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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. 42593/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 42593/2023 RGACC, promossa con ricorso e vertente tra
“ con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla Parte_1
via Donatello 23, presso lo studio dell'avv. Francesco VILLA PIZZI;
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio FRANCESE in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e residenza non dichiarata;
in Roma elettivamente domiciliata alla Via CP_1
Marco Marulo 87, presso lo studio dell'avv. Stefano NICOLUCCI, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
pagina 1 di 5 OGGETTO: occupazione senza titolo;
risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti : v. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'ud. 17/1/2025.
Parte attorea:
“1) Accertare e dichiarare che la sig.ra in quanto priva di qualsivoglia CP_1
titolo per la detenzione, è occupante abusiva dell'appartamento sito in Roma alla via Monte Pertica, 11, scala A, piano 3°, int. 18, di proprietà dell' 2) Pt_1
Condannare la sig.ra e/o chiunque altro occupi l'immobile, CP_1
all'immediata consegna in favore dell' dell'indicato appartamento, libero Pt_1
e vuoto da persone e/o cose. 3) Per la ipotesi di ritardo nella esecuzione, fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dalla debitrice. 4) Dichiarare la convenuta tenuta al risarcimento dei danni – tanto sotto forma di danno emergente, che di lucro cessante - causati all'odierno attore a cagione della mancata disponibilità del cespite dal primo dicembre 2014
- o da quella diversa data che sarà individuata in corso di causa - e sino alla pubblicazione dell'emananda sentenza. 5) Quantificare l'indennità risarcitoria in base al valore locativo minimo per abitazioni di tipo economico (€. 13,30 al mq/mese per il secondo semestre 2014), come determinato dall'O.M.I.
(Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate) e riportato nel prodotto estratto dalla Banca Dati delle quotazioni immobiliari, per una superficie convenzionale di mq. 75,34. 6) Condannare, pertanto, la sig.ra CP_1
al pagamento della predetta indennità risarcitoria nella misura di €.
[...]
1.002,02 a far data da dicembre 2014 per il periodo di illegittima occupazione, fino alla pronuncia della sentenza, nonché agli esborsi sostenuti dall'istituto proprietario a titolo di oneri accessori dovuti in relazione all'immobile, ovvero a quella somma ritenuta di Giustizia, con detrazione di quanto eventualmente versato e documentato, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 7) Condannare la convenuta al pagamento delle spese ed onorario del presente giudizio.”.
pagina 2 di 5 Parte convenuta:
“a) respingere tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
b) dichiarare l'intervenuta prescrizione delle ragioni di credito azionate da parte attrice nel presente giudizio;
c) condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite.”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea ( rappresentato da “ espone e Pt_1 Controparte_2
documenta essere proprietario di immobile sito in Roma alla via Monte Pertica
11 scala A piano terzo int. 18 e afferma che il medesimo -già condotto in locazione da deceduto il 30/11/2014- è illegittimamente Persona_1
detenuto, senza alcuna titolazione causale, dalla parte convenuta, figlia dell'originario conduttore.
Espone la parte che il “de cuius” invero si trasferì a Ploaghe (SS) già in data
24/4/1992, come da certificato storico anagrafico in atti: in definitiva, all'atto del decesso, il bene non era detenuto dal bensì dalla di lui figlia. CP_1
Vana essendo stata attività di mediazione, l'ente ricorrente -argomentando su proprio diritto a ottenere rilascio dell'immobile e risarcimento del danno (a tal fine l'istante indica valore locativo mensile di € 1.002,02 derivante dal valore minimo O.M.I. per il secondo semestre 2014; doc. 10: € 13,30/mq per una superficie di mq 75,34; oltre oneri accessori- rende le conclusioni sopra riportate.
Parte convenuta espone e documenta che con contratto preliminare del
6/12/2006 (rogato da notaio e in atti: doc. 1) odierno istante (a mezzo di procuratore speciale) prometteva di vendere ad essa odierna convenuta pagina 3 di 5 l'immobile in questione, dandosi atto -nel contratto- essere essa odierna convenuta nella detenzione del bene quale conduttore.
Con riferimento alle pretese risarcitorie, eccepisce prescrizione.
Rende le conclusioni sopra riportate.
Con ordinanza del 30/5/2024 è stata ammessa la sola prova documentale offerta.
La domanda va respinta.
Parte attorea agisce in revindica affermando che odierna convenuta ha la disponibilità in fatto di un proprio bene immobile, occupandolo a fini di abitazione, senza alcun titolo.
Parte convenuta prova documentalmente esistenza di un titolo negoziale, costituito da un rogito notarile (in atti) del 6/12/2006, concretantesi in contratto preliminare di vendita.
In detto rogito notarile (che -si rammenta- in quanto tale presuppone necessariamente la verifica -da parte del notaio- delle effettive volontà delle parti, convergenti sullo strumento prescelto) si dà atto che la odierna convenuta
è già nella disponibilità del bene e addirittura si stabilisce -in esito al futuro definitivo- la cessazione del rapporto locatizio in essere. Non senza rilevare che sia nelle premesse del rogito sia nel corpo delle pattuizioni il prezzo è determinato in forza dei meccanismi di legge in essere, per il caso di acquisto da parte del conduttore.
In definitiva, deve rilevarsi che il rogito “de quo” dà contezza di un assenso dell'odierno istante (necessariamente verificato dal notaio rogante l'atto pubblico) al fatto di avvenuto subentro di odierna convenuta in rapporto locatizio pagina 4 di 5 già intestato al padre (e non cessato affatto, a suo tempo, con il suo trasferimento anagrafico altrove).
Non è quindi per via di revindica che l'interesse dell'odierno attore può trovare soddisfacimento, bensì -eventualmente- attraverso una cognizione in ordine alla persistenza o no del rapporto locatizio e/o del preliminare di vendita.
La domanda sì come resa va quindi respinta.
Il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M.
55/'14 (scaglione di valore indeterminabile;
complessità bassa;
valori minimi e ulteriormente ragguagliati all'effettiva minima consistenza delle questioni).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando –in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti- nella causa civile iscritta al n° 42593/2023 R.G.A.C.C. così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte resistente, liquidate in € 1.500,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge.
Roma 11/2/2025
Il Giudice
(dott. N. Valletta)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 42593/2023 RGACC, promossa con ricorso e vertente tra
“ con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla Parte_1
via Donatello 23, presso lo studio dell'avv. Francesco VILLA PIZZI;
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio FRANCESE in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e residenza non dichiarata;
in Roma elettivamente domiciliata alla Via CP_1
Marco Marulo 87, presso lo studio dell'avv. Stefano NICOLUCCI, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
pagina 1 di 5 OGGETTO: occupazione senza titolo;
risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti : v. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'ud. 17/1/2025.
Parte attorea:
“1) Accertare e dichiarare che la sig.ra in quanto priva di qualsivoglia CP_1
titolo per la detenzione, è occupante abusiva dell'appartamento sito in Roma alla via Monte Pertica, 11, scala A, piano 3°, int. 18, di proprietà dell' 2) Pt_1
Condannare la sig.ra e/o chiunque altro occupi l'immobile, CP_1
all'immediata consegna in favore dell' dell'indicato appartamento, libero Pt_1
e vuoto da persone e/o cose. 3) Per la ipotesi di ritardo nella esecuzione, fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dalla debitrice. 4) Dichiarare la convenuta tenuta al risarcimento dei danni – tanto sotto forma di danno emergente, che di lucro cessante - causati all'odierno attore a cagione della mancata disponibilità del cespite dal primo dicembre 2014
- o da quella diversa data che sarà individuata in corso di causa - e sino alla pubblicazione dell'emananda sentenza. 5) Quantificare l'indennità risarcitoria in base al valore locativo minimo per abitazioni di tipo economico (€. 13,30 al mq/mese per il secondo semestre 2014), come determinato dall'O.M.I.
(Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate) e riportato nel prodotto estratto dalla Banca Dati delle quotazioni immobiliari, per una superficie convenzionale di mq. 75,34. 6) Condannare, pertanto, la sig.ra CP_1
al pagamento della predetta indennità risarcitoria nella misura di €.
[...]
