Sentenza 19 giugno 2007
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il G.i.p., preso atto della revoca da parte del P.M. del consenso precedentemente prestato al patteggiamento, dispone la restituzione degli atti al medesimo non è abnorme, nè sotto il profilo strutturale, nè sotto quello funzionale, non generando alcuna stasi del procedimento. (Nell'affermare il principio in massima, la Corte ha ribadito che, una volta sottoposto l'accordo sulla pena al giudice, le parti non possono più revocare unilateralmente il consenso prestato al patteggiamento, evidenziando però come nel caso tale divieto venga violato, l'errore del giudice possa essere fatto valere impugnando la sentenza di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2007, n. 29965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29965 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 19/06/2007
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1148
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 046309/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) US ER, N. IL 28/06/1972;
avverso ORDINANZA del 30/11/2006 GIP TRIBUNALE di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GERACI Vincenzo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
US Piero, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catania, all'udienza preliminare del 30.11.2006, con la quale, preso atto della revoca del consenso prestato dal P.M. il 30.10.2006 alla richiesta di applicazione di pena concordata ex art. 444 c.p.p. e segg., formulata dal US il 27.10.2006, ha disposto la restituzione degli atti al P.M. stesso.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza, assumendo che il consenso non è più revocabile una volta perfezionatosi l'accordo, per cui il provvedimento del GIP deve ritenersi affetto da abnormità.
Osserva il Collegio che non vi è dubbio che "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, queste, una volta intervenuto l'accordo e sottoposto al giudice, non possono più revocare unilateralmente il consenso prestato" (Cass. 15.1.2004 n. 7563 riv. 227770; conforme Cass.
9.1.1998 n. 115). La giurisprudenza di questa Corte (cfr. 6.2.97, Borean, CED 208877, Ferrara 207828, ed altre), analizzando la natura dell'accordo, che individua in un contratto processuale bilaterale, è costante nel ritenere che, avutosi il consenso dell'altra parte alla proposta, questa è irrevocabile. Si tratta di un negozio processuale concluso nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione. E sottolinea che proprio la previsione di cui all'art. 447 c.p.p., comma 3, relativa alla fase d'indagine, lo dimostra.
La revocabilità è stata ritenuta poco dopo l'entrata in vigore del codice da taluna giurisprudenza, nel senso che il citato art. 447 c.p.p., comma 3, costituisce una deroga al principio di revocabilità
della proposta. Senonché, tale lettura fondata sulla natura dell'accordo, piuttosto che non sugli effetti processuali della proposta, trascura che la ratio del rito speciale, ancorata al principio di economia processuale, poggia sul vincolo dei soggetti del processo intorno alla scelta del rito, quale che sia la parte che abbia avuto l'iniziativa, salvo che il giudice, che deve delibare intorno all'accordo, lo ritenga inaccoglibile.
Analizzando il sistema, si evince difatti che nel momento in cui perviene al giudice la richiesta di rito speciale, non vi è spazio per nessuna revoca, perché il giudice stesso è da quel momento obbligato a procedere alle delibazioni, immediatamente se la proposta è congiunta o consentita, e non appena il consenso (definito da taluna giurisprudenza assenso, quando l'altra parte ha solo possibilità di aderire alla proposta) sopravviene. Il tempo tecnico occorrente per la delibazione del giudice è, pertanto, meramente virtuale. La ragione della previsione espressa dell'art. 447 c.p.p., comma 3, della statuizione di un termine in corso d'indagini concerne la proposta unilaterale formulata prima dell'esercizio dell'azione penale. Poiché il giudice in tal caso deve attendere, il legislatore precisa che le parti non possono profittarne per proporre proposte temporeggiatrici.
In questa luce si spiega anche perché la legge prevede implicitamente una sola possibilità di revoca che, nell'art. 446 c.p.p., comma 4, concerne il dissenso a mezzo della formulazione di consenso, non la proposta. Pertanto, stando alla volontà evidente del legislatore, solo la proposta espressamente non accettata dall'altra parte s'intende revocabile, perché non vincola il giudice: il dissenso espresso difatti, ferma la proposta, può essere tramutato in consenso prima del termine ultimo in cui il rito speciale può essere svolto, come si desume dall'art. 446 c.p.p., ed obbligare immediatamente il giudice alla decisione di cui all'art.444 c.p.p.. Non vi è, pertanto, dubbio che il provvedimento del GIP sia errato, ed emesso in violazione di quanto disposto dall'art. 447 c.p.p., comma 3, ma, ad avviso di questo Collegio, il provvedimento non è
affetto da abnormità.
Non si ignorano le sentenze in senso contrario, peraltro puntualmente citate dal P.G. di legittimità, e, in particolare quelle massimate Cass. 24.9.2003 n. 44781 e Cass. 24.7.1992 n. 63, con le quali è stato ritenuto che la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari rende il provvedimento abnorme. Le sezioni unite di questa Corte hanno, con due identiche decisioni, definito il significato giuridico dell'abnormità di un atto processuale, che può riguardare il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass. sezioni unite 24.11.1999 n. 26; 10.12.1997 n. 17). Nella specie, ad avviso di questo Collegio, non si verifica alcuna delle due ipotesi, in quanto l'impugnazione di ogni ordinanza che non sia conforme al dettato della legge procurerebbe - quella sì - la stasi di fatto del procedimento, mentre il legislatore ha disposto l'impugnabilità del provvedimento che definisce il grado del giudizio, con la quale possono essere fatti valere i vari vizi verificatisi nel corso del procedimento.
Nella specie, l'errore del GIP può senz'altro essere fatto valere impugnandosi la sentenza di primo grado, e non paralizzandosi il procedimento con gravami avverso provvedimenti interlocutori. Nè si ravvisa l'abnormità funzionale, con la paralisi processuale, sia perché il P.M. - se non sono trascorsi i termini di cui all'art.446 c.p.p. - può modificare la propria decisione di revocare il consenso, sia perché, in ogni caso, il procedimento può proseguire e non è paralizzato dalla errata ordinanza del 30.11.2006. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile per cassazione, con condanna alla spese del ricorrente. Non viene invece emessa alcuna condanna al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende, stante il contrasto giurisprudenziale in atto, ed esulando così ogni profilo di colpa, e non ricorrendo quindi le condizioni previste dall'art.616 c.p.p. nel testo modificato dalla sentenza della Corte
Costituzionale 13.6.2000 n. 186 (Cass. sezioni unite 27.6.2000 n. 33542 riv. 219532).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2007