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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6604 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES CPC nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 19638/2024 promossa da
(C. F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Borghese;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Controparte_1 P.IVA_1
Dursio;
APPELLATO
e
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Michele Nappi Controparte_2
APPELLATA
e
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Lorenzo Zampaglione e Controparte_3 C.F._2
Loredana Castagna.
APPELLATA
e
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppina Benevento Controparte_4 P.IVA_2
APPELLATA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 05.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato in data 12.09.2024, impugnava la sentenza n. Parte_1
16588 emessa dal Giudice di Pace di Napoli e pubblicata in data 15.07.2024; sentenza con la quale veniva pagina 1 di 11 rigettata la domanda e condannata l'istante al pagamento delle spese processuali (spese che il Giudice
Onorario liquidava per ognuno di essi convenuti in euro € 650,00 oltre € 50,00 per esborsi oltre accessori come per legge in favore del procuratore del Condominio).
In questa sede l'appellante chiedeva dichiararsi, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., la esclusiva responsabilità del , in persona dell'amministratore p.t. nella produzione dell'evento per cui è CP_1 causa;
per l'effetto chiedeva la condanna dello stesso in solido o alternativamente con la P_
(che garantiva il condominio al tempo del sinistro) al pagamento in suo favore della somma di €
[...]
5.000,00, oltre interessi e rivalutazione. L'appellante chiedeva pertanto di revocare la condanna alle spese così come stabilita dal giudice di prime cure, condannando altresì il al pagamento delle spese CP_1
e compensi del giudizio d'appello (ivi comprese le spese per la procedura di mediazione) nonchè la condanna dell'ente di gestione al pagamento di un'ulteriore somma per aver esso disatteso l'invito alla procedura di mediazione senza giustificato motivo;
il tutto con attribuzione al procuratore antistatario.
Costituitosi il , esso eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c.. Nel merito CP_1 chiedeva il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata. In via gradata, in ipotesi di accoglimento anche parziale delle conclusioni rassegnate da parte appellante, l'ente di gestione chiedeva di condannare: la in virtù di polizza in corso di validità al momento del sinistro;
P_ ovvero nella qualità di proprietario dell'autovettura dalla quale la macchia d'olio era fuoriuscita Controparte_3
a manlevare e garantire il da ogni avversa richiesta e pregiudizio economico derivante dal CP_1 giudizio.
In data 04.02.2025 si costituiva la , eccependo: 1) l'inammissibilità Controparte_5 dell'appello ex artt 342 e 348 bis cpc;
2) il difetto di legittimazione passiva per essere la responsabilità dell'accaduto da ascriversi integralmente al litisconsorte alternativo quale proprietario Controparte_3 dell'autovettura tg. BX649GE dalla quale la macchia d'olio sarebbe fuoriuscita. Nel merito la compagnia chiedeva di rigettare la domanda perché non provata e comunque infondata. In via gradata, in ipotesi di accoglimento della domanda la chiamata chiedeva applicarsi il criterio di cui all'art. 1227 c.c., con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In data 20.02.2025, si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto Controparte_3 inammissibile e infondata nel merito. Questi insisteva nell'eccezione di intervenuta prescrizione;
eccepiva, inoltre, nuovamente il difetto di legittimazione attiva del (non avendo l'assemblea adottato CP_1 alcuna delibera di autorizzazione all'azione, cfr già p. 6 comparsa di costituzione in primo grado) e/o di quella passiva in capo al condomino . Ancora l'appellato contestava la quantificazione del danno CP_3 nonchè la richiesta di interessi e rivalutazione. Infine, chiedeva il rigetto delle domande Controparte_3 pagina 2 di 11 proposte dal in suo danno in quanto inammissibili, spiegate in assenza dei relativi poteri del CP_1 mandante (non avendo l'Assemblea adottato alcuna delibera di autorizzazione all'azione) oltre che infondate. In ipotesi di accoglimento chiedeva di: 1) ridurre l'ammontare risarcitorio ai sensi dell'art. 1227
c.c.. 2) condannare in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_6 garantirlo e manlevarlo da qualsiasi pregiudizio economico derivante dal giudizio;
3) condannare, in ogni caso, il , in persona del legale rappresentante p.t. e/o, o chi di dovere, al Controparte_7 pagamento delle spese ed onorari di lite.
In data 17.02.2025 si costituiva la chiedendo in via preliminare, dichiararsi Controparte_4
l'inammissibilità del gravame proposto. Nel merito la compagnia chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della appellata sentenza, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Tutto quanto innanzi posto, in merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello quale sollevata dai convenuti deve osservarsi come per il principio della specificità dei motivi di impugnazione, richiesto dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente che l'appellante individui le statuizioni investite dal gravame e le censure mosse in concreto alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che contrastino con le ragioni addotte dal primo giudice e volte ad incrinarne il fondamento logico- giuridico: non è sufficiente un mero rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio, ma non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
ciò tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. n. 1932/ 2024, Cass. 23100/23; e per tutte Cass. SS. UU 36481/22)
Non è necessario, inoltre, che gli errori attribuiti alla sentenza impugnata siano sorretti da nuovi argomenti, non esistendo una stretta correlazione tra la specificità dei motivi e la novità degli argomenti posti a sostegno di essi, che si collega alla scelta dell'appellante di completare ed integrare le difese (cfr. amplius
Cass. n.22123/2009). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che la indicazione specifica dei motivi di appello, quale richiesta dall'art. 342 c.p.c., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice
(Cass. ord. 5565/21; Cass. 23781/20; Cass. 7675/19; Cass. 22502/14, Cass. n. 28057/2008; n. 17960/2007;
n. 21745/ 2006).
Ebbene, nel caso di specie l'atto di appello si compone sia dell'indicazione della parte della sentenza che si intende censurare sia delle critiche a tale decisione mediante il richiamo alle disposizioni normative che si pagina 3 di 11 assumono violate sia ad elementi di fatto e documenti prodotti nel fascicolo di primo grado, pertanto l'appello deve ritenersi ammissibile alla luce delle coordinate interpretative innanzi richiamate.
Passando all'esame dell'eccezione, proposta dall'appellato , di inammissibilità della domanda di CP_3 manleva e rivalsa formulata nei suoi confronti dal , per non essere stata tale Controparte_1 azione autorizzata da una preventiva e specifica delibera dell'assemblea condominiale, essa è fondata e merita accoglimento.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1131, comma 1, c.c., l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi, ma ciò "nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea". Le attribuzioni ordinarie dell'amministratore, delineate dall'art. 1130 c.c., riguardano essenzialmente la gestione e la conservazione delle parti comuni dell'edificio.
L'azione esercitata in questo giudizio dal nei confronti del non è una mera azione di CP_1 CP_3 difesa rispetto alla domanda originaria della . La chiamata in causa di un terzo al fine di sentirlo Pt_1 dichiarare unico e diretto responsabile, o comunque al fine di esserne manlevato in caso di condanna, costituisce a tutti gli effetti una domanda nuova e autonoma. Tale azione, per sua natura, non ha finalità meramente conservative dei beni comuni, ma mira ad estendere il contraddittorio per trasferire su un altro soggetto (in questo caso, peraltro, uno stesso condomino) la responsabilità di un evento dannoso.
Una simile iniziativa processuale esorbita palesemente dalle attribuzioni ordinarie dell'amministratore. La scelta di agire in rivalsa contro un condomino implica una valutazione discrezionale sull'opportunità di intraprendere una lite che vede contrapposto il Condominio, nella sua interezza, a uno dei suoi membri.
Tale decisione, che può avere significative ripercussioni economiche e sulla compagine sociale, non può che spettare all'organo sovrano del condominio, ovvero l'assemblea, la quale deve esprimere il proprio consenso attraverso una specifica delibera autorizzativa (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 2859/2014).
L'amministratore può certamente costituirsi in giudizio per difendere il da una domanda altrui CP_1 senza preventiva autorizzazione, ma non può, di sua iniziativa, proporre domande riconvenzionali o chiamate in causa che non siano strettamente consequenziali e necessarie alla difesa (ad esempio, una domanda riconvenzionale per il pagamento di oneri condominiali strettamente connessi alla lite). L'azione di rivalsa per un fatto illecito non rientra in tale ristretta casistica. ( Cfr. Cass. civ. 20816/15)
Nel caso di specie, il non ha fornito prova di alcuna delibera assembleare che autorizzasse CP_1
l'amministratore a chiamare in causa il . Ne consegue che l'amministratore ha agito in giudizio ultra CP_3 vires, ovvero al di fuori dei poteri rappresentativi conferitigli dalla legge per tale specifico atto.
Tale vizio si traduce in un difetto di rappresentanza processuale, che inficia la validità della domanda di manleva e che, essendo rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, determina la pagina 4 di 11 declaratoria di inammissibilità della domanda tenuto conto che alcuna documentazione risulta prodotta per confutare la allegazione del terzo chiamato.
Non ignora la scrivente che l'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma secondo, della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali ( cfr Cass. SS.UU. n° 4248/2016 e già Cass. SS.UU. n.
24883/08). Tuttavia giova precisare che qualora il rilievo del vizio non sia officioso, ma venga per la prima volta sollevato dalla controparte – come nel caso in esame - sorge immediatamente per il rappresentato l'onere di procedere alla sanatoria, con la produzione necessaria allo scopo. Non v'è infatti luogo in questa ipotesi per assegnare un termine, a meno che non sia motivatamente richiesto, allorquando il rilievo non sia officioso (e quindi nuovo), perché il giudice è stato preceduto dal rilievo di parte, sul quale l'avversario è chiamato a contraddire.
La dichiarata inammissibilità della domanda proposta dal nei confronti di Controparte_8
assorbe l'esame delle altre eccezioni proposte da quest'ultimo. Controparte_9
Tutto quanto innanzi posto, va indagato il merito della controversia in relazione ai tre motivi di appello cui l'appellante ha affidato la riforma della sentenza:
• Violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., nonchè 115, 116 e 91 c.p.c;
• Insussistenza ed inadeguatezza della motivazione. Errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c;
• Erroneità della liquidazione delle spese ex art 92 cpc.
Questo Giudice ritiene che i primi due motivi di appello relativi alla erronea applicazione degli artt. 2043 e
2051 c.c.,, nonché degli artt 115 e 116 cpc possano essere trattati congiuntamente. In particolare l'appellante si duole che il giudice di prime cure non abbia correttamente dato applicazione ali articoli 2051
e 2043 nella valutazione del materiale probatorio acquisito, alla luce del regime dell'onere della prova applicabile e che non si sia attenuto alle risultanze istruttorie acquisite;
ciò ritenendo apoditticamente che la macchia d'olio fosse presuntivamente ben visibile senza tener conto delle dichiarazioni rese dai testimoni sul punto e senza tener conto - al fine di valutare il carattere insidioso della stessa - del complessivo stato di manutenzione che impediva al danneggiato di distinguere (tra le plurime macchie oleose presenti sull'asfalto) quella non ancora essiccata e come tale pericolosa.
All'uopo occorre, pertanto, indagare le risultanze istruttorie. (dichiarazioni testimoniali, interrogatorio formale;
documentazione fotografica;
referto pronto soccorso).
pagina 5 di 11 - nel referto n. 7025 del 22.02.2017 delle ore 14.35 del Pronto Soccorso dell' Ospedale S. Paolo è indicato:" trauma contusivo spalla dx braccio dx e ginocchio sin. Circostanze dichiarate: riferisce caduta in ambito condominiale” (cfr. Referto all. fascicolo di primo grado). Il referto di pronto soccorso è un atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso solo che le dichiarazioni sono state rese al pubblico ufficiale, nonché degli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza (cfr. amplius Cass. n. 27288/2022); per l'effetto esso non rileva ai fini ricostruttivi;
- l'esistenza della macchia d'olio nel cortile condominiale del , non è stata Controparte_1 oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto condomino. Invero, nella comparsa di costituzione e risposta il riconosceva la presenza della macchia d'olio deducendo testualmente CP_1
“la macchia d'olio che è stata rinvenuta sul manto condominiale nel giorno del sinistro, era presente sotto il veicolo del sig.
e di ciò se n'è presa coscienza solo il giorno del sinistro in quanto fino al giorno prima nulla era presente sul Controparte_3 suolo condominiale”.
- all'udienza del 20.06.2022 venivano raccolte le dichiarazioni dei due testi indicati da parte attrice:
1) Il teste (indifferente) dichiarava: “Ricordo che era la fine di febbraio dell'anno 2017 Testimone_1 verso le ore 12,00 ed io mi trovavo in Napoli alla via Epomeo…..ero all'ingresso del cortile di uscita del
Condominio dove abita la ed il che stavano uscendo a piedi… Nel percorrere il predetto Pt_1 Tes_2 viale di uscita ho visto che la all'improvviso cadeva al suolo….subito io e nonché il portiere dello Pt_1 Pt_2 stabile ci avvicinammo per soccorrere la sig.ra che aveva la borsa ed i pantaloni sporchi di olio. Pt_1
Quando sono giunto vicino alla stessa mi sono reso conto che a terra c'era una macchia d'olio. Ricordo che il cortile del predetto presentava anche altre macchie d'olio e che quella dove è caduta la si trovava CP_1 Pt_1 proprio sul viale di uscita del . Ricordo che la , che andò in ospedale nel pomeriggio, CP_1 Pt_1 aveva riportato la frattura al braccio destro… Da lontano non mi ero accorto della macchia d'olio e avvicinandomi mi sono reso conto che c'era la macchia d'olio…. Di solito sul lato destro dove è accaduto l'incidente parcheggiano auto. Adr. Sono a conoscenza che il giorno dopo il viale era stato pulito dalla macchia d'olio. Il cortile dello stabile è caratterizzato da appositi stalli per il parcheggio di auto e rappresenta l'unica via d'uscita del .” CP_1
2) Il teste (cognato dell'attrice ) dichiarava: “Ricordo che era la fine di febbraio del 2017 in Tes_3 tarda mattinata verso le 11,30 – 12,00 ….Ho visto uscire mia TA e mio fratello e mi stavano Pt_1 venendo incontro. Nel percorrere il viale d'uscita all'improvviso ho visto cadere in terra e subito Parte_1 mi avvicinai per soccorrerla. Mi accorsi che c'era una macchia d'olio quando la rialzai da terra assieme a e mio fratello. Giunse anche il portiere dello stabile…… Ricordo che la aveva il Testimone_1 Pt_1 pantalone e la borsa macchiati di olio e si lamentava per il dolore al braccio destro… C'erano anche altre macchie d'olio ma più piccole. Confermo che l'area condominiale è accessibile ai veicoli del CP_1 pagina 6 di 11 che vi transitano e che il predetto viale d'uscita è unico sia per i veicoli che per i pedoni. Siccome vado spesso da mio fratello posso dire che non ho mai visto il viale d'accesso al condominio in buona manutenzione…
Quando sono tornato di sera a casa di mio fratello ho trovato mia TA col gesso al braccio destro per la caduta della mattinata. Ricordo che la macchia d'olio non era segnalata né visibile. Preciso che il giorno prima la macchia dove era caduta mia TA, non c'era, mentre c'erano le altre più piccole. Il viale è piccolo ed è comunque permesso il parcheggio d'auto ma quando mia TA è caduta non vi erano auto parcheggiate… Dal portone della scala al luogo di caduta nel cortile, intercorrono circa 5-6 metri da percorrere a piedi. Ricordo che il giorno dopo le macchie furono pulite.”
Ebbene i testi sentiti pur riconducendo casualmente la caduta della odierna appellante nella zona ove era presente una macchia d'olio non visibile e non segnalata (precisando che soltanto nell'avvicinarsi si rendevano conto della presenza di una macchia d'olio sull'asfalto e perché avevano modo di costatare che il pantalone e la borsa fossero sporchi di olio) e dichiarando di averla vista cadere all'improvviso, non sono stati in grado di descrivere con precisione la dinamica della caduta in relazione alla presunta insidia: essi hanno chiarito che si sono resi conto della presenza della macchia di olio solo dopo avere alzato la
. . Pt_1
Non essendo determinante l'esito della prova testimoniale, si impone la disamina degli ulteriori elementi istruttori:
- l'evento dannoso è avvenuto in mattinata, (ovvero alle ore 11:30 – 12:00) per cui la visibilità era buona, non sono state evidenziate circostanze di tempo o di luogo ostative alla visibilità (non sono state, infatti, allegate e provate ragioni di non visibilità oggettiva);
- non sono state dedotte circostanze soggettive inerenti all'attrice e negativamente incidenti su vista e mobilità;
- le foto del luogo del sinistro, risultano abbastanza nitide, ed evidenziano la presenza di una macchia d'olio di grandi dimensioni e di colore scuro, percepibile, nelle sue caratteristiche, con l'ordinaria diligenza;
(cfr. all. 10 fascicolo di primo grado :foto recanti la data del 22.02.2017);
- dalle deduzioni dell'appellante e dalle dichiarazioni testimoniali rese emerge inoltre che il cortile del non era in buono stato di manutenzione, con la presenza di diverse macchie di olio;
CP_1 circostanza ben nota all'appellante, per essere ivi residente (cfr. indirizzo appellante dichiarato negli atti processuali); circostanza che avrebbe dovuto elevare il suo livello di attenzione;
Ebbene tutti gli elementi istruttori quali sopra evidenziati vanno letti alla luce dei principi in materia di responsabilità ex art. 2051: la decisone della controversia in esame impone, infatti, di ripercorrere natura e presupposti della responsabilità per cose in custodia.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato solo dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, pagina 7 di 11 frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; n. 3297/2015 e Cass. civ. n.
21977/2022). In virtù del carattere oggettivo, e non presunto della responsabilità di cui all'art 2051 c.c.,
l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore. (Cass. civ. n. 20943/2022) Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità
e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. 29/07/2016, n. 15761 e Cass. civ. n. 37059/2022). In merito, tuttavia
è stato chiarito come la condotta del danneggiato ben può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (cfr Cass. ord. 31/10/2017, n.
