Sentenza 19 dicembre 2008
Massime • 1
La competenza a disporre il sequestro preventivo, una volta che il pubblico ministero ha emesso il decreto di citazione a giudizio, spetta al G.i.p. sino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice dibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2008, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MONASTERO Francesco - Presidente - del 19/12/2008
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CRESCENZIO Ugo - Consigliere - N. 2145
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 035787/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL IN (n. il 01/06/1955);
avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno, in data 13/02/2008;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. IASILLO Adriano;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con provvedimento del 23/01/2008, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore dispose il sequestro preventivo di 397 fatture emesse da EL IN, indagato per il reato di truffa, nei confronti della Comercial Union Italia.
Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 13/02/2008, la respinse. Ricorre per cassazione l'indagato deducendo:
1) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. C, in relazione all'art.321 c.p.p., n. 1 e art. 430 c.p.p., e art. 91 disp. att. c.p.p..
Il ricorrente eccepisce nuovamente (la stessa eccezione era già stata proposta al Tribunale del riesame) l'incompetenza del G.I.P. ad emettere il decreto di sequestro preventivo. Rileva in proposito che per il reato per il quale si procede non è prevista la richiesta del P.M. al G.I.P. di rinvio a giudizio, ma l'emissione del P.M. del decreto di citazione diretta a giudizio avanti al Tribunale in composizione monocratica. Il decreto di citazione diretta a giudizio è stato emesso dal P.M. in data 12/11/2007, mentre la richiesta del P.M. al G.I.P. per ottenere il sequestro preventivo è del 10/01/2008 (disposto, poi, dal G.I.P. in data 11/01/2008). Per il ricorrente sarebbe, allora, evidente la competenza - ex art. 321 c.p.p. e art.91 disp. att. c.p.p. - ad emettere il decreto di sequestro preventivo del Tribunale.
2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E, in relazione all'art.321 c.p.p.. Il ricorrente contesta la motivazione del Tribunale fornita per giustificare il sequestro di 397 fatture emesse dall'indagato nei confronti della Comercial Union Italia, delle quali, però, solo 75 riguardano sinistri stradali oggetto dell'imputazione. Per tutti questi motivi il ricorrente chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.
Infatti, per quanto riguarda il primo motivo si deve rilevare che il Tribunale ha richiamato il principio secondo il quale in materia di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p., comma 1) giudice competente a pronunziarsi nel merito è, prima dell'esercizio dell'azione penale, il giudice per le indagini preliminari e, dopo l'emanazione del decreto di citazione a giudizio, il giudice che procede, cioè il giudice che ha la disponibilità degli atti, ossia il G.I.P. e non ancora il Tribunale nell'ipotesi in cui, pur essendo sottoposto a giudizio, non sono ancora stati trasmessi gli atti al Tribunale. Non può sorgere infatti competenza a provvedere in ordine alla misura cautelare senza la relativa "investitura formale", che avviene con la trasmissione degli atti (Sez. 1^, Sentenza n. 180 del 19/01/1993 Cc. - dep. 11/02/1993 - Rv. 193515). Tale principio è, evidentemente, valido anche nel caso - come quello di cui ci si occupa - nel quale l'esercizio dell'azione penale non si manifesta con la richiesta di rinvio a giudizio, ma con la citazione diretta a giudizio ad opera del P.M. ex art. 550 c.p.p.. Infatti la ratio è la medesima e cioè evitare che si debba occupare di un atto urgente, quale è il sequestro preventivo, un giudice che ancora non abbia la disponibilità degli atti (in proposito il Tribunale ha correttamente rilevato che non vi è la prova che gli atti del procedimento fossero stati già trasmessi al Tribunale al momento della richiesta del sequestro preventivo e sul punto il ricorrente non eccepisce nulla nè fornisce una prova diversa). Ma a prescindere dall'individuazione della stessa ratio di cui sopra, si deve rilevare che l'art. 554 c.p.p., prevede espressamente che è il G.I.P. il Giudice competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'art. 467 c.p.p. e a provvedere sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al Giudice a norma dell'art. 553 c.p.p., comma 1. Tra l'altro la medesima previsione normativa è contenuta nel secondo comma dell'art. 317 c.p.p., per quanto riguarda il sequestro conservativo;
norma che può trovare applicazione analogica anche per il sequestro preventivo avendo entrambi gli istituti natura cautelare. A proposito di quanto sopra, questa Suprema Corte ha più volte affermato i principi, condivisi dal Collegio, che in tema di procedimento pretorile (ora Tribunale in composizione monocratica), in forza dell'art. 559 c.p.p. (ora art. 554 c.p.p.), la competenza per gli atti istruttori urgenti e per le misure cautelari appartiene al G.I.P. anche dopo l'esercizio dell'azione penale e fino alla trasmissione degli atti al Pretore (Tribunale) del dibattimento, cioè fino a quando il decreto di citazione non sia trasmesso al Pretore ai sensi del primo comma del precedente art. 558 c.p.p., (ora art. 553 c.p.p.). Non può invero sorgere, per il Pretore medesimo, competenza a provvedere senza la relativa "investitura formale" che avviene, appunto, con la trasmissione degli atti. (Nella fattispecie, su una istanza di restituzione di cose sequestrate, il G.I.P. aveva dichiarato di non essere competente, osservando che le indagini si erano concluse con l'esercizio dell'azione penale da parte del P.M. avvenuto con citazione a giudizio e sostenendo la tesi secondo cui dalla data di emissione del decreto di citazione a giudizio il G.I.P. non sarebbe più funzionalmente competente a pronunciarsi sulle questioni inerenti il mantenimento o meno del sequestro penale. Il Pretore - cui non erano stati ancora materialmente trasmessi gli atti per il dibattimento - aveva rilevato conflitto di competenza e questa Suprema Corte ha dichiarato la competenza del G.I.P. enunciando il principio di cui sopra;
si veda Sez. 1^, Sentenza n. 4145 del 13/10/1993 Cc. - dep. 04/02/1994 - Rv. 197256). Inoltre il sequestro conservativo e quello preventivo hanno entrambi natura cautelare e quindi è possibile l'applicazione per analogia della disciplina prevista per il primo al secondo. (Affermando siffatto principio questa Corte di Cassazione ha ritenuto che il G.I.P. fosse competente ad emettere provvedimento di sequestro preventivo successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio, prima dell'invio degli atti al Tribunale, secondo quanto previsto dall'art.317 c.p.p., comma 2, in tema di competenza per il sequestro conservativo;
Sez. 6^, Sentenza n. 2620 del 30/05/1994 Cc. - dep. 01/09/1994 - Rv. 199079).
Infine, è competente il giudice per le indagini preliminari a emettere il sequestro preventivo richiesto, dal P.M., dopo il rinvio a giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice del dibattimento, essendo applicabile, in via analogica, quanto previsto dall'art. 317 c.p.p., comma 2, per il sequestro conservativo (Sez. 1^, Sentenza n. 47240 del 09/11/2004 Cc. - dep. 06/12/2004 - Rv. 230604).
Per quanto riguarda il secondo motivo si deve, preliminarmente, ricordare che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.. Va ancora precisato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004 Cc. - dep. 13/02/2004 - Rv. 226710; Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. - dep. 26/06/2008 - Rv. 239692). Ribadito quanto sopra appare, allora, evidente la manifesta infondatezza del ricorso sul punto avendo il Tribunale - richiamando anche il condiviso provvedimento del G.I.P. - ben sottolineato che tutte le fatture poste sotto sequestro e non solo quelle indicate dal ricorrente nei motivi di riesame (e cioè le stesse fatture oggi richiamate nel ricorso) risultano pertinenti al reato in contestazione e spiega correttamente anche perché la loro disponibilità potrebbe aggravare concretamente le conseguenze del reato di cui al capo di imputazione. A fronte di quanto rilevato dal Tribunale il ricorrente contrappone solo affermazioni apodittiche, sottratte in ogni caso - anche per quanto sopra sottolineato ex art.325 c.p.p., comma 1, - al giudizio di questa Corte di legittimità.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2009