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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 826/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 28 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato LISO CELESTE, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
conferma l'esistenza di un refuso nel ricorso e che quindi l'annualità richiesta è quella che risulta dai contratti agli atti ossia il 2020/2021;
Per la parte resistente compare l'avvocato GIORNO FEDERICA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 826/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. LISO CELESTE Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
GIORNO FEDERICA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “- accertare e dichiarare il Parte_1
diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista
pagina 2 di 4 dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
- Controparte_1
per l'effetto, condannare il al pagamento Controparte_1
dell'emolumento suddetto in favore del ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti (254 giorni per il 2021/2022), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo”. Contr Il si costituiva resistendo al ricorso.
La causa veniva istruita senza svolgere prove costituende.
Essa attiene alla retribuzione professionale docenti, che il ricorrente non ha percepito nel
2020/2021, allorquando svolse una serie di supplenze in forza di contratti per supplenze brevi e saltuarie.
L'indicazione nelle conclusioni di una diversa annualità (2021/2022) è evidentemente
(come peraltro confermato nel corso dell'udienza odierna dalla difesa attorea) frutto di un refuso e non può essere valorizzata in alcun modo ostativo all'accoglimento del ricorso, posto che è notorio che le conclusioni si interpretano alla luce del tenore complessivo dell'atto nonché della documentazione agli atti di causa.
Nel merito il ricorso è fondato (cfr. giurisprudenza di legittimità costante sul punto), in relazione alle giornate di lavoro effettivamente svolto e risultanti dallo stato matricolare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna il a corrispondere al ricorrente le somme dovute a titolo di RPD per i giorni di supplenza svolti nell'a.s. 2020/2021, oltre accessori di legge sino al pagina 3 di 4 saldo effettivo;
2) condanna il a rimborsare al difensore antistatario della ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.031,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 28 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato LISO CELESTE, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
conferma l'esistenza di un refuso nel ricorso e che quindi l'annualità richiesta è quella che risulta dai contratti agli atti ossia il 2020/2021;
Per la parte resistente compare l'avvocato GIORNO FEDERICA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 826/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. LISO CELESTE Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
GIORNO FEDERICA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “- accertare e dichiarare il Parte_1
diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista
pagina 2 di 4 dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
- Controparte_1
per l'effetto, condannare il al pagamento Controparte_1
dell'emolumento suddetto in favore del ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti (254 giorni per il 2021/2022), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo”. Contr Il si costituiva resistendo al ricorso.
La causa veniva istruita senza svolgere prove costituende.
Essa attiene alla retribuzione professionale docenti, che il ricorrente non ha percepito nel
2020/2021, allorquando svolse una serie di supplenze in forza di contratti per supplenze brevi e saltuarie.
L'indicazione nelle conclusioni di una diversa annualità (2021/2022) è evidentemente
(come peraltro confermato nel corso dell'udienza odierna dalla difesa attorea) frutto di un refuso e non può essere valorizzata in alcun modo ostativo all'accoglimento del ricorso, posto che è notorio che le conclusioni si interpretano alla luce del tenore complessivo dell'atto nonché della documentazione agli atti di causa.
Nel merito il ricorso è fondato (cfr. giurisprudenza di legittimità costante sul punto), in relazione alle giornate di lavoro effettivamente svolto e risultanti dallo stato matricolare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna il a corrispondere al ricorrente le somme dovute a titolo di RPD per i giorni di supplenza svolti nell'a.s. 2020/2021, oltre accessori di legge sino al pagina 3 di 4 saldo effettivo;
2) condanna il a rimborsare al difensore antistatario della ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.031,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4