25837): la responsabilità del custode può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato, caratterizzata dalla colpa ex art. 1227 c.c. (cfr in tal senso espressamente Cass. civ.
16034/2023 e da ultimo Cass. nn Cass. 9487/2024 , n. 9487 e 21064/2024 e n. 8449/2025).
In particolare, “la condotta imperita, imprudente o negligente del danneggiato” rileva se si pone come causa efficiente del danno. In tal senso occorre valutare: in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno e se il danneggiato ha rispettato il generale “dovere di ragionevole cautela”
(ovviamente tali valutazioni dovranno essere operate esclusivamente ex ante e non ex post). In tali ipotesi il fatto colposo della vittima vale ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, non sussistendo in questi casi la responsabilità dell'ente custode. (cfr. da ultimo Cass. 15355/2025 e già Cass.
18100/2020; cfr. anche Cass. civ, sez. III, 27 marzo 2020, n. 7580).
pagina 8 di 11 Ebbene, nel caso in esame l'appellante si duole del cattivo stato di manutenzione del bene comune allegando a sostegno delle proprie ragioni documentazione fotografica da cui si evince la presenza di ulteriori e diverse macchie d'olio sull'asfalto presenti in cortile da tempo e mai rimosse dal CP_1
Ebbene, proprio la consapevolezza del pericolo implicava un dovere di maggiore cautela ed un innalzamento del livello di attenzione.
Peraltro, la conoscenza pregressa dello stato dei luoghi ( la attrice è condomina ed ha allegato in termini espliciti la generale condizione di dissesto del cortile) non può non incidere sul grado di diligenza richiesto all'infortunata ( cfr Cass. n.19362/2022).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate, l'esame complessivo dell'istruttoria, determina nella scrivente il convincimento che l'accaduto debba essere ascritto ad esclusiva colpa dell'attore, configurandosi in capo allo stesso la violazione dei comuni obblighi di diligenza e prudenza, scaturenti dal generale c.d. "principio di auto-responsabilità" per cui "il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza"). Ed infatti, la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n.
24406, Cass. 14908/2019 e Cass. 19362/2022).
Da tutto quanto sopra argomentato deriva il rigetto dei primi due motivi di appello.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante, chiedeva la riforma della statuizione delle spese in primo grado;
statuizione con cui il Giudice onorario l'aveva condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti di tutti i convenuti;
ciò benchè la avesse rivolto la propria pretesa risarcitoria unicamente Pt_1 nei confronti del . CP_1
In merito si osserva che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa. (cfr. da ultimo Cass. n. 6144/2024).
pagina 9 di 11 Tenuto conto di tali coordinate giurisprudenziali giova osservare che il giudice di prime cure, atteso il rigetto della domanda attorea aveva correttamente condannato parte attrice al ristoro delle spese di lite in favore del convenuto . CP_1
Conforme a tali principi è anche la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della chiamata in garanzia (ente chiamato dal convenuto per essere Controparte_5 CP_1 eventualmente manlevato in caso di condanna), verificata e ritenuta la non arbitrarietà della chiamata in garanzia.
Per quanto concerne le spese dovute al terzo chiamato ed alla compagnia Controparte_9 [...]
(chiamata da quest'ultimo per essere manlevato in caso di condanna), deve osservarsi Controparte_6 invece quanto segue.
Tenuto conto della ritenuta inammissibilità della chiamata le spese riconosciute al Controparte_9 devono essere poste a carico del anche se lo stesso è risultato vittorioso Controparte_10 in entrambi i gradi di giudizio rispetto alla originaria attrice odierna appellante.
Le motivazioni sopra esposte sono estendibili anche alla chiamata in garanzia effettuata dal
[...] nei confronti della compagnia , attesa la verifica dell'astratta fondatezza CP_9 Controparte_4 della garanzia e la non arbitrarietà della chiamata.
Ed allora, in parziale riforma di quanto statuito dal Giudice Onorario, fermi gli importi riconosciuti in favore dei convenuti non essendo stato proposto appello sul quantum liquidato si dispone che:
- le spese di lite in favore del chiamato e della compagnia Controparte_9 Controparte_6 sono poste a carico del ciò nell'ammontare che sarà determinato in OP termini complessivi dalla scrivente . Ed infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione ( cfr da ultimo Cass. n. 8040/2025).
In ordine alle spese di lite del presente giudizio, dunque, si statuisce come da dispositivo con compensazione delle spese tra l'appellante ed il convenuto condominio e la sua assicurazione. Ciò atteso che è emersa dall'esame dell'istruttoria la effettiva verificazione del sinistro presso il bene ed CP_12 al contempo una condizione di stabile difetto di pulizia e manutenzione del cortile;
condizione che – seppure non determina l'imputabilità dell'evento all'ente di gestione in termini di nesso eziologico – fonda le eccezionali ragioni di compensazione delle spese del presente grado tra il soggetto leso ed il custode del pagina 10 di 11 cortile mal manutenuto. Le medesime argomentazioni, in virtù del principio di causalità innanzi richiamato fondano la compensazione delle spese tra la appellante e la P_
Fascia seconda della tabella n. 1 e fascia seconda della tabella n. 2 con dimidiazione dei valori medi - stante la assenza di ragioni di complessità giuridica ed istruttoria – vanno invece applicate per il calcolo dei compensi in favore del terzo chiamato e della compagnia che lo assicurava;
ciò attesa la inerzia del in relazione alla sua facoltà di sanatoria ex art 182 cpc nonché nel merito per la totale assenza CP_1 di prova in relazione alle allegazioni di responsabilità pur riferite al . CP_3
Si dà atto della insussistenza delle condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1 bis dell'art. 13; ciò attesa la riforma parziale del capo sulle spese.
PQM
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_3
- compensa le spese tra la appellante ed il e la OP Controparte_5
[...]
- dichiara inammissibile la domanda proposta dal nei confronti di OP
; Controparte_9
- condanna il al pagamento al pagamento in favore di e OP Controparte_9 della delle spese di lite;
spese che liquida in favore di ciascuno in € 1483,5 (per i due Controparte_4 gradi di giudizio) per compensi professionali oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge.
