Ordinanza collegiale 16 giugno 2025
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00470/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00172/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Ambrosini e Davide Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi di ragioneria – Ufficio VII trattamento pensioni, adottato il 4 dicembre 2023 e notificato il 13 dicembre 2023, di parziale diniego della domanda presentata dal Signor -OMISSIS- il 23 novembre 2021 per il riconoscimento dell'infermità « -OMISSIS- » e dell'infermità « -OMISSIS- » e per l'equo indennizzo per le suddette l'infermità, nella parte in cui non riconosce la dipendenza da causa di servizio per l'infermità « -OMISSIS- » e nella parte in cui respinge la domanda di equo indennizzo per la medesima infermità, nonché del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio operante presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. -OMISSIS- emesso nel corso dell'adunanza n.-OMISSIS- ivi richiamato, e di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. LA ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 12 febbraio 2024 e depositato in data 6 marzo 2024, il nominato in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. Il ricorrente presta servizio presso la Polizia di Stato dal 1986 ed è attualmente impiegato presso la Questura di -OMISSIS- nella qualità di -OMISSIS-.
In data -OMISSIS-, assieme ad altri colleghi, era incaricato di dare esecuzione a un provvedimento di arresto emesso dalla Procura della Repubblica di -OMISSIS-; durante una colluttazione con il destinatario, è precipitato e ha urtato il -OMISSIS- sul pavimento subendo una rotazione all’esterno dell’arto. Trasportato in pronto soccorso, è stato dimesso con la diagnosi di « -OMISSIS- della -OMISSIS- dx » e con -OMISSIS-i.
Dopo ulteriori prolungamenti del periodo di prognosi, in data -OMISSIS- si è sottoposto a una risonanza magnetica-OMISSIS-, che ha evidenziato « -OMISSIS- »,
In data 29 settembre 2021 il ricorrente si è sottoposto a un intervento chirurgico e in data 22 novembre 2021 ha presentato domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio con conseguente corresponsione di equo indennizzo.
A dicembre 2021 ha ripreso servizio ma nel dicembre del 2022 è andato incontro a un ulteriore aggravamento del quadro clinico, che lo ha portato ad assentarsi dal servizio fino al giugno 2023.
In data 11 maggio 2023 il Dipartimento militare di medicina legale di -OMISSIS- ha formulato il seguente giudizio diagnostico: « A) -OMISSIS- ». Inoltre, ha ritenuto il ricorrente « permanentemente non idoneo al servizio di istituto nella Polizia di Stato in modo parziale. Controindicati servizi ad elevato impegno fisico », e « idoneo con le stesse limitazioni nei ruoli tecnici della Polizia di Stato e nei ruoli civili del Ministero dell’Interno e di altre amministrazioni dello Stato ».
In data 13 dicembre 2023 è stato notificato il Decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 4 dicembre 2023 con cui è stata respinta la domanda di equo indennizzo per la-OMISSIS-quanto reputata non dipendente da causa di servizio; con lo stesso atto è stata accertata la dipendenza della causa di servizio della « -OMISSIS- ». Il provvedimento in questione è stato emesso sulla base del parere n. -OMISSIS- reso all’adunanza -OMISSIS- dal Comitato di Verifica, ove si legge: « l-OMISSIS- NON PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATI DI SERVIZIO, in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi ».
3. Avverso i suddetti provvedimenti il ricorrente articola le seguenti censure: violazione dell’art. 10- bis della l. 7 agosto 1990, n. 241; difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà. Il ricorrente chiede altresì l’accertamento della dipendenza della causa di servizio in giudizio.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle Finanze, eccependo il difetto di legittimazione passiva.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, eccependo l’inammissibilità della domanda di accertamento e instando nel merito per il rigetto della pretesa.
All’esito dell’udienza pubblica del 6 giugno 2025, con ordinanza del 16 giugno 2025, n. -OMISSIS-, il Tribunale ha disposto una verificazione, incaricando il Collegio medico-legale della Difesa, di cui all’art. 189 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, di accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio dell’infermità « -OMISSIS- », indicando, nell’ipotesi di riconoscimento della dipendenza, la tabella e la categoria alle quali le patologie siano ascrivibili.
La verificazione è stata depositata in data 20 gennaio 2026.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell’udienza pubblica del 6 marzo 2026, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. In via pregiudiziale va rigettata la richiesta, avanzata dalla difesa erariale, di estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze dal giudizio, atteso che è oggetto di impugnazione anche il parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale, conseguentemente, non può dirsi estraneo al giudizio, avendo concorso a formare, con un atto endoprocedimentale espressamente impugnato, la determinazione finale adottata dal Ministero della Difesa (per tutte T.A.R. Campania-Napoli, Sez. III, 3 aprile 2025, n. 2774).
5. Nel merito il ricorso è infondato.
5.1. Il primo motivo non è suscettibile di positivo apprezzamento.
L’istituto del preavviso di rigetto, per espressa previsione del penultimo periodo dell’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990, non è applicabile ai procedimenti di natura previdenziale e assistenziale, tra i quali la giurisprudenza annovera quello per il riconoscimento dell’equo indennizzo (Cons. Stato, Sez. I, parere 22 gennaio 2025, n. 147; C.G.A.R.S., 24 febbraio 2025, n. 99).
5.2. Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, stante la contiguità delle censure, e sono infondati.
5.2.1. In ordine alla valutazione della riconducibilità delle patologie sofferte da un dipendente a cause di servizio, secondo la consolidata giurisprudenza espressasi in materia, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, « è necessario che l'attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni; il principio della causalità adeguata richiede sempre la riconoscibilità dell'esistenza di fattori riconducibili al servizio che rivestano un ruolo di adeguata efficiente incidenza nell'insorgenza e nello sviluppo del processo morboso, mentre devono ritenersi totalmente escluse tutte le altre condizioni che un tale grado di concausale ingerenza non presentino, le quali - benché parimenti verificatesi in servizio - restano tuttavia riguardabili unicamente quali "mere occasioni rivelatrici" di una infermità non avente alcun nesso di causalità o concausalità con le condizioni di servizio; né è sufficiente la "mera possibile valenza patogenetica" del servizio prestato; piuttosto occorrendo la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale "fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia » (Cons. Stato, Sez. II, 5 maggio 2022, n. 3558). Ne discende che « una normale attività di servizio non può essere considerata concausa dell'insorgere di un'infermità a carico del dipendente, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità, tali da far presumere che, sull'insorgenza o aggravamento dell'infermità, si siano casualmente innestati, individuati, qualificati e rilevanti elementi riconducibili al servizio; perciò, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa » (Cons. Stato, Sez. III, 25 agosto 2022, n. 7454; cfr. Id., Sez. II, 20 maggio 2022, n. 4009 e Id., Sez. II, 31 gennaio 2022, n. 665).
Sul piano dell’accertamento del nesso eziologico, « la prova della dipendenza da causa di servizio di un'infermità può ritenersi fornita solo se si dimostra, con rigore scientifico, che l'infermità medesima sia stata prodotta in maniera determinante ed efficiente dall'attività di servizio o che l'accidente patologico non si sarebbe presentato ove il ricorrente non si fosse trovato adibito al servizio prestato; l'attività di servizio deve quindi assumere connotati eccezionali e in un certo senso sovrastanti rispetto ad ogni altro antecedente causale facente parte dell'esistenza del soggetto, e ciò vuol dire che solo i fatti di servizio connotati da eccezionalità vanno presi in considerazione e possono essere decifrati alla stregua di cause o concause determinanti ai fini della insorgenza delle patologie lamentate dal ricorrente » (Cons. Stato, Sez. I, parere 13 febbraio 2024, n. 140).
5.2.2. Ebbene, alla luce di tali coordinate è possibile valutare gli esiti dell’attività svolta dall’Organismo incaricato della verificazione, che ha effettuato l’esame clinico obiettivo dell’interessato e ha scrutinato la documentazione relativa allo stato di servizio, i referti delle visite e gli esiti degli esami diagnostici, rassegnando le seguenti conclusioni.
Nella relazione finale si legge che « -OMISSIS- rappresenta l’espressione di un processo degenerativo cronico e progressivo, correlato a fattori quali età, sovraccarico funzionale, alterazioni biomeccaniche e microtraumatismi ripetuti, più che l’esito diretto di un singolo evento traumatico acuto. In particolare è noto come la cartilagine articolare abbia limitata capacità di risposta riparativa e come le alterazioni strutturali di alto grado siano il risultato di un danno cumulativo nel tempo, piuttosto che di un evento traumatico isolato. Inoltre si distingue nettamente, in ambito ortopedico, tra le lesioni cartilaginee focali traumatiche, che sono tipiche di soggetti giovani e sono caratteristicamente localizzate, e tra le condropatie diffuse e pluricompartimentali, che sono invece caratteristiche di un processo artrosico degenerativo. […] Ne consegue che un singolo trauma distorsivo del ginocchio non può essere, di per sé, idoneo a determinare l’insorgenza -OMISSIS- potendo al massimo agire come fattore scatenante sintomatologico o come elemento accelerante in un’articolazione già sede di un processo degenerativo che è preesistente ».
5.2.3. In sostanza, ha ritenuto l’Organismo verificatore che la -OMISSIS-, per le peculiari caratteristiche, può essere più plausibilmente riconducibile a un processo degenerativo in corso da tempo, connotato da un’eziologia multifattoriale. Rispetto ad esso, il singolo trauma può aver agito sul piano della sintomatologia o, al più, aggravato le condizioni -OMISSIS-.
5.2.4. Si tratta di una ricostruzione razionalmente plausibile, che muove da una considerazione dei peculiari connotati della patologia che affligge il ricorrente, nonché di elementi anamnestici, elaborata mediante l’impiego del canone del più probabile che non , tipico della causalità civile.
Del resto, la posizione dell’Organismo verificatore non si pone – a ben vedere – in reale contrasto con quanto affermato nella relazione medica redatta dal dott. -OMISSIS- (doc. 10 ricorrente), ove si legge che in letteratura viene affermata « consequenzialità tra la meniscectomia o la sutura meniscale e la comparsa e il peggioramento (come in questo caso) della -OMISSIS- ». Come già anticipato nella ricognizione dei principi giurisprudenziale in materia, per l’affermazione della sussistenza della dipendenza da causa di servizio non è sufficiente « la “mera possibile valenza patogenetica” del servizio prestato, piuttosto occorrendo la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 05 maggio 2022, n. 3558) » (T.A.R. Lazio, Sez. I Stralcio, 15 ottobre 2024, n. 17768).
6. In definitiva, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
7. Le peculiarità della controversia e gli interessi sottesi giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite, fatta eccezione per quelle della verificazione, che vengono liquidate in euro 400,00 (quattrocento,00), oltre IVA, e vanno poste interamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Liquida il compenso dell’Organismo verificatore nella misura di euro 400,00 (quattrocento,00), oltre IVA, ponendolo a carico del ricorrente; compensa per il resto le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9, parr. 1 e 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’art. 2- septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI AR, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
LA ST, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA ST | GI AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.