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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 911/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL OPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. ssa Anna Rita PASCA -Presidente
2) Dott. Riccardo MELE -Consigliere
3) Dott. Maurizio PETRELLI -Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 911/2022 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 18.06.2025, promossa da:
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Chiuri;
-APPELLANTE-
Contro
(P.I. ) in persona Controparte_2 P.IVA_2
Curatore p.t. Dott.ssa , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
AN TA;
- APPELLATO –
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 18.06.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato in data 26.02.2018, la ha Controparte_2 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il
[...] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni CP_4
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
1. ACCERTARE e DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, III comma, del D. Lgs. n. 385 del
1993, la nullità dei seguenti contratti di c/c n. 0884/7366013 e di tutti
i conti ad essi collegati e correlati, intestati a per Controparte_2 inosservanza della forma prescritta;
2. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del
D. Lgs. n. 385 del 1993, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 0884/73660132 intestato a ed acceso presso oggetto Controparte_2 Controparte_4 del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1182 D.Lgs. 01/09/1993
n. 385, delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese relativamente a tutti i predetti rapporti;
3.
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 14182 c.c., nonché per violazione dell'art. 117
e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 0884/73660132, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto a carico del correntista e, per l'effetto, DICHIARARE
l'inefficacia della capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., nonché per violazione dell'art.
117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale;
5. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
6. ACCERTARE e
DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale d'interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
7. DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;
8. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge
7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e
14192 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
9. DETERMINARE e CONDANNARE la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno (derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito cfr. SSUU sentenza 16 luglio 2008, n. 19499), in favore dell'odierna istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale;
10. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate in citazione].
Ha dedotto: di aver intrattenuto nel periodo di tempo 1993-2015 col
filiale di Maglie, un rapporto bancario Controparte_4 consistente in apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c ordinario n. 0884/73660132 (già n. 8847366-01-32), oltre i secondari confluenti, originariamente finalizzata a soddisfare le temporanee esigenze di elasticità di cassa;
che il rapporto contrattuale aveva avuto inizio il 12 febbraio 1993; che la banca non le aveva mai consegnato la copia del modulo contrattuale eventualmente sottoscritto dall'attrice; di aver acceso in data
27.02.2015 un mutuo chirografario dell'importo di euro 52.000,00 al fine di ripianare il predetto rapporto di conto corrente per poi estinguerlo definitivamente;
che l'Istituto Bancario, in relazione all'indicato rapporto bancario di affidamento, aveva addebitato interessi ultralegali, commissione sul massimo scoperto, valute fittizie, spese forfettarie, interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati e non dovuti e in ogni caso superiori a quelli nominali. Ha eccepito la illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, la inammissibilità della commissione di massimo scoperto perché non convenuta contrattualmente, la nullità delle clausole che prevedevano una remunerazione della banca per la messa a disposizione dei fondi indipendentemente dall'effettivo prelevamento, l'antergazione e/o postergazione dei cd. giorni di valuta, la mancata previsione delle spese.
Con comparsa tempestivamente e ritualmente depositata in cancelleria si è costituito in giudizio il Controparte_4 contestando, in fatto e diritto, tutto quanto dedotto, argomentato, allegato e concluso dall'attrice e instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejetis, così provvedere: 1) IN VIA PRELIMINARE a) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.; b) Accertare e dichiarare inammissibile la domanda attrice con riferimento ad ogni e qualsiasi pretesa restitutoria afferente al periodo decennale precedente la data di notifica dell'atto di citazione per intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.;
2) NEL MERITO c) Rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto;
d) Condannare la società attrice al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre agli accessori di Legge” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
Ha eccepito: la mancata contestazione degli estratti conto da parte della società correntista e la prescrizione dell'azione di ripetizione.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2020 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società attrice Controparte_2
Il giudizio è stato riassunto dal Controparte_5
La causa è stata istruita mediante C.T.U. tecnico contabile e relativa integrazione e, in data 26.05.2022, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza resa all'esito della trattazione scritta ex art.
221, comma 4, del D.L. 34/2020.”