Napoli, 30/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES CPC nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 19638/2024 promossa da
(C. F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Borghese;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Controparte_1 P.IVA_1
Dursio;
APPELLATO
e
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Michele Nappi Controparte_2
APPELLATA
e
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Lorenzo Zampaglione e Controparte_3 C.F._2
Loredana Castagna.
APPELLATA
e
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppina Benevento Controparte_4 P.IVA_2
APPELLATA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 05.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato in data 12.09.2024, impugnava la sentenza n. Parte_1
16588 emessa dal Giudice di Pace di Napoli e pubblicata in data 15.07.2024; sentenza con la quale veniva pagina 1 di 11 rigettata la domanda e condannata l'istante al pagamento delle spese processuali (spese che il Giudice
Onorario liquidava per ognuno di essi convenuti in euro € 650,00 oltre € 50,00 per esborsi oltre accessori come per legge in favore del procuratore del Condominio).
In questa sede l'appellante chiedeva dichiararsi, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., la esclusiva responsabilità del , in persona dell'amministratore p.t. nella produzione dell'evento per cui è CP_1 causa;
per l'effetto chiedeva la condanna dello stesso in solido o alternativamente con la P_
(che garantiva il condominio al tempo del sinistro) al pagamento in suo favore della somma di €
[...]
5.000,00, oltre interessi e rivalutazione. L'appellante chiedeva pertanto di revocare la condanna alle spese così come stabilita dal giudice di prime cure, condannando altresì il al pagamento delle spese CP_1
e compensi del giudizio d'appello (ivi comprese le spese per la procedura di mediazione) nonchè la condanna dell'ente di gestione al pagamento di un'ulteriore somma per aver esso disatteso l'invito alla procedura di mediazione senza giustificato motivo;
il tutto con attribuzione al procuratore antistatario.
Costituitosi il , esso eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c.. Nel merito CP_1 chiedeva il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata. In via gradata, in ipotesi di accoglimento anche parziale delle conclusioni rassegnate da parte appellante, l'ente di gestione chiedeva di condannare: la in virtù di polizza in corso di validità al momento del sinistro;
P_ ovvero nella qualità di proprietario dell'autovettura dalla quale la macchia d'olio era fuoriuscita Controparte_3
a manlevare e garantire il da ogni avversa richiesta e pregiudizio economico derivante dal CP_1 giudizio.
In data 04.02.2025 si costituiva la , eccependo: 1) l'inammissibilità Controparte_5 dell'appello ex artt 342 e 348 bis cpc;
2) il difetto di legittimazione passiva per essere la responsabilità dell'accaduto da ascriversi integralmente al litisconsorte alternativo quale proprietario Controparte_3 dell'autovettura tg. BX649GE dalla quale la macchia d'olio sarebbe fuoriuscita. Nel merito la compagnia chiedeva di rigettare la domanda perché non provata e comunque infondata. In via gradata, in ipotesi di accoglimento della domanda la chiamata chiedeva applicarsi il criterio di cui all'art. 1227 c.c., con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In data 20.02.2025, si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto Controparte_3 inammissibile e infondata nel merito. Questi insisteva nell'eccezione di intervenuta prescrizione;
eccepiva, inoltre, nuovamente il difetto di legittimazione attiva del (non avendo l'assemblea adottato CP_1 alcuna delibera di autorizzazione all'azione, cfr già p. 6 comparsa di costituzione in primo grado) e/o di quella passiva in capo al condomino . Ancora l'appellato contestava la quantificazione del danno CP_3 nonchè la richiesta di interessi e rivalutazione. Infine, chiedeva il rigetto delle domande Controparte_3 pagina 2 di 11 proposte dal in suo danno in quanto inammissibili, spiegate in assenza dei relativi poteri del CP_1 mandante (non avendo l'Assemblea adottato alcuna delibera di autorizzazione all'azione) oltre che infondate. In ipotesi di accoglimento chiedeva di: 1) ridurre l'ammontare risarcitorio ai sensi dell'art. 1227
c.c.. 2) condannare in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_6 garantirlo e manlevarlo da qualsiasi pregiudizio economico derivante dal giudizio;
3) condannare, in ogni caso, il , in persona del legale rappresentante p.t. e/o, o chi di dovere, al Controparte_7 pagamento delle spese ed onorari di lite.
In data 17.02.2025 si costituiva la chiedendo in via preliminare, dichiararsi Controparte_4
l'inammissibilità del gravame proposto. Nel merito la compagnia chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della appellata sentenza, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Tutto quanto innanzi posto, in merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello quale sollevata dai convenuti deve osservarsi come per il principio della specificità dei motivi di impugnazione, richiesto dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente che l'appellante individui le statuizioni investite dal gravame e le censure mosse in concreto alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che contrastino con le ragioni addotte dal primo giudice e volte ad incrinarne il fondamento logico- giuridico: non è sufficiente un mero rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio, ma non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
ciò tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. n. 1932/ 2024, Cass. 23100/23; e per tutte Cass. SS. UU 36481/22)
Non è necessario, inoltre, che gli errori attribuiti alla sentenza impugnata siano sorretti da nuovi argomenti, non esistendo una stretta correlazione tra la specificità dei motivi e la novità degli argomenti posti a sostegno di essi, che si collega alla scelta dell'appellante di completare ed integrare le difese (cfr. amplius
Cass. n.22123/2009). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che la indicazione specifica dei motivi di appello, quale richiesta dall'art. 342 c.p.c., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice
(Cass. ord. 5565/21; Cass. 23781/20; Cass. 7675/19; Cass. 22502/14, Cass. n. 28057/2008; n. 17960/2007;
n. 21745/ 2006).
Ebbene, nel caso di specie l'atto di appello si compone sia dell'indicazione della parte della sentenza che si intende censurare sia delle critiche a tale decisione mediante il richiamo alle disposizioni normative che si pagina 3 di 11 assumono violate sia ad elementi di fatto e documenti prodotti nel fascicolo di primo grado, pertanto l'appello deve ritenersi ammissibile alla luce delle coordinate interpretative innanzi richiamate.
Passando all'esame dell'eccezione, proposta dall'appellato , di inammissibilità della domanda di CP_3 manleva e rivalsa formulata nei suoi confronti dal , per non essere stata tale Controparte_1 azione autorizzata da una preventiva e specifica delibera dell'assemblea condominiale, essa è fondata e merita accoglimento.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1131, comma 1, c.c., l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi, ma ciò "nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea". Le attribuzioni ordinarie dell'amministratore, delineate dall'art. 1130 c.c., riguardano essenzialmente la gestione e la conservazione delle parti comuni dell'edificio.
L'azione esercitata in questo giudizio dal nei confronti del non è una mera azione di CP_1 CP_3 difesa rispetto alla domanda originaria della . La chiamata in causa di un terzo al fine di sentirlo Pt_1 dichiarare unico e diretto responsabile, o comunque al fine di esserne manlevato in caso di condanna, costituisce a tutti gli effetti una domanda nuova e autonoma. Tale azione, per sua natura, non ha finalità meramente conservative dei beni comuni, ma mira ad estendere il contraddittorio per trasferire su un altro soggetto (in questo caso, peraltro, uno stesso condomino) la responsabilità di un evento dannoso.
Una simile iniziativa processuale esorbita palesemente dalle attribuzioni ordinarie dell'amministratore. La scelta di agire in rivalsa contro un condomino implica una valutazione discrezionale sull'opportunità di intraprendere una lite che vede contrapposto il Condominio, nella sua interezza, a uno dei suoi membri.
Tale decisione, che può avere significative ripercussioni economiche e sulla compagine sociale, non può che spettare all'organo sovrano del condominio, ovvero l'assemblea, la quale deve esprimere il proprio consenso attraverso una specifica delibera autorizzativa (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 2859/2014).
L'amministratore può certamente costituirsi in giudizio per difendere il da una domanda altrui CP_1 senza preventiva autorizzazione, ma non può, di sua iniziativa, proporre domande riconvenzionali o chiamate in causa che non siano strettamente consequenziali e necessarie alla difesa (ad esempio, una domanda riconvenzionale per il pagamento di oneri condominiali strettamente connessi alla lite). L'azione di rivalsa per un fatto illecito non rientra in tale ristretta casistica. ( Cfr. Cass. civ. 20816/15)
Nel caso di specie, il non ha fornito prova di alcuna delibera assembleare che autorizzasse CP_1
l'amministratore a chiamare in causa il . Ne consegue che l'amministratore ha agito in giudizio ultra CP_3 vires, ovvero al di fuori dei poteri rappresentativi conferitigli dalla legge per tale specifico atto.
Tale vizio si traduce in un difetto di rappresentanza processuale, che inficia la validità della domanda di manleva e che, essendo rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, determina la pagina 4 di 11 declaratoria di inammissibilità della domanda tenuto conto che alcuna documentazione risulta prodotta per confutare la allegazione del terzo chiamato.
Non ignora la scrivente che l'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma secondo, della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali ( cfr Cass. SS.UU. n° 4248/2016 e già Cass. SS.UU. n.
24883/08). Tuttavia giova precisare che qualora il rilievo del vizio non sia officioso, ma venga per la prima volta sollevato dalla controparte – come nel caso in esame - sorge immediatamente per il rappresentato l'onere di procedere alla sanatoria, con la produzione necessaria allo scopo. Non v'è infatti luogo in questa ipotesi per assegnare un termine, a meno che non sia motivatamente richiesto, allorquando il rilievo non sia officioso (e quindi nuovo), perché il giudice è stato preceduto dal rilievo di parte, sul quale l'avversario è chiamato a contraddire.
La dichiarata inammissibilità della domanda proposta dal nei confronti di Controparte_8
assorbe l'esame delle altre eccezioni proposte da quest'ultimo. Controparte_9
Tutto quanto innanzi posto, va indagato il merito della controversia in relazione ai tre motivi di appello cui l'appellante ha affidato la riforma della sentenza:
• Violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., nonchè 115, 116 e 91 c.p.c;
• Insussistenza ed inadeguatezza della motivazione. Errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c;
• Erroneità della liquidazione delle spese ex art 92 cpc.
Questo Giudice ritiene che i primi due motivi di appello relativi alla erronea applicazione degli artt. 2043 e
2051 c.c.,, nonché degli artt 115 e 116 cpc possano essere trattati congiuntamente. In particolare l'appellante si duole che il giudice di prime cure non abbia correttamente dato applicazione ali articoli 2051
e 2043 nella valutazione del materiale probatorio acquisito, alla luce del regime dell'onere della prova applicabile e che non si sia attenuto alle risultanze istruttorie acquisite;
ciò ritenendo apoditticamente che la macchia d'olio fosse presuntivamente ben visibile senza tener conto delle dichiarazioni rese dai testimoni sul punto e senza tener conto - al fine di valutare il carattere insidioso della stessa - del complessivo stato di manutenzione che impediva al danneggiato di distinguere (tra le plurime macchie oleose presenti sull'asfalto) quella non ancora essiccata e come tale pericolosa.
All'uopo occorre, pertanto, indagare le risultanze istruttorie. (dichiarazioni testimoniali, interrogatorio formale;
documentazione fotografica;
referto pronto soccorso).
pagina 5 di 11 - nel referto n. 7025 del 22.02.2017 delle ore 14.35 del Pronto Soccorso dell' Ospedale S. Paolo è indicato:" trauma contusivo spalla dx braccio dx e ginocchio sin. Circostanze dichiarate: riferisce caduta in ambito condominiale” (cfr. Referto all. fascicolo di primo grado). Il referto di pronto soccorso è un atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso solo che le dichiarazioni sono state rese al pubblico ufficiale, nonché degli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza (cfr. amplius Cass. n. 27288/2022); per l'effetto esso non rileva ai fini ricostruttivi;
- l'esistenza della macchia d'olio nel cortile condominiale del , non è stata Controparte_1 oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto condomino. Invero, nella comparsa di costituzione e risposta il riconosceva la presenza della macchia d'olio deducendo testualmente CP_1
“la macchia d'olio che è stata rinvenuta sul manto condominiale nel giorno del sinistro, era presente sotto il veicolo del sig.
e di ciò se n'è presa coscienza solo il giorno del sinistro in quanto fino al giorno prima nulla era presente sul Controparte_3 suolo condominiale”.
- all'udienza del 20.06.2022 venivano raccolte le dichiarazioni dei due testi indicati da parte attrice:
1) Il teste (indifferente) dichiarava: “Ricordo che era la fine di febbraio dell'anno 2017 Testimone_1 verso le ore 12,00 ed io mi trovavo in Napoli alla via Epomeo…..ero all'ingresso del cortile di uscita del
Condominio dove abita la ed il che stavano uscendo a piedi… Nel percorrere il predetto Pt_1 Tes_2 viale di uscita ho visto che la all'improvviso cadeva al suolo….subito io e nonché il portiere dello Pt_1 Pt_2 stabile ci avvicinammo per soccorrere la sig.ra che aveva la borsa ed i pantaloni sporchi di olio. Pt_1
Quando sono giunto vicino alla stessa mi sono reso conto che a terra c'era una macchia d'olio. Ricordo che il cortile del predetto presentava anche altre macchie d'olio e che quella dove è caduta la si trovava CP_1 Pt_1 proprio sul viale di uscita del . Ricordo che la , che andò in ospedale nel pomeriggio, CP_1 Pt_1 aveva riportato la frattura al braccio destro… Da lontano non mi ero accorto della macchia d'olio e avvicinandomi mi sono reso conto che c'era la macchia d'olio…. Di solito sul lato destro dove è accaduto l'incidente parcheggiano auto. Adr. Sono a conoscenza che il giorno dopo il viale era stato pulito dalla macchia d'olio. Il cortile dello stabile è caratterizzato da appositi stalli per il parcheggio di auto e rappresenta l'unica via d'uscita del .” CP_1
2) Il teste (cognato dell'attrice ) dichiarava: “Ricordo che era la fine di febbraio del 2017 in Tes_3 tarda mattinata verso le 11,30 – 12,00 ….Ho visto uscire mia TA e mio fratello e mi stavano Pt_1 venendo incontro. Nel percorrere il viale d'uscita all'improvviso ho visto cadere in terra e subito Parte_1 mi avvicinai per soccorrerla. Mi accorsi che c'era una macchia d'olio quando la rialzai da terra assieme a e mio fratello. Giunse anche il portiere dello stabile…… Ricordo che la aveva il Testimone_1 Pt_1 pantalone e la borsa macchiati di olio e si lamentava per il dolore al braccio destro… C'erano anche altre macchie d'olio ma più piccole. Confermo che l'area condominiale è accessibile ai veicoli del CP_1 pagina 6 di 11 che vi transitano e che il predetto viale d'uscita è unico sia per i veicoli che per i pedoni. Siccome vado spesso da mio fratello posso dire che non ho mai visto il viale d'accesso al condominio in buona manutenzione…
Quando sono tornato di sera a casa di mio fratello ho trovato mia TA col gesso al braccio destro per la caduta della mattinata. Ricordo che la macchia d'olio non era segnalata né visibile. Preciso che il giorno prima la macchia dove era caduta mia TA, non c'era, mentre c'erano le altre più piccole. Il viale è piccolo ed è comunque permesso il parcheggio d'auto ma quando mia TA è caduta non vi erano auto parcheggiate… Dal portone della scala al luogo di caduta nel cortile, intercorrono circa 5-6 metri da percorrere a piedi. Ricordo che il giorno dopo le macchie furono pulite.”
Ebbene i testi sentiti pur riconducendo casualmente la caduta della odierna appellante nella zona ove era presente una macchia d'olio non visibile e non segnalata (precisando che soltanto nell'avvicinarsi si rendevano conto della presenza di una macchia d'olio sull'asfalto e perché avevano modo di costatare che il pantalone e la borsa fossero sporchi di olio) e dichiarando di averla vista cadere all'improvviso, non sono stati in grado di descrivere con precisione la dinamica della caduta in relazione alla presunta insidia: essi hanno chiarito che si sono resi conto della presenza della macchia di olio solo dopo avere alzato la
. . Pt_1
Non essendo determinante l'esito della prova testimoniale, si impone la disamina degli ulteriori elementi istruttori:
- l'evento dannoso è avvenuto in mattinata, (ovvero alle ore 11:30 – 12:00) per cui la visibilità era buona, non sono state evidenziate circostanze di tempo o di luogo ostative alla visibilità (non sono state, infatti, allegate e provate ragioni di non visibilità oggettiva);
- non sono state dedotte circostanze soggettive inerenti all'attrice e negativamente incidenti su vista e mobilità;
- le foto del luogo del sinistro, risultano abbastanza nitide, ed evidenziano la presenza di una macchia d'olio di grandi dimensioni e di colore scuro, percepibile, nelle sue caratteristiche, con l'ordinaria diligenza;
(cfr. all. 10 fascicolo di primo grado :foto recanti la data del 22.02.2017);
- dalle deduzioni dell'appellante e dalle dichiarazioni testimoniali rese emerge inoltre che il cortile del non era in buono stato di manutenzione, con la presenza di diverse macchie di olio;
CP_1 circostanza ben nota all'appellante, per essere ivi residente (cfr. indirizzo appellante dichiarato negli atti processuali); circostanza che avrebbe dovuto elevare il suo livello di attenzione;
Ebbene tutti gli elementi istruttori quali sopra evidenziati vanno letti alla luce dei principi in materia di responsabilità ex art. 2051: la decisone della controversia in esame impone, infatti, di ripercorrere natura e presupposti della responsabilità per cose in custodia.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato solo dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, pagina 7 di 11 frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; n. 3297/2015 e Cass. civ. n.
21977/2022). In virtù del carattere oggettivo, e non presunto della responsabilità di cui all'art 2051 c.c.,
l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore. (Cass. civ. n. 20943/2022) Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità
e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. 29/07/2016, n. 15761 e Cass. civ. n. 37059/2022). In merito, tuttavia
è stato chiarito come la condotta del danneggiato ben può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (cfr Cass. ord. 31/10/2017, n.
25837): la responsabilità del custode può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato, caratterizzata dalla colpa ex art. 1227 c.c. (cfr in tal senso espressamente Cass. civ.
16034/2023 e da ultimo Cass. nn Cass. 9487/2024 , n. 9487 e 21064/2024 e n. 8449/2025).
In particolare, “la condotta imperita, imprudente o negligente del danneggiato” rileva se si pone come causa efficiente del danno. In tal senso occorre valutare: in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno e se il danneggiato ha rispettato il generale “dovere di ragionevole cautela”
(ovviamente tali valutazioni dovranno essere operate esclusivamente ex ante e non ex post). In tali ipotesi il fatto colposo della vittima vale ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, non sussistendo in questi casi la responsabilità dell'ente custode. (cfr. da ultimo Cass. 15355/2025 e già Cass.
18100/2020; cfr. anche Cass. civ, sez. III, 27 marzo 2020, n. 7580).
pagina 8 di 11 Ebbene, nel caso in esame l'appellante si duole del cattivo stato di manutenzione del bene comune allegando a sostegno delle proprie ragioni documentazione fotografica da cui si evince la presenza di ulteriori e diverse macchie d'olio sull'asfalto presenti in cortile da tempo e mai rimosse dal CP_1
Ebbene, proprio la consapevolezza del pericolo implicava un dovere di maggiore cautela ed un innalzamento del livello di attenzione.
Peraltro, la conoscenza pregressa dello stato dei luoghi ( la attrice è condomina ed ha allegato in termini espliciti la generale condizione di dissesto del cortile) non può non incidere sul grado di diligenza richiesto all'infortunata ( cfr Cass. n.19362/2022).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate, l'esame complessivo dell'istruttoria, determina nella scrivente il convincimento che l'accaduto debba essere ascritto ad esclusiva colpa dell'attore, configurandosi in capo allo stesso la violazione dei comuni obblighi di diligenza e prudenza, scaturenti dal generale c.d. "principio di auto-responsabilità" per cui "il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza"). Ed infatti, la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n.
24406, Cass. 14908/2019 e Cass. 19362/2022).
Da tutto quanto sopra argomentato deriva il rigetto dei primi due motivi di appello.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante, chiedeva la riforma della statuizione delle spese in primo grado;
statuizione con cui il Giudice onorario l'aveva condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti di tutti i convenuti;
ciò benchè la avesse rivolto la propria pretesa risarcitoria unicamente Pt_1 nei confronti del . CP_1
In merito si osserva che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa. (cfr. da ultimo Cass. n. 6144/2024).
pagina 9 di 11 Tenuto conto di tali coordinate giurisprudenziali giova osservare che il giudice di prime cure, atteso il rigetto della domanda attorea aveva correttamente condannato parte attrice al ristoro delle spese di lite in favore del convenuto . CP_1
Conforme a tali principi è anche la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della chiamata in garanzia (ente chiamato dal convenuto per essere Controparte_5 CP_1 eventualmente manlevato in caso di condanna), verificata e ritenuta la non arbitrarietà della chiamata in garanzia.
Per quanto concerne le spese dovute al terzo chiamato ed alla compagnia Controparte_9 [...]
(chiamata da quest'ultimo per essere manlevato in caso di condanna), deve osservarsi Controparte_6 invece quanto segue.
Tenuto conto della ritenuta inammissibilità della chiamata le spese riconosciute al Controparte_9 devono essere poste a carico del anche se lo stesso è risultato vittorioso Controparte_10 in entrambi i gradi di giudizio rispetto alla originaria attrice odierna appellante.
Le motivazioni sopra esposte sono estendibili anche alla chiamata in garanzia effettuata dal
[...] nei confronti della compagnia , attesa la verifica dell'astratta fondatezza CP_9 Controparte_4 della garanzia e la non arbitrarietà della chiamata.
Ed allora, in parziale riforma di quanto statuito dal Giudice Onorario, fermi gli importi riconosciuti in favore dei convenuti non essendo stato proposto appello sul quantum liquidato si dispone che:
- le spese di lite in favore del chiamato e della compagnia Controparte_9 Controparte_6 sono poste a carico del ciò nell'ammontare che sarà determinato in OP termini complessivi dalla scrivente . Ed infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione ( cfr da ultimo Cass. n. 8040/2025).
In ordine alle spese di lite del presente giudizio, dunque, si statuisce come da dispositivo con compensazione delle spese tra l'appellante ed il convenuto condominio e la sua assicurazione. Ciò atteso che è emersa dall'esame dell'istruttoria la effettiva verificazione del sinistro presso il bene ed CP_12 al contempo una condizione di stabile difetto di pulizia e manutenzione del cortile;
condizione che – seppure non determina l'imputabilità dell'evento all'ente di gestione in termini di nesso eziologico – fonda le eccezionali ragioni di compensazione delle spese del presente grado tra il soggetto leso ed il custode del pagina 10 di 11 cortile mal manutenuto. Le medesime argomentazioni, in virtù del principio di causalità innanzi richiamato fondano la compensazione delle spese tra la appellante e la P_
Fascia seconda della tabella n. 1 e fascia seconda della tabella n. 2 con dimidiazione dei valori medi - stante la assenza di ragioni di complessità giuridica ed istruttoria – vanno invece applicate per il calcolo dei compensi in favore del terzo chiamato e della compagnia che lo assicurava;
ciò attesa la inerzia del in relazione alla sua facoltà di sanatoria ex art 182 cpc nonché nel merito per la totale assenza CP_1 di prova in relazione alle allegazioni di responsabilità pur riferite al . CP_3
Si dà atto della insussistenza delle condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1 bis dell'art. 13; ciò attesa la riforma parziale del capo sulle spese.
PQM
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_3
- compensa le spese tra la appellante ed il e la OP Controparte_5
[...]
- dichiara inammissibile la domanda proposta dal nei confronti di OP
; Controparte_9
- condanna il al pagamento al pagamento in favore di e OP Controparte_9 della delle spese di lite;
spese che liquida in favore di ciascuno in € 1483,5 (per i due Controparte_4 gradi di giudizio) per compensi professionali oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge.
Napoli, 30/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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