Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 4358 / 2024. R.G. , cui è riunito l'ATP
n. 12452/2023 R.G., promossa da:
C.F. rapp.to/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall' avv. POTENZA SIMONA ed elett.te dom.to/a come in atti
Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv.CAVALCANTI GIULIANA ( ) ed elett.te CP_1
dom.to/a come in atti Resistente
Oggetto :Assegno - pensione
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ATP depositato in data 22.02.2024 la ricorrente esponeva che
: in data 01/03/2023, l'istante presentava domanda amministrativa per il riconoscimento del requisito sanitario utile all'assegno mensile di assistenza o pensione di inabilità civile (n. domus 3930955608282); che in data 29/03/2023, era stata sottoposta a visita di accertamento dalla Commissione di prima istanza, la quale, con verbale sanitario del 29/05/2023, riconosceva la ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/1971 ed art. 9 D.L. 509/1988), segnatamente nella misura del 67%;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare. Tanto premesso, aveva chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
L' ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto infondato. CP_1
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., chiesti i chiarimenti al CTU nominato dr. la causa è stata decisa all'odierna udienza, Persona_1 all'esito della discussione, con la redazione ed il deposito telematico della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui si è data lettura in udienza,
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Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Le censure proposte riguardano la valutazione, compiuta dal ctu, delle patologie e dell'incidenza delle stesse sull'autonomia e sulla capacità di deambulazione della ricorrente, che, nella tesi attorea, sarebbe erronea.
Le censure si reputano infondate.
Ed infatti, le conclusioni del C.T.U. dott. , confermando quindi le risultanze Persona_1
della relazione svolta in sede di ATP, meritano piena condivisione.
L'ausiliare nominato ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici, accertati sulla scorta dell'esame clinico della perizianda e della valutazione della certificazione medica prodotta, non determinano le condizioni per il riconoscimento del beneficio richiesto. Detta valutazione si fonda su argomentazioni scientifiche puntuali e dettagliate.
Nella relazione depositata nell'ATP ha così concluso dagli accertamenti presenti in fascicolo
è emerso che la Sig. è affetta da “ Diabete mellito insulino dipendente Parte_1
complicato (cod 9309 50%) MA (cod 5106 20%),gozzo tiroideo normo funzionante
(non valutabile ) psoriasi cutanea (non valutabile )” A nostro avviso la Sig Parte_1
deve essere Considerata invalida nella misura del 60% Dalla documentazione in nostro possesso, il giudizio attuale di invalidità è retrodatabile alla data della domanda amministrativa. In data 12.12.23 abbiamo ricevuto note da parte dell'avvocato di parte attrice che si allegano In riferimento a tali note si precisa che la malattia diabetica, complicata da micro e macro angiopatia e da polineurite periferica, è stata valutata al codice
9309 con una valutazione massima ,cosi come previsto, del 50 %. Per quanto attene alla patologia tiroidea le certificazioni in atti non evidenziano alterazioni funzionali della ghiandola e pertanto la iperplasia tiroidea non può essere valutata Alla luce delle osservazioni non possiamo non confermare il nostro giudizio medico legale precedentemente espresso (INVALDA al 60%).
In seguito, con riferimento alle specifiche censure sollevate dall'opponente, in particolare in relazione al codice, da attribuire al diabete 9309 secondo il CTU e 9310 secondo la difesa della ricorrente ed altre patologie non valutate.
Chiamato a chiarimenti specifici il dr. ha così precisato : “Nel caso di specie la Per_1
malattia diabetica è complicata da una neuropatia periferica e pertanto può rientrare nello stadio III della classificazione clinica con una valutazione massima del codice 9309 e cioè del 50% .La neuropatia è una complicanza della malattia diabetica ed ad essa correlata e pertanto deve essere valutata in un unicum . Per quanto riguarda le “omesse diagnosi” si precisa. -sindrome del tunnel carpale tale patologia non è stata riferita né agli atti è presente un esame elettromiografico che è l'esame per la diagnosi di tale patologia -il gozzo tiroideo.
