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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Elena Catalano Presidente rel. dr. Elena Mara Grazioli Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1199/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NARDI, elettivamente domiciliato in Pt_1 P.IVA_1
VIALE REPPUBBLICA, 235 59100 PRATO presso il difensore avv. NARDI MAURIZIO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Piazza A. De CP_1 P.IVA_2
Gasperi 21047 SARONNO presso lo studio dell'avv. CLEMENTE LORENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CLERICI
ALESSANDRA ( ) via Varese 25/G 21047 Saronno;
C.F._1
pagina 1 di 18 APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza del Tribunale di Como, dott.ssa Arianna Toppan, n. 1143/2023, pubblicata in data 13 ottobre 2023 resa nella causa n. 250/2021 R.G.
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Conclusioni:
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria Parte_1 domanda, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza impugnata: in via principale: accertare e dichiarare l'avvenuta conclusione ex art. 1326 e s.s. del cod. civ. dell'accordo negoziale tra le parti e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inadempimento posto in essere dalla convenuta al predetto accordo, con condanna della stessa al risarcimento del danno consistente nell'importo di €
60.719,00 o in quel diverso importo che sarà quantificato in corso di causa;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi si dovesse considerare il contratto come non concluso, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della convenuta per i fatti di cui è causa, sempre con condanna della stessa al risarcimento del danno consistente nell'importo di € 60.719,00 o in quel diverso importo che sarà quantificato in corso di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.”.
Per l'appellata “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraiis rejectis, così Controparte_1 giudicare:
* nel merito: rigettare l'appello proposto da e le domande ivi svolte in quanto infondate sia in Parte_1 fatto che in diritto per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1143/2023 emessa dal Tribunale di Como e depositata in data 13.10.2023, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 2 di 18 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 deducendo che quest'ultima, in data 10.04.2020, aveva effettuato un ordine Controparte_1 di 100.000 mascherine FFP2 e di 300.000 mascherine chirurgiche a Controparte_2
e versato come corrispettivo l'importo di euro 283.000,00.
Tuttavia, a seguito della costituzione di da parte degli stessi soci di Parte_1 [...]
la somma pagata per l'ordine era stata restituita a la quale Controparte_2 Controparte_1 aveva poi provveduto al pagamento, in favore della nuova società costituita, della proforma n. 1 del 20.04.2020, relativa al medesimo ordine di mascherine, per il medesimo importo (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado appellante) e, a seguito della ricezione del pagamento aveva emesso la fattura n. 24 del 09.05.2020 (cfr. doc. 2 fascicolo Parte_1 primo grado appellante).
In accordo con si rivolgeva per la produzione della merce Controparte_1 Parte_1 ad un fornitore cinese, la società Hong KO EN YU Trading Limited che provvedeva a produrre quanto richiesto.
L'attrice deduceva che le mascherine erano state regolarmente prodotte dal fornitore cinese al quale si era rivolta, tuttavia la merce una volta pronta per la spedizione restava in giacenza presso i magazzini del fornitore in quanto sollevava contestazioni Controparte_1 circa i costi di sdoganamento e trasporto, sostenendo che, in base agli accordi presi tra le parti, gli stessi sarebbero stati a carico di dalla Cina fino a Milano Malpensa, Parte_1 contrariamente a quanto indicato nella proforma pagata dall'odierna appellata (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado appellante) e nella fattura emessa successivamente da Parte_1
(cfr. doc. 2 fascicolo primo grado appellante) dalle quali risultava che il prezzo doveva intendersi ed il trasporto della merce doveva restare a carico dell'acquirente Persona_1 dalla Cina fino alla destinazione finale, inclusi gli oneri doganali, l'IVA ed ogni altra eventuale spesa.
L'appellante riferiva che, a causa del tergiversare di il fornitore Controparte_1 cinese addebitava a € 35.500,00 per costi di stoccaggio delle mascherine (cfr. Parte_1 doc. 3 fascicolo primo grado appellante), dunque, per sbloccare la situazione, le parti decidevano di stipulare una convenzione di negoziazione assistita in base alla quale Pt_1
pagina 3 di 18 per mero spirito conciliativo, si sarebbe impegnata ad assumere i diritti e gli obblighi Pt_1 dell'importatore mentre quelli del distributore. Controparte_1
Deduceva inoltre che, all'esito della negoziazione assistita, in data 13.10.2020, il legale di sottoponeva una bozza di accordo a che veniva Controparte_1 Parte_1 accettata e sottoscritta da quest'ultima (cfr. doc. 5 fascicolo primo grado appellante) e, in data 15.10.2020 reinoltrata al mittente (cfr. doc. 6 fascicolo primo grado appellante); tuttavia, in data 19.11.2020 comunicava che l'accordo non poteva dirsi Controparte_1 raggiunto, rifiutandosi di sottoscrivere la bozza e chiedendo che la stessa venisse integrata precisando che avrebbe dovuto sostenere i costi relativi allo sdoganamento e Parte_1 successivamente le avrebbe rimborsato la somma di € 17.829,00 non Controparte_1 appena la merce fosse giunta a destinazione e purché fosse commercializzabile (cfr. doc. 8 fascicolo primo grado appellante).
L'attrice sosteneva che l'accordo di negoziazione assistita, fosse da considerarsi concluso a norma dell'art. 1326 e s.s. c.c., sicché la convenuta doveva assumersi l'obbligo di sostenere direttamente, e non rimborsare, gli oneri relativi allo sdoganamento della merce fino all'importo di € 17.829,00, secondo quanto previsto nell'accordo medesimo. sosteneva altresì che, anche ove il contratto non avesse potuto Parte_1 considerarsi concluso, la convenuta avrebbe dovuto rispondere, a titolo di responsabilità precontrattuale, dei danni subiti dall'attrice.
Nel frattempo la situazione si aggravava ulteriormente poiché la merce, arrivata a La
Spezia, era ivi rimasta ferma in ragione di presunte irregolarità riferite alla marcatura CE rilevate dall' e, alla richiesta di chiarimenti da parte di quest'ultima; Controparte_3 ometteva di dare riscontro, ritenendo che l'importatore dovesse essere Controparte_1 individuato in Parte_1
L'attrice chiedeva, dunque, in via principale, di accertare e dichiarare che l'accordo negoziale intervenuto tra le parti si era concluso e che la convenuta era inadempiente, con conseguente condanna al risarcimento dei danni consistenti nel pagamento delle spese di stoccaggio della merce di euro 35.500,00, dei diritti doganali e delle ulteriori spese per lo sdoganamento della merce fino alla concorrenza di euro 17.829,00 e, in via subordinata, di pagina 4 di 18 accertare la responsabilità precontrattuale della convenuta e di condannarla al risarcimento dei danni di cui sopra.
