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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/08/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 442/2023 del Tribunale di
Massa promossa da:
quale impresa designata per la Regione Parte_1
Toscana dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio
Parigi e Riccardo Amantini, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Firenze, Via XX Settembre n. 6, come da mandato in atti
Appellante
contro e rappresentati Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e difesi dall'Avv. Francesca Gaggi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Massa, Piazza Aranci, 29, come da mandato in atti
Appellati nonché appellanti incidentali e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_4
difeso dagli Avv.ti Stefania Gualtieri e Giuseppe Zane, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Inail in Genova, via Gabriele D'Annunzio n. 76, come da mandato in atti
Appellato nonché appellante incidentale nonché contro
, , , Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8
Appellati contumaci
Controparte_9
Appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 442/2023 del Tribunale di Massa: SULL'APPELLO
PRINCIPALE DI : • accogliere il 1° motivo di appello Parte_2
formulato da ed, in conseguenza, si chiede che l'adita Corte voglia Parte_1
accertare e dichiarare che la somma dovuta in favore di a titolo di danno CP_4
patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa specifica sia di € 42.302,07
(in valuta del 5.12.2019) anzichè quella di € 280.632,14 liquidata in detta sentenza (sempre in valuta del 5.12.2019); • accogliere il 2° motivo di appello formulato da ed in conseguenza si chiede che l'adita Corte voglia: Parte_1
− riconoscere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sull'importo di €
26.461,74 riconosciuto a titolo di inabilità temporanea, nonché sugli acconti e ratei già pagati risultanti dall'attestato di costo del 5.12.2019 (di cui € 35.516,98 per danno non patrimoniale ed € 42.302,07 per danno patrimoniale come da
1° motivo di appello) da calcolarsi dalle singole date di pagamento fino al saldo effettivo. − non riconoscere dovuta la rivalutazione e gli interessi legali sulle somme relative alla rendita futura. − o comunque in subordine applicare il criterio di calcolo ritenuto di Giustizia dalla Corte. • In conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello, rideterminare l'ammontare delle somme dovute in favore di . • Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia CP_4
condannare alla restituzione in favore di i tutte quelle somme CP_4 Parte_1
che risulteranno pagate in misura superiore a quella che sarà ritenuta giusta in forza dell'accoglimento del presente atto di appello, con interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella del rimborso, e ciò sia con riguardo all'importo di € 290.000,00 già corrisposto spontaneamente da in data 4.12.2023, sia con riguardo a quelle somme che l'odierna Parte_1
appellante sarà eventualmente costretta, obtorto collo, a pagare ad in CP_4
esecuzione della sentenza di 1° grado. * * * SULL'APPELLO INCIDENTALE
PROPOSTO DA In via preliminare ed assorbente, dichiarare CP_4
l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da per CP_4
violazione dell'art. 343 1° comma cpc. Nella denegata ipotesi, rigettare entrambi i motivi di appello in quanto infondati sia in fatto che in diritto. * * *
SULL'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DAI CP_10 CP_1
, , In via
[...] Controparte_2 Controparte_3
preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto dagli appellati per violazione dell'art. 334 1° comma cpc. Nella denegata ipotesi, rigettare entrambi i motivi di appello in quanto infondati sia in fatto che in diritto. IN OGNI CASO Con vittoria di compensi professionali e spese del presente grado di giudizio ex DM. n. 147/2022 e ss.mm.” Per gli appellati nonché appellanti incidentali Controparte_1 [...]
e : CP_2 Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reicetis, in totale accoglimen to dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado:- affermare l'esclusione della responsabilità dell'erede di Persona_1 [...]
