Sentenza 1 aprile 2004
Massime • 2
In ipotesi di richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra più sentenze pronunziate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per distinti reati trova applicazione il limite di due anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, fissato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., a nulla rilevando il mancato richiamo di tale limite nell'art. 137, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen. , il quale stabilisce soltanto l'ammissibilità della continuazione anche quando concorrono reati per i quali sia stata irrogata una pena concordata fra le parti ed altri ai quali tale pena non sia stata applicata.
Esula dalla disciplina del reato continuato in sede esecutiva ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. la richiesta riguardante non due o più sentenze pronunziate contro la stessa persona ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., bensì una sentenza di condanna emessa all'esito di un giudizio svoltosi con il rito ordinario e una sentenza di applicazione della pena su richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2004, n. 20986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20986 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 01/04/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 1697
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 014054/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IZ ON N. IL 22/07/1967;
avverso SENTENZA del 27/11/2002 TRIBUNALE di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo Geraci, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, con le relative conseguenze di legge.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 27 novembre 2002, il tribunale di Salerno rigettava l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.p. avanzata da IZ TO in relazione ai fatti giudicati con due sentenze (App. Salerno, 28 giugno 1999, irr. il 6 ottobre 1999 e Trib. Salerno 18 febbraio 2000 (irr. il 13 aprile 2000, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), sul rilievo che nel caso in esame non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 188 disp. att. c.p.p., dal momento che la pena concordata superava complessivamente due anni di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, ne' a diversa conclusione poteva pervenirsi richiamando l'art. 137 delle stesse disposizioni di attuazione, che, pur non facendo menzione di detto limite, lo ritiene allo stesso modo non superabile. Ricorre per Cassazione l'EL, il quale deduce, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale, che l'art. 188 disp. att. c.p.p. -stabilendo che, nel caso di richiesta di applicazione del reato continuato tra più sentenze di patteggiamento pronunciate in procedimenti diversi contro la stessa persona, la pena non deve superare complessivamente due anni di reclusione - altro non vuoi dire che, in presenza di due o più sentenze di patteggiamento opera il suddetto limite, mentre, quando, come nel suo caso, una sola delle sentenze prese in considerazione era di patteggiamento, tale limite non poteva trovare applicazione. Sempre, secondo il ricorrente, una conferma della validità di tale interpretazione si trarrebbe dall'art. 137 comma 2^ disp. att. c.p.p., che, ammettendo la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato quando una sola delle sentenze prese in considerazione è di patteggiamento, ammette implicitamente la possibilità di superare il predetto limite dei due anni.
Alla vigilia dell'udienza camerale la difesa dell'EL ha depositato una memoria presso la cancelleria di questa Sezione della Corte Suprema, in cui ribadisce le argomentazioni poste a base dei motivi proposti, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
2. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Va preliminarmente osservato che l'EL risulta aver riportato il 28 giugno 1999 una condanna a quattro anni e mesi quattro di reclusione e lire 2.700.000 di multa per aver commesso una serie di rapine e il 18 febbraio 2000 una condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e lire 600.000 di multa per altre rapine, in esito ad un giudizio svoltosi con il rito del patteggiamento ex art. 444 c.p.p. A fronte di questa situazione storicamente accertata, correttamente il giudice dell'esecuzione del tribunale di Salerno ha ritenuto insussistenti i presupposti richiesti dall'art. 188 disp. att. c.p.p., il quale esige che la disciplina del reato continuato venga richiesta tra due o più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, e non già, come nel caso in esame, tra una sentenza di condanna emesso all'esito di un giudizio svoltosi col rito ordinario e una sentenza c.d. di patteggiamento (12 aprile 1991, Zanatta, in Cass,. pen, mass. ann., 1992, 980).
Quanto al rispetto del tetto dei due anni, posto dall'art. 188 disp. att. c.p.p., è altrettanto pacifico che tale limite non può
ritenersi superabile neppure "quando concorrono reati per i quali la pena è applicata sui richiesta delle parti ed altri reati", a nulla rilevando che di esso l'art. 137 comma 2^ disp. att. c.p.p. non faccia menzione, giacché ciò comporta soltanto - come ha chiarito il giudice dell'esecuzione di Salerno - che può essere applicato l'istituto della continuazione anche quando concorrono reati per i quali sia stata applicata la pena su richiesta delle parti, nel rispetto del limite anzidetto, ed altri ai quali tale pena non sia stata applicata (così, del resto, Cass., 30 gennaio 1991, Barbone, in Cass. pen. mass. ann., 1992, 1868).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 500,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2004