosi ammettere come del resto sanzionato dalla stessa Corte costituzionale con sent. 451/2005 – un "recupero" ora per allora dell'ordinanza stessa
-
attraverso una integrazione della sua motivazione, e non potendosi neppure "salvare"
l'udienza preliminare e gli atti conseguenti attraverso una valutazione ultronea degli effetti del vizio sul concreto esercizio dei diritti di difesa ovvero attraverso la ritenuta irrilevanza del vizio stesso sulle udienze preliminari successive alla prima.
Irrituale costituzione del giudice
CI denuncia l'irrituale costituzione del collegio giudicante di primo grado per l'inclusione del giudice Brambilla, per il quale valeva l'insuperabile incompatibilità della sua assegnazione al Tribunale di Sorveglianza.
Impegni giudiziari di VI
11 4 VI denuncia che si sarebbe dovuta dichiarare la nullità del dibattimento di primo grado e degli atti conseguenti, stante la nullità delle ordinanze che hanno escluso l'assolutezza del suo impedimento derivante da altri impegni giudiziari (come parte o teste), in base all'erroneo rilievo della mancata tempestiva comunicazione, da parte sua, dell'impedimento stesso, laddove nell'ordinamento processuale tale onere di tempestiva comunicazione è previsto solo per il difensore ma non per l'imputato (v. a conforto giurisprudenza sull'impedimento del detenuto per altra causa comunicato all'ultimo momento).
Omesso avviso a SQ dell'ud. del 6-4-2001
SQ R. rileva che il mancato avviso dell'ud del 6-4-2001 non può considerars sanato dalla presentazione, da parte sua, di una istanza di ricusazione da cui risultava la conoscenza dell'udienza stessa, non rientrando tale situazione fra le ipotesi di sanatoria riconosciute ex artt. 183 e 184 cpp.
Omessa inclusione di atti nel fascicolo per l'udienza preliminare
VI lamenta la violazione dell'art. 416 cpv. cpp. per l'omessa inclusione di alcuni atti nel fascicolo dell'ud. prelim., in conseguenza della quale si sarebbe dovuta dichiarare la nullità del decreto di rinvio a giudizio o almeno consentire alla difesa l'accesso agli atti medesimi.
Inutilizzabilità della doc.ne costituita da corrspondenza bancaria con un parlamentare
VI denuncia a sensi dell'art. 68 Cost. l'inutilizzabilità della doc.ne bancaria acquisita in Svizzera senza autorizzazione del Parlamento attinente alla
-
corrispondenza fra lui e la banca, censurando che, per superare il citato divieto costituzionale, si possa sindacare il contenuto dei messaggi e valutare se siano o non
"corrispondenza”.
Violazione artt. 190 e 495 cpp.
VI si duole dei rifiuti: della audizione dei magistrati di Roma, necessaria in relazione alla tipologia dell'accusa rivoltagli;
--- della acquisizione dei dati sulla IO, necessaria per saggiarne l'attendibilità; della audizione delle persone cui ha fatto riferimento l'IO, negata sull'erroneo rilievo che l'IO non vi ha fatto riferimento come a "fonti" della conoscenza ma come a persone "presenti" ai fatti riferiti.
Inutilizzabilità dei tabulati telefonici
VI denuncia che all'acquizione non rituale dei tabulati telefonici, conseguentemente inutilizzabili, ha fatto seguito la loro apprensione, per decisione del tribunale assunta ex art. 507 cpp., che era comunque preclusa dalla detta inutilizzabilità e, a tutto concedere, avrebbe dovuto essere eseguita presso l'Ente gestore di telefonia.
Inutilizzabilità della doc.ne proveniente dalla Svizzera e dal Liechtenstein
Con articolato motivo VI denuncia l'irritualità dell'acquisizione di doc.ne dalla
Svizzera, effettuata attraverso rogatoria attiva, per violazione della normativa convenzionale internazionale, in riferimento in particolare alla mancanza della prescritta certificazione di conformità.
VI e SQ denunciano poi l'irritualità dell'acquisizione di doc.ne dal
Liechtenstein, effettuata apprendendola dagli allegati a una rogatoria passiva, in palese elusione della Convenzione di Strasburgo.
2)- DEDUZIONI DI “MERITO”
Genericità del capo d'imputazione e inconfigurabilità del reato di corruzione
SQ R., CI e VI denunciano che il capo di imputazione è generico in quanto privo di riferimenti concreti (SQ) e che il reato di corruzione, così come contestato, è inconfigurabile sia in astratto, non potendo rilevare attraverso una inammissibile dilatazione della fattispecie di cui all'art. 319 cp.
- una mera disponibilità della funzione o la mera contrarietà all'art. 97 Cost. (CI), sia, e
13 soprattutto, in relazione alle concrete emergenze processuali, che non hanno condotto, al di là del generico rif.to all'essere a "libro-paga", alla concreta individuazione di atti o di un genus di atti compravenduti, con conseguente impossibilità anche di distinguere fra art. 318 e art. 319 cp. (VI), né di un qualsivoglia nesso delle presunte erogazioni di danaro con la funzione esercitata, pur latamente intesa (SQ, ric. e mem.).