Nessuno si costituiva per che, pertanto, veniva dichiarata contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 1143/2023 pubblicata il 13 ottobre 2023 il Tribunale di Como rigettava tutte le domande svolte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Il Tribunale rilevava che all'esito dell'esame della documentazione prodotta in giudizio non potesse considerarsi raggiunto l'accordo delle parti sul testo oggetto della comunicazione tramite e-mail del 13.10.2020 in quanto, in assenza di sottoscrizione della scrittura da parte del legale rappresentante della convenuta, non era possibile riferire il contenuto del testo della bozza a Controparte_1
Il giudice di prime cure deduceva, altresì, che tale circostanza risultava assorbente rispetto a tutte le domande svolte in via principale da e, anche nel caso in cui si Parte_1 fosse voluto ritenere concluso l'accordo, non avrebbe potuto ravvisarsi alcun inadempimento di . al medesimo posto che sulla base di quest'ultimo CP_1 Pt_1 [...] si era impegnata a sostenere il costo del deposito delle merci in Cina e ad assumere gli Pt_1 obblighi dell'importatore, mentre si era obbligata a sostenere i costi relativi Controparte_1 allo sdoganamento della merce fino alla concorrenza dell'importo di euro 17.829,00 e ad assumere i diritti e i doveri del distributore.
Quanto alla domanda risarcitoria formulata in via subordinata, veniva rigettata dal giudice il quale deduceva che anche se si fossero ritenuti provati i presupposti per la responsabilità precontrattuale della convenuta è pacifico che, in tema di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattive ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, e nessuno di questi danni è stato allegato da Parte_1
Avverso tale pronuncia ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data
11 aprile 2024, lamentando in particolare l'erroneità della stessa per: Parte_1
1. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell'art. 1326 c.c.
pagina 5 di 18 Parte appellante con il primo motivo di appello contesta la pronuncia del giudice di primo grado nella parte in cui lo stesso ritiene che non sia stato validamente raggiunto alcun accordo tra le parti e, dunque, che nessuna somma sia dovuta da parte di
[...]
In particolare, lamenta che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere CP_4 che l'accordo fra le parti, raggiunto a seguito del procedimento di negoziazione assistita, non possa essere considerato validamente concluso, in quanto sostiene che a norma dell'art. 1326 c.c. il contratto si considera concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
momento in cui chi ha fatto la proposta ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
2. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell'art. 1337 c.c.
Con il secondo motivo l'appellante contesta il capo della sentenza con il quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria formulata in via subordinata da sostenendo che nella responsabilità precontrattuale il Parte_1 pregiudizio risarcibile sia circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale.
Parte appellante sostiene, al contrario di quanto affermato in sentenza, che tutte le voci di danno di cui ha richiesto il risarcimento rientrino nell'ambito delle spese sostenute in vista della conclusione dell'accordo, ovvero:
-i costi di stoccaggio delle mascherine in Cina per l'importo di euro 35.500,00;
-i costi sostenuti per l'acquisto e il trasporto in Italia del secondo lotto di mascherine pari ad euro 25.219,00.
A queste si aggiungevano quelle relative allo sdoganamento della merce che però risultano essere state corrisposte dalla convenuta in primo grado in favore dello spedizioniere nella misura di euro 17.829,00 e che, pertanto, sono state decurtate dal totale dovuto. pagina 6 di 18 L'appellante ha chiesto in via principale, di accertare e dichiarare l'avvenuta conclusione ex art. 1326 e s.s. c.c. dell'accordo negoziale tra le parti e, accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta al predetto accordo condannarla al pagamento dell'importo di euro 60.719,00; in via subordinata, di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della convenuta condannandola al risarcimento del danno da quantificarsi nell'importo di 60.719,00 o nel diverso importo quantificato in corso di causa, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In data 30 ottobre 2024 si è costituita la quale ha dedotto che all'inizio Controparte_1 del mese di ottobre, mentre la negoziazione era ancora in corso, era stata contattata dallo spedizioniere incaricato da il quale Parte_1 Controparte_5 evidenziava irregolarità nella documentazione, che avrebbero dovuto essere sanate dall'importatore Parte_1
deduceva che questa circostanza era stata segnalata con PEC del Controparte_1
13.10.2020 all'appellante, chiedendogli di provvedere alla regolarizzazione della documentazione e al contempo inviava la bozza di accordo di negoziazione assistita
(cfr. doc. 5 fascicolo primo grado parte appellante), non sottoscritta.
L'appellata ha riferito, altresì, di aver considerato fin dall'inizio del rapporto Parte_1 il soggetto importatore che avrebbe dovuto provvedere ai costi di sdoganamento e trasporto. In ogni caso, ha dedotto di non aver provveduto a siglare l'accordo poiché era in attesa di altre verifiche su quanto comunicato dallo spedizioniere e, successivamente, in data 16.11.2020, aveva ricevuto dall' di La Controparte_3
Spezia un avviso di sospensione dello svincolo della merce, in quanto le mascherine
FFP2 erano risultate non conformi, motivo per cui, in data 19.11.2020 il legale di aveva comunicato a che l'accordo non poteva dirsi Controparte_1 Parte_1 raggiunto (cfr. doc. 8 fascicolo primo grado appellante).
Riferisce, altresì che, in data 09.12.2020, lo spedizioniere Controparte_5 aveva inviato all'appellata la fattura n. 59867/2020 di euro 17.829,00 in relazione
[...] ai diritti doganali, somma che era stata saldata da al solo fine di evitare Controparte_1
pagina 7 di 18 un aggravio dei costi dovuti ad un eventuale recupero legale del credito preannunciato dallo spedizioniere.
Successivamente, in data 11.01.2021, lo spedizioniere contattava per la Controparte_1 consegna di 231 cartoni di mascherine chirurgiche e FFP2, specificando che le FFP2 erano state fatte arrivare dalla stessa in sostituzione di quelle ferme in Parte_1 dogana (cfr. doc. 19 fascicolo primo grado appellante).
In data 26.01.2021 comunicava la non accettazione della merce in Controparte_1 quanto aveva già inviato a la contestazione dell'inadempimento e, inoltre, Parte_1 nessun accordo avente riguardo la sostituzione della merce era intercorso tra le parti e non era nota né la qualità né la provenienza della merce inviata in sostituzione (cfr. doc. 21 fascicolo primo grado parte appellante).
Riferiva, inoltre, che a fronte della mancata collaborazione di nel reperire le Parte_1 certificazioni di conformità richieste dall' l'appellata, al fine di Controparte_3 evitare eventuali sanzioni, si era resa parte diligente nell'organizzare la rispedizione all'estero delle mascherine FFP2.
L'odierna appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di Parte_1 primo grado.
Con riferimento al primo motivo di appello l'appellata deduce che nessun valido accordo è intervenuto tra le parti né dal punto di vista sostanziale né da quello formale e che la mera bozza priva di sottoscrizione inviata dal difensore di a Controparte_1 non può certo ritenersi tale. Tanto più che il regolamento contenente la Parte_1 disciplina della negoziazione assistita richiedeva ai fini della validità dell'accordo la sottoscrizione delle parti personalmente.
Per quanto concerne la domanda risarcitoria formulata in via subordinata l'appellata deduce che debba essere rigettata in quanto l'appellante non ha fornito la prova del pagamento delle somme di cui chiede il risarcimento e, in ogni caso, in base al pagina 8 di 18 contenuto della bozza di accordo, tali somme avrebbero dovuto restare a carico di pertanto, non si comprende dove sia il danno visto che tali pagamenti Parte_1 avrebbero dovuto essere effettuati da parte appellante.