1.002,02 a far data da dicembre 2014 per il periodo di illegittima occupazione, fino alla pronuncia della sentenza, nonché agli esborsi sostenuti dall'istituto proprietario a titolo di oneri accessori dovuti in relazione all'immobile, ovvero a quella somma ritenuta di Giustizia, con detrazione di quanto eventualmente versato e documentato, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 7) Condannare la convenuta al pagamento delle spese ed onorario del presente giudizio.”.
pagina 2 di 5 Parte convenuta:
“a) respingere tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
b) dichiarare l'intervenuta prescrizione delle ragioni di credito azionate da parte attrice nel presente giudizio;
c) condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite.”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea ( rappresentato da “ espone e Pt_1 Controparte_2
documenta essere proprietario di immobile sito in Roma alla via Monte Pertica
11 scala A piano terzo int. 18 e afferma che il medesimo -già condotto in locazione da deceduto il 30/11/2014- è illegittimamente Persona_1
detenuto, senza alcuna titolazione causale, dalla parte convenuta, figlia dell'originario conduttore.
Espone la parte che il “de cuius” invero si trasferì a Ploaghe (SS) già in data
24/4/1992, come da certificato storico anagrafico in atti: in definitiva, all'atto del decesso, il bene non era detenuto dal bensì dalla di lui figlia. CP_1
Vana essendo stata attività di mediazione, l'ente ricorrente -argomentando su proprio diritto a ottenere rilascio dell'immobile e risarcimento del danno (a tal fine l'istante indica valore locativo mensile di € 1.002,02 derivante dal valore minimo O.M.I. per il secondo semestre 2014; doc. 10: € 13,30/mq per una superficie di mq 75,34; oltre oneri accessori- rende le conclusioni sopra riportate.
Parte convenuta espone e documenta che con contratto preliminare del
6/12/2006 (rogato da notaio e in atti: doc. 1) odierno istante (a mezzo di procuratore speciale) prometteva di vendere ad essa odierna convenuta pagina 3 di 5 l'immobile in questione, dandosi atto -nel contratto- essere essa odierna convenuta nella detenzione del bene quale conduttore.
Con riferimento alle pretese risarcitorie, eccepisce prescrizione.
Rende le conclusioni sopra riportate.
Con ordinanza del 30/5/2024 è stata ammessa la sola prova documentale offerta.
La domanda va respinta.
Parte attorea agisce in revindica affermando che odierna convenuta ha la disponibilità in fatto di un proprio bene immobile, occupandolo a fini di abitazione, senza alcun titolo.
Parte convenuta prova documentalmente esistenza di un titolo negoziale, costituito da un rogito notarile (in atti) del 6/12/2006, concretantesi in contratto preliminare di vendita.
In detto rogito notarile (che -si rammenta- in quanto tale presuppone necessariamente la verifica -da parte del notaio- delle effettive volontà delle parti, convergenti sullo strumento prescelto) si dà atto che la odierna convenuta
è già nella disponibilità del bene e addirittura si stabilisce -in esito al futuro definitivo- la cessazione del rapporto locatizio in essere. Non senza rilevare che sia nelle premesse del rogito sia nel corpo delle pattuizioni il prezzo è determinato in forza dei meccanismi di legge in essere, per il caso di acquisto da parte del conduttore.
In definitiva, deve rilevarsi che il rogito “de quo” dà contezza di un assenso dell'odierno istante (necessariamente verificato dal notaio rogante l'atto pubblico) al fatto di avvenuto subentro di odierna convenuta in rapporto locatizio pagina 4 di 5 già intestato al padre (e non cessato affatto, a suo tempo, con il suo trasferimento anagrafico altrove).
Non è quindi per via di revindica che l'interesse dell'odierno attore può trovare soddisfacimento, bensì -eventualmente- attraverso una cognizione in ordine alla persistenza o no del rapporto locatizio e/o del preliminare di vendita.
La domanda sì come resa va quindi respinta.
Il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M.
55/'14 (scaglione di valore indeterminabile;
complessità bassa;
valori minimi e ulteriormente ragguagliati all'effettiva minima consistenza delle questioni).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando –in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti- nella causa civile iscritta al n° 42593/2023 R.G.A.C.C. così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte resistente, liquidate in € 1.500,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge.
Roma 11/2/2025
Il Giudice
(dott. N. Valletta)
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