La causa è stata definita con sentenza n.1555.2020 con la quale il
Tribunale, in accoglimento della domanda attrice, ha dichiarato, con riferimento al conto corrente ordinario oggetto di causa, che il saldo a credito del correntista ammontava ad € 112.337,02, condannando a corrispondere al Controparte_1 tale somma, oltre interessi Controparte_2 dalla domanda al soddisfo, nonché le spese del giudizio, e ponendo altresì le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Avverso la prefata sentenza interponeva appello
[...]
instando, in via preliminare, per la sospensione Controparte_1 degli effetti esecutivi della sentenza impugnata e, nel merito, in accoglimento dei motivi di gravame, per la riforma della stessa;
il tutto con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello proposto dall'istituto di credito, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza collegiale del 18.06.2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il
Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta “motivazione apparente-inesistente”.
In particolare, la banca censura la sentenza gravata per aver determinato il saldo finale del rapporto, alla data di chiusura dello stesso, recependo un'ipotesi di calcolo poco favorevole per la banca tra quelle proposte dal CTU, nonostante questi non avesse specificato il percorso logico seguito, i criteri di calcolo effettuati nonché le basi di computo
Pertanto, secondo l'appellante il primo giudice, aderendo alle conclusioni del perito, si sarebbe limitato a motivare solo apparentemente la propria decisione.
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito espresse.
Premesso che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello fondendosi, s'integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 16504/2019; Cass. n.
10937/2016; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 3636/2007; Cass. n.
3066/2002), deve ribadirsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale il giudice del merito non
è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione ( cfr. Cass. Sez. 1
Sentenza n. 22056 del 13/10/202022056 del 13/10/2020; Cass.
Ordinanza n. 4352 del 14/02/2019: Cass., 11/05/2012, n. 7364; Cass.,
4/5/2009, n. 10222; Cass., 20/5/2005, n. 10668).
Orbene nel caso di specie va ritenuto che il giudice di prime cure nell'impugnata sentenza abbia assolto correttamente all'obbligo di motivazione facendo sostanzialmente applicazione. dei suindicati principi.
Ed invero tale pronuncia ha recepito per relationem le conclusioni e i passi salienti dell'espletata C.T.U. limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come immuni da vizi logici e da errori giuridici e giustificate dalle indagini svolte dall'esperto, in modo approfondito, e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, in tal modo implicitamente disattendo le critiche mosse dall'odierna appellante al riguardo sulla base della CTP.
Peraltro, le diverse ipotesi di calcolo elaborate dal C.T.U., sulla base dei quesiti assegnati, indicano specificamente i criteri seguiti e le basi di calcolo, che il Tribunale ha chiaramente dimostrato di condividere con la decisione adottata.
Alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto, s'impone dunque il rigetto del primo motivo di gravame.
Con il secondo motivo di gravame Controparte_1 si duole della “mancata contestazione specifica degli estratti
[...] conto da parte della società correntista”.
In particolare, l'istituto di credito si duole dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per non aver tenuto conto dell'eccezione, sollevata da parte convenuta, di intervenuta decadenza dalla contestazione degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente in esame,
Nel dettaglio contesta l'appellante che il Tribunale, pur avendo accertato la mancata contestazione specifica da parte della società correntista di tali estratti conto, contraddittoriamente abbia ritenuto tale circostanza irrilevante ai fini della preclusione derivante dall'art.1832 comma II c.p.c. Segnatamente, deduce la banca che il primo giudice, dopo aver accertato le decadenze in cui sarebbe incorso l'odierno appellato ai sensi dell'art.1832 II° comma c.p.c., avrebbe dovuto dichiarare incontestato tra le parti il rapporto dedotto in giudizio e quindi ritenere intervenuta tacita rinuncia alle eccezioni sollevate dal
[...]
Controparte_2
Il motivo è infondato.
Va preliminarmente rilevato che l'orientamento consolidato della
Suprema Corte, a cui il Collegio aderisce, afferma che “Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente”. ( Cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30000 del 20/11/2018).
Orbene, alla luce dei suesposti principi, va ritenuto che la mancata specifica contestazione degli estratti conto, relativi al rapporto di conto corrente oggetto di causa, da parte della società correntista non impedisca al fallimento di sollevare le contestazioni formulate in ordine alla legittimità dei rapporti obbligatori presupposti dagli addebiti ed accrediti effettuati.
Pertanto, deve escludersi che il rapporto dedotto in giudizio risulti incontestato tra le parti a causa di un'intervenuta tacita rinuncia alle eccezioni sollevate dal contrariamente a Controparte_2 quanto asserito dall'odierna appellante.
Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza gravata per aver ritenuto il conto corrente affidato e per aver rigettato l'eccezione di prescrizione.
