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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/06/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale n. 1215/2024 in data 19.09.2024, rimessa al Collegio alla udienza del 28.05.2025 promossa da
(C.F. ) nato l'[...] a [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
D'Adda alla via Belvignate n. 13, elettivamente domiciliato in Isola di Capo Rizzuto (KR) alla via
Lampo, 12 presso lo studio Legale dell'Avv. Luigi FRUSTAGLIA (C.F. , che C.F._2 lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
- ricorrente - nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._3
- resistente contumace -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 28.05.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato in data 19.09.2024, ritualmente notificato, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra in data 14.08.2008, in CP_1
Isola di Capo Rizzuto, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 43, parte
2, serie A – anno 2008;
- che da detta unione non sono nati figli;
- di essersi separato dalla sig.ra dinanzi al Tribunale di Crotone, con decreto di CP_1 omologa n. 6258/2020 in data 30.06.2020. Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig. e, considerata l'autosufficienza economica di CP_1 entrambi i coniugi, di non prevedere alcuna forma di mantenimento reciproco.
1).1 Con decreto di assegnazione della causa del 29.09.2024, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza del 15.01.2025. Per ragioni legate all'organizzazione del ruolo, l'udienza veniva rinviata al 19.03.2025, in cui il difensore di parte ricorrente chiedeva un rinvio a causa di un impedimento a comparire del ricorrente
, mentre nessuno compariva per Parte_1 CP_1
All'udienza del 16.04.2025 il Giudice, constatata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e procedeva a sentire la parte ricorrente. CP_1
Al fine di consentire la produzione di integrazione documentale, l'udienza veniva rinviata al
28.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
In data 28.04.2025, il difensore di parte ricorrente depositava tempestivamente note scritte, chiedendo che la causa venisse decisa alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo.
Ottenuto il visto del P.M., letti gli atti, all'udienza del 28.05.2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
*****
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
è stata celebrata in data 18.06.2020; i coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Crotone del 30.06.2020; il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 19.09.2024.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Nulla deve essere disposto in merito al mantenimento, considerato che anche in sede di separazione consensuale i coniugi avevano dichiarato di essere economicamente autosufficienti.
Spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, porta a ritenere che nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. r.g. 1215/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in data 14.08.2008 in Isola di Capo Rizzuto, con
[...] atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al N. 43 parte 2 serie A – anno
2008;
2) Nulla sulle spese di lite;
3) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto
(KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale n. 1215/2024 in data 19.09.2024, rimessa al Collegio alla udienza del 28.05.2025 promossa da
(C.F. ) nato l'[...] a [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
D'Adda alla via Belvignate n. 13, elettivamente domiciliato in Isola di Capo Rizzuto (KR) alla via
Lampo, 12 presso lo studio Legale dell'Avv. Luigi FRUSTAGLIA (C.F. , che C.F._2 lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
- ricorrente - nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._3
- resistente contumace -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 28.05.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato in data 19.09.2024, ritualmente notificato, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra in data 14.08.2008, in CP_1
Isola di Capo Rizzuto, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 43, parte
2, serie A – anno 2008;
- che da detta unione non sono nati figli;
- di essersi separato dalla sig.ra dinanzi al Tribunale di Crotone, con decreto di CP_1 omologa n. 6258/2020 in data 30.06.2020. Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig. e, considerata l'autosufficienza economica di CP_1 entrambi i coniugi, di non prevedere alcuna forma di mantenimento reciproco.
1).1 Con decreto di assegnazione della causa del 29.09.2024, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza del 15.01.2025. Per ragioni legate all'organizzazione del ruolo, l'udienza veniva rinviata al 19.03.2025, in cui il difensore di parte ricorrente chiedeva un rinvio a causa di un impedimento a comparire del ricorrente
, mentre nessuno compariva per Parte_1 CP_1
All'udienza del 16.04.2025 il Giudice, constatata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e procedeva a sentire la parte ricorrente. CP_1
Al fine di consentire la produzione di integrazione documentale, l'udienza veniva rinviata al
28.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
In data 28.04.2025, il difensore di parte ricorrente depositava tempestivamente note scritte, chiedendo che la causa venisse decisa alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo.
Ottenuto il visto del P.M., letti gli atti, all'udienza del 28.05.2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
*****
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
è stata celebrata in data 18.06.2020; i coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Crotone del 30.06.2020; il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 19.09.2024.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Nulla deve essere disposto in merito al mantenimento, considerato che anche in sede di separazione consensuale i coniugi avevano dichiarato di essere economicamente autosufficienti.
Spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, porta a ritenere che nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. r.g. 1215/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in data 14.08.2008 in Isola di Capo Rizzuto, con
[...] atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al N. 43 parte 2 serie A – anno
2008;
2) Nulla sulle spese di lite;
3) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto
(KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli