Sentenza 8 maggio 1996
Massime • 1
Poiché la sentenza emessa all'esito della procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dagli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen. non ha natura di sentenza di condanna, in essa non può essere identificato il presupposto al quale l'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. riconnette la revoca della sospensione condizionale della pena. Ne consegue che all'applicazione della pena "patteggiata" non può conseguire l'effetto della revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa, che ha come presupposto imprescindibile una sentenza di condanna, e cioè una decisione pronunciata in esito a un giudizio, con piena cognizione del reato e della pena. (In motivazione la S.C. ha, peraltro, ritenuto che il giudice del patteggiamento sia tenuto all'applicazione di quei provvedimenti sanzionatori di carattere specifico previsti dalle leggi speciali che non postulano un giudizio di responsabilità ma conseguono di diritto alla sentenza in questione e rispetto ai quali, pertanto, è irrilevante la circostanza che le parti non vi abbiano fatto riferimento nell'accordo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 08/05/1996, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 maggio 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Prof. Antonio La Torre Presidente R.G.N.
Dott. Guido Guasco Componente 33554/95
Dott. Gaetano Suriano "
Dott. Vincenzo Auriemma "
Dott. Vincenzo Valente "
Dott. Giovanni D'Urso "
Dott. CO Morelli "
Dott. Antonio Morgigni "
Dott. Adalberto Albamonte "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da De EO CO n. a Torino il 23 settembre 1974;
avverso la sentenza del Pretore di Torino del 12 luglio 1995;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Adalberto Albamonte;
Lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1 . Con sentenza del 12 luglio 1995, il Pretore di Torino applicava a De EO CO, a seguito della sua richiesta e del consenso del pubblico ministero, la pena di mesi dieci giorni venti di reclusione e di lire 600.000 di multa, in ordine al reato continuato di furto aggravato, così determinata la pena per effetto della diminuente del rito di cui all'art. 444 c.p.p.. Con la citata sentenza il Pretore disponeva di ufficio la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con le sentenze del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 31 ottobre 1992 e 9 giugno 1992, nonché con la sentenza della Corte di Appello di Torino del 20 settembre 1993, poiché i reati oggetto della sentenza pronunciata ai sensi dell'art.444 c.p.p. erano stati commessi nel quinquennio.
Avverso la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il De EO, deducendo l'erronea applicazione di legge, poiché era stata disposta la revoca del beneficio della sospensione condizionale nonostante che ciò esulasse dell'accordo delle parti, eccedendo quindi il Pretore dall'ambito cognitivo della procedura pattizia. La quinta sezione penale di questa Corte, alla quale era stato assegnato il ricorso, - letta la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica in sede con la quale si concludeva per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza aderendo alla tesi del ricorrente -, rimetteva, con ordinanza del 4 marzo 1996, il ricorso alle Sezioni Unite.
Nell'ordinanza veniva rilevato che la questione di diritto sottoposta all'esame della Corte - concernente la revocabilità di ufficio della sospensione condizionale della pena con la sentenza di applicazione della pena concordata - aveva dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale.
