Sentenza 15 gennaio 2004
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In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, queste, una volta intervenuto l'accordo e sottoposto al giudice, non possono più revocare unilateralmente il consenso prestato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2004, n. 7563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7563 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 15/01/2004
1. Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 12
3. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 013673/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELLA LIBERA FLAVIO N. IL 21/03/1969;
avverso SENTENZA del 18/02/2003 GIP TRIBUNALE di TREVISO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
lette le richieste del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO
1 - Il GIP di Treviso ha applicato la pena di a. 1 e m. 10 rec. con generiche, su richiesta proposta dal difensore munito di procura speciale, a Della Libera Flavio, ancorché l'imputato dopo la manifestazione di consenso del P.M. l'avesse revocata. Ha motivato che non avrebbe senso limitare l'irrevocabilità prevista dall'art. 447/3 sino al termine fissato dal giudice all'altra parte per la sua manifestazione di consenso.
Con il ricorso si denuncia violazione dell'art. 447/3 CPP perché (giusta Cass., sez 1^, 24.6.91, Grossi e dottrina) la proposta, tranne che nel periodo di cui all'art. 447/3, deve ritenersi revocabile fino a quando intervenga la decisione del giudice.
2 - Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La giurisprudenza di questa Corte (cfr. 6.2.97, Borean, CED 208877, Ferraro 207828, ed altre), analizzando la natura dell'accordo, che individua in un contratto processuale bilaterale, è costante nel ritenere che, avutosi il consenso dell'altra parte alla proposta, questa è irrevocabile. Si tratta di un negozio processuale concluso nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione. E sottolinea che (v. quella citata nella sentenza impugnata) proprio la previsione di cui all'art. 447/3, relativa alla fase d'indagine, lo dimostra. La revocabilità è stata ritenuta poco dopo l'entrata in vigore del codice da taluna giurisprudenza menzionata nel ricorso (Cass. Grossi) nel senso che l'art. 447/3 costituisce una deroga al principio di revocabilità della proposta.
Sennonché, tale lettura fondata sulla natura dell'accordo, piuttosto che non sugli effetti processuali della proposta, trascura che la ratio del rito speciale, ancorata al principio di economia processuale, poggia sul vincolo dei soggetti del processo intorno alla scelta del rito, quale che sia la parte che abbia avuto l'iniziativa, salvo che il giudice, che deve delibare intorno all'accordo, lo ritenga inaccoglibile.
Analizzando il sistema, si evince difatti che nel momento in cui perviene al giudice la richiesta di rito speciale, non vi è spazio per nessuna revoca, perché il giudice stesso è da quel momento obbligato a procedere alle delibazioni, immediatamente se la proposta è congiunta o consentita, e non appena il consenso (definito da taluna giurisprudenza assenso, quando l'altra parte ha solo possibilità di aderire alla proposta) sopravviene. Il tempo tecnico occorrente per la delibazione del giudice è, pertanto, meramente virtuale.
La ragione della previsione espressa dell'art. 447/3 della statuizione di un termine in corso d'indagini concerne la proposta unilaterale formulata prima dell'esercizio dell'azione penale. Poiché il giudice in tal caso deve attendere, il legislatore precisa che le parti non possono profittarne per proporne proposte temporeggiatrici.
In questa luce si spiega anche perché la legge prevede implicitamente una sola possibilità di revoca che, nell'art. 446/4 CPP, concerne il dissenso a mezzo della formulazione di consenso, non la proposta. Pertanto, stando alla volontà evidente del legislatore, solo la proposta espressamente non accettata dall'altra parte s'intende revocabile, perché non vincola il giudice: il dissenso espresso difatti, ferma la proposta, può essere tramutato in consenso prima del termine ultimo in cui il rito speciale può essere svolto, come si desume dall'art. 446, ed obbligare immediatamente il giudice alla decisione di cui all'art. 444.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004