All'udienza del 26 novembre 2024 il Consigliere istruttore invitava le parti a precisare le conclusioni e rinviava la causa, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 17 dicembre 2024, da tenersi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello ha contestato la sentenza di primo grado Parte_1 nella parte in cui il giudice ha ritenuto che l'accordo tra le parti non sia stato validamente raggiunto. In particolare, parte appellante deduce che l'accordo si sarebbe definito al momento dell'accettazione da parte di sostiene, infatti che, a Parte_1 seguito dell'invio della proposta di accordo da parte del legale di al Controparte_1 legale di con la sottoscrizione per accettazione da parte del legale Parte_1 rappresentante di quest'ultima e del suo difensore e il rinvio al difensore di parte appellata, l'accordo si sarebbe concluso e perfezionato.
La Corte osserva quanto segue.
Il motivo è infondato.
L'accordo è il primo dei requisiti del contratto indicati dall'art. 1325 c.c. e può essere qualificato come l'incontro delle volontà delle parti finalizzato alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione depositata nel primo grado di giudizio, risulta che il difensore di aveva trasmesso, in data 13.10.2020, Controparte_1 all'avv. Nardi, in qualità di legale di nell'ambito della procedura di Parte_1 negoziazione assistita pendente fra le parti, una comunicazione tramite PEC contenente in allegato una “bozza” del testo dell'accordo di negoziazione assistita privo di qualsivoglia sottoscrizione (doc. n. 5 fascicolo primo grado appellante).
pagina 9 di 18 A sua volta, l'avv. Nardi aveva ritrasmesso la “bozza” sottoscritta ma, il difensore di in data 19.11.2020, comunicava, in risposta, che l'accordo non poteva Controparte_1 considerarsi raggiunto e che, anche in considerazione delle sopraggiunte problematiche inerenti lo sdoganamento della merce, era necessaria un'integrazione della bozza (cfr. docc. nn. 8, 10-13 fascicolo primo grado appellante).
In particolare, come già dedotto anche dal giudice di prime cure, occorre rilevare che il testo dell'accordo era stato definito dal mittente “una bozza dell'accordo”, il che già ex se escluderebbe la formazione di una volontà definitiva sul suo contenuto da parte del mittente.
Oltretutto, la convenzione di negoziazione assistita prevedeva espressamente all'art. V rubricato “Conclusione di intesa conciliativa” che: “In caso di raggiungimento di un'intesa, le Parti sottoscriveranno altresì una scrittura riportante l'accordo raggiunto.” E che: “Gli avvocati procederanno a certificare con propria firma la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico” e infine “Gli avvocati provvederanno allo scambio a mezzo posta dei rispettivi originali firmati, previamente anticipati a mezzo PEC” (cfr. doc. 4 fascicolo primo grado appellante).
Pertanto, è evidente che, in caso di raggiungimento di un'intesa definitiva sul testo dell'accordo, entrambe le parti avrebbero dovuto sottoscrivere la bozza, diversamente il legale di aveva inoltrato al legale di la bozza priva di Controparte_1 Parte_1 sottoscrizione (né né il suo legale avevano apposto alcuna firma) indicando CP_1 espressamente nella comunicazione del 13.10.2020 (cfr. doc. 5 fascicolo primo grado appellante) che vi fossero ancora problematiche da risolvere legate ad anomalie e irregolarità nella documentazione delle mascherine.
Tanto premesso, è di palmare evidenza che, nel caso de quo, l'accordo non può ritenersi perfezionato in quanto non è mai intervenuto uno scambio definitivo dei consensi sul testo della convenzione e, dunque, non si è mai formata una volontà definitiva delle parti sul testo dell'accordo.
pagina 10 di 18 Tale circostanza risulta dunque assorbente rispetto a tutte le domande svolte in via principale da secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “l'assorbimento si Parte_1 configura come un metodo logico-argomentativo di decisione delle questioni e comporta la formale omessa pronuncia su alcune delle domande proposte, a seguito della decisione su altra domanda, ritenuta “assorbente”. Non esiste, infatti, una definizione normativa dell'assorbimento, né esiste una definizione giurisprudenziale del medesimo, trattandosi di un istituto nato nella pratica giudiziaria, che con questo termine ha finito per indicare fenomeni spesso assai diversi fra loro” (cfr. Cass. 26 aprile 2023; n. 10993; Cass. 12 luglio 2016, n. 14190; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259).
Ad abundantiam occorre rilevare che anche nell'ipotesi in cui l'accordo si fosse perfezionato, come già osservato dal primo giudice, non potrebbe ravvisarsi alcun inadempimento da parte di Controparte_1
- l'art. 2 dell'accordo, infatti, prevedeva espressamente che, in relazione all'operazione commerciale per cui è causa, si sarebbe obbligata a Parte_1 sostenere integralmente i costi del deposito in Cina, nonché i costi di imballaggio e di trasporto relativi alla consegna della merce (cfr. doc. 5 CP_6 fascicolo primo grado appellante), pertanto, poiché in base all'accordo sarebbe stata la stessa a dover pagare i costi relativi allo stoccaggio delle Parte_1 mascherine in Cina pari ad euro 35.500,00, non si comprende in base a quale titolo l'appellante ne chiederebbe la rifusione a parte appellata;
- quanto ai costi sostenuti da per l'acquisto e il trasporto in Italia del Parte_1
secondo lotto di mascherine pari ad euro 25.219,00 (cfr. doc. 22 fascicolo di primo grado appellante), degli stessi non viene fatta alcuna menzione nella bozza dell'accordo che riguardava soltanto la prima richiesta di fornitura e, pertanto, non si comprende come possa pretenderne il rimborso sulla base del Parte_1 medesimo;
- si deve, altresì, rilevare che la domanda di condanna al rimborso della somma di
25.219,00 relativa al secondo lotto, nel primo grado di giudizio, non è stata proposta tempestivamente nell'atto di citazione, che ha lo scopo di introdurre i pagina 11 di 18 fatti principali oggetto del giudizio, bensì, per la prima volta, nella memoria ex. art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.
Quest'ultima assolve unicamente alla funzione di replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte e di proporre eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime nonché di indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali. Non si possono, pertanto, proporre attraverso la stessa allegazioni nuove a meno che ciò si sia reso necessario in funzione di replica all'esercizio dei poteri processuali altrui, sicché la domanda in essa formulata dall'odierno appellante, relativa al pagamento della fattura attinente al secondo lotto di mascherine, è stata proposta tardivamente e deve ritenersi pertanto inammissibile.
Il primo motivo di appello è pertanto infondato e non può trovare accoglimento.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia rigettato la domanda risarcitoria formulata in via subordinata deducendo che nella responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è limitato al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale e, a parere del giudicante, nessuno di questi pregiudizi sarebbe stato allegato da Parte_1
Occorre preliminarmente rilevare, sotto il profilo procedurale, che il motivo di appello, per quanto riguarda la richiesta di risarcimento della somma di euro 25.219,00 relativa all'acquisto e al trasporto di un secondo lotto di mascherine, risulta generico in quanto l'appellante nella ricostruzione della vicenda fattuale omette totalmente di fare riferimento alla circostanza relativa all'invio di un secondo lotto, facendone genericamente menzione esclusivamente con riferimento al profilo del risarcimento dei danni conseguente all'eventuale accertamento della responsabilità precontrattuale di parte appellata. Risulta, pertanto, impossibile riscostruire correttamente i fatti di causa con riferimento a tale profilo e, soprattutto, comprendere sulla base di quali pagina 12 di 18 accordi, intercorsi tra le parti, abbia ritenuto di inviare un secondo lotto di Parte_1 mascherine a Controparte_1
Sul punto la Suprema Corte ha così statuito “l'appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice con considerazioni generiche e astratte, occorrendo, invece, che alle ragioni, poste a fondamento del provvedimento impugnato, contrapponga argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione ovvero concreti elementi fattuali, pertinenti a quelli considerati dal primo giudice. Occorre, inoltre, che, quand'anche vengano reiterate le richieste formulate in primo grado, le stesse si confrontino con le considerazioni contenute nella decisione impugnata, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengano condivisibili” (Cass. n. 17877 del 07 maggio 2024).