Il Primo Presidente Aggiunto di questa Corte Suprema assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, e fissava l'odierna udienza per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, a seguito dell'avvenuta rimessione, faceva pervenire altra requisitoria, e, riconsiderando, la questione oggetto del contrasto giurisprudenziale, concludeva per il rigetto del ricorso. Veniva osservato, in sostanza, nella nuova requisitoria, che la revoca obbligatoria del beneficio della sospensione, di cui all'art.168 comma 1 c.p., costituiva un effetto penale;
che nell'applicare la pena concordata il giudice era tenuto ad emettere anche i provvedimenti, che, pur non compresi nell'accordo, conseguivano di diritto. Né - a parere del requirente - poteva essere invocata nella specie l'estinzione di "ogni effetto penale" di cui all'art.445 comma 2 c.p.p., poiché l'estinzione non concerneva gli effetti
(propri) della sentenza operanti (di diritto) dalla pronuncia stessa, ma soltanto gli effetti operativi "nel futuro". Le Sezioni Unite, ad esito dell'odierna udienza in Camera di consiglio, decidevano nei termini di seguito esposti. 2 . La questione oggetto della rimessione a queste Sezioni Unite concerne il punto se, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice debba revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena in precedenza concesso all'imputato, ai sensi dell'art.168 comma 1 n. 1 c.p. Come rilevato nell'ordinanza di rimessione la questione ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale, peraltro in termini più articolati rispetto a quanto rappresentato dalla sezione remittente. L'orientamento positivo, al quale hanno aderito numerose pronunce di questa Corte, va dall'affermazione che la sentenza con la quale il giudice applica la pena su richiesta delle parti presuppone un accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato ed ha natura di sentenza di condanna - dal che consegue come effetto penale la revoca del beneficio (Sez. 1, 14 maggio 1991, Negri, Rv.187831) -, alla negazione che la sentenza in questione presupponga "il concreto accertamento della responsabilità penale" (Sez. 1, 26 settembre 1991, Donnini, Rv. 188238; Sez. 5, 24 giugno 1992, Mocelli ed altro, Rv. 190992; Sez. 1, 27 luglio 1992, Schena, Rv. 191479; Sez. 6, 13 ottobre 1992, Capitanio, - Rv.192004). Viene aggiunto però che la revoca quale effetto penale consegue "automaticamente" alla sentenza in esame, in quanto comunque equiparata ad una sentenza di condanna, e quindi produttiva di tutti gli effetti propri di tale tipo di pronuncia (Sez. 1, 6 settembre 1991, Cassotta. Rv.188131; Sez. 2, 30 novembre 1992, Sarro;
Sez. 5, 19 febbraio 1994, Guaglianone, Rv.197275). Viene, inoltre, precisato che la revoca della sospensione condizionale non contraddice la base pattizia della sentenza pronunciata ai sensi dell'art.444, poiché, costituendo essa un effetto penale che opera automaticamente, la relativa statuizione non può che prescindere dall'accordo delle parti (Sez. 1, 22 agosto 1994, Monelli, Rv.198900). Difatti, - secondo la suddetta tesi - la revoca di cui all'art.168 comma 1 n. 1 si configura come una specie di "revoca formale", ricognitiva cioè di "una decadenza già avvenuta ope legis", nel momento in cui si è verificata la condizione prevista dalla citata norma (Sez. 2, 16 marzo 1992, De Mita, Rv.189594; per la natura formale della revoca nonché per la natura dichiarativa della pronuncia del giudice: Sez. 6, 26 agosto 1994, Poletto, Rv.200599). 3 . L'orientamento contrario, alla revoca di diritto della sospensione condizionale in sede di procedimento di applicazione della pena "patteggiata", è sostenuto sulla base dell'avvertita esigenza, inerente al rito previsto dagli artt. 444 ss. c.p.p., di non modificare l'accordo delle parti ad opera del giudice, e di non frustrare la ratio di economia processuale ad esso sottesa mediante l'introduzione di conseguenze negative che scoraggerebbero la scelta di tale procedura semplificata (Sez. 6, 5 maggio 1992, Albertinelli, Rv.190263); nonché in forza del rilievo che la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 non comporta alcun accertamento positivo e costitutivo di responsabilità penale. Difatti, - viene affermato nelle suddette sentenze - tale tipo di accertamento è legato ad una completezza cognitiva del fatto da parte del giudice, che nel rito del patteggiamento è completamente assente (Sez. 5, 28 gennaio 1992, Masciulli, Rv.189204; Sez. 1, 28 settembre 1995, Merico e altra). Un orientamento contrario, ancorché volto ad una mediazione fra le suddette tesi radicali, è rinvenibile in alcune pronunce nelle quali si sostiene l'esigenza di "conformare" la revoca del beneficio alla particolare natura del giudizio speciale in esame.