SQ, nella memoria aggiunta, rileva anche l'illegittimità, ex art. 2 cp., della riqualifcazione della corruzione nei suoi confronti come corruzione ex art. 319 ter cp., considerato che, nell'arco temporale coperto dall'introduzione della nuoba figura criminosa, vi sarebbe solo un segmento della condotta illecita, restandone del tutto fuori la fase determinante relativa all'accordo corruttivo.
Inattendibilità della IO
SQ R., CI e VI denunciano molteplici ragioni di inattendibilità della teste "assistita" IO, sottolineando in particolare:
111i forti dubbi sulla "genesi” della "collaborazione della IO, generati dai non chiariti previ contatti avuti con la guardia di finanza, dalla sua situazione economica gravemente compromessa, dal suo evidente risentimento nei confronti della Fininvest
e di VI, dall'ambiguo ruolo giocato dal suo compagno avv. DO, esponente di spicco di Forza Italia ma osteggiato proprio da VI;
131le sonore smentite avute sulle vicende TI ed AN, sulla questione dei gioielli, sulla lobby dei magistrati, sulle spese del viaggio NIAF;
- le contraddizioni e l'inverosimiglianza delle versioni sulle presunte dazioni di denaro in casa VI e presso il Circolo Canottieri Lazio, smentite da varie circostanze, non confermate da DO e confermate solo in modo incerto e approssimativo e "de relato" da AS.
Bonifici LA e RO
Sui riscontri costituiti dai bonifici LA e RO, Sq. R., Pr. e Pa. denunciano:
14 quanto al primo, la grave contraddittorietà della sentenza, sia per il fatto che, da un lato, ne riconduce la causale alla controversia civile relativa alla vendita della SME e, dall'altro, ha assolto tutti gli imputati dal reato di corruzione specifico, per il quale
SQ non è stato neppure imputato, sia perché considera tale versamento un segmento della corruzione “generale” di SQ, non considerando che esso proviene da LA e non da Fininvest, nel cui interesse la corruzione stessa sarebbe stata perpetrata;
lo storno di una piccola parte del bonifico da CI (mentre nessun ruolo sarebbe comunque ragionevolmente attribuibile a VI) a SQ non sarebbe invece altro che una movimentazione finanziaria adeguatamente spiegata dagli imputati;
-- quanto al secondo, che esso documenta semplicemente un passaggio di fondi da
Fininvest a VI, dovuto a pagamento di prestazioni professionali, e un passaggio di fondi da VI a un conto di persona non identificabile e di pertinenza di
SQ, sul quale gli imputati hanno fornito una spiegazione plausibile (il CI attribuendosi un ruolo non altrimenti risultante e che, se non creduto, avrebbe dovuto portare logicamente alla sua estromissione dalla vicenda) e che è comunque logicamente problematico ricollegare a controprestazioni corruttive, considerata la coincidenza temporale con la gestione, da parte dell'Ufficio GIP, del fascicolo Gori, riguardante Fininvest, in ordine alla quale è stata esclusa ogni ingerenza indebita di
SQ.
Trattamento sanzionatorio e statuizioni civili
SQ R., CI e VI si dolgono anche del trattamento sanzionatorio e, in particolare, del diniego delle attenuanti generiche, assolutamente ingiustificato, nonché delle statuizioni civili.
Gli imputati si dolgono in particolare, quanto alle attenuanti generiche, della mancata valorizzazione della loro incensuratezza;
SQ si duole altresì della mancata valorizzazione delle sue condizioni di salute, nonché degli alti incarichi istituzionali rivestiti, e CI anche dell'età e del lungo svolgimento della professione forense.
15 CI lamenta altresì il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cp.
Circa le statuizioni civili, SQ lamenta la condanna alla provvisionale, emessa in assenza di una richiesta motivata e specificata della p.c., e la ingiustificata concessione della provvisoria esecutività. VI e CI, oltre a ciò, contestano a monte la riconoscibilità di un danno, tanto meno quantificabile, in favore della p.c.
Presidenza del Consiglio, considerato che la lesione dell'immagine dell'istituzione poteva solo derivare da concreti atti antidoverosi, non emersi in giudizio.
B)- RICORSO DELLA PARTE CIVILE C.I.R.
La C.I.R. lamenta, in ordine al capo B):
il vizio di motivazione e la valutazione parcellizzata in ordine ai numerosi elementi indiziari a carico di RD, costituiti: a) dal movente, b) dall'autoassegnazione della causa e dal ruolo “egemonico” nel collegio;
c) dalla compravendita di azioni SME da parte di CI in coincidenza con la decisione della causa;
d) dalla remunerazione, realizzata con versamenti su conto cointestato a
RD e al di lui figlio CA: punto questo escluso dai giudici di merito in base a una consulenza di parte fondata in larga misura sulle inutilizzabili lettere di CA
RD, che ha deciso di non rendere testimonianza;
---·la mancata acquisizione della sentenza del Tribunale di Milano del 29-4-2003, che getta una importante luce sui rapporti fra RD (per il quale ci si sarebbe comunque dovuti fermare alla declaratoria della prescrizione) e l'ambiente dominato da VI, confermati peraltro anche dalla partecipazione al viaggio NIAF e dalla vicedna del bonifico sul conto Master dell'aprile 1991;
--- la irrilevanza, ai fini della responsabilità dei corruttori (che, grazie al vincolo col reato sub A, non sarebbe neppure stata coperta da prescrizione), della mancata individuazione dei pp. uu. corrotti.
Quanto al capo A), la C.I.R. rileva che l'accertato collegamento del bonifico LA, destinato in parte a SQ (del quale si è contraddittoriamente negata qualsiasi attivazione illecita), da' comunque alla C.I.R. il diritto al risarcimento del danno da 16 P lesione del diritto alla corretta formazione dell'attività giudiziale: danno morale ingiusto "in re ipsa" (in quanto causato da reato), e da quantificare equitativamente i rapporto alla gravità del fatto.
La difesa di RD ha presentato articolata memoria di replica.
C)- RICORSI DI LA IO E LA IA
SQ IO deduce, per gli episodi, a lui contestati, dell'intestazione del conto
FO alla moglie russa e per il ritiro dei fondi dallo stesso conto, il difetto di giurisdizione dell'A.G. italiana, per essersi detti fatti (in ordine ai quali è mancata la richiesta di punizione del Ministro della giustizia) verificati interamente in Svizzera, non essendovi alcuna prova della presunta "ideazione” dei reati stessi in Italia.
Quanto all'episodio dell'incontro di Como, del quale risponde in concorso col fratello
AN, assume, unitamente a questo, che detto incontro fu meramente finalizzato alla conoscenza, da parte dei responsabili della banca svizzera, della formale intestataria del conto FO (come già ritenuto anche in sede cautelare), onde non rivestirebbe alcuna valenza favoreggiatrice. Né, d'altronde, potrebbe radicare la giurisdizione del giudice italiano per gli altri due episodi, non bastando all'uopo il vincolo della continuazione.
Nel merito SQ IO contesta l'idoneità delle condotte contestate a integrare il delitto di favoreggiamento reale e rileva che, comunque, manca la prova della consapevolezza (d individuarsi separatamente in ordine ai tre episodi) della provenienza illecita dei fondi, non bastando all'uopo il semplice "dubbio" dell'agente.
SQ AN contesta la responsabilità per l'episodio dell'acquisto della casa in
Via Città della Pieve, rilevando che si trattò di un semplice regalo del padre al figlio e che sulle modalità in nero del pagamento non ci fu alcuna particolare pressione sulla venditrice ma una mera convergenza di interessi.
Deduce altresì l'obiettiva incertezza sulla illecita provenienza delle somme e, in ogni caso, la mancanza di consapevolezza della stessa da parte sua.
17 QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
In sede di discussione, le difese di CI, VI e SQ TO hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 25, 27 e 117 Cost., questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 10 della legge 251/2005 nella parte in cui esclude l'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione nei processi pendenti in grado successivo al primo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RICORSI DI TI, IC E LA EN
Deve preliminarmente essere esaminata la questione relativa alla competenza territoriale (che s'intreccia, come vedremo, con quella relativa alla contestazione suppletiva).
Le norme sulla competenza assumono, com'è noto, un rilievo costituzionale, in quanto la precostituzione per legge del giudice naturale (art. 25, comma 1, della
Costituzione) è un'essenziale garanzia dell'indipendenza del giudice e della libertà dei cittadini.
La competenza per territorio regola la distribuzione del lavoro fra i diversi uffici giudiziari dislocati nel Paese. Essa è disciplinata in funzione precipua del luogo di consumazione del reato, ove più efficacemente può svolgersi, anche in relazione alle esigenze difensive, il processo. Il requisito di "naturalità” del giudice è propriamente soddisfatto solo dal criterio del "locus commissi delicti".
La legge privilegia, quindi, in prima istanza, tale criterio (art. 8 cpp.), procedendo poi, di necessità, alla definizione di regole suppletive, secondo riferimenti di collegamento decrescente (ultimo luogo di compimento di una parte dell'azione o dell'omissione, residenza dimora o domicilio comuni degli imputati, prima iscrizione della notizia di reato) rispetto al detto "locus" (art. 9, commi 1, 2 e 3, cpp.).
18 Gli stessi criteri sono richiamati per il reato commesso in parte all'estero (art. 10, comma 3, cpp.).
L'art. 16 cpp. regola poi gli effetti della connessione dei reati sulla competenza per territorio.
Nel nostro sistema processuale l'eccezione di incompetenza territoriale, pur soggetta a oneri perentori di deduzione, e a un vaglio da effettuarsi alla stregua degli elementi oggettivi acquisiti prima dell'istruzione dibattimentale, può essere coltivata, attraverso i mezzi di impugnazione, fino al giudizio di legittimità, con l'evidente rischio, in caso di accoglimento dell'eccezione in tale sede, dell'azzeramento dell'intero processo.
Nel presente processo la questione della competenza territoriale è stata affrontata a più riprese, con soluzioni univoche nel risultato (di ritenere sussistente la competenza del Tribunale di Milano), ma diverse nei motivi e negli elementi di riferimento utilizzati.
