Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
In tema di reati finanziari e tributari, la confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter cod. pen. non è estensibile ai reati tributari commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 143, L. 24 dicembre 2007, n. 244), in quanto l'eventuale retroattività di tale misura di sicurezza, avente natura sanzionatoria, si porrebbe in contrasto con l'art. 7 della CEDU.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2008, n. 39173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39173 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 24/09/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 944
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 021836/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BIELLA;
nei confronti di:
1) HI IC, N. IL 20/09/1974;
avverso ORDINANZA del 14/05/2008 TRIB. LIBERTÀ di BIELLA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IZZO Gioacchino, che concludeva per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. ALLEGRO, che richiedeva il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Proc. della Repubblica presso il Tribunale di Biella ricorreva per cassazione avverso l'ordinanza (14.5.2008) di quel Tribunale, che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip competente a carico di SC MI per il delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1. Eccepiva la violazione di legge in relazione alla L. n. 244 del 2007, art. 143, comma 1, osservando: come il giudice avesse erroneamente annullato il decreto di sequestro preventivo delle somme corrispondenti all'ammontare delle imposte non versate dal contribuente/indagato: ritenendo che la misura introdotta dalla L. n. 244 del 2007 avesse natura sanzionatoria e non cautelare. Sul punto rilevava come la predetta previsione normativa fosse finalizzata alla confisca del profitto del reato(nel caso di specie, l'intero ammontare dell'IVA indebitamente detrattale come, in funzione strumentale alla confisca - che si pone in termini di obbligatorietà -, il provvedimento preliminare da adottare non poteva essere che il sequestro preventivo: nel caso specifico richiesto quale misura di sicurezza necessaria per impedire che l'indagato potesse, comunque, sottrarre le risorse finanziarie necessarie ad assolvere l'obbligazione tributaria. In questo senso per il procuratore ricorrente la confisca per equivalente rappresenterebbe una misura di sicurezza patrimoniale applicabile dal 1.1.2008 anche ai reati tributari commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 244 del 2007 - come nella fattispecie in esame -. Con memoria ritualmente depositata la difesa dell'indagato richiedeva il rigetto del ricorso.
La questione in diritto s'incentra sulla problematicità del disposto sequestro preventivo, dal p.m. inquadrato come misura di sicurezza;
nonché sulla natura giuridica della confisca per equivalente introdotta nel diritto tributario dalla finanziaria 2008: la L. 24 dicembre 2007, n. 244, entrata in vigore il 1.1.2008. L'art. 1, comma
143 della predetta legge ha previsto che "nei casi di cui al D.Lgs.10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 si osservano, in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p.". Per effetto di tale normativa la confisca per equivalente è stata estesa a quasi tutti i reati tributari, disponendosi l'applicabilità dell'art. 322 ter c.p.; stabilendosi, cioè, che nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti (art.444 c.p.p.) per uno dei delitti previsti dagli artt. da 314 a 320 c.p., anche se commessi dai soggetti indicati nell'art. 322 bis c.p., comma 1, il giudice deve sempre ordinare la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato;
e, quando non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo. Lo stesso per il reato di cui all'art. 321, con l'inciso che quando non sia possibile la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto, si proceda alla confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello, in denaro o altre utilità, dato o promesso al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, o agli altri soggetti indicati nel predetto articolo.
L'ampliamento dell'istituto all'ambito penale tributario non ha mancato di suscitare contrasti e perplessità in ordine alla determinazione dell'equivalenza, al rapporto con la circostanza attenuante del pagamento delle imposte, ma soprattutto all'applicabilità retroattiva della disciplina. Tale normativa, infatti, si applica anche ai reati precedentemente commessi alla sua entrata in vigore: posto che, per giurisprudenza costante del Supremo Collegio, il principio d'irretroattività della legge penale, sancito dall'art. 2 c.p. e art. 25 Cost., comma 2, è operante nei riguardi delle norme incriminatici e non anche rispetto alle misure di sicurezza: così che la confisca può essere disposta anche con riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista, ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata. Ed è sulla base di questa interpretazione che il procuratore ricorrente ha richiesto l'annullamento del provvedimento: considerando, appunto, che la confisca di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, sia una misura di sicurezza (art. 236, commi 1 e 2) e non una pena (artt. 17 e 19 c.p.). Senonché il principio di retroattività nell'applicazione delle misure di sicurezza si è configurato in contrasto con l'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (recepita nel nostro ordinamento con la L. n. 848 del 1955) che prevede che non possa essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. A questo proposito va detto che la predetta disposizione, secondo l'interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo (cfr. sent. n. 307A/1995, LC v.the United Kingdon) comporterebbe che la Corte deve essere libera di andare al di là delle apparenze e di valutare essa stessa se una data misura costituisca una pena ai sensi di tale norma richiamandosi implicitamente ad altra decisione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo (9.2.1955, LC c. Regno Unito), con la quale era stato detto che "...la formulazione dell'art. 7, seconda frase, indica che il punto di partenza di ogni valutazione sull'esistenza di una pena consiste nello stabilire se la misura in questione sia stata imposta a seguito di una condanna per un reato (...); potendo, al riguardo, esser e ritenuti pertinenti altri elementi: quali la natura e lo scopo della misura in questione, la sua qualificazione nel diritto interno, le procedure correlate alla sua adozione ed esecuzione". Sul punto deve, comunque, dirsi dirimente il principio affermato dalle SS.UU. 41936/2005 (nello stesso senso conforme Cass. 30543/2007), che hanno ritenuto che la confisca per equivalente
"costituendo una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti viene ad assumere un carattere eminentemente sanzionatorio": così che si può affermare come la confisca per equivalente prevista nell'ordinamento italiano sia una misura di sicurezza di natura sanzionatoria e costituisca una pena secondo l'interpretazione fornitane dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo.
Del resto, in base ad un principio fondamentale, tra i criteri che discriminano la mera misura di sicurezza dalla pena accessoria vi è proprio quello della valutazione di concreti elementi di pericolosità in sede di applicazione della misura (valutazione, che è necessaria in caso di mera misura di sicurezza, e non necessaria in caso di pena accessori): l'assenza di tale requisito nel combinato disposto delle norme poste a base della misura in questione (le quali, da questo punto di vista, prevedono una sorta di automatismo nell'applicazione della misura) confermano la natura di sanzione dell'istituto: così ribadendosi i concetti espressi dal Supremo Collegio che, nella misura introdotta dalla L. n. 244 del 2007, art.1, comma 143, ha, nella sostanza, riconosciuto una prevalente natura sanzionatoria.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
P.T.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2008