Si considerano, pertanto, sospesi gli effetti della revoca - disposta con la sentenza di patteggiamento - fino al compimento dei termini di cui al comma 2 dell'art.445; con la conseguenza che, ove il reato si estingua (nel termine di cinque o due anni dalla sentenza irrevocabile), eguale sorte subisce l'effetto penale rappresentato dalla disposta revoca. Si tratterebbe quindi di una revoca sottoposta alla condizione (sospensiva) desumibile dalla previsione dell'art.445 comma 2 (Sez. 5, 2 novembre 1993, Alessiani, Rv.196430). A tale impostazione giuridica è stato però opposto che, non essendo prevista normativamente alcuna sospensione della revoca, né essendo ipotizzabile a seguito del positivo decorso dei termini di cui all'art.445 comma 2 una revoca della revoca del beneficio, è maggiormente corretto ritenere che gli effetti penali della sentenza (ivi compresa la revoca di diritto) rimangano sospesi per tutto il tempo (art. 445 comma 2) nel quale può verificarsi la condizione ostativa dell'estinzione del reato e dei suoi effetti (Sez. I, 4 ottobre 1995, Fusco), riservando il relativo provvedimento alla fase dell'esecuzione.
4 . Prescindendo dalla tesi per ultima esposta - secondo la quale non è consentito disporre la revoca con la sentenza di patteggiamento essendo la revoca sospesa fino al termine in cui può verificarsi l'estinzione del reato, e che fa perno sul disposto della seconda parte dell'art.445 comma 2 tentando così di aggirare il vero problema di fondo -, a parere di queste Sezioni Unite la soluzione della questione in esame dipende invece dalla esatta identificazione della natura della sentenza con la quale viene applicata la pena richiesta dalle parti, nonché dal presupposto di operatività della revoca di cui all'art.168 comma 1 n. 1 c.p.. La soluzione della questione, pertanto, è condizionata dal convincimento che si viene a formare sulla natura del suddetto tipo di sentenza, e cioè muta in un senso o nell'altro a seconda che si ritenga o no che la sentenza contenga un accertamento della responsabilità dell'imputato e quindi un giudizio di colpevolezza. E ciò in ragione del presupposto della revoca ("di diritto") della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art.168 comma 1 n. 1.
Orbene, il presupposto della revoca "di diritto" è costituito dalla "accertata" nuova responsabilità penale, che, facendo venir meno la prognosi di ravvedimento in virtù del quale il beneficio era stato concesso per motivi rieducativi e di recupero sociale del condannato (Sez. un., 2 giugno 1994, Rusconi, Rv.197535), comporta una riprovazione e quindi un giudizio di immeritevolezza, rispetto al quale la revoca del beneficio della sospensione assume una funzione "sanzionatoria".
Ma, la riprovazione implicita nella revoca del beneficio, che è speculare alla prognosi di ravvedimento a suo tempo formulata a favore del condannato (ai sensi dell'art.164 C.P.), postula necessariamente un accertamento dotato di quelle caratteristiche di completezza in ordine alla commissione del reato e quindi alla colpevolezza dell'imputato che è conseguibile solo mediante una sentenza che sia pronunciata in esito ad un "giudizio", con plena cognitio (del reato e della pena).
Dire che la statuizione di revoca della (precedente) sospensione ha natura ricognitiva rispetto ad un effetto penale prodottosi ex lege, è esatto solo con la necessaria precisazione che a tal fine si deve verificare la fattispecie costituente il presupposto della revoca medesima, cioè la pronuncia di una sentenza di condanna sulla base di un accertamento completo della responsabilità del condannato. E la ragione, appunto, è che la revoca in esame presuppone una tipica sentenza di accertamento di responsabilità, ovvero un giudizio di colpevolezza in ordine ad un delitto o ad una contravvenzione, con conseguente condanna dell'imputato.