In sede di esame del ricorso per cassazione proposto da SQ TO avverso l'ordinanza in data 11 marzo 1996 con cui il GIP del Tribunale di Milano gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, questa Corte, con sentenza del
16 aprile 1996, pur prendendo atto di due episodi di materiale dazione del denaro da parte di VI a SQ indicati dalla “teste" IO come verificatisi in Roma e constatati da lei “de visu", riteneva che si dovesse fare riferimento al luogo dell'accordo corruttivo e dell'intreccio degli illeciti interessi fra lo SQ e il gruppo economico, al cui servizio egli si era posto: luogo da individuarsi in Milano, ove aveva sede il detto gruppo economico. La stessa Corte si premurava peraltro di avvertire che il suo esame della questione era necessariamente "contenuto entro i parametri della sommarietà e provvisorietà in rispondenza alle caratteristiche della presente fase delle indagini preliminari”. Alla base dell'assunto della Corte vi era evidentemente una ricostruzione della fattispecie corruttiva nel senso della consumazione del reato all'atto dell'accordo, rispetto al quale le materiali dazioni costituivano meri "momenti satisfattivi".
Dopo il rinvio a giudizio, in ordine alla competenza il Tribunale di Milano si pronunciava una prima volta, in sede di esame delle questioni preliminari e in riferimento alla contestazione originaria, con ordinanza del 5 giugno 2000, nella quale la competenza territoriale di Milano veniva affermata in base al coordinato disposto degli artt. 12, lett. c) e 16, comma 1, cpp., dicendosi che, poiché fra i capi di imputazione vi era anche quello, contestato al solo SC LV, di cui agli artt.
2621 e 2640 cod civ., sicuramente commesso a Milano e collegato teleologicamente al delitto di corruzione, si determinava l'attrazione di questo presso il foro di quello, quale reato più grave. Tale tesi poggiava sull'assunto, contrastato dalla pressoché unanime giurisprudenza (v. fra le altre, Cass. 26 novembre 1999, Bonassisa;
2 dicembre 1998, Ardinà; 2 luglio 1998, Di Carlo;
8 giugno 1998, Sama;
25 marzo
1998, Apreda;
18 dicembre 1996, letto;
9 marzo 1995, Pischedda), per il quale il criterio di connessione di cui alla lett. c) dell'art. 12 cpp. opera non solo nei confronti dell'imputato cui siano ascritti entrambi i reati connessi ma anche nei confronti degli imputati cui sia ascritto uno solo dei reati in esame. In contrario efficacemente e decisivamente si è osservato che nessun imputato può essere distolto dal suo giudice naturale per il fatto che nei confronti di un suo coimputato si debba operare uno spostamento del foro in forza di una connessione valida solo per lui.
Senonché il Tribunale di Milano tornò nuovamente ad occuparsi della questione della competenza dopo la formulazione della contestazione suppletiva, di cui si è parlato nella parte narrativa.
Sulla contestazione suppletiva le difese hanno reiteratamente sollevato eccezione di inammissibilità, in relazione al fatto che la stessa fu operata non, come vuole il codice di procedura, sulla base di nuove emergenze dell'istruttoria dibattimentale, ma prima di questa e sulla base di elementi già noti anteriormente e addirittura già contestati.
2
20 0 Sul punto si era determinato un contrasto di giurisprudenza, che venne a suo tempo risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza 28 ottobre 1998, Barbagallo, la quale affermò, alla luce della direttiva 78 della legge delega del nuovo c.p.p. e della esclusione (per effetto anche di interventi chiarificatori della Corte costituzionale) di qualsiasi pregiudizio ai diritti di difesa, che, “se è fuori discussione che gli elementi nuovi emersi per la prima volta nell'istruzione dibattimentale debbano sollecitare il pubblico ministero a provvedere direttamente (vedi artt. 516 e 517, e non previa autorizzazione del presidente, come previsto dal secondo comma dell'art. 518 in caso di 'fatto nuovo') alla modifica od all'integrazione dell'imputazione originaria, oppure a nuove contestazioni, è azzardato sotto l'aspetto giuridico, ma soprattutto logico in considerazione della ratio normativa, escludere tale eventualità quando gli elementi siano già emersi prima dell'istruzione dibattimentale, ma siano stati "trascurati" nella contestazione originaria.".
Tale indirizzo è stato seguito dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità anche dopo l'approvazione della legge 16 novembre 1999, n. 479, che ha apportato significative innovazioni in tema di giudizio abbreviato, scelta dei tempi per il patteggiamento e ha, fra l'altro, specificamente modificato gli artt. 516 e 517 cpp., nel senso di prevedere alcuni effetti di regressione conseguenti alla contestazione suppletiva (Cass. 12 gennaio 2001, Berbenni;
28 marzo 2001, Posca;
21 febbraio
2003, Toldo;
7 marzo 2003, Binati;
28 gennaio 2004, Sodano;
19 febbraio 2004,
Montanari; 20 aprile 2004, Marras;
21 settembre 2004, Obertino;
20 giugno 2006
Battilana).
Alcune pronunce hanno però riproposto, alla luce del nuovo quadro normativo, la tesi dell'inammissibilità della contestazione suppletiva (Cass. 29 maggio 2000, Apicella;
10 dicembre 2001, Porricelli;
15 gennaio 2002, Graceffo;
16 dicembre 2003, IL;
22 febbraio 2005, RI).
Ad avviso del Collegio non ci sono ragioni per discostarsi dalla tesi delle Sezioni
Unite. Devesi infatti osservare (con Cass. 20 giugno 2006, Battilana), che le introdotte ipotesi di regressione all'udienza preliminare non riguardano in alcun caso
21 i processi in cui la udienza stessa si sia già tenuta e che le innovazioni sui riti alternativi comportano solo (sulla scia delle indicazioni offerte dalla Corte costituzionale con la sentenza 265 del 2004) un adeguamento interpretativo, a garanzia della piena tutela dei diritti d difesa.
Ora, se l'ammissibilità della contestazione suppletiva basata su elementi già noti prima dell'istruzione dibattimentale implica che in nessun modo siano pregiudicati i diritti della difesa, è giocoforza riconoscere che, a seguito di essa, anche la questione della competenza possa essere rimessa in gioco, potendosi altrimenti determinare, a causa (non di una nuova emergenza istruttoria, ma) di un mero errore dell'accusa, una inammissibile violazione delle regole sulla competenza (poste principalmente, si ricordi, a presidio del principio del giudice naturale).
Il Tribunale, dunque, correttamente riesaminò la questione della competenza territoriale alla luce della contestazione suppletiva e, con ordinanza del 19 gennaio
2001, confermò la propria competenza con riferimento al criterio residuale di cui all'art. 9, comma 3, cpp. (luogo della prima iscrizione della notizia di reato), con il rilievo che "non è noto il luogo dell'accordo e in parte non è noto il luogo di ricezione di somme contanti, mentre è sicuramente noto il luogo di pagamento tramite bonifici bancari, che però è avvenuto all'estero".
Durante l'istruttoria dibattimentale venne proposta dagli imputati una istanza di rimessione del procedimento, respinta dalle Sezioni Unite con ordinanza del 28 gennaio 2003 (relativa anche ad altri giudizi), nella quale, declinandosi il sollecitato esame (non ritenuto rilevante per la decisione sull'istanza di rimessione) della questione della competenza, si osservava tuttavia che all'esame della questione stessa
"prospettata con ricchezza di rilievi dai difensori degli imputati", non avrebbe potuto "sottrarsi il giudice del processo, nel doveroso rispetto degli inderogabili criteri stabiliti dagli artt. 8 e 9 c.p.p., ed utilizzando ai fini di tale indagine, non solo la documentazione già acquisita al processo, ma anche quella indicata dalle parti a sostegno della proposta eccezione." Nella sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, il Tribunale di Milano tornava sulla questione della competenza e confermava quella del foro milanese sempre in base al criterio residuale di cui all'art. 9, comma 3, cpp., ravvisando il momento consumativo del reato nel versamento del bonifico c.d. "RO", verificatosi all'estero, e continuando a ritenere indeterminabile la competenza a tenore delle regole suppletive di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 cpp.
Con l'individuazione del momento consumativo nell'ultimo versamento effettuato
(all'estero), il Tribunale aderiva alla teoria del reato di corruzione come reato c.d. a duplice schema.
Secondo tale teoria, ormai dominante in giurisprudenza (v., fra le più recenti, Cass. 7 febbraio 2003, Zanotti;
30 gennaio 2003, Lodigiani;
21 ottobre 1998, Maraffi;
5 febbraio 1998, Lombardi) e da cui non c'è motivo di discostarsi, il reato di corruzione si configura: a)- con una forma ordinaria o principale (promessa seguita da dazione), nella quale le due essenziali attività, dell'accettazione della promessa e del ricevimento dell'utilità si realizzano entrambe, ed è la seconda, quando sia
.
temporalmente successiva alla prima, che cristallizza, al suo esaurirsi, la consumazione del reato;
b)- con una forma contratta o sussidiaria (promessa non seguita da dazione), in cui la consumazione coincide con la promessa accettata.
Venendo finalmente alla sentenza impugnata, la stessa, confermata l'esattezza della prima ordinanza del Tribunale del 5 giugno 2000 emessa in relazione alla contestazione originaria, ha confermato le conclusioni del primo giudice anche in riferimento alla imputazione risultante dalla contestazione suppletiva, condividendo la ricostruzione della fattispecie di corruzione come delitto unico a duplice schema, e rilevando articolatamente:
che il delitto di cui al capo A) è da ritenersi reato unico commesso all'estero, ove risultano versati il bonifico del maggio 1988 e quello, identificante il momento consumativo finale del marzo 1991, ma non interamente, essendo ignoto, ma non per questo collocabile all'estero, il luogo dell'accordo, con conseguente inapplicabilità del comma 1 dell'art. 10 cpp.; che, considerato quanto sopra e facendosi, nel capo di imputazione, generico riferimento a pagamenti in contanti, il reato stesso non presenta criteri di collegamento a sensi dell'art. 8 cpp. o del comma 2 dell'art. 9 cpp. (avendo gli imputati residenze diverse); che, quindi, risulta applicabile il criterio residuale di cui al comma 3 dell'art. 9
cpp.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Non ci sono dubbi sulla correttezza della ricostruzione del reato di corruzione come reato unico a duplice schema commesso (solo) in parte all'estero, con conseguente necessità di far ricorso (a sensi del comma 3 dell'art. 10 cpp.) ai criteri di cui gli artt.
8 e 9 cpp., e sull'incontestabilità della ritenuta inapplicabilità dell'art. 8 cpp., per essersi la consumazione del reato perfezionata all'estero.