In particolare, secondo la difesa della il primo giudice avrebbe CP_1 errato nel non considerare prescritti tutti i versamenti anteriori al decennio che precede la proposizione della domanda, in quanto gli stessi sarebbero tutti solutori, non avendo il fallimento provato né
l'apertura di credito né il mancato superamento del fido concesso.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente si rileva che secondo l'orientamento più che consolidato della Suprema Corte (Cass. SS.UU. sent. n. 24418/2010) costituiscono rimesse solutorie i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato (Cass. SS.UU. sent. n. 24418/2010). Al contrario, in relazione ad un conto corrente non scoperto ma solo passivo, non potendosi ravvisare uno sconfinamento rispetto al limite di affidamento, non può configurarsi tecnicamente un pagamento, ed i versamenti operati in conto dal correntista, cd. rimesse ripristinatorie, sono finalizzati solo a ripristinare la provvista, senza alcuno spostamento patrimoniale in favore della banca, con la conseguenza che il correntista non può agire per la ripetizione di un pagamento che, tecnicamente, non ha ancora avuto luogo e che può configurarsi solo quando sarà concluso il rapporto di apertura di credito in c/c e la banca avrà richiesto il saldo finale.
Pertanto, la natura dei versamenti in c/c rileva ai fini della verifica della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, occorrendo investigare la natura delle rimesse annotate in conto nel periodo ultradecennale e, dunque, verificare se il rapporto, in tale periodo, era assistito o meno da un'apertura di credito. Ed invero nel primo caso il termine di prescrizione decorrerà dai singoli pagamenti eseguiti sconfinando il fido, nel secondo di converso decorrerà dalla chiusura del rapporto di conto corrente.
Orbene, affinché le rimesse in conto corrente possano considerarsi ripristinatorie della provvista, è necessaria la prova dell'apertura di credito che consenta di qualificare quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata. Circa l'onere della prova spetta al correntista, al fine di contrastare l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito spiegata dall'istituto di credito, dimostrare la conclusione di un contratto di apertura di credito, che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ben può essere provata anche attraverso comportamenti concludenti delle parti e pur in assenza di un documento formale.
Sul punto va richiamata la recente pronuncia della Corte di
Cassazione/(Ordinanza n. 11016 del 24/04/2024) secondo cui “In tema di apertura di credito in conto corrente, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992, la prova dell'affidamento può essere fornita per facta concludentia, purché emerga almeno
l'ammontare accordato al correntista, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto”.
Ed ancora, in ordine alla prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, in una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha precisato che: “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca
d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei
a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione.” In definitiva, la prova dell'esistenza dell'apertura di credito può essere data per fatti concludenti non solo laddove il rapporto bancario sia sorto in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n.154/1992, il cui art. 3 ha introdotto l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari (norma poi trasfusa nell'art.117, comma primo, TUB) ma anche per i contratti privi di forma scritta successivi a tale data, in quanto la nullità per difetto di forma scritta, essendo una nullità di protezione (art. 127, comma 2, TUB) può essere fatta valere unicamente dal cliente e mai dall'istituto di credito.
Orbene, nella fattispecie si rileva che pur in mancanza del contratto di affidamento la prova dell'affidamento stesso sia stata fornita attraverso gli estratti di conto scalare depositati, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, che appaiono idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione.
Sul punto la Corte fa propri i rilievi del CTU, in quanto esenti da errori e da vizi logici, secondo cui dall'esame degli estratti di conto scalare emerge la sussistenza di un fido di lire 100.000.000 (poi euro 51.646) al momento dell'annotazione delle competenze illegittime.
Devono parimenti condividersi le seguenti osservazioni del CTU in punto di prescrizione recepite anche dal primo giudice: “Dopo aver eliminato gli addebiti effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinato il saldo passivo del correntista il sottoscritto ha verificato l'eventuale superamento del fido accordato pari a lire 100.000.000 (poi euro 51.646) al momento dell'annotazione delle competenze illegittime, da cui emerge che al momento dell'annotazione in conto delle competenze illegittime il saldo del conto corrente risulta sempre nei limiti dell'affidamento concesso. Conseguentemente non sono presenti competenze irripetibili”.
Pertanto, rilevato che al momento dell'annotazione in conto delle competenze illegittime il saldo risultava sempre nei limiti del fido concesso va escluso che si configurino competenze irripetibili in quanto prescritte.
Con il quarto motivo di gravame si censura la sentenza impugnata per aver condiviso la conclusione del Consulente d'Ufficio laddove ha affermato di aver “…effettuato il ricalcolo del rapporto non applicando alcuna capitalizzazione, non essendo stato riscontrato alcun accordo convenzionale e nessuna approvazione scritta
“specifica” del cliente della relativa clausola anatocistica
“reciproca”; applicando, non essendo presente alcuna pattuizione, il tasso di interesse passivo nella misura prevista dall'art. 5, c. 5a, L.
154/1992 (poi art. 117, c. 7a, D.Lgs 385/1993); escludendo ogni addebito a titolo di c.m.s. in assenza di pattuizione contrattuale o di indicazioni sulle specifiche modalità di calcolo”.
In particolare, la banca censura il mancato riconoscimento della legittimità della capitalizzazione degli interessi nonché il tasso di interesse passivo applicato dal Tribunale.
Il motivo è infondato.
Va preliminarmente rilevato che è pacifica la nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti di conto corrente bancario in mancanza di usi (sicuramente normativi) contrari, a fronte della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
- a cui questo Collegio ritiene di aderire - che, a partire dalle note sentenze della Sez. I del 16-3-1999 n. 2374 e della Sez. III del 30-3-
1999 n. 3096 e per finire con la fondamentale decisone di Cass. Sez.
Unite Civili n. 21095 del 7-10/4-11 -2004, ha ritenuto meri usi negoziali e non già normativi quelli posti a fondamento delle clausole di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca.
Peraltro, va escluso che nel caso di specie sia configurabile una valida clausola anatocistica per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9-2-2000, non essendo stato riscontrato alcun accordo convenzionale e nessuna approvazione scritta “specifica” del cliente della relativa clausola anatocistica “reciproca”, di cui all'art. 2 co. 2° della delibera citata, come hanno correttamente rilevato il CTU
e il giudice di prime cure.
Al riguardo va rammentato che l'art. 120 d. lgs. 385/93, nel testo modificato con il d. lgs. 342/1999 ed applicabile ratione temporis (e quindi precedente alle modifiche apportate dal d. lgs. 13 agosto 2010
n. 141), demandava al Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) il compito di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Il CICR con la delibera del 9 febbraio 2000, all'art. 2, ha stabilito e/o ribadito per i conti correnti le seguenti regole:
a) necessità di una previsione contrattuale che riguardi sia i tassi che la periodicità;
b) identità della periodicità tra interessi creditori e interessi debitori;
c) legittimità di una clausola contrattuale che preveda la produzione di interessi sul saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente.
Quindi, con riferimento alla attitudine degli interessi presenti nel saldo del conto corrente a produrre ulteriori interessi, il (in Pt_1 adempimento del potere normativo conferitogli dall'art. 120 del TUB) ha stabilito la necessità di una clausola contrattuale con cui le parti lo abbiano stabilito espressamente. Per quanto riguarda i contratti precedenti alla entrata in vigore della delibera del CICR (e cioè precedenti al 22.04.2000), la delibera dispone (all'art. 7) che “Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000
e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.”.
È evidente, quindi, che per rendere legittimo l'anatocismo per i contratti di conto corrente stipulati prima del 22.04.2000, come quello in esame, è necessario che le parti prevedano contrattualmente la clausola anatocistica “reciproca”.
Tanto premesso dall'esame della documentazione in atti e delle risultanze della Ctu emerge la mancanza di alcun accordo convenzionale e di alcuna approvazione scritta “specifica” del cliente della relativa clausola anatocistica “reciproca”; nonché di alcuna pattuizione relativa al tasso di interesse passivo.
La Corte ritiene pertanto di condividere le conclusioni del CTU, in quanto immuni da errori e da vizi logici e basate su un'attenta analisi della documentazione prodotta, laddove non avendo riscontrato alcun accordo convenzionale e nessuna approvazione scritta “specifica” del cliente della relativa clausola anatocistica “reciproca” né alcuna pattuizione sul tasso di interesse passivo ha effettuato il ricalcolo del rapporto non applicando alcuna capitalizzazione e computando il tasso di interesse passivo nella misura prevista dall'art. 5, c. 5a, L. 154/1992 vigente ratione temporis (poi art. 117, c. 7a, D.Lgs 385/1993).
Va dunque confermata la statuizione del primo giudice anche laddove ricalcola il saldo a credito del cliente nella misura di € 112.337,02;
Alla luce dei rilievi espressi l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
Si dà atto altresì che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n°
115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
PQM
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'Avv.
AN TA procuratore antistatario;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 19.12.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) ( Dott.ssa Annarita
Pasca)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL OPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. ssa Anna Rita PASCA -Presidente
2) Dott. Riccardo MELE -Consigliere
3) Dott. Maurizio PETRELLI -Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 911/2022 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 18.06.2025, promossa da:
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Chiuri;
-APPELLANTE-
Contro
(P.I. ) in persona Controparte_2 P.IVA_2
Curatore p.t. Dott.ssa , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
AN TA;
- APPELLATO –
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 18.06.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato in data 26.02.2018, la ha Controparte_2 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il
[...] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni CP_4
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
1. ACCERTARE e DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, III comma, del D. Lgs. n. 385 del
1993, la nullità dei seguenti contratti di c/c n. 0884/7366013 e di tutti
i conti ad essi collegati e correlati, intestati a per Controparte_2 inosservanza della forma prescritta;
2. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del
D. Lgs. n. 385 del 1993, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 0884/73660132 intestato a ed acceso presso oggetto Controparte_2 Controparte_4 del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1182 D.Lgs. 01/09/1993
n. 385, delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese relativamente a tutti i predetti rapporti;
3.
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 14182 c.c., nonché per violazione dell'art. 117
e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 0884/73660132, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto a carico del correntista e, per l'effetto, DICHIARARE
l'inefficacia della capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., nonché per violazione dell'art.
117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale;
5. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
6. ACCERTARE e
DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale d'interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
7. DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;
8. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge
7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e
14192 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
9. DETERMINARE e CONDANNARE la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno (derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito cfr. SSUU sentenza 16 luglio 2008, n. 19499), in favore dell'odierna istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale;
10. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate in citazione].
Ha dedotto: di aver intrattenuto nel periodo di tempo 1993-2015 col
filiale di Maglie, un rapporto bancario Controparte_4 consistente in apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c ordinario n. 0884/73660132 (già n. 8847366-01-32), oltre i secondari confluenti, originariamente finalizzata a soddisfare le temporanee esigenze di elasticità di cassa;
che il rapporto contrattuale aveva avuto inizio il 12 febbraio 1993; che la banca non le aveva mai consegnato la copia del modulo contrattuale eventualmente sottoscritto dall'attrice; di aver acceso in data
27.02.2015 un mutuo chirografario dell'importo di euro 52.000,00 al fine di ripianare il predetto rapporto di conto corrente per poi estinguerlo definitivamente;
che l'Istituto Bancario, in relazione all'indicato rapporto bancario di affidamento, aveva addebitato interessi ultralegali, commissione sul massimo scoperto, valute fittizie, spese forfettarie, interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati e non dovuti e in ogni caso superiori a quelli nominali. Ha eccepito la illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, la inammissibilità della commissione di massimo scoperto perché non convenuta contrattualmente, la nullità delle clausole che prevedevano una remunerazione della banca per la messa a disposizione dei fondi indipendentemente dall'effettivo prelevamento, l'antergazione e/o postergazione dei cd. giorni di valuta, la mancata previsione delle spese.
Con comparsa tempestivamente e ritualmente depositata in cancelleria si è costituito in giudizio il Controparte_4 contestando, in fatto e diritto, tutto quanto dedotto, argomentato, allegato e concluso dall'attrice e instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejetis, così provvedere: 1) IN VIA PRELIMINARE a) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.; b) Accertare e dichiarare inammissibile la domanda attrice con riferimento ad ogni e qualsiasi pretesa restitutoria afferente al periodo decennale precedente la data di notifica dell'atto di citazione per intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.;
2) NEL MERITO c) Rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto;
d) Condannare la società attrice al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre agli accessori di Legge” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
Ha eccepito: la mancata contestazione degli estratti conto da parte della società correntista e la prescrizione dell'azione di ripetizione.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2020 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società attrice Controparte_2
Il giudizio è stato riassunto dal Controparte_5
La causa è stata istruita mediante C.T.U. tecnico contabile e relativa integrazione e, in data 26.05.2022, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza resa all'esito della trattazione scritta ex art.
221, comma 4, del D.L. 34/2020.”
La causa è stata definita con sentenza n.1555.2020 con la quale il
Tribunale, in accoglimento della domanda attrice, ha dichiarato, con riferimento al conto corrente ordinario oggetto di causa, che il saldo a credito del correntista ammontava ad € 112.337,02, condannando a corrispondere al Controparte_1 tale somma, oltre interessi Controparte_2 dalla domanda al soddisfo, nonché le spese del giudizio, e ponendo altresì le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Avverso la prefata sentenza interponeva appello
[...]
instando, in via preliminare, per la sospensione Controparte_1 degli effetti esecutivi della sentenza impugnata e, nel merito, in accoglimento dei motivi di gravame, per la riforma della stessa;
il tutto con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello proposto dall'istituto di credito, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza collegiale del 18.06.2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il
Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta “motivazione apparente-inesistente”.
In particolare, la banca censura la sentenza gravata per aver determinato il saldo finale del rapporto, alla data di chiusura dello stesso, recependo un'ipotesi di calcolo poco favorevole per la banca tra quelle proposte dal CTU, nonostante questi non avesse specificato il percorso logico seguito, i criteri di calcolo effettuati nonché le basi di computo
Pertanto, secondo l'appellante il primo giudice, aderendo alle conclusioni del perito, si sarebbe limitato a motivare solo apparentemente la propria decisione.
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito espresse.
Premesso che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello fondendosi, s'integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 16504/2019; Cass. n.
10937/2016; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 3636/2007; Cass. n.
3066/2002), deve ribadirsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale il giudice del merito non
è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione ( cfr. Cass. Sez. 1
Sentenza n. 22056 del 13/10/202022056 del 13/10/2020; Cass.
Ordinanza n. 4352 del 14/02/2019: Cass., 11/05/2012, n. 7364; Cass.,
4/5/2009, n. 10222; Cass., 20/5/2005, n. 10668).
Orbene nel caso di specie va ritenuto che il giudice di prime cure nell'impugnata sentenza abbia assolto correttamente all'obbligo di motivazione facendo sostanzialmente applicazione. dei suindicati principi.
Ed invero tale pronuncia ha recepito per relationem le conclusioni e i passi salienti dell'espletata C.T.U. limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come immuni da vizi logici e da errori giuridici e giustificate dalle indagini svolte dall'esperto, in modo approfondito, e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, in tal modo implicitamente disattendo le critiche mosse dall'odierna appellante al riguardo sulla base della CTP.
Peraltro, le diverse ipotesi di calcolo elaborate dal C.T.U., sulla base dei quesiti assegnati, indicano specificamente i criteri seguiti e le basi di calcolo, che il Tribunale ha chiaramente dimostrato di condividere con la decisione adottata.
Alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto, s'impone dunque il rigetto del primo motivo di gravame.
Con il secondo motivo di gravame Controparte_1 si duole della “mancata contestazione specifica degli estratti
[...] conto da parte della società correntista”.
In particolare, l'istituto di credito si duole dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per non aver tenuto conto dell'eccezione, sollevata da parte convenuta, di intervenuta decadenza dalla contestazione degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente in esame,
Nel dettaglio contesta l'appellante che il Tribunale, pur avendo accertato la mancata contestazione specifica da parte della società correntista di tali estratti conto, contraddittoriamente abbia ritenuto tale circostanza irrilevante ai fini della preclusione derivante dall'art.1832 comma II c.p.c. Segnatamente, deduce la banca che il primo giudice, dopo aver accertato le decadenze in cui sarebbe incorso l'odierno appellato ai sensi dell'art.1832 II° comma c.p.c., avrebbe dovuto dichiarare incontestato tra le parti il rapporto dedotto in giudizio e quindi ritenere intervenuta tacita rinuncia alle eccezioni sollevate dal
[...]
Controparte_2
Il motivo è infondato.
Va preliminarmente rilevato che l'orientamento consolidato della
Suprema Corte, a cui il Collegio aderisce, afferma che “Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente”. ( Cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30000 del 20/11/2018).
Orbene, alla luce dei suesposti principi, va ritenuto che la mancata specifica contestazione degli estratti conto, relativi al rapporto di conto corrente oggetto di causa, da parte della società correntista non impedisca al fallimento di sollevare le contestazioni formulate in ordine alla legittimità dei rapporti obbligatori presupposti dagli addebiti ed accrediti effettuati.
Pertanto, deve escludersi che il rapporto dedotto in giudizio risulti incontestato tra le parti a causa di un'intervenuta tacita rinuncia alle eccezioni sollevate dal contrariamente a Controparte_2 quanto asserito dall'odierna appellante.
Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza gravata per aver ritenuto il conto corrente affidato e per aver rigettato l'eccezione di prescrizione.
In particolare, secondo la difesa della il primo giudice avrebbe CP_1 errato nel non considerare prescritti tutti i versamenti anteriori al decennio che precede la proposizione della domanda, in quanto gli stessi sarebbero tutti solutori, non avendo il fallimento provato né
l'apertura di credito né il mancato superamento del fido concesso.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente si rileva che secondo l'orientamento più che consolidato della Suprema Corte (Cass. SS.UU. sent. n. 24418/2010) costituiscono rimesse solutorie i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato (Cass. SS.UU. sent. n. 24418/2010). Al contrario, in relazione ad un conto corrente non scoperto ma solo passivo, non potendosi ravvisare uno sconfinamento rispetto al limite di affidamento, non può configurarsi tecnicamente un pagamento, ed i versamenti operati in conto dal correntista, cd. rimesse ripristinatorie, sono finalizzati solo a ripristinare la provvista, senza alcuno spostamento patrimoniale in favore della banca, con la conseguenza che il correntista non può agire per la ripetizione di un pagamento che, tecnicamente, non ha ancora avuto luogo e che può configurarsi solo quando sarà concluso il rapporto di apertura di credito in c/c e la banca avrà richiesto il saldo finale.
Pertanto, la natura dei versamenti in c/c rileva ai fini della verifica della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, occorrendo investigare la natura delle rimesse annotate in conto nel periodo ultradecennale e, dunque, verificare se il rapporto, in tale periodo, era assistito o meno da un'apertura di credito. Ed invero nel primo caso il termine di prescrizione decorrerà dai singoli pagamenti eseguiti sconfinando il fido, nel secondo di converso decorrerà dalla chiusura del rapporto di conto corrente.
Orbene, affinché le rimesse in conto corrente possano considerarsi ripristinatorie della provvista, è necessaria la prova dell'apertura di credito che consenta di qualificare quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata. Circa l'onere della prova spetta al correntista, al fine di contrastare l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito spiegata dall'istituto di credito, dimostrare la conclusione di un contratto di apertura di credito, che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ben può essere provata anche attraverso comportamenti concludenti delle parti e pur in assenza di un documento formale.
Sul punto va richiamata la recente pronuncia della Corte di
Cassazione/(Ordinanza n. 11016 del 24/04/2024) secondo cui “In tema di apertura di credito in conto corrente, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992, la prova dell'affidamento può essere fornita per facta concludentia, purché emerga almeno
l'ammontare accordato al correntista, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto”.
Ed ancora, in ordine alla prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, in una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha precisato che: “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca
d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei
a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione.” In definitiva, la prova dell'esistenza dell'apertura di credito può essere data per fatti concludenti non solo laddove il rapporto bancario sia sorto in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n.154/1992, il cui art. 3 ha introdotto l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari (norma poi trasfusa nell'art.117, comma primo, TUB) ma anche per i contratti privi di forma scritta successivi a tale data, in quanto la nullità per difetto di forma scritta, essendo una nullità di protezione (art. 127, comma 2, TUB) può essere fatta valere unicamente dal cliente e mai dall'istituto di credito.
Orbene, nella fattispecie si rileva che pur in mancanza del contratto di affidamento la prova dell'affidamento stesso sia stata fornita attraverso gli estratti di conto scalare depositati, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, che appaiono idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione.
Sul punto la Corte fa propri i rilievi del CTU, in quanto esenti da errori e da vizi logici, secondo cui dall'esame degli estratti di conto scalare emerge la sussistenza di un fido di lire 100.000.000 (poi euro 51.646) al momento dell'annotazione delle competenze illegittime.
Devono parimenti condividersi le seguenti osservazioni del CTU in punto di prescrizione recepite anche dal primo giudice: “Dopo aver eliminato gli addebiti effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinato il saldo passivo del correntista il sottoscritto ha verificato l'eventuale superamento del fido accordato pari a lire 100.000.000 (poi euro 51.646) al momento dell'annotazione delle competenze illegittime, da cui emerge che al momento dell'annotazione in conto delle competenze illegittime il saldo del conto corrente risulta sempre nei limiti dell'affidamento concesso. Conseguentemente non sono presenti competenze irripetibili”.
Pertanto, rilevato che al momento dell'annotazione in conto delle competenze illegittime il saldo risultava sempre nei limiti del fido concesso va escluso che si configurino competenze irripetibili in quanto prescritte.
Con il quarto motivo di gravame si censura la sentenza impugnata per aver condiviso la conclusione del Consulente d'Ufficio laddove ha affermato di aver “…effettuato il ricalcolo del rapporto non applicando alcuna capitalizzazione, non essendo stato riscontrato alcun accordo convenzionale e nessuna approvazione scritta
“specifica” del cliente della relativa clausola anatocistica
“reciproca”; applicando, non essendo presente alcuna pattuizione, il tasso di interesse passivo nella misura prevista dall'art. 5, c. 5a, L.
154/1992 (poi art. 117, c. 7a, D.Lgs 385/1993); escludendo ogni addebito a titolo di c.m.s. in assenza di pattuizione contrattuale o di indicazioni sulle specifiche modalità di calcolo”.
In particolare, la banca censura il mancato riconoscimento della legittimità della capitalizzazione degli interessi nonché il tasso di interesse passivo applicato dal Tribunale.
Il motivo è infondato.
Va preliminarmente rilevato che è pacifica la nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti di conto corrente bancario in mancanza di usi (sicuramente normativi) contrari, a fronte della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
- a cui questo Collegio ritiene di aderire - che, a partire dalle note sentenze della Sez. I del 16-3-1999 n. 2374 e della Sez. III del 30-3-
1999 n. 3096 e per finire con la fondamentale decisone di Cass. Sez.
Unite Civili n. 21095 del 7-10/4-11 -2004, ha ritenuto meri usi negoziali e non già normativi quelli posti a fondamento delle clausole di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca.
Peraltro, va escluso che nel caso di specie sia configurabile una valida clausola anatocistica per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9-2-2000, non essendo stato riscontrato alcun accordo convenzionale e nessuna approvazione scritta “specifica” del cliente della relativa clausola anatocistica “reciproca”, di cui all'art. 2 co. 2° della delibera citata, come hanno correttamente rilevato il CTU
e il giudice di prime cure.
Al riguardo va rammentato che l'art. 120 d. lgs. 385/93, nel testo modificato con il d. lgs. 342/1999 ed applicabile ratione temporis (e quindi precedente alle modifiche apportate dal d. lgs. 13 agosto 2010
n. 141), demandava al Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) il compito di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Il CICR con la delibera del 9 febbraio 2000, all'art. 2, ha stabilito e/o ribadito per i conti correnti le seguenti regole:
a) necessità di una previsione contrattuale che riguardi sia i tassi che la periodicità;
b) identità della periodicità tra interessi creditori e interessi debitori;
c) legittimità di una clausola contrattuale che preveda la produzione di interessi sul saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente.
Quindi, con riferimento alla attitudine degli interessi presenti nel saldo del conto corrente a produrre ulteriori interessi, il (in Pt_1 adempimento del potere normativo conferitogli dall'art. 120 del TUB) ha stabilito la necessità di una clausola contrattuale con cui le parti lo abbiano stabilito espressamente. Per quanto riguarda i contratti precedenti alla entrata in vigore della delibera del CICR (e cioè precedenti al 22.04.2000), la delibera dispone (all'art. 7) che “Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000
e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.”.
È evidente, quindi, che per rendere legittimo l'anatocismo per i contratti di conto corrente stipulati prima del 22.04.2000, come quello in esame, è necessario che le parti prevedano contrattualmente la clausola anatocistica “reciproca”.
Tanto premesso dall'esame della documentazione in atti e delle risultanze della Ctu emerge la mancanza di alcun accordo convenzionale e di alcuna approvazione scritta “specifica” del cliente della relativa clausola anatocistica “reciproca”; nonché di alcuna pattuizione relativa al tasso di interesse passivo.
La Corte ritiene pertanto di condividere le conclusioni del CTU, in quanto immuni da errori e da vizi logici e basate su un'attenta analisi della documentazione prodotta, laddove non avendo riscontrato alcun accordo convenzionale e nessuna approvazione scritta “specifica” del cliente della relativa clausola anatocistica “reciproca” né alcuna pattuizione sul tasso di interesse passivo ha effettuato il ricalcolo del rapporto non applicando alcuna capitalizzazione e computando il tasso di interesse passivo nella misura prevista dall'art. 5, c. 5a, L. 154/1992 vigente ratione temporis (poi art. 117, c. 7a, D.Lgs 385/1993).
Va dunque confermata la statuizione del primo giudice anche laddove ricalcola il saldo a credito del cliente nella misura di € 112.337,02;
Alla luce dei rilievi espressi l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
Si dà atto altresì che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n°
115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
PQM
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'Avv.
AN TA procuratore antistatario;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 19.12.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) ( Dott.ssa Annarita
Pasca)