Per valutare l'ammissibilità dell'appello, dunque, bisogna far riferimento all'indicazione delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni del provvedimento impugnato. Il motivo, così proposto, risulta dunque inammissibile.
In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui non fosse tale occorre rilevare che, la domanda di rimborso delle spese concernenti il secondo lotto di mascherine è stata proposta tardivamente, come già evidenziato con riferimento al primo motivo di appello ed è dunque, per i motivi già esposti, comunque, inammissibile.
Con riferimento al merito, si deve in primo luogo precisare che la responsabilità precontrattuale o culpa in contrahendo rappresenta una forma di responsabilità derivante dal mancato rispetto degli obblighi gravanti sulle parti durante le trattative e la formazione del contratto che la legge, in particolare l'art. 1337 c.c., pone in capo alle parti che stanno svolgendo delle trattative inquadrandola, perciò, nell'ambito della responsabilità contrattuale con importanti ripercussioni in merito all'onere della prova ed alla prescrizione.
La violazione dei suddetti obblighi può portare a diverse conseguenze ovvero la mancata conclusione del contratto (in caso di recesso ingiustificato dalle trattative), la pagina 13 di 18 conclusione di un contratto invalido o inefficace, infine, la stipulazione di un contratto valido, efficace, ma non conveniente.
L'art. 1337 c.c. impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nella fase di formazione del contratto. La buona fede è da intendersi qui in senso oggettivo, come sinonimo di correttezza e regola di condotta, da valutarsi, da un lato, in un'accezione negativa come dovere di astenersi da qualsiasi condotta lesiva dell'interesse altrui e, dall'altro lato, in un'accezione positiva, come dovere di collaborazione volto alla promozione o alla soddisfazione delle reciproche aspettative.
L'inosservanza della clausola di buona fede e l'assunzione di comportamenti contrari a quelli sopra indicati generano responsabilità precontrattuale che può in generale essere definita come responsabilità derivante da comportamenti sleali e scorretti tenuti nella fase delle trattative e prima della formazione del contratto.
Chi agisce in giudizio a titolo di responsabilità precontrattuale deve, dunque, allegare,
e all'occorrenza provare, il danno e l'avvenuta lesione della propria buona fede, spetta invece al convenuto la prova della sussistenza di una giusta causa alla base dell'inadempimento.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte la quale ha statuito che “Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti” (Cass. n. 34510 del 16 novembre 2021).
Nel caso di specie, non si ravvisano i presupposti della responsabilità precontrattuale in quanto nel corso delle trattative e della formazione dell'accordo Controparte_1 pagina 14 di 18 non ha tenuto un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede né ha interrotto ingiustificatamente le trattative abbandonando la negoziazione senza un valido motivo.
Risulta doveroso, infatti, precisare che parte appellata, già nella comunicazione del
13.10.2020 con la quale inviava a la bozza di accordo, avvisava quest'ultima Parte_1 del fatto che lo spedizioniere aveva rilevato irregolarità e anomalie nella documentazione delle mascherine e, pertanto, chiedeva a in quanto Parte_1 soggetto importatore, di prendere contatti con lo spedizioniere per risolvere le problematiche in questione.
Non si comprende, dunque, come tale comportamento di che Controparte_1 rilevava l'esistenza delle suddette problematiche, ancora da definire, possa aver ingenerato in “il ragionevole affidamento della conclusione del contratto”. Parte_1
Oltretutto, in data 16.11.2020, l'appellata riceveva una comunicazione da parte dell' in cui le veniva comunicato che la merce era rimasta Controparte_3 bloccata in dogana a causa di presunte irregolarità legate alla marcatura CE delle mascherine FFP2 (cfr. doc. 10 fascicolo primo grado appellante).
In conseguenza della situazione venutasi a creare, dunque, in data Controparte_1
19.11.2020, comunicava a che l'accordo non poteva ritenersi concluso e Parte_1 che la bozza avrebbe dovuto essere integrata precisando che avrebbe Parte_1 dovuto occuparsi delle operazioni di sdoganamento e, successivamente, CP_1 le avrebbe rimborsato la somma di 17.829,00 euro non appena la merce fosse
[...] arrivata a destinazione e purché fosse commercializzabile (e dunque risolte le problematiche emerse in sede doganale).
Tanto premesso, per i motivi sopra esposti, non si ravvisano, nel caso de quo, comportamenti scorretti nella condotta tenuta da parte appellata sia nel corso della procedura di negoziazione assistita che successivamente alla stessa e, pertanto, non sussistono gli estremi della responsabilità precontrattuale.
pagina 15 di 18 In tal senso si è pronunciata anche la Giurisprudenza più recente: “In tema di responsabilità precontrattuale, non sussiste alcuna responsabilità delle parti quando le trattative per la conclusione di un accordo di collaborazione commerciale non si sono concretizzate in un contratto definitivo, in assenza di prove tangibili circa la mala fede o il dolo di una delle parti nel recedere dalle trattative stesse. La mera esistenza di bozze contrattuali non sottoscritte e di incontri tra le parti per discutere i termini dell'accordo non è sufficiente a dimostrare il raggiungimento di un'intesa vincolante
o la sussistenza di un obbligo a contrarre” (sent. 1859/2024 Trib. di Venezia).
In ogni caso, per quanto riguarda le spese che parte appellante riferisce di aver sostenuto in vista della conclusione dell'accordo occorre rilevare che:
-in merito ai costi di stoccaggio delle mascherine in Cina per l'importo di euro
35.500,00, l'appellante si è limitata ad allegare la fattura del produttore cinese senza produrre alcuna documentazione comprovante l'effettivo pagamento dell'importo di cui richiede il rimborso;
- la domanda di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto e il trasporto del secondo lotto di mascherine è invece, inammissibile per i motivi sopra esposti.
Anche il secondo motivo di gravame non può trovare accoglimento e, dunque, va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese, l'appellante soccombente, Parte_1 deve essere condannata alla refusione in favore di . S.r.l. delle spese CP_1 processuali del presente grado di giudizio, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte che così statuisce: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” ( Cassazione, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018).
pagina 16 di 18 Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247”, tenendo conto del valore della domanda, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente nel presente grado di giudizio.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
• Rigetta l'appello proposto da nei confronti di per Parte_1 Controparte_1
la riforma della sentenza n. 1143/2023, pubblicata il 13 ottobre 2023 dal
Tribunale di Como, nella causa iscritta al n. 250/2021 r.g.;
• Conferma integralmente la sentenza impugnata;
• Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rifondere a le spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 quantificate in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale per un importo complessivo di € 9.991,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• Dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 pagina 17 di 18 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R.
115/2002 da parte di Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Presidente estensore
Maria Elena Catalano
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Elena Catalano Presidente rel. dr. Elena Mara Grazioli Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1199/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NARDI, elettivamente domiciliato in Pt_1 P.IVA_1
VIALE REPPUBBLICA, 235 59100 PRATO presso il difensore avv. NARDI MAURIZIO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Piazza A. De CP_1 P.IVA_2
Gasperi 21047 SARONNO presso lo studio dell'avv. CLEMENTE LORENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CLERICI
ALESSANDRA ( ) via Varese 25/G 21047 Saronno;
C.F._1
pagina 1 di 18 APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza del Tribunale di Como, dott.ssa Arianna Toppan, n. 1143/2023, pubblicata in data 13 ottobre 2023 resa nella causa n. 250/2021 R.G.
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Conclusioni:
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria Parte_1 domanda, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza impugnata: in via principale: accertare e dichiarare l'avvenuta conclusione ex art. 1326 e s.s. del cod. civ. dell'accordo negoziale tra le parti e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inadempimento posto in essere dalla convenuta al predetto accordo, con condanna della stessa al risarcimento del danno consistente nell'importo di €
60.719,00 o in quel diverso importo che sarà quantificato in corso di causa;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi si dovesse considerare il contratto come non concluso, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della convenuta per i fatti di cui è causa, sempre con condanna della stessa al risarcimento del danno consistente nell'importo di € 60.719,00 o in quel diverso importo che sarà quantificato in corso di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.”.
Per l'appellata “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraiis rejectis, così Controparte_1 giudicare:
* nel merito: rigettare l'appello proposto da e le domande ivi svolte in quanto infondate sia in Parte_1 fatto che in diritto per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1143/2023 emessa dal Tribunale di Como e depositata in data 13.10.2023, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 2 di 18 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 deducendo che quest'ultima, in data 10.04.2020, aveva effettuato un ordine Controparte_1 di 100.000 mascherine FFP2 e di 300.000 mascherine chirurgiche a Controparte_2
e versato come corrispettivo l'importo di euro 283.000,00.
Tuttavia, a seguito della costituzione di da parte degli stessi soci di Parte_1 [...]
la somma pagata per l'ordine era stata restituita a la quale Controparte_2 Controparte_1 aveva poi provveduto al pagamento, in favore della nuova società costituita, della proforma n. 1 del 20.04.2020, relativa al medesimo ordine di mascherine, per il medesimo importo (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado appellante) e, a seguito della ricezione del pagamento aveva emesso la fattura n. 24 del 09.05.2020 (cfr. doc. 2 fascicolo Parte_1 primo grado appellante).
In accordo con si rivolgeva per la produzione della merce Controparte_1 Parte_1 ad un fornitore cinese, la società Hong KO EN YU Trading Limited che provvedeva a produrre quanto richiesto.
L'attrice deduceva che le mascherine erano state regolarmente prodotte dal fornitore cinese al quale si era rivolta, tuttavia la merce una volta pronta per la spedizione restava in giacenza presso i magazzini del fornitore in quanto sollevava contestazioni Controparte_1 circa i costi di sdoganamento e trasporto, sostenendo che, in base agli accordi presi tra le parti, gli stessi sarebbero stati a carico di dalla Cina fino a Milano Malpensa, Parte_1 contrariamente a quanto indicato nella proforma pagata dall'odierna appellata (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado appellante) e nella fattura emessa successivamente da Parte_1
(cfr. doc. 2 fascicolo primo grado appellante) dalle quali risultava che il prezzo doveva intendersi ed il trasporto della merce doveva restare a carico dell'acquirente Persona_1 dalla Cina fino alla destinazione finale, inclusi gli oneri doganali, l'IVA ed ogni altra eventuale spesa.
L'appellante riferiva che, a causa del tergiversare di il fornitore Controparte_1 cinese addebitava a € 35.500,00 per costi di stoccaggio delle mascherine (cfr. Parte_1 doc. 3 fascicolo primo grado appellante), dunque, per sbloccare la situazione, le parti decidevano di stipulare una convenzione di negoziazione assistita in base alla quale Pt_1
pagina 3 di 18 per mero spirito conciliativo, si sarebbe impegnata ad assumere i diritti e gli obblighi Pt_1 dell'importatore mentre quelli del distributore. Controparte_1
Deduceva inoltre che, all'esito della negoziazione assistita, in data 13.10.2020, il legale di sottoponeva una bozza di accordo a che veniva Controparte_1 Parte_1 accettata e sottoscritta da quest'ultima (cfr. doc. 5 fascicolo primo grado appellante) e, in data 15.10.2020 reinoltrata al mittente (cfr. doc. 6 fascicolo primo grado appellante); tuttavia, in data 19.11.2020 comunicava che l'accordo non poteva dirsi Controparte_1 raggiunto, rifiutandosi di sottoscrivere la bozza e chiedendo che la stessa venisse integrata precisando che avrebbe dovuto sostenere i costi relativi allo sdoganamento e Parte_1 successivamente le avrebbe rimborsato la somma di € 17.829,00 non Controparte_1 appena la merce fosse giunta a destinazione e purché fosse commercializzabile (cfr. doc. 8 fascicolo primo grado appellante).
L'attrice sosteneva che l'accordo di negoziazione assistita, fosse da considerarsi concluso a norma dell'art. 1326 e s.s. c.c., sicché la convenuta doveva assumersi l'obbligo di sostenere direttamente, e non rimborsare, gli oneri relativi allo sdoganamento della merce fino all'importo di € 17.829,00, secondo quanto previsto nell'accordo medesimo. sosteneva altresì che, anche ove il contratto non avesse potuto Parte_1 considerarsi concluso, la convenuta avrebbe dovuto rispondere, a titolo di responsabilità precontrattuale, dei danni subiti dall'attrice.
Nel frattempo la situazione si aggravava ulteriormente poiché la merce, arrivata a La
Spezia, era ivi rimasta ferma in ragione di presunte irregolarità riferite alla marcatura CE rilevate dall' e, alla richiesta di chiarimenti da parte di quest'ultima; Controparte_3 ometteva di dare riscontro, ritenendo che l'importatore dovesse essere Controparte_1 individuato in Parte_1
L'attrice chiedeva, dunque, in via principale, di accertare e dichiarare che l'accordo negoziale intervenuto tra le parti si era concluso e che la convenuta era inadempiente, con conseguente condanna al risarcimento dei danni consistenti nel pagamento delle spese di stoccaggio della merce di euro 35.500,00, dei diritti doganali e delle ulteriori spese per lo sdoganamento della merce fino alla concorrenza di euro 17.829,00 e, in via subordinata, di pagina 4 di 18 accertare la responsabilità precontrattuale della convenuta e di condannarla al risarcimento dei danni di cui sopra.
Nessuno si costituiva per che, pertanto, veniva dichiarata contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 1143/2023 pubblicata il 13 ottobre 2023 il Tribunale di Como rigettava tutte le domande svolte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Il Tribunale rilevava che all'esito dell'esame della documentazione prodotta in giudizio non potesse considerarsi raggiunto l'accordo delle parti sul testo oggetto della comunicazione tramite e-mail del 13.10.2020 in quanto, in assenza di sottoscrizione della scrittura da parte del legale rappresentante della convenuta, non era possibile riferire il contenuto del testo della bozza a Controparte_1
Il giudice di prime cure deduceva, altresì, che tale circostanza risultava assorbente rispetto a tutte le domande svolte in via principale da e, anche nel caso in cui si Parte_1 fosse voluto ritenere concluso l'accordo, non avrebbe potuto ravvisarsi alcun inadempimento di . al medesimo posto che sulla base di quest'ultimo CP_1 Pt_1 [...] si era impegnata a sostenere il costo del deposito delle merci in Cina e ad assumere gli Pt_1 obblighi dell'importatore, mentre si era obbligata a sostenere i costi relativi Controparte_1 allo sdoganamento della merce fino alla concorrenza dell'importo di euro 17.829,00 e ad assumere i diritti e i doveri del distributore.
Quanto alla domanda risarcitoria formulata in via subordinata, veniva rigettata dal giudice il quale deduceva che anche se si fossero ritenuti provati i presupposti per la responsabilità precontrattuale della convenuta è pacifico che, in tema di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattive ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, e nessuno di questi danni è stato allegato da Parte_1
Avverso tale pronuncia ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data
11 aprile 2024, lamentando in particolare l'erroneità della stessa per: Parte_1
1. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell'art. 1326 c.c.
pagina 5 di 18 Parte appellante con il primo motivo di appello contesta la pronuncia del giudice di primo grado nella parte in cui lo stesso ritiene che non sia stato validamente raggiunto alcun accordo tra le parti e, dunque, che nessuna somma sia dovuta da parte di
[...]
In particolare, lamenta che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere CP_4 che l'accordo fra le parti, raggiunto a seguito del procedimento di negoziazione assistita, non possa essere considerato validamente concluso, in quanto sostiene che a norma dell'art. 1326 c.c. il contratto si considera concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
momento in cui chi ha fatto la proposta ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
2. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell'art. 1337 c.c.
Con il secondo motivo l'appellante contesta il capo della sentenza con il quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria formulata in via subordinata da sostenendo che nella responsabilità precontrattuale il Parte_1 pregiudizio risarcibile sia circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale.
Parte appellante sostiene, al contrario di quanto affermato in sentenza, che tutte le voci di danno di cui ha richiesto il risarcimento rientrino nell'ambito delle spese sostenute in vista della conclusione dell'accordo, ovvero:
-i costi di stoccaggio delle mascherine in Cina per l'importo di euro 35.500,00;
-i costi sostenuti per l'acquisto e il trasporto in Italia del secondo lotto di mascherine pari ad euro 25.219,00.
A queste si aggiungevano quelle relative allo sdoganamento della merce che però risultano essere state corrisposte dalla convenuta in primo grado in favore dello spedizioniere nella misura di euro 17.829,00 e che, pertanto, sono state decurtate dal totale dovuto. pagina 6 di 18 L'appellante ha chiesto in via principale, di accertare e dichiarare l'avvenuta conclusione ex art. 1326 e s.s. c.c. dell'accordo negoziale tra le parti e, accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta al predetto accordo condannarla al pagamento dell'importo di euro 60.719,00; in via subordinata, di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della convenuta condannandola al risarcimento del danno da quantificarsi nell'importo di 60.719,00 o nel diverso importo quantificato in corso di causa, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In data 30 ottobre 2024 si è costituita la quale ha dedotto che all'inizio Controparte_1 del mese di ottobre, mentre la negoziazione era ancora in corso, era stata contattata dallo spedizioniere incaricato da il quale Parte_1 Controparte_5 evidenziava irregolarità nella documentazione, che avrebbero dovuto essere sanate dall'importatore Parte_1
deduceva che questa circostanza era stata segnalata con PEC del Controparte_1
13.10.2020 all'appellante, chiedendogli di provvedere alla regolarizzazione della documentazione e al contempo inviava la bozza di accordo di negoziazione assistita
(cfr. doc. 5 fascicolo primo grado parte appellante), non sottoscritta.
L'appellata ha riferito, altresì, di aver considerato fin dall'inizio del rapporto Parte_1 il soggetto importatore che avrebbe dovuto provvedere ai costi di sdoganamento e trasporto. In ogni caso, ha dedotto di non aver provveduto a siglare l'accordo poiché era in attesa di altre verifiche su quanto comunicato dallo spedizioniere e, successivamente, in data 16.11.2020, aveva ricevuto dall' di La Controparte_3
Spezia un avviso di sospensione dello svincolo della merce, in quanto le mascherine
FFP2 erano risultate non conformi, motivo per cui, in data 19.11.2020 il legale di aveva comunicato a che l'accordo non poteva dirsi Controparte_1 Parte_1 raggiunto (cfr. doc. 8 fascicolo primo grado appellante).
Riferisce, altresì che, in data 09.12.2020, lo spedizioniere Controparte_5 aveva inviato all'appellata la fattura n. 59867/2020 di euro 17.829,00 in relazione
[...] ai diritti doganali, somma che era stata saldata da al solo fine di evitare Controparte_1
pagina 7 di 18 un aggravio dei costi dovuti ad un eventuale recupero legale del credito preannunciato dallo spedizioniere.
Successivamente, in data 11.01.2021, lo spedizioniere contattava per la Controparte_1 consegna di 231 cartoni di mascherine chirurgiche e FFP2, specificando che le FFP2 erano state fatte arrivare dalla stessa in sostituzione di quelle ferme in Parte_1 dogana (cfr. doc. 19 fascicolo primo grado appellante).
In data 26.01.2021 comunicava la non accettazione della merce in Controparte_1 quanto aveva già inviato a la contestazione dell'inadempimento e, inoltre, Parte_1 nessun accordo avente riguardo la sostituzione della merce era intercorso tra le parti e non era nota né la qualità né la provenienza della merce inviata in sostituzione (cfr. doc. 21 fascicolo primo grado parte appellante).
Riferiva, inoltre, che a fronte della mancata collaborazione di nel reperire le Parte_1 certificazioni di conformità richieste dall' l'appellata, al fine di Controparte_3 evitare eventuali sanzioni, si era resa parte diligente nell'organizzare la rispedizione all'estero delle mascherine FFP2.
L'odierna appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di Parte_1 primo grado.
Con riferimento al primo motivo di appello l'appellata deduce che nessun valido accordo è intervenuto tra le parti né dal punto di vista sostanziale né da quello formale e che la mera bozza priva di sottoscrizione inviata dal difensore di a Controparte_1 non può certo ritenersi tale. Tanto più che il regolamento contenente la Parte_1 disciplina della negoziazione assistita richiedeva ai fini della validità dell'accordo la sottoscrizione delle parti personalmente.
Per quanto concerne la domanda risarcitoria formulata in via subordinata l'appellata deduce che debba essere rigettata in quanto l'appellante non ha fornito la prova del pagamento delle somme di cui chiede il risarcimento e, in ogni caso, in base al pagina 8 di 18 contenuto della bozza di accordo, tali somme avrebbero dovuto restare a carico di pertanto, non si comprende dove sia il danno visto che tali pagamenti Parte_1 avrebbero dovuto essere effettuati da parte appellante.
All'udienza del 26 novembre 2024 il Consigliere istruttore invitava le parti a precisare le conclusioni e rinviava la causa, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 17 dicembre 2024, da tenersi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello ha contestato la sentenza di primo grado Parte_1 nella parte in cui il giudice ha ritenuto che l'accordo tra le parti non sia stato validamente raggiunto. In particolare, parte appellante deduce che l'accordo si sarebbe definito al momento dell'accettazione da parte di sostiene, infatti che, a Parte_1 seguito dell'invio della proposta di accordo da parte del legale di al Controparte_1 legale di con la sottoscrizione per accettazione da parte del legale Parte_1 rappresentante di quest'ultima e del suo difensore e il rinvio al difensore di parte appellata, l'accordo si sarebbe concluso e perfezionato.
La Corte osserva quanto segue.
Il motivo è infondato.
L'accordo è il primo dei requisiti del contratto indicati dall'art. 1325 c.c. e può essere qualificato come l'incontro delle volontà delle parti finalizzato alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione depositata nel primo grado di giudizio, risulta che il difensore di aveva trasmesso, in data 13.10.2020, Controparte_1 all'avv. Nardi, in qualità di legale di nell'ambito della procedura di Parte_1 negoziazione assistita pendente fra le parti, una comunicazione tramite PEC contenente in allegato una “bozza” del testo dell'accordo di negoziazione assistita privo di qualsivoglia sottoscrizione (doc. n. 5 fascicolo primo grado appellante).
pagina 9 di 18 A sua volta, l'avv. Nardi aveva ritrasmesso la “bozza” sottoscritta ma, il difensore di in data 19.11.2020, comunicava, in risposta, che l'accordo non poteva Controparte_1 considerarsi raggiunto e che, anche in considerazione delle sopraggiunte problematiche inerenti lo sdoganamento della merce, era necessaria un'integrazione della bozza (cfr. docc. nn. 8, 10-13 fascicolo primo grado appellante).
In particolare, come già dedotto anche dal giudice di prime cure, occorre rilevare che il testo dell'accordo era stato definito dal mittente “una bozza dell'accordo”, il che già ex se escluderebbe la formazione di una volontà definitiva sul suo contenuto da parte del mittente.
Oltretutto, la convenzione di negoziazione assistita prevedeva espressamente all'art. V rubricato “Conclusione di intesa conciliativa” che: “In caso di raggiungimento di un'intesa, le Parti sottoscriveranno altresì una scrittura riportante l'accordo raggiunto.” E che: “Gli avvocati procederanno a certificare con propria firma la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico” e infine “Gli avvocati provvederanno allo scambio a mezzo posta dei rispettivi originali firmati, previamente anticipati a mezzo PEC” (cfr. doc. 4 fascicolo primo grado appellante).
Pertanto, è evidente che, in caso di raggiungimento di un'intesa definitiva sul testo dell'accordo, entrambe le parti avrebbero dovuto sottoscrivere la bozza, diversamente il legale di aveva inoltrato al legale di la bozza priva di Controparte_1 Parte_1 sottoscrizione (né né il suo legale avevano apposto alcuna firma) indicando CP_1 espressamente nella comunicazione del 13.10.2020 (cfr. doc. 5 fascicolo primo grado appellante) che vi fossero ancora problematiche da risolvere legate ad anomalie e irregolarità nella documentazione delle mascherine.
Tanto premesso, è di palmare evidenza che, nel caso de quo, l'accordo non può ritenersi perfezionato in quanto non è mai intervenuto uno scambio definitivo dei consensi sul testo della convenzione e, dunque, non si è mai formata una volontà definitiva delle parti sul testo dell'accordo.
pagina 10 di 18 Tale circostanza risulta dunque assorbente rispetto a tutte le domande svolte in via principale da secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “l'assorbimento si Parte_1 configura come un metodo logico-argomentativo di decisione delle questioni e comporta la formale omessa pronuncia su alcune delle domande proposte, a seguito della decisione su altra domanda, ritenuta “assorbente”. Non esiste, infatti, una definizione normativa dell'assorbimento, né esiste una definizione giurisprudenziale del medesimo, trattandosi di un istituto nato nella pratica giudiziaria, che con questo termine ha finito per indicare fenomeni spesso assai diversi fra loro” (cfr. Cass. 26 aprile 2023; n. 10993; Cass. 12 luglio 2016, n. 14190; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259).
Ad abundantiam occorre rilevare che anche nell'ipotesi in cui l'accordo si fosse perfezionato, come già osservato dal primo giudice, non potrebbe ravvisarsi alcun inadempimento da parte di Controparte_1
- l'art. 2 dell'accordo, infatti, prevedeva espressamente che, in relazione all'operazione commerciale per cui è causa, si sarebbe obbligata a Parte_1 sostenere integralmente i costi del deposito in Cina, nonché i costi di imballaggio e di trasporto relativi alla consegna della merce (cfr. doc. 5 CP_6 fascicolo primo grado appellante), pertanto, poiché in base all'accordo sarebbe stata la stessa a dover pagare i costi relativi allo stoccaggio delle Parte_1 mascherine in Cina pari ad euro 35.500,00, non si comprende in base a quale titolo l'appellante ne chiederebbe la rifusione a parte appellata;
- quanto ai costi sostenuti da per l'acquisto e il trasporto in Italia del Parte_1
secondo lotto di mascherine pari ad euro 25.219,00 (cfr. doc. 22 fascicolo di primo grado appellante), degli stessi non viene fatta alcuna menzione nella bozza dell'accordo che riguardava soltanto la prima richiesta di fornitura e, pertanto, non si comprende come possa pretenderne il rimborso sulla base del Parte_1 medesimo;
- si deve, altresì, rilevare che la domanda di condanna al rimborso della somma di
25.219,00 relativa al secondo lotto, nel primo grado di giudizio, non è stata proposta tempestivamente nell'atto di citazione, che ha lo scopo di introdurre i pagina 11 di 18 fatti principali oggetto del giudizio, bensì, per la prima volta, nella memoria ex. art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.
Quest'ultima assolve unicamente alla funzione di replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte e di proporre eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime nonché di indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali. Non si possono, pertanto, proporre attraverso la stessa allegazioni nuove a meno che ciò si sia reso necessario in funzione di replica all'esercizio dei poteri processuali altrui, sicché la domanda in essa formulata dall'odierno appellante, relativa al pagamento della fattura attinente al secondo lotto di mascherine, è stata proposta tardivamente e deve ritenersi pertanto inammissibile.
Il primo motivo di appello è pertanto infondato e non può trovare accoglimento.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia rigettato la domanda risarcitoria formulata in via subordinata deducendo che nella responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è limitato al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale e, a parere del giudicante, nessuno di questi pregiudizi sarebbe stato allegato da Parte_1
Occorre preliminarmente rilevare, sotto il profilo procedurale, che il motivo di appello, per quanto riguarda la richiesta di risarcimento della somma di euro 25.219,00 relativa all'acquisto e al trasporto di un secondo lotto di mascherine, risulta generico in quanto l'appellante nella ricostruzione della vicenda fattuale omette totalmente di fare riferimento alla circostanza relativa all'invio di un secondo lotto, facendone genericamente menzione esclusivamente con riferimento al profilo del risarcimento dei danni conseguente all'eventuale accertamento della responsabilità precontrattuale di parte appellata. Risulta, pertanto, impossibile riscostruire correttamente i fatti di causa con riferimento a tale profilo e, soprattutto, comprendere sulla base di quali pagina 12 di 18 accordi, intercorsi tra le parti, abbia ritenuto di inviare un secondo lotto di Parte_1 mascherine a Controparte_1
Sul punto la Suprema Corte ha così statuito “l'appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice con considerazioni generiche e astratte, occorrendo, invece, che alle ragioni, poste a fondamento del provvedimento impugnato, contrapponga argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione ovvero concreti elementi fattuali, pertinenti a quelli considerati dal primo giudice. Occorre, inoltre, che, quand'anche vengano reiterate le richieste formulate in primo grado, le stesse si confrontino con le considerazioni contenute nella decisione impugnata, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengano condivisibili” (Cass. n. 17877 del 07 maggio 2024).
Per valutare l'ammissibilità dell'appello, dunque, bisogna far riferimento all'indicazione delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni del provvedimento impugnato. Il motivo, così proposto, risulta dunque inammissibile.
In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui non fosse tale occorre rilevare che, la domanda di rimborso delle spese concernenti il secondo lotto di mascherine è stata proposta tardivamente, come già evidenziato con riferimento al primo motivo di appello ed è dunque, per i motivi già esposti, comunque, inammissibile.
Con riferimento al merito, si deve in primo luogo precisare che la responsabilità precontrattuale o culpa in contrahendo rappresenta una forma di responsabilità derivante dal mancato rispetto degli obblighi gravanti sulle parti durante le trattative e la formazione del contratto che la legge, in particolare l'art. 1337 c.c., pone in capo alle parti che stanno svolgendo delle trattative inquadrandola, perciò, nell'ambito della responsabilità contrattuale con importanti ripercussioni in merito all'onere della prova ed alla prescrizione.
La violazione dei suddetti obblighi può portare a diverse conseguenze ovvero la mancata conclusione del contratto (in caso di recesso ingiustificato dalle trattative), la pagina 13 di 18 conclusione di un contratto invalido o inefficace, infine, la stipulazione di un contratto valido, efficace, ma non conveniente.
L'art. 1337 c.c. impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nella fase di formazione del contratto. La buona fede è da intendersi qui in senso oggettivo, come sinonimo di correttezza e regola di condotta, da valutarsi, da un lato, in un'accezione negativa come dovere di astenersi da qualsiasi condotta lesiva dell'interesse altrui e, dall'altro lato, in un'accezione positiva, come dovere di collaborazione volto alla promozione o alla soddisfazione delle reciproche aspettative.
L'inosservanza della clausola di buona fede e l'assunzione di comportamenti contrari a quelli sopra indicati generano responsabilità precontrattuale che può in generale essere definita come responsabilità derivante da comportamenti sleali e scorretti tenuti nella fase delle trattative e prima della formazione del contratto.
Chi agisce in giudizio a titolo di responsabilità precontrattuale deve, dunque, allegare,
e all'occorrenza provare, il danno e l'avvenuta lesione della propria buona fede, spetta invece al convenuto la prova della sussistenza di una giusta causa alla base dell'inadempimento.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte la quale ha statuito che “Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti” (Cass. n. 34510 del 16 novembre 2021).
Nel caso di specie, non si ravvisano i presupposti della responsabilità precontrattuale in quanto nel corso delle trattative e della formazione dell'accordo Controparte_1 pagina 14 di 18 non ha tenuto un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede né ha interrotto ingiustificatamente le trattative abbandonando la negoziazione senza un valido motivo.
Risulta doveroso, infatti, precisare che parte appellata, già nella comunicazione del
13.10.2020 con la quale inviava a la bozza di accordo, avvisava quest'ultima Parte_1 del fatto che lo spedizioniere aveva rilevato irregolarità e anomalie nella documentazione delle mascherine e, pertanto, chiedeva a in quanto Parte_1 soggetto importatore, di prendere contatti con lo spedizioniere per risolvere le problematiche in questione.
Non si comprende, dunque, come tale comportamento di che Controparte_1 rilevava l'esistenza delle suddette problematiche, ancora da definire, possa aver ingenerato in “il ragionevole affidamento della conclusione del contratto”. Parte_1
Oltretutto, in data 16.11.2020, l'appellata riceveva una comunicazione da parte dell' in cui le veniva comunicato che la merce era rimasta Controparte_3 bloccata in dogana a causa di presunte irregolarità legate alla marcatura CE delle mascherine FFP2 (cfr. doc. 10 fascicolo primo grado appellante).
In conseguenza della situazione venutasi a creare, dunque, in data Controparte_1
19.11.2020, comunicava a che l'accordo non poteva ritenersi concluso e Parte_1 che la bozza avrebbe dovuto essere integrata precisando che avrebbe Parte_1 dovuto occuparsi delle operazioni di sdoganamento e, successivamente, CP_1 le avrebbe rimborsato la somma di 17.829,00 euro non appena la merce fosse
[...] arrivata a destinazione e purché fosse commercializzabile (e dunque risolte le problematiche emerse in sede doganale).
Tanto premesso, per i motivi sopra esposti, non si ravvisano, nel caso de quo, comportamenti scorretti nella condotta tenuta da parte appellata sia nel corso della procedura di negoziazione assistita che successivamente alla stessa e, pertanto, non sussistono gli estremi della responsabilità precontrattuale.
pagina 15 di 18 In tal senso si è pronunciata anche la Giurisprudenza più recente: “In tema di responsabilità precontrattuale, non sussiste alcuna responsabilità delle parti quando le trattative per la conclusione di un accordo di collaborazione commerciale non si sono concretizzate in un contratto definitivo, in assenza di prove tangibili circa la mala fede o il dolo di una delle parti nel recedere dalle trattative stesse. La mera esistenza di bozze contrattuali non sottoscritte e di incontri tra le parti per discutere i termini dell'accordo non è sufficiente a dimostrare il raggiungimento di un'intesa vincolante
o la sussistenza di un obbligo a contrarre” (sent. 1859/2024 Trib. di Venezia).
In ogni caso, per quanto riguarda le spese che parte appellante riferisce di aver sostenuto in vista della conclusione dell'accordo occorre rilevare che:
-in merito ai costi di stoccaggio delle mascherine in Cina per l'importo di euro
35.500,00, l'appellante si è limitata ad allegare la fattura del produttore cinese senza produrre alcuna documentazione comprovante l'effettivo pagamento dell'importo di cui richiede il rimborso;
- la domanda di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto e il trasporto del secondo lotto di mascherine è invece, inammissibile per i motivi sopra esposti.
Anche il secondo motivo di gravame non può trovare accoglimento e, dunque, va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese, l'appellante soccombente, Parte_1 deve essere condannata alla refusione in favore di . S.r.l. delle spese CP_1 processuali del presente grado di giudizio, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte che così statuisce: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” ( Cassazione, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018).
pagina 16 di 18 Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247”, tenendo conto del valore della domanda, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente nel presente grado di giudizio.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
• Rigetta l'appello proposto da nei confronti di per Parte_1 Controparte_1
la riforma della sentenza n. 1143/2023, pubblicata il 13 ottobre 2023 dal
Tribunale di Como, nella causa iscritta al n. 250/2021 r.g.;
• Conferma integralmente la sentenza impugnata;
• Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rifondere a le spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 quantificate in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale per un importo complessivo di € 9.991,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• Dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 pagina 17 di 18 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R.
115/2002 da parte di Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Presidente estensore
Maria Elena Catalano
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