Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 924/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott.
Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 924 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE al decreto di liquidazione dei compensi al CTU n. cronol.
2940/2023 del 09/05/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata nel giudizio 970/21
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. Ciro Sito con il quale elett. domicilia in Napoli al Centro Direzionale
Isola E/2 Scala A
opponente
E
con studio in Castellammare di Stabia al Corso Garibaldi n. CP_1
118
resistente contumace
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Avellino, c. Controparte_2
da Chiaira, n. 23/L, p.iva: PartitaIVA_1
resistente contumace
NONCHE'
1
nato a [...], il [...], c.f: CP_3
e domiciliato in Avellino, alla C.da Chiaira, n. 23/L.--- C.F._1
resistente contumace
NONCHE'
, in persona del pro-tempore pro-tem-pore, Controparte_4 CP_5
rappresentato, difeso e domiciliato ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale di
Stato di Napoli Via Diaz n. 11 Napoli---
resistente contumace
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito delle attività istruttorie svolte nel corso del giudizio tra la e , contro innanzi al Parte_2 CP_3 Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, avente n.r.g. 970/2021 ed assegnato alla cognizione della dott.ssa veniva disposta all'udienza del 23/05/22 Per_1
una C.T.U. per verificare il danno da lucro cessante subito dalla parte istante in conseguenza della chiusura dello stabilimento balneare CP_2
dall'1/2/2013 all'1/7/2013 sulla scorta dell'analisi dei bilanci relativi alle annualità precedenti.
L'incarico veniva conferito alla dott.ssa la quale CP_1
all'udienza del 24/11/2022, accettava il compito e depositava in data
07/05/2023 l'elaborato peritale.
Con Decreto del 9/5/2023 il Giudice, ritenendo applicabili gli onorari stabiliti dal Decreto 30/5/2002 ed in considerazione della difficoltà dell'indagine, della completezza e del pregio della prestazione fornita, determinava il compenso del CTU in euro € 3.581,40, oltre € 50,00 per spese
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necessarie, oltre I.V.A. e contributi professionali, ponendolo a carico di tutte le parti in solido.
Con ricorso ex art. 15 D.lgs 150/11 e 281 decies c.p.c. Parte_1
si opponeva al suddetto Decreto di liquidazione affermando che il
[...]
consulente tecnico d'ufficio, il cui compito era quello di verificare il danno da lucro cessante subito dalla parte istante dall'1/2/2013 all'1/7/2013 attraverso l'analisi dei bilanci relativi alle annualità precedenti, nell'istanza di liquidazione abbia erroneamente quantificato i propri compensi applicando gli onorari medi per perizie o consulenze tecniche in materia amministrativa, contabile e fiscale previsti dall'art. 2 del D. M. 30/5/2002 del 30/5/2002.
Secondo l'opponente la determinazione dei compensi dovuti avrebbe dovuto essere effettuata o ai sensi dell'art. 4 del DM del 30/5/2002, applicabile a perizie o consulenze tecniche in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite, oppure ai sensi dell'art. 3 del citato D.M. che interessa le consulenze aventi ad oggetto valutazioni di aziende ed anche diritti a titolo di risarcimento di danni.
Ritenendo quindi, che il compenso liquidato dal Giudice al CTU dovesse essere ridotto alla metà, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di liquidazione impugnato, disporne l'annullamento e procedere alla liquidazione dei compensi per la CTU nella misura di €
1.582,04, in applicazione dell'art. 4 del D.M. 30 maggio 2002 oppure, in applicazione dell'art. 3 del medesimo D.M., procedere alla liquidazione degli stessi nella misura di € 1.790,70
Instaurato il contraddittorio con Decreto del 19/09/2023 il giudice fissava l'udienza del 05/03/2024 per la comparizione delle parti da tenersi in modalità cartolare, assegnando alle parti resistenti un termine per la costituzione fino a dieci giorni prima di detta udienza.
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Con le note per l'udienza del 5/03/2024 la difesa dell'opponente depositava le ricevute comprovanti la notifica ai resistenti del ricorso e del decreto di fissazione udienza, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Non si costituivano le parti resistenti che rimanevano contumaci.