Riguardo, però, all'esame dell'applicabilità delle regole suppletive di cui all'art. 9 cpp., i giudici di merito sono caduti in errore.
Nella specie, infatti, sia il primo giudice che la Corte d'appello hanno illegittimamente escluso l'applicabilità del criterio di cui al comma 1 dell'art. 9 cpp.,
a norma del quale la competenza si radica nell'ultimo luogo "in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione".
Risultava, invero, in modo pacifico dagli atti (e la circostanza è riportata, come si è sopra visto, nella citata sentenza della S.C. in data 11 marzo 1996), che, secondo le dichiarazioni, poste a cardine essenziale dell'accusa, rese dalla teste IO in sede di indagini preliminari, e confermate anche in sede di incidente probatorio (con conseguente diretta conoscibilità da parte del Tribunale), fra le "erogazioni in danaro contante" contestate nel capo di imputazione, e costituenti una componente essenziale della "reiterazione" remunerativa a favore del magistrato considerato a "libro paga”, ve ne furono sicuramente due, constatate “de visu" dalla teste, localizzate in modo univoco e preciso in Roma (rispettivamente nella casa di VI in Via Cicerone e presso il Circolo Canottieri Lazio). Tali dazioni, relative (non a contatti illocalizzabili, anticipatori di un successivo deposito in banca, come nel caso, affrontato dalla recente sentenza di questa Corte del 4 maggio 2006, relativa alla vicenda IMI-SIR, ma) a consegna diretta dal corruttore al corrotto, integravano senza dubbio (nella ricostruzione, correttamente seguita dai giudici di merito, del reato di corruzione come reato a duplice schema) una parte dell'azione penalmente rilevante, che imponeva di individuare in Roma l'ultimo (e unico) luogo utile agli effetti della norma di cui al primo comma dell'art. 9 cpp.
In presenza di tali dazioni, pacificamente risultanti dagli atti anteriori all'istruttoria dibattimentale e indubitabilmente incluse (come riconosce del resto espressamente, a p. 324, la sentenza impugnata, che le accredita e valorizza pienamente, come il primo giudice, ai fini della decisione) fra le "erogazioni in denaro contante" indicate nel capo di imputazione (delle quali costituiscono, sin dalla fase delle indagini, l'unica estrinsecazione emersa sulla base di una riferita constatazione diretta), non era consentito far ricorso al criterio residuale di cui al comma terzo dell'art. 9 cpp., superando l'evidente illustrata applicabilità del criterio di cui al primo comma dello stesso articolo. Applicabilità negata dal giudice di primo grado nell'ordinanza del 19 gennaio 2001 con il rilievo, palesemente inconferente agli effetti del criterio in discorso (ma che rivela significativamente la consapevolezza delle dazioni "de quibus"), che il luogo di ricezione di somme contanti era solo in parte noto, ed implicitamente esclusa da quello di seconde cure (che è così saltato all'esame dell'applicabilità - correttamente esclusa, stanti le diverse residenze degli imputati, e non potendosi, nella conoscenza delle residenze, far ricorso ai riferimenti subordinati della dimora o del domicilio - del criterio di cui al secondo comma sempre dell'art. 9 cpp.) in base al rilievo (contenuto a p. 32 della sentenza impugnata) del "generico riferimento a pagamenti in contanti", fatto nel capo di imputazione, con il quale si è evidentemente inteso (stante il contesto in cui è riportato) esprimere l'assunto della indeterminabilità di qualsivoglia utile specificazione, ai fini della relativa localizzazione (rilevante per la competenza territoriale), riguardo a (alcuno dei) detti pagamenti: assunto platealmente smentito dalle suesposte risultanze relative alle dazioni "romane". '
Né un simile assunto potrebbe trovare in diritto una ragione giustificativa in un presunto dovere del giudice di pedissequa fedeltà al tenore formale del capo di imputazione. Nel momento in cui, infatti, ai fini del rinvio a giudizio, si inserisce nella contestazione, quale componente determinate della condotta criminosa, ritenuta comprovata dagli esiti delle indagini, un "genus" di attività non meglio precisate nelle loro coordinate spazio-temporali, il giudice chiamato al vaglio della propria competenza territoriale attraverso il doveroso esame di tutti gli atti disponibili a tal fine, non può assolutamente non tener conto, per la determinazione della competenza, dei risultanti segmenti fattuali, rientranti nel "genus" anzidetto, concretamente specificati sul piano della localizzazione spaziale. Opinare diversamente significherebbe tradire il principio della "oggettività" dei criteri di competenza, affidando, in definitiva, al variabile modo dell'accusa di articolare il grado di specificità del capo di imputazione, l'individuazione del foro del processo.
Nel caso di specie, le dazioni riferite dalla IO come da lei personalmente constatate costituivano la più rilevante e comprovata concretizzazione delle
"erogazioni in denaro contante" contestate nel capo di imputazione (onde non poteva in alcun modo ipotizzarsi che la loro mancata espressa menzione nella contestazione fosse attribuibile a una valutazione di inconsistenza probatoria), e di esse quindi doveva necessariamente tenersi conto ai fini della determinazione della competenza territoriale.
Non può, infine, evidentemente, escludersi la rilevanza delle dazioni in discorso ai fini della competenza, assumendo - come ha sostenuto il P.G. nella requistoria orale che esse hanno solo costituito una prova ai fini del giudizio sulla responsabilità.
-
Tale "prova", infatti, esistente nei limiti di certezza utile agli effetti
-
dell'imputazione - già nella fase predibattimentale, prima e oltre che servire a quel giudizio, era anzitutto prova dello specifico segmento di condotta che ne integrava l'oggetto: segmento costituente, per sé, parte dell'azione penalmente rilevante, ricompresa senza dubbio nella contestazione, e non espungibile, quindi, dai dati da valutare in sede di scrutinio della competenza.
26 La competenza a conoscere del reato di cui al capo A) era, dunque, del Tribunale di
Roma e, stante lo svolgimento, da parte dello SQ, delle funzioni di magistrato in Roma, doveva transitare, a sensi dell'art. 11 cpp., al Tribunale di Perugia.
Per completezza va detto che la conclusione sarebbe stata la stessa in riferimento alla contestazione originaria (in fatto superata, come sopra si è visto, dall'intervento della contestazione suppletiva), posto che, cadendo l'inaccettabile criterio (secondo quanto sopra detto) dell'art. 12 lett. c) cpp., ed essendo riconducibili le dazioni romane di cui sopra ai versamenti delle “somme di denaro” di cui al capo di imputazione, si sarebbe reso parimenti applicabile, in mancanza di criteri prioritari, quello di cui al comma 1 dell'art. 9 cpp.
Anche volendo poi attenersi al formale (ma, come si è sopra visto, ritenuto argomentatamente irrilevante in base al tenore sostanziale della contestazione) riferimento del capo di imputazione all'art. 81 cp., la soluzione non muterebbe.
Avremmo infatti (per gli imputati concorrenti nella pluralità dei reati avvinti dal vincolo della continuazione) il ricorso al criterio del reato più grave di cui al comma
1 dell'art. 16 cpp. Tale criterio “di attrazione” non può peraltro, per concorde giurisprudenza (v. Cass. 12 maggio 2004, De Simone;
2 ottobre 2000, Pitzettu;
22 maggio 2000, D'Angelo; 24 settembre 1993, Giulianova;
17 marzo 1993, Giorgi), operare attraverso le regole suppletive di cui all'art. 9 del cpp., se non quando, fra i reati connessi non se ne individui alcuno (procedendo in ordine decrescente di gravità) di cui sia individuabile il luogo di consumazione, che va comunque privilegiato. Si ritornerebbe dunque, anche in tal caso, per altra via (quella dell'unico luogo certo di consumazione delle dazioni romane, considerate, nella prospettiva qui ipotizzata, come reati singoli) alla determinazione della competenza del foro di
Roma.
Conseguenza inevitabile di quanto detto (alla stregua dell'attuale ordinamento processuale, che non prevedendo meccanismi di risoluzione preventiva e definitiva delle questioni pregiudiziali - impone la rilevazione anche in questa sede del vizio di competenza territoriale tempestivamente dedotto dalle parti e puntualmente coltivato
27 nel corso del processo) è l'annullamento di entrambe le sentenze di merito relativamente al capo A), con trasmissione degli atti al PM presso il Tribunale di
Perugia.
La soluzione adottata preclude ovviamente l'esame di tutti gli altri motivi e, altresì, della questione - sollevata dalle difese degli imputati VI, CI e SQ R.
e legittimamente scrutinabile da questa Corte solo previo accertamento della ritualità dell'iter processuale - di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 10 della legge 251/2005 nella parte in cui esclude l'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione nei processi pendenti in grado successivo al primo.
RICORSO DELLA C.I.R. S.p.A.
Per quanto riguarda il ricorso della CIR SpA, si osserva che lo stesso, per quanto assai approfondito e argomentato, non riesce a evidenziare, all'interno della motivazione resa dalla sentenza impugnata sul capo B) dell'imputazione, vizi di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità. Sugli essenziali elementi indizianti a carico del RD, infatti, la Corte di merito ha svolto un esame accurato, scrupoloso e scevro da vizi di illogicità, pervenendo alla conclusione di una loro sostanziale insufficienza a fondare un giudizio di indubitabile responsabilità. In particolare la
Corte territoriale ha sottolineato (con una valutazione evidentemente proiettata sull'intero coacervo indiziario) che mancano a carico del RD gli essenziali puntelli di una accusa orale specifica e di un'attendibile ricezione remunerativa. Le contestazioni sollevate al riguardo nel ricorso CIR, pur molto articolate (e che concernono l'ambiente" frequentato da RD, l'andamento della controversia, la speculazione borsistica di CI, il movente e la remunerazione della corruzione), non superano il livello della critica fattuale e valutativa, inidoneo a legittimarne l'ingresso in questa sede. In particolare la censura sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni scritte di CA RD è inconferente, sia perché in sentenza si precisa che la consulenza IT si basa essenzialmente su dati attinti "aliunde", sia perché il
28 legittimo rifiuto di CA RD a render testimonianza contro il padre non invalida persé i detti documenti ma potrebbe solo incidere sulla loro attendibilità.
