Cass. pen., SS.UU., sentenza 08/05/1996, n. 11
CASS
Sentenza 8 maggio 1996

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Poiché la sentenza emessa all'esito della procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dagli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen. non ha natura di sentenza di condanna, in essa non può essere identificato il presupposto al quale l'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. riconnette la revoca della sospensione condizionale della pena. Ne consegue che all'applicazione della pena "patteggiata" non può conseguire l'effetto della revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa, che ha come presupposto imprescindibile una sentenza di condanna, e cioè una decisione pronunciata in esito a un giudizio, con piena cognizione del reato e della pena. (In motivazione la S.C. ha, peraltro, ritenuto che il giudice del patteggiamento sia tenuto all'applicazione di quei provvedimenti sanzionatori di carattere specifico previsti dalle leggi speciali che non postulano un giudizio di responsabilità ma conseguono di diritto alla sentenza in questione e rispetto ai quali, pertanto, è irrilevante la circostanza che le parti non vi abbiano fatto riferimento nell'accordo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 08/05/1996, n. 11
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11
    Data del deposito : 8 maggio 1996

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