La perizianda è affetta da iperplasia tiroidea come diagnosticato dall'esame bioptico. Gli esami funzionali sono nella norma e pertanto tale stato patologico non determina alcun disturbo funzionale. la psoriasi cutanea .è una patologia che è allocata alla cute senza alterazioni funzionali e può essere facilmente curata con l'uso topico di pomate .Non vi è alcuna localizzazione articolare né la perizianda utilizza farmaci immuno soppressivi , Alla luce delle nostre controdeduzioni non possiamo non confermare il nostro giudizio medico legale precedentemente espresso :INVALIDA al 60% In data 22.04.24 abbiamo ricevuto ulteriori note da parte dell'avvocato di parte attrice che si allegano In riferimento a queste note si precisa quanto segue Per quanto riguarda la malattia diabetica,come già ribadito in precedenza , essa è stata valutata al massimo della percentuale cosi come previsto dal codice
9309 Per quanto attiene la patologia del tunnel carpale ,si precisa che una patologia può essere considerata e quindi valutata solo se determina alterazioni funzionali che, se ,presenti, debbono essere riferiti al CTU e se ciò non è stato fatto vi è ragione di credere che tale patologia non determini alcun disturbo funzionale. Alla luce della documentazione sanitaria in atti possiamo ascrivere tale patologia al codice 7313 con una valutazione dell' 11% Per quanto riguarda la psoriasi non possiamo non confermare le nostre deduzioni ribadendo il concetto che la patologia, avendo una localizzazione solo cutanea e non generalizzata ,non può essere ascritta alle patologie infiammatorie croniche ,in quanto non vi è alcun disturbo funzionale . Alla luce delle deduzioni possiamo ritenere la Sig invalida al 64% Pt_1 Richiesti ulteriori precisazione sul codice da applicare il d CTU si è così espresso “ Tale codice ( 9309) è relativo al “ Diabete mellito tipo 1-2 con complicanze micro - macronagiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III) ,mentre il codice
9310 prevede :” Diabete mellito insulino dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipemia o con crisi ipoglicemiche” . Dalla documentazione sanitaria in atti (vedi modello
SANIARP del 10.2.23 )risulta che la perizianda è affetta da diabete mellito tipo 2 e trattato con ipoglicemizzanti orali e successivamente ,alla terapia orale, è stata aggiunta la terapia insulinica per un migliore controllo dei valori glicemici La diagnosi è dunque Diabete mellito tipo 2 in attuale terapia mista. (ipoglicemizzanti ed insulina) Agli atti non sono documentate crisi ipoglicemiche né sono allegati ricoveri in pronto soccorso per tali crisi. Dalla documentazione in atti possiamo porre diagnosi di diabete mellito tipo 2 in terapia mista con complicanze neuropatiche e quindi attribuire il codice 9309 e non 9310 che si attribuisce solo ed esclusivamente al diabete insulino -dipendente dalla nascita con associate crisi ipoglicemiche che non trovano riscontro in anamnesi né nella documentazione sanitaria in atti Tale diagnosi differenziale tra diabete mellito tipo 2 e diabete mellito tipo 1 o insulino dipendente sarebbe stata di agevole interpretazione se le note fossero state redatte da un medico . Alla luce di queste ultime delucidazioni non possiamo non confermare il giudizio medico-legale precedentemente espresso”.
I chiarimenti resi dal dr. sono esaurienti e puntuali evidenziando che la patologia Per_1
diabetica di cui soffre la ricorrente non è di tale gravità da applicare il codice 9310 che riguarda complicazioni patologiche più complesse (mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia). Il semplice fatto di essere insulino- dipendente non fa applicare il codice 9310 perché deve essere legato anche a specifiche complicazioni della malattia che non si rinvengono nella situazione patologica della ricorrente
Il consulente tecnico ha, in definitiva, concluso nel senso che le patologie riscontrate non sostanziano i requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio dell'assegno mensile
A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, in ricorso è stata proposta, come detto, solo una diversa valutazione delle condizioni cliniche del ricorrente fondata sulla medesima certificazione medica già valutata dal ctu in maniera esauriente, che dunque non è idonea a scalfire le motivate conclusioni del ctu, rappresentando un mero dissenso diagnostico.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, avendo la parte depositato dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc. Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate anche nel procedimento per ATP,
CP_ liquidate con separato decreto, ai sensi dell'art. 152 cpc sono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona del GOP dr.ssa Adele Di
Lorenzo così definitivamente provvede :
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese;
CP_
- pone le spese di ctu anche della fase di atp a carico dell' come da separato decreto.
Si comunichi
Napoli, così deciso in data 12.03.2025
Il Giudice dott.ssa Adele Di Lorenzo