Il giudizio di colpevolezza, però, non può essere neppure desunto da una sentenza con la quale venga applicata la pena su richiesta delle parti, la quale non presuppone quell'accertamento pieno e incondizionato sui fatti (e sulle prove) che rappresenta, nel rito ordinario, la premessa necessaria per l'applicazione della sanzione penale (Corte Cost. 6 giugno 1991 n. 251). 5 . Non rimanendo, a questo punto, che affrontare la problematica inerente alla natura della sentenza in questione, osserva questo Collegio che, con la decisione che chiude il giudizio - ordinario (artt. 529 ss. c.p.p.) o speciale (artt. 442, 453 c.p.p.) - il giudice, "se l'imputato risulta colpevole, pronuncia sentenza di condanna applicando la pena ..." (art. 533 comma 1 c.p.p.), che egli individua e quantifica nell'esercizio del suo potere discrezionale (artt. 132 e 133 c.p.). Invece, nello "specialissimo" procedimento di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. il giudice, "se ritiene la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata richiesta delle parti " (art. 444 comma 2).
È sufficiente porre a confronto i due modelli processuali perché emerga, nettissima, la fondamentale differenza: il primo comporta un "un giudizio" di colpevolezza che solo il magistrato giusdicente può compiere, con la conseguente "condanna" a una "pena" da lui determinata;
il secondo, per contro, si sostanzia nell'applicazione di una pena "senza giudizio", dato che il magistrato giusdicente - né altri ovviamente può surrogarlo nella funzione sua propria - non deve dichiarare la colpevolezza dell'imputato, secondo un accertamento pieno basato sul contraddittorio delle parti, ma fare riferimento all'accordo tra pubblico ministero ed imputato sul merito dell'imputazione, pur essendogli attribuiti autonomi e consistenti poteri di controllo (Corte Cost. 3 luglio 1990 n. 313). I poteri di verifica attribuiti all'organo giudicante attengono sia alla legittimità dei criteri adottati dalle parti nel formare l'accordo (art. 444 comma 2 c.p.p.) sia, prima ancora di apprezzare la correttezza o meno della definizione giuridica del fatto, alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento a norma dell'art.129 c.p.p.. E, dell'esercizio del suddetto potere-dovere il giudice deve dare ragione nella motivazione della sentenza (Corte Cost. n. 313 del 1990) in termini di avvenuta "delibazione": positiva - con concisa esposizione dei relativi motivi - in ordine all'accertamento della sussistenza dell'accordo, della corretta qualificazione giuridica del reato nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze della congruità della pena patteggiata, ed infine della concedibilità della sospensione condizionale -, negativa (di regola) quanto alla esclusione delle ipotesi per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento (Sez. un., 15 maggio 1992, Di Benedetto, Rv.191135). È dunque di manifesta evidenza che nel c.d. patteggiamento si perviene ad una pronuncia giurisdizionale "senza giudizio", sia con riguardo alla fondatezza dell'accusa ed alla responsabilità dell'imputato, sia relativamente alla conseguente statuizione sulla pena, che non può essere altra se non quella "indicata dalle parti", e non scelta dal giudice, né da lui modificabile (Sez. un. 11 giugno 1993, Iovine, Rv.193417). 6 . L'impossibilità di riferire alla sentenza di "patteggiamento" la natura di vera e propria sentenza di condanna, oltre che emblematicamente enunciata dalla lettera stessa dell'art.444 comma 1 ("...il giudice.... dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata richiesta delle parti"), trova una conferma diretta - come è stato osservato (Corte Cost. n. 251 del 1991)- nella disciplina contenuta nell'art.445, laddove la sentenza che dispone l'applicazione della pena richiesta dalle parti viene "equiparata" a determinati fini, ma non identificata, con la sentenza di condanna;
con la conseguenza che a tale pronuncia non vengono collegati alcuni effetti tipici della condanna, quali il pagamento delle spese processuali (salvo la limitata eccezione in tema di spese processuali in favore della parte civile di cui alla sentenza n. 443 del 1990 della Corte Costituzionale), l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza.
La suddetta equiparazione si arresta al solo punto che la giustifica, cioè quello concernente l'applicazione della pena (soggetta ad esecuzione: artt. 444 comma 3, 445 comma 2 c.p.p., art. 136 norme att. c.p.p.), la quale, pur nella profonda diversità dei presupposti, suggella la fase conclusiva del processo tanto nella sentenza ordinaria quanto in quella di cui all'art.444 c.p.p. di "pena", difatti, si tratta in entrambi i casi, - e sta in questo la ratio dell'equiparazione -, ma, mentre nella sentenza ordinaria la condanna è indissolubilmente legata al previo "giudizio" (di colpevolezza), nell'altra questo "giudizio" manca del tutto. Ed è una differenza di così radicale portata da rendere, più che azzardata concettualmente, giuridicamente improponibile l'ipotesi di estendere l'equiparazione fra i due tipi di sentenze proprio nel punto che in modo irriducibile le differenzia, essendo nell'uno imprescindibile e nell'altro inesistente il giudizio di colpevolezza formulato giudice.
Né è ragionevole la tesi secondo la quale l'imputato, con la richiesta della pena o prestando il proprio consenso all'accordo proposto dal pubblico ministero, riconosca la propria colpevolezza. Non solo tale volontà dell'imputato non potrebbe mai costituire un surrogato dell'accertamento pieno di responsabilità affidato al giudice, ma costituisce solo manifestazione inequivoca della "rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa" (Corte Cost. n. 313 del 1991), e quindi ad affermare la propria innocenza, chiedendo "l'applicazione della pena per ridurre al minimo il sacrificio della libertà che conseguirebbe alla condanna in dibattimento... " (Corte Cost. n. 313 del 1991), cioè per una scelta collegata all'alea dell'ordinario processo, ed all'esercizio del diritto di difesa.
7 - Chiarita la distinzione che sussiste tra la condanna alla pena "inflitta" dal giudice previo accertamento della responsabilità penale dell'imputato, e la pena a costui "applicata" su richiesta delle parti, la questione di diritto sottoposta all'esame di queste Sezioni Unite si rivela di piana ed agevole soluzione, in considerazione del presupposto e della funzione della revoca "di diritto" della sospensione condizionale della pena. Invero, non potendosi ravvisare nel procedimento di "patteggiamento" il presupposto al quale l'art.168 c.p. riconnette la revoca della sospensione condizionale della pena, cade in radice la possibilità di provvedere in tal senso.
La suddetta conclusione non contraddice la natura di "effetto penale" del meccanismo "sanzionatorio" di cui all'art.168 comma 1 n. 1, ma riassume invece la non rapportabilità di tale effetto alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
con la conseguenza che da tale sentenza può conseguire ogni altro effetto penale con essa compatibile (art. 445 comma 2), in quanto non richieda in termini imprescindibili un accertamento pieno della responsabilità dell'imputato.
Né la presente soluzione può essere posta in discussione - come sostenuto nell'ultima requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte - sulla base del rilievo che il giudice, nell'applicare la pena richiesta dalle parti, sia tenuto ad emettere quei provvedimenti, che, pur non essendo stati dalle parti previsti, conseguono di diritto, come - ad esempio l'ordine di demolizione di una costruzione abusiva (Sez. un. 27 marzo 1992, Di Benedetto, Rv.191136).
Difatti, il principio enunciato da queste Sezioni Unite non mette in gioco la preservazione dell'accordo delle parti - che di certo non può concernere provvedimenti estranei all'applicazione della pena in virtù del disposto dell'art.445 -, ma trova la ragione fondamentale nella natura della sentenza di "patteggiamento", inidonea giuridicamente a costituire il presupposto per l'operatività della revoca di cui all'art.168 comma 1 n. 1.
Non appare quindi controvertibile che, contestualmente alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice sia tenuto all'applicazione di quei provvedimenti sanzionatori di carattere specifico previsti dalle leggi speciali, quali, stante peraltro la loro natura amministrativa ed atipica (come quello richiamato esemplificativamente dell'ordine di demolizione della costruzione senza concessione), non postulano un giudizio di responsabilità penale, ma conseguono di diritto alla sentenza in esame, stante la sua equiparazione, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna.
L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione della revoca della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente statuizione della revoca della sospensione condizionale della pena. Così deciso in Camera di consiglio l'8 maggio 1996.