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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/10/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa AR Cao Presidente relatore dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2637/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , nata in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MOLTENI MARCO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 17.10.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“1) In via preliminare, in ragione del pregiudizio descritto e in forza del disposto di cui all'articolo
473 bis. 15 c.p.c. si richiede l'affidamento in via esclusiva dei figli minori alla madre, prevedendo
1 che la ricorrente possa esercitare la responsabilità disgiuntamente in relazione alle decisioni riguardanti la residenza, l'istruzione, l'educazione e la salute dei minori stessi, fissando apposita udienza per la loro conferma;
2) L'assegnazione della casa famigliare in cui attualmente, oltre che – che ne è intestataria Pt_1
– vivono anche i due figli minorenni e la prima figlia – avuta da primo matrimonio – maggiorenne, con ogni arredo e corredo;
3) Dichiarare la separazione dei coniugi come in epigrafe;
4) Stabilire che contribuisca al mantenimento della moglie, nella misura pari a Controparte_1
€. 350,00/mese, considerando a lui addebitabile la separazione ex art. 156 c.c.;
5) Decidere per la corresponsione di €. 500,00/mese per ciascuno dei due figli a titolo di mantenimento ordinario, nonché il pagamento di metà delle spese straordinarie così come da protocollo del Tribunale di Como;
6) Con rifusione delle spese di lite.”
Rilevato che:
- ed contraevano matrimonio in Marocco Parte_1 Controparte_1
Per_ l'8.12.2006 e che dal matrimonio nascevano i figli (nata il [...]) e (nato il Per_1
9.12.2008);
- con ricorso depositato il 6.8.2024 la ricorrente chiedeva, nel merito, la pronuncia di separazione, l'affidamento dei figli in via esclusiva, l'assegnazione della casa coniugale, nonché la determinazione in € 350 mensili dell'assegno di mantenimento per la moglie e in €
500 mensili del contributo di mantenimento per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- con decreto di fissazione udienza del 30.10.2024 venivano incaricati i Servizi Sociali del
Comune di Lambrugo di prendere in carico il nucleo familiare;
- all'udienza ex art. 473-bis 21 c.p.c. del 15.10.2025, nessuno compariva;
il Giudice, dato atto della mancata comparizione delle parti, rimetteva la causa al Collegio.
Considerato che, ai sensi dell'art. 473-bis 21 c.p.c., qualora le parti non compaiano all'udienza, il procedimento si estingue;
letto e applicato l'art. 473-bis 21 c.p.c.,
Per Questi Motivi
2 Il Tribunale di Como, sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA l'estinzione del procedimento e la cancellazione della causa sul ruolo.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 17.10.2025.
SI IC
Il Presidente relatore
Dott.ssa AR Cao
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa AR Cao Presidente relatore dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2637/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , nata in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MOLTENI MARCO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 17.10.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“1) In via preliminare, in ragione del pregiudizio descritto e in forza del disposto di cui all'articolo
473 bis. 15 c.p.c. si richiede l'affidamento in via esclusiva dei figli minori alla madre, prevedendo
1 che la ricorrente possa esercitare la responsabilità disgiuntamente in relazione alle decisioni riguardanti la residenza, l'istruzione, l'educazione e la salute dei minori stessi, fissando apposita udienza per la loro conferma;
2) L'assegnazione della casa famigliare in cui attualmente, oltre che – che ne è intestataria Pt_1
– vivono anche i due figli minorenni e la prima figlia – avuta da primo matrimonio – maggiorenne, con ogni arredo e corredo;
3) Dichiarare la separazione dei coniugi come in epigrafe;
4) Stabilire che contribuisca al mantenimento della moglie, nella misura pari a Controparte_1
€. 350,00/mese, considerando a lui addebitabile la separazione ex art. 156 c.c.;
5) Decidere per la corresponsione di €. 500,00/mese per ciascuno dei due figli a titolo di mantenimento ordinario, nonché il pagamento di metà delle spese straordinarie così come da protocollo del Tribunale di Como;
6) Con rifusione delle spese di lite.”
Rilevato che:
- ed contraevano matrimonio in Marocco Parte_1 Controparte_1
Per_ l'8.12.2006 e che dal matrimonio nascevano i figli (nata il [...]) e (nato il Per_1
9.12.2008);
- con ricorso depositato il 6.8.2024 la ricorrente chiedeva, nel merito, la pronuncia di separazione, l'affidamento dei figli in via esclusiva, l'assegnazione della casa coniugale, nonché la determinazione in € 350 mensili dell'assegno di mantenimento per la moglie e in €
500 mensili del contributo di mantenimento per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- con decreto di fissazione udienza del 30.10.2024 venivano incaricati i Servizi Sociali del
Comune di Lambrugo di prendere in carico il nucleo familiare;
- all'udienza ex art. 473-bis 21 c.p.c. del 15.10.2025, nessuno compariva;
il Giudice, dato atto della mancata comparizione delle parti, rimetteva la causa al Collegio.
Considerato che, ai sensi dell'art. 473-bis 21 c.p.c., qualora le parti non compaiano all'udienza, il procedimento si estingue;
letto e applicato l'art. 473-bis 21 c.p.c.,
Per Questi Motivi
2 Il Tribunale di Como, sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA l'estinzione del procedimento e la cancellazione della causa sul ruolo.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 17.10.2025.
SI IC
Il Presidente relatore
Dott.ssa AR Cao
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