I denunciati errori, omissivi o di lettura, di risultanze in atti non sono dedotti con quel livello di specificità, decisività e intrinseca autoevidenza, che solo potrebbe legittimarne l'ingresso e l'esame in questa sede a sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 606 cpp., come novellata dalla L. 46/2006 (v. al riguardo Cass. 15 marzo
2006, Casula).
Circa poi la deduzione relativa alla non legittimità di una decisione assolutoria nel merito, a sensi del cpv. art. 530 cpp., in presenza di una causa estintiva del reato, richiedendosi all'uopo l'evidenza dell'innocenza, deve rilevarsi, al di là della dubbia legittimazione della parte civile alla sua formulazione, che, secondo il prevalente e più accreditato (stante l'equiparazione, ai fini della pronuncia, dei presupposti di cui al cpv. art. 530 cpp a quelli del primo comma dello stesso articolo) orientamento della giurisprudenza (Cass. 5 marzo 2004, Sabatini;
2 febbraio 2002, Scibelli;
2 dicembre 1997, Fratucello;
30 giugno 1993, Mussone;
15 dicembre 1992, Tulliani;
16 aprile 1991, Sciuto), la dedotta preclusione sussiste solo prima che l'istruttoria dibattimentale sia stata completata, incombendo invece al giudice, in caso contrario, e persino in sede di legittimità (Cass. 3 febbraio 1994, La Malfa;
8 novembre 1991,
Brendolan; 21 novembre 1991, Passafari;
21 giugno 1990, Lagodana), di dare comunque priorità alla formula assolutoria di merito, sia pure a sensi del cpv. art. 530 cpp., rispetto alla declaratoria di estinzione del reato.
.Venendo, infine, al rilievo che nei confronti di VI e CI rimarrebbe comunque, al di là della mancanza di elementi a carico di RD, l'accertato collegamento del bonifico del maggio 1988 con la vicenda della controversia SME, implicante il coinvolgimento di pubblici ufficiali, non importa se ignoti, c'è da osservare che detto ritenuto collegamento, in assenza di qualsivoglia altro elemento sulle concrete ragioni e/o attività ad esso connesse, non consente di andare al di là di mere e variabili congetture, del tutto inidonee a fondare i presupposti di una caducazione della decisione ai fini di un ulteriore giudizio di responsabilità (ai fini civili).
RICORSI DI LA IO E LA IA
Venendo, infine, ai ricorsi di SQ IO e SQ AN, deve parimenti rilevarsene l'inammissibilità.
Riguardo, invero alle eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice italiano, sollevate da SQ IO con riferimento agli episodi dell'intestazione del conto
FO e del ritiro dei fondi da detto conto, si osserva che correttamente la Corte di merito ha rilevato che sicuramente una parte della condotta preparatoria del reato si è verificata in Italia, avendo quivi SQ TO ideato le due operazioni. Tale affermazione non è infatti una mera congettura attinente alla sfera dell'imperscrutabile interiorità di tale soggetto, ma si fonda sulle circostanze, ricordate in sentenza, dell'attività di predisposizione delle operazioni compiuta da
SQ TO in Italia attraverso contatti telefonici tenuti con i responsabili della banca svizzera (v. in particolare pp. 569 e 574 della sentenza impugnata).
Quanto al merito delle imputazioni contestate a SQ IO e SQ TO, le deduzioni sviluppate nei ricorsi denunciano in sostanza vizi di motivazione della sentenza in ordine alla valutazione dell'effettiva portata favoreggiatrice delle condotte o alla corretta ricostruzione degli elementi fattuali delle medesime, e, come tali, non possono trovare ingresso in questa sede, in quanto potrebbero al più condurre a un annullamento con rinvio della sentenza, che è precluso dall'obbligatoria e già operata declaratoria di estinzione dei reati.
Per quanto concerne l'elemento soggettivo dei reati, l'impugnata sentenza ne motiva la sussistenza con argomentazione ampia e logica. Né può fondatamente in materia dubitarsi della rilevanza anche del (generale istituto del) dolo eventuale, non essendo trasponibili alla fattispecie incriminatrice in esame i dubbi che sorgono al riguardo in tema di ricettazione a causa della previsione della figura minore (di cui non esiste il parallelo in corrispondenza al reato ex art. 379 cp.) di cui all'art. 712 cp.
R
30 Le parti i cui ricorsi vengono dichiarati inammissibili debbono essere condannate in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuna stanti i motivi a quello della somma (ritenuta equa) di € 500,00 alla cassadell'inammissibilità
-
delle ammende.
P. Q. M.
visti gli artt. 615, 616 e 620 cpp., ritenuta l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e 1 sentenza del 22 novembre 2003 del Tribunle di Milano nei confronti di VI ES, SQ TO e CI IL relativamente al capo a) dell'epigrafe della sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.
Dichiara inammissibili i ricorsi di SQ IO, di SQ AN e della
C.I.R. S.p.A., che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 novembre 2006
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Jacqu G Robe
IL CANCELLIERE SUPER C1
DI LL Depositato in Cancelleria
- 6 DIC.2006 joggi IL CANCELLIERE C1 SUPER
Sercia
31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 ۹۸ 5 са 12 9 19 Y 2 х 2
22
23 A 24 Y 25 x
9 ۶ 29
2