Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 948/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 948/2025 V.G. posta in decisione il 08/05/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.12.1973, residente in [...] (avv. Elisa Pelella)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Ravenna, via Carraia Nicher n. 12 (avv. Marianna Pampanin)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
05/03/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Massa Lubrense (NA) in data
16.10.2003, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n.65, Parte II, serie
A, anno 2003;
preso atto che l'udienza del 08/05/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Massa Lubrense (NA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con impegno alla massima collaborazione tra loro per tutto quel che concerne il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che resterà a vivere presso l'abitazione paterna sita al piano terra, unitamente al signor Il primo piano verrà assegnato alla sig.ra con il mobilio che Parte_1 CP
l'arreda e l'abitazione del piano terra verrà assegnata al signor con il relativo mobilio. Pt_1
2. la signora a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, corrisponderà al signor CP
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente Pt_1 autosufficiente, la somma complessiva di € 800,00 (ottocento/00) mensili;
detto importo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT e dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto che sarà comunicato da . Le spese straordinarie Pt_1
- così come individuate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna approvato nel luglio
2015, da intendersi qui espressamente richiamato e ritrascritto - saranno a carico nella misura del
70% della signora ed il restante 30% al sig. ; CP Pt_1
3. Le detrazioni fiscali spetteranno alle parti nella misura del 50% ciascuno. L'assegno unico, e/o altro beneficio fiscale, verrà percepito al 100% dal sig. Parte_1
4. in relazione alla casa coniugale sita Ravenna (RA), fraz. Camerlona, via Carraia Nicher 12, in comproprietà fra i coniugi come precisato in premessa, le parti si impegnano e concordano:
a) a suddividere il fabbricato principale in due unità abitative distinte ed autonome, secondo il progetto tecnico da redigere a cura dell'arch. (doc. 10), scelto di comune accordo, Persona_1
che si occuperà di ottenere le autorizzazioni necessarie presso i competenti enti, di procedere con l'aggiornamento urbanistico, catastale e planimetrico. Tutte le spese necessarie a rendere autonomi ed indipendenti i due immobili (tra le quali, a titolo di esempio il preventivo n. 19/25 di Tesco Srl doc. 11), nonché i costi di ripristino delle opere e i costi relativi alle pratiche necessarie alla suddivisione dell'ex immobile coniugale saranno sostenuti nella misura del 50% tra le parti;
b) a procedere, una volta che le pratiche siano concluse e si abbiano due distinte unità catastali e di fatto, ad uno scioglimento della comproprietà di tutte le unità facenti parte del fabbricato mediante assegnazione al signor della piena proprietà dell'unità immobiliare al piano Parte_1
terra, unitamente ad un posto auto pertinenziale ed alla signora della piena proprietà CP dell'unità immobiliare al piano primo, unitamente ad un posto auto pertinenziale, appartamenti e pertinenze valutati di pari valore dai coniugi.
Per quanto riguarda l'ambulatorio posto sul retro del fabbricato ed i rimanenti posti auto, le parti concordano che vengano anch'essi assegnati al signor con rinuncia, fin dal Parte_1
presente momento, della signora a conguaglio o controvalore di qualsiasi tipo, CP qualunque sia l'atto che verrà posto in essere e quindi di natura divisionale, transattiva o permutativa, invocandosi comunque fin d'ora ed anche ora per allora tutte le agevolazioni previste da ogni tipo di legge per gli atti che prevedano il trasferimento della proprietà di immobili e diritti immobiliari in sede di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o suo scioglimento ex Art. 19 L. 74/86 e Sent. Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999.
Detto impegno dovrà eventualmente essere ripetuto anche negli accordi in sede di sentenza di divorzio.
L'atto di attribuzione della piena proprietà sarà formalizzato avanti Notaio scelto dalle parti dott.
entro 6 (sei mesi) dall'emissione della sentenza di omologa delle condizioni Persona_2
di separazione, salvo imprevisti dovuti a questioni burocratiche.
Successivamente all'assegnazione notarile, resta inteso che ciascun coniuge provvederà autonomamente alle spese di gestione, manutenzione e tassazione della propria unità abitativa, e si intesterà i rispettivi contattori delle utenze.
Il suddetto accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e sostituisce l'unica soluzione esperibile tra i coniugi per dirimere la controversia di carattere patrimoniale, e i coniugi richiedono fin da ora espressamente l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987, nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 15 aprile 1992 n. 176 e 10 maggio 1999 n. 154, come previsto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa nella Circolare n. 18/E del
29 maggio 2013 e nelle Circolari n. 2/E del 21 febbraio 2014 e 21 Giugno 2012 n. 27; tali trasferimenti immobiliari dovranno pertanto ritenersi esenti da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale;
5. Dalla sottoscrizione del presente ricorso, le parti si faranno carico nella misura del 50% ciascuno, della corresponsione delle rate relative al contratto di mutuo fondiario, originariamente stipulato con la Cassa di Risparmio S.p.a., a ministero del Notaio (cfr. doc. 4-5), poi oggetto Persona_3
negli anni di ripetute surroghe a seguito di annotamento, come meglio dettagliate nel contratto di mutuo di scopo e surrogazione ai sensi dell'art. 120 Quater del Testo Unico in materia bancaria e
Creditizia stipulato in data 23.9.2016, a ministero del Notaio , Repertorio n. 2285 Persona_4
Raccolta 1761, registrato in Ravenna il 26.9.2016 serie IT n. 6130, annotato a Ravenna il 29.9.2016 al n. 15859 R.G. al n. 2657 R.P.
6. i coniugi si faranno carico altresì nella misura del 50% ciascuno della corresponsione delle rate del prestito personale Serenity CP 000000000001457538 stipulato con l'Istituto Credito BNL
Gruppo BNP Paripas;
7. le parti dichiarano e concordano che in caso di inadempimento di una parte agli obblighi di cui ai punti 5) e 6) che precedono, la parte adempiente potrà agire in via esecutiva previo, se necessario, richiesta di ingiunzione di pagamento.
8. i coniugi rimarranno proprietari nella misura del 50% delle somme presenti nel conto corrente ad essi cointestato n. 000047239595 e appoggiato presso il Banco Posta e delle somme presenti nel conto n. CC0570187887 appoggiato presso la Cassa di Risparmio di Ravenna. Con la sottoscrizione del presente atto provvederanno quindi a ripartirsi equamente tali importi.
9. I coniugi concordano che le spese relative al canone del conto corrente su cui verrà versata la rata del mutuo sia suddiviso in parti uguali, come anche la relativa assicurazione incendio e scoppio gravante sull'immobile;
10. Il signor riconoscerà a titolo di rimborso spese alla signora l'importo di euro Pt_1 CP
2.000 da versarsi alla medesima contestualmente alla ripartizione delle somme sul conto corrente comune. Si precisa altresì in merito, che le spese di asportazione dei calcinacci nel locale lavanderia dell'abitazione familiare (che diventerà di proprietà della saranno suddivisi al 50% tra le CP
parti. I coniugi concordano inoltre, che già a partire dal mese corrente di marzo 2025, la signora corrisponderà l'importo di mantenimento del figlio e l'importo della rata del mutuo CP Per_5
sarà corrisposta al 50% tra le parti.
11. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non richiedono pertanto l'uno all'altro alcun contributo al proprio mantenimento.
12. I coniugi sono proprietari delle autovetture che utilizzano e le rispettive assicurazioni sono intestate agli stessi. 13. con l'adempimento di quanto sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni e qualsivoglia rapporto economico intercorso fra gli stessi e di non aver null'altro a pretendere, l'uno verso l'altro in ordine alla pregressa vita coniugale.
14. I coniugi avranno cura di remunerare il proprio difensore. In merito, il signor è stato Pt_1
ammesso in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del 10.9.2024.”
Così deciso in Ravenna il 14.05.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè