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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2583/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2583/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ISABELLA Parte_1 C.F._1
SCORRANO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBA RONCA, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 10.9.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al con
[...] CP_1
assegnazione della casa familiare alla ricorrente convivente con le figlie, con previsione di un assegno di mantenimento a carico del ed in favore della nonché disporre, ex art 473 bis 70 CP_1 Pt_1
c.p.c., il divieto di avvicinamento del alla moglie , alle figlie e CP_1 Parte_1 Per_1 Per_2
conviventi con la madre, nonché alla casa familiare ovvero gli ulteriori e diversi ordini di protezione e tutela ritenuti necessari, con vittoria delle spese di lite.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.10.24 CP_1
nella quale ha aderito alla domanda di separazione dei coniugi, chiedendo tuttavia di rigettare la richiesta di addebito, di assegnare a sé la casa familiare e di rigettare la richiesta di assegno di mantenimento.
Con ordinanza del 3.10.2024, resa nel procedimento R.G. 2583/2024 sub 1, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“ordina a di cessare la condotta pregiudizievole in danno della coniuge indicata in Controparte_1 ricorso, conferma l'allontanamento del medesimo dalla casa familiare, già di fatto avvenuto, e ordina al medesimo di non avvicinarsi alla casa familiare, sita in Pescara alla via Rigopiano 52, e al luogo di lavoro della ricorrente, mantenendo una distanza di almeno 1.000 metri da detti luoghi e dalla coniuge;
dispone la durata di un anno dell'ordine di protezione, decorrente dalla data di eventuale scarcerazione di . Controparte_1
Nelle more del giudizio, con istanza congiunta depositata in data 2.12.2024, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Pescara, Località Circuito, alla Via Rigopiano 52 -concessa in locazione
l'11 settembre 2008, dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale per la Provincia di Pescara, con contratto Repertorio n. 32643, Posizione/Codice Utente n. 032663, Codice edificio 680284060,
Codice UI 205, al - individuata, al Catasto degli Immobili di Pescara, al foglio 19, Controparte_1
numero 1967, Subalterno 5, Categoria A3, Classe 3, viene assegnata alla sig.ra – con la Parte_1
quale convivono le figlie maggiorenni ( e Per_2 C.F._3 Per_1
( )- unitamente alle pertinenze, agli arredi ed ai beni mobili in essa contenuti. C.F._4
pagina 2 di 4 3) Il contratto di locazione sarà volturato in favore della sig.ra ai sensi e per gli effetti di Parte_1
cui all'art 16, ultimo comma, L. Regionale 96/96;
4) Il sig. è attualmente domiciliato in Città S. Angelo, alla Via Illuminati 1, presso il sig. CP_1
; Testimone_1
5) i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro né a titolo di assegno di mantenimento né ad altro titolo;
6) il sig. si obbliga al rispetto delle misure cautelari disposte con ordinanza del 3 ottobre CP_1
2024, regolarmente notificata;
7) il sig. potrà riprendere, dalla casa coniugale, per il tramite di persona da delegare, i beni e CP_1
gli effetti personali. Il resistente si obbliga a comunicare il nominativo del delegato e, con congruo anticipo, la data e l'ora del ritiro dei beni;
8) nulla in ordine alle spese legali essendo entrambe le parti assistite con il patrocinio a spese dello stato.”.
La separazione può essere pronunciata, essendo intervenuti fatti tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi, come affermato concordemente dai medesimi, e il predetto accordo può essere recepito in quanto non contrario a norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito della lite, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
coniugati in Pescara il 17.9.1994 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pescara al n. 72, parte II, Serie A, anno 1994) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 28 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 4 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2583/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ISABELLA Parte_1 C.F._1
SCORRANO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBA RONCA, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 10.9.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al con
[...] CP_1
assegnazione della casa familiare alla ricorrente convivente con le figlie, con previsione di un assegno di mantenimento a carico del ed in favore della nonché disporre, ex art 473 bis 70 CP_1 Pt_1
c.p.c., il divieto di avvicinamento del alla moglie , alle figlie e CP_1 Parte_1 Per_1 Per_2
conviventi con la madre, nonché alla casa familiare ovvero gli ulteriori e diversi ordini di protezione e tutela ritenuti necessari, con vittoria delle spese di lite.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.10.24 CP_1
nella quale ha aderito alla domanda di separazione dei coniugi, chiedendo tuttavia di rigettare la richiesta di addebito, di assegnare a sé la casa familiare e di rigettare la richiesta di assegno di mantenimento.
Con ordinanza del 3.10.2024, resa nel procedimento R.G. 2583/2024 sub 1, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“ordina a di cessare la condotta pregiudizievole in danno della coniuge indicata in Controparte_1 ricorso, conferma l'allontanamento del medesimo dalla casa familiare, già di fatto avvenuto, e ordina al medesimo di non avvicinarsi alla casa familiare, sita in Pescara alla via Rigopiano 52, e al luogo di lavoro della ricorrente, mantenendo una distanza di almeno 1.000 metri da detti luoghi e dalla coniuge;
dispone la durata di un anno dell'ordine di protezione, decorrente dalla data di eventuale scarcerazione di . Controparte_1
Nelle more del giudizio, con istanza congiunta depositata in data 2.12.2024, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Pescara, Località Circuito, alla Via Rigopiano 52 -concessa in locazione
l'11 settembre 2008, dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale per la Provincia di Pescara, con contratto Repertorio n. 32643, Posizione/Codice Utente n. 032663, Codice edificio 680284060,
Codice UI 205, al - individuata, al Catasto degli Immobili di Pescara, al foglio 19, Controparte_1
numero 1967, Subalterno 5, Categoria A3, Classe 3, viene assegnata alla sig.ra – con la Parte_1
quale convivono le figlie maggiorenni ( e Per_2 C.F._3 Per_1
( )- unitamente alle pertinenze, agli arredi ed ai beni mobili in essa contenuti. C.F._4
pagina 2 di 4 3) Il contratto di locazione sarà volturato in favore della sig.ra ai sensi e per gli effetti di Parte_1
cui all'art 16, ultimo comma, L. Regionale 96/96;
4) Il sig. è attualmente domiciliato in Città S. Angelo, alla Via Illuminati 1, presso il sig. CP_1
; Testimone_1
5) i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro né a titolo di assegno di mantenimento né ad altro titolo;
6) il sig. si obbliga al rispetto delle misure cautelari disposte con ordinanza del 3 ottobre CP_1
2024, regolarmente notificata;
7) il sig. potrà riprendere, dalla casa coniugale, per il tramite di persona da delegare, i beni e CP_1
gli effetti personali. Il resistente si obbliga a comunicare il nominativo del delegato e, con congruo anticipo, la data e l'ora del ritiro dei beni;
8) nulla in ordine alle spese legali essendo entrambe le parti assistite con il patrocinio a spese dello stato.”.
La separazione può essere pronunciata, essendo intervenuti fatti tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi, come affermato concordemente dai medesimi, e il predetto accordo può essere recepito in quanto non contrario a norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito della lite, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
coniugati in Pescara il 17.9.1994 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pescara al n. 72, parte II, Serie A, anno 1994) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 28 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 4 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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