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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/05/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1517/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1517/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PREVITERA MARIA RACHELE e dell'avv. LATTANZIO MARIA GRAZIA
OPPONENTE contro Cont (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IAFISCO GIUSEPPE CP_2 P.IVA_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
La ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico della CP_3 Parte_1 per il pagamento della somma di euro 88.214,55 oltre interessi a titolo di rimborso dei costi da essa ricorrente sostenuti per i propri lavoratori distaccati dal 15.9.2020 al 31.12.2020 presso un cantiere edile della a Carmagnola. A sostegno della domanda monitoria la ha allegato Parte_1 CP_3 l'accordo di distacco stipulato tra le parti, la fattura n. 10/21 del 7.6.2021 recante l'importo ingiunto ed il prospetto dei costi medi orari per i dipendenti delle imprese edili determinati dal Ministero del
Lavoro.
La ha proposto la presente opposizione deducendo ed eccependo: la carenza di Parte_1 idonea prova scritta, ed in particolare la carenza di prova documentale (buste paga lavoratori, F24, DURC) dell'effettivo sostenimento dei costi per il personale distaccato;
l'incertezza ed illiquidità del credito;
la difformità tra la somma pretesa in via monitoria e quella inferiore richiesta in sede stragiudiziale;
il mancato storno dell'acconto di euro 68.000,00 versato da essa opponente;
il mancato riscontro delle reiterate richieste stragiudiziali di esibizione della documentazione retributiva e contributiva giustificativa della pretesa creditoria avanzata.
La ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_3
pagina 1 di 3 Orbene, rileva preliminarmente questo giudicante che non vi è contestazione tra le parti in ordine all'esistenza ed al contenuto dell'accordo di distacco ed all'effettivo impiego dei lavoratori distaccati presso il cantiere di Carmagnola della nel periodo settembre – dicembre 2020. Parte_1
L'accordo di distacco allegato in atti prevede a carico della distaccataria il rimborso Parte_1 dei soli costi relativi a “retribuzioni, oneri previdenziali e premi Inail”.
Nella presente fase processuale la ha integrato la documentazione a sostegno della pretesa CP_3 creditoria, allegando i modelli F24, le buste paga dei lavoratori distaccati relative al periodo settembre
– dicembre 2020 e le quietanze liberatorie sottoscritte dai medesimi lavoratori in relazione al periodo di lavoro presso il cantiere di Carmagnola.
Il nominato c.t.u., esaminata la documentazione allegata, ha elaborato due calcoli alternativi dell'importo residuo dovuto dalla in uno computando la retribuzione netta Parte_1 corrisposta ai lavoratori distaccati, nell'altro escludendo detta retribuzione per la ritenuta mancanza di adeguata prova del relativo pagamento.
Ora, ritiene questo giudicante che la corresponsione della retribuzione ai lavoratori distaccati risulti sufficientemente provata dalle buste paga allegate e dalle dichiarazioni di quietanza liberatorie sottoscritte dagli stessi lavoratori, queste ultime recanti uno specifico riferimento al “periodo di lavoro intercorso presso il cantiere di Carmagnola da settembre 2020 a dicembre 2020”.
Pertanto, in conformità alla seconda ipotesi di calcolo elaborata dal c.t.u. a pag. 24 della relazione peritale, il credito residuo della deve essere determinato nella misura di euro 52.170,23, già CP_3 detratto l'acconto di euro 68.000,00 versato dalla oltre interessi legali dalla Parte_1 data di pubblicazione della presente sentenza.
Correttamente il c.t.u. ha escluso dal calcolo del credito residuo le seguenti voci: spese di vitto e alloggio dei lavoratori, non previste nell'accordo di distacco;
quota di contributo alla , non Parte_2 prevista nell'accordo di distacco e per la quale non risulta comunque documentato il relativo versamento;
premi Inail, il cui versamento non risulta documentato;
quota TFR, trattandosi di un costo potenziale che si concretizza solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Lo stesso c.t.u. ha invece correttamente incluso nel calcolo, oltre alla retribuzione netta, la quota Irpef ed i contributi Inps, i cui importi sono desumibili dalle buste paga e dai modelli F24.