Con Ordinanza resa a seguito di trattazione scritta disposta per udienza
5/3/2024, il Giudice visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/11/2024.
La difesa dell'opponente con note di deposito per l'udienza del
19/11/2024 depositava copia della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata
II sez. n. 1734/2024 del 12/6/2024, di cui al procedimento r.g. 970/21 chiedendone l'acquisizione al fascicolo di causa del presente giudizio ai sensi dell'art. 153 co. 2 c.p.c. Insisteva per l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di giudizio con attribuzione.
Il Giudice, dato atto del deposito del documento di cui sopra, assegnava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Venendo al merito della opposizione, la domanda per la revoca del decreto di liquidazione dei compensi al CTU n. cronol. 2940/2023 del
09/05/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata nel giudizio Rgn.970/21 non è fondata e non merita accoglimento.
Nel corso del detto giudizio, il G.I. disponeva una C.T.U. e conferiva alla dott.ssa l'incarico di verificare il danno da lucro cessante causato CP_1
dalla chiusura dello stabilimento balneare “ dall'1/2/2013 CP_2
all'1/7/2013.
Per compiere tale verifica il magistrato riteneva necessario che il CTU analizzasse i bilanci della “ negli anni antecedenti a tali date e CP_2
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da queste due verifiche complementari, ha tratto elementi utili alla decisione della causa.
Si tratta quindi di due accertamenti, uno per la verifica del danno da lucro cessante, l'altro per l'analisi dei bilanci delle annualità antecedenti il
2013.
Le disposizioni di cui all'art. 2, sulla perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, fiscale e contabile, e all'art. 4, sulla perizia o consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e delle perdite della tabella allegata DM del 30/5/2002 hanno ciascuna una propria autonomia, ma non sussistono ostacoli di ordine concettuale, logico o giuridico alla possibilità che esse trovino contemporanea applicazione, ove risulti che in concreto il perito o consulente tecnico ha svolto attività riconducibili in entrambe le fattispecie.
Anche volendo considerare applicabile il solo art.3 o art.4 del DM del
30/5/2002, bisogna tener conto per la quantificazione dei relativi compensi del dettato dell'art. 52 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il quale prevede la possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico di ufficio.
Tale aumento costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento di pertinenti elementi di giudizio, quali l'oggetto ed il valore della controversia, la natura e l'importanza dei compiti di accertamento in fatto, il tempo e l'impegno profusi dall'ausiliare giudiziale.
Nel caso di specie la circostanza che il giudice abbia attribuito particolare rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell'opera dell'ausiliare in considerazione alla difficoltà dell'indagine, alla completezza ed al pregio della prestazione fornita, non implica, di per sé, che detta rilevanza debba anche
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considerarsi necessariamente di livello così elevato da giustificare, altresì, il superamento dei massimi già riconosciuti "sino al" raddoppio degli stessi, evincendosi, comunque, dalla suddetta norma una possibilità di gradualità della valutazione in funzione dell'operazione di liquidazione dei compensi in questione.
L'esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato come nel caso di specie, ove la maggiorazione è stata adeguatamente giustificata con il richiamo alla particolare complessità dell'incarico, è insindacabile in sede di legittimità.
(cfrr. Cassazione civile sez. II, 18 settembre 2009, n. 20235 Cassazione civile sez. II, 19 marzo 2007, n. 6414).
In definitiva si impone il totale rigetto ricorso ex art. 15 d.lgs 150/11 e
281 decies c.p.c.
Non è luogo a provvedere sulle spese attesa la mancata costituzione dei resistenti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al CTU n. cronol. 2940/2023 del 09/05/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata nel giudizio 970/21 proposta da Parte_1
nei confronti di nonchè
contro
;
[...] CP_1 Controparte_2
; ; e , nella contumacia di tutti i resistenti CP_3 Controparte_4
così provvede:
rigetta il ricorso e conferma l'impugnato decreto di liquidazione. Nulla per le spese.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis stesso dpr.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 18.12.2024. IL GIUDICE
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