Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
La costruzione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati non preesistenti, diversamente da quanto avviene per la realizzazione di parcheggi a servizio di fabbricati già esistenti, è soggetta a concessione edilizia e non a semplice autorizzazione, atteso che in caso di contestuale costruzione ex novo del fabbricato e del parcheggio che ne costituisce pertinenza la realizzazione di quest'ultimo non può andare disgiunta da quella del fabbricato, con conseguente assoggettamento dell'opera complessivamente considerata ad unico regime giuridico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2003, n. 22929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22929 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 06/03/2003
1. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. QUITADAMO Nicola - Consigliere - N. 485
3. Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE Mario - Consigliere - N. 35060/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA IM, n. a S. Eufemia di Aspromonte l'1.4.1944;
avverso la sentenza 28.6.2002 della Corte di Appello di Reggio Calabria, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Dott. Aldo FIALE.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gioacchino IZZO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Udito il difensore, avv.to Enrico FALCOLINI, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 28.6.2002 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza 29.5.2001 del Tribunale monocratico di Palmi, ribadiva l'affermazione della penale responsabilità di AR IM in ordine al reato di cui:
- all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 per avere realizzato, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, un manufatto in cemento armato avente una superficie complessiva di mq. 120 circa, in assenza della prescritta concessione edilizia - acc. in S. Eufemia di Aspromonte, il 30.3.1998 e determinava la pena in mesi sei di arresto ed euro 20.000,00 di ammenda, confermando l'ordine di demolizione del manufatto abusivo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito: - la intervenuta prescrizione del reato;
- la insussistenza del reato medesimo, poiché il manufatto in oggetto era "destinato ad autorimessa posta al servizio di altro fabbricato attiguo, appartenente allo stesso proprietario", sicché l'edificazione di esso era soggetta soltanto ad autorizzazione gratuita in applicazione dell'art. 17 della legge n. 127/1997. Erroneamente era stato ritenuto, inoltre, che l'edificio si sviluppasse in due livelli, essendo esso sostanzialmente composto da due piani terreni (ciascuno di 60 mq.) prospicienti strade pubbliche dislocate su quote altimetriche diverse;
- l'incongruo diniego di circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, anche perché "l'abuso edilizio potrebbe essere stato commesso per un errore di valutazione (colpa lieve)".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato.
1. Nessun dubbio poteva e può sorgere in ordine alla necessità della concessione edilizia per la realizzazione del manufatto in oggetto. Esso, all'epoca dell'accertamento, era in corso di edificazione unitamente ad altro fabbricato contiguo per il quale era stata rilasciata invece regolare concessione.
I giudici del merito hanno motivatamente e razionalmente ritenuto non verificata e non verificabile, in punto di fatto, la pretesa destinazione a parcheggio (considerata alla stregua di un mero intento soggettivo non riscontrabile dalle opere già realizzate) ma, in ogni caso, non sono applicabili, nella specie, le disposizioni di cui all'art. 9, 1 comma, della legge 24.3.1989, n.122, che riguardano "i parcheggi di pertinenza nei locali siti al piano terreno ovvero nel sottosuolo dell'edificio"; ne' quelle di cui all'art. 17, comma 90, della legge 15.5.1997, n.127, che consentono la realizzazione dei parcheggi in questione "ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato".
Tali norme, infatti, riguardano fabbricati già esistenti, mentre, in ipotesi di contestuale costruzione ex novo del fabbricato e del parcheggio che ne costituisce pertinenza (corrispondente a quella in esame), la realizzazione di quest'ultimo non può andare disgiunta da quella del fabbricato a cui pertiene, con conseguente assoggettamento al regime dell'opera complessivamente considerata (in tal senso, con riferimento all'art. 9 della legge n. 122/1989, vedi Cons. Stato:
Sez. 5^, 3.6.1996, n. 621 e Sez. 2^, parere 1.6.1994, n.538).
2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:
- il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravita effettiva del reato ed alla personalità del reo;
- anche il giudice di appello - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto ad una analitica valutatone di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (vedi Cass., Sez. 1^, 22.5.1992, n. 6200);
- nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge, ha dato rilevanza decisiva all'entità oggettiva del manufatto abusivo ed ai precedenti penali dell'imputato (in tema di armi e di bancarotta fraudolenta), deducendo logicamente prevalenti significazioni negative della personalità anche ai fini del diniego del beneficio della sospensione condizionale.
3. Il reato non è prescritto.
L'accertamento risale al 30.3.1998 e la scadenza del termine ultimo di prescrizione coinciderebbe pertanto con il 30.9.2002. Va computata, però (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, rie. Cremonese) una sospensione del corso della prescrizione per complessivi mesi sette e giorni diciotto, in seguito a rinvii disposti su richiesta dell'imputato e del difensore dal 14.4.2000 al 2.11.2000 e dal 28.5.2002 al 27.6.2002, non per esigenze di acquisizione della prova ne' a causa del riconoscimento di termini a difesa. Il termine ultimo di prescrizione resta perciò fissato al 18.5.2003.
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro cinquecento/00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2003