Il parziale accoglimento dell'opposizione determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il consistente ridimensionamento della pretesa creditoria ed il contegno tenuto nella fase stragiudiziale dalla la quale soltanto nella presente fase processuale ha prodotto (in parte) la CP_3 documentazione retributiva e contributiva idonea a provare i fatti costitutivi del credito, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuno, trattandosi di spese sostenute nell'interesse comune all'esatta determinazione del credito residuo, ferma restando la responsabilità solidale esterna delle parti nei confronti del c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la società opponente a pagare in favore della controparte la minor somma di euro 52.170,23, oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
pagina 2 di 3 compensa le spese di lite;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuno, ferma restando la responsabilità solidale esterna delle parti nei confronti del c.t.u
Foggia, 22.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1517/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PREVITERA MARIA RACHELE e dell'avv. LATTANZIO MARIA GRAZIA
OPPONENTE contro Cont (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IAFISCO GIUSEPPE CP_2 P.IVA_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
La ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico della CP_3 Parte_1 per il pagamento della somma di euro 88.214,55 oltre interessi a titolo di rimborso dei costi da essa ricorrente sostenuti per i propri lavoratori distaccati dal 15.9.2020 al 31.12.2020 presso un cantiere edile della a Carmagnola. A sostegno della domanda monitoria la ha allegato Parte_1 CP_3 l'accordo di distacco stipulato tra le parti, la fattura n. 10/21 del 7.6.2021 recante l'importo ingiunto ed il prospetto dei costi medi orari per i dipendenti delle imprese edili determinati dal Ministero del
Lavoro.
La ha proposto la presente opposizione deducendo ed eccependo: la carenza di Parte_1 idonea prova scritta, ed in particolare la carenza di prova documentale (buste paga lavoratori, F24, DURC) dell'effettivo sostenimento dei costi per il personale distaccato;
l'incertezza ed illiquidità del credito;
la difformità tra la somma pretesa in via monitoria e quella inferiore richiesta in sede stragiudiziale;
il mancato storno dell'acconto di euro 68.000,00 versato da essa opponente;
il mancato riscontro delle reiterate richieste stragiudiziali di esibizione della documentazione retributiva e contributiva giustificativa della pretesa creditoria avanzata.
La ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_3
pagina 1 di 3 Orbene, rileva preliminarmente questo giudicante che non vi è contestazione tra le parti in ordine all'esistenza ed al contenuto dell'accordo di distacco ed all'effettivo impiego dei lavoratori distaccati presso il cantiere di Carmagnola della nel periodo settembre – dicembre 2020. Parte_1
L'accordo di distacco allegato in atti prevede a carico della distaccataria il rimborso Parte_1 dei soli costi relativi a “retribuzioni, oneri previdenziali e premi Inail”.
Nella presente fase processuale la ha integrato la documentazione a sostegno della pretesa CP_3 creditoria, allegando i modelli F24, le buste paga dei lavoratori distaccati relative al periodo settembre
– dicembre 2020 e le quietanze liberatorie sottoscritte dai medesimi lavoratori in relazione al periodo di lavoro presso il cantiere di Carmagnola.
Il nominato c.t.u., esaminata la documentazione allegata, ha elaborato due calcoli alternativi dell'importo residuo dovuto dalla in uno computando la retribuzione netta Parte_1 corrisposta ai lavoratori distaccati, nell'altro escludendo detta retribuzione per la ritenuta mancanza di adeguata prova del relativo pagamento.
Ora, ritiene questo giudicante che la corresponsione della retribuzione ai lavoratori distaccati risulti sufficientemente provata dalle buste paga allegate e dalle dichiarazioni di quietanza liberatorie sottoscritte dagli stessi lavoratori, queste ultime recanti uno specifico riferimento al “periodo di lavoro intercorso presso il cantiere di Carmagnola da settembre 2020 a dicembre 2020”.
Pertanto, in conformità alla seconda ipotesi di calcolo elaborata dal c.t.u. a pag. 24 della relazione peritale, il credito residuo della deve essere determinato nella misura di euro 52.170,23, già CP_3 detratto l'acconto di euro 68.000,00 versato dalla oltre interessi legali dalla Parte_1 data di pubblicazione della presente sentenza.
Correttamente il c.t.u. ha escluso dal calcolo del credito residuo le seguenti voci: spese di vitto e alloggio dei lavoratori, non previste nell'accordo di distacco;
quota di contributo alla , non Parte_2 prevista nell'accordo di distacco e per la quale non risulta comunque documentato il relativo versamento;
premi Inail, il cui versamento non risulta documentato;
quota TFR, trattandosi di un costo potenziale che si concretizza solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Lo stesso c.t.u. ha invece correttamente incluso nel calcolo, oltre alla retribuzione netta, la quota Irpef ed i contributi Inps, i cui importi sono desumibili dalle buste paga e dai modelli F24.
Il parziale accoglimento dell'opposizione determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il consistente ridimensionamento della pretesa creditoria ed il contegno tenuto nella fase stragiudiziale dalla la quale soltanto nella presente fase processuale ha prodotto (in parte) la CP_3 documentazione retributiva e contributiva idonea a provare i fatti costitutivi del credito, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuno, trattandosi di spese sostenute nell'interesse comune all'esatta determinazione del credito residuo, ferma restando la responsabilità solidale esterna delle parti nei confronti del c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la società opponente a pagare in favore della controparte la minor somma di euro 52.170,23, oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
pagina 2 di 3 compensa le spese di lite;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuno, ferma restando la responsabilità solidale esterna delle parti nei confronti del c.t.u
Foggia, 22.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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