e dei chiamati e nel CP_1 Controparte_2 Controparte_3
sinistro stradale dedotto in causa per tutte le motivazioni indicate in atti e per l'effetto che nulla sono tenuti a versare a titolo risarcitorio dichiarandosi esclusivo responsabile il conducente del mezzo;
-in subordine affermarsi la responsabilità dell el determinismo dell'evento e dichiararsi lo stesso CP_9
tenuto in solido al risarcimento del danno a favore degli originari attori. Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio”
Per l'appellato nonché appellante incidentale CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in tesi, respingere l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
e in quanto infondati in fatto e CP_1 Controparte_2 Persona_2
in diritto, confermando in toto la sentenza impugnata, previa correzione dell'errore di calcolo dovuto ad errore materiale richiesta da sub 1.2 della CP_4
propria comparsa di costituzione in appello;
in ipotesi subordinata, accogliere l'appello incidentale condizionato proposto da e riconoscere dovuta ad CP_4
in via di surroga l'intera somma di € 280.602,14 liquidata in sentenza, così CP_4
riquantificata: danno patrimoniale passato da lucro cessante per € 72.435,09; danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica futura per
€ 98.014,32, e comunque una somma non inferiore a € 74.469,21, quest'ultima da riconoscere in ogni caso per effetto della correzione di errore materiale/di calcolo, come sopra spiegato;
altresì confermare/riconoscere la debenza della voce di danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica in €
110.152,73; in ogni caso, condannare parte appellante al pagamento di quanto risulterà ancora dovuto all , detratti € 272.500,00 corrisposti e incassati CP_11
da a titolo di acconto, e al pagamento delle spese legali di ambedue i gradi CP_4
di giudizio, oltre oneri riflessi del 23,81%, in luogo di IVA e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_5 CP_6
in proprio ed in qualità di titolari della responsabilità genitoriale sui figli
[...]
minori e , convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale CP_8 CP_7
di Massa, in proprio e in qualità di genitore di Controparte_1 [...]
e , quali eredi di nonché Controparte_2 Controparte_3 Persona_3
in veste di impresa designata per la gestione Controparte_12
del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada per la Regione Toscana, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in Massa il 12.04.2011.
Gli attori, a sostegno della domanda, deducevano che: -alle ore 07.30 circa,
, mentre percorreva alla guida del motociclo tg. AJ18091 Controparte_5
di proprietà di la via Massa Avenza per recarsi al lavoro Persona_4
presso i cantieri della società VFT S.r.l., veniva urtato da un furgone tg.
MS256298, di proprietà di e condotto nell'occasione da Persona_3
-detto furgone, parcheggiato a lato di via Massa Avenza, Controparte_9
si immetteva nella circolazione omettendo di azionare l'indicatore di direzione nonché di concedere la precedenza al motociclo condotto da , che CP_5
sopraggiungeva; -a causa dell'urto violento, veniva sbalzato dal CP_5
motociclo contro l'auto Seat tg. DN471WY, di proprietà di e CP_13
condotta da la quale, effettuando manovra di retromarcia da Persona_5
un'abitazione privata, si immetteva nella strada pubblica;
-intervenivano i
Carabinieri di Massa per i rilievi del caso, dai quali risultava la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro del mezzo tg. MS256298, di proprietà di , deceduto in Bangladesh in data 28.12.2010, e condotto Persona_3
da che risultava non coperto da alcuna assicurazione al Controparte_9
momento del sinistro;
-la responsabilità esclusiva del furgone era accertata e acclarata in sede penale, a seguito di querela sporta dallo stesso , dalla CP_5
sentenza n.45 emessa dal Tribunale di Massa in data 30.10.2014 e passata in giudicato il 21.03.2015; -Promta riportava lesioni gravissime, per le quali veniva dapprima trasportato al P.S. di Carrara, e poi immediatamente ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale di Pisa in stato di coma farmacologico per oltre 30gg; -a Pisa veniva sottoposto ad una serie di interventi chirurgici e dimesso in data 29.06.2011 per effettuare terapie riabilitative presso l'AS ; -il sinistro integrava gli estremi CP_14
dell'infortunio in itinere, in quanto avvenuto durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa, e veniva riconosciuto come tale da che valutava le lesioni subite dall'attore CP_4
nella misura del 40% e provvedeva ad erogare la relativa rendita.
agiva, quindi, in giudizio per richiedere il risarcimento dei Controparte_5
danni, patrimoniali e non, subiti nell'evento per cui è causa, mentre la moglie ed i figli richiedevano il risarcimento del danno dai medesimi subito a causa delle macro lesioni riportate dal proprio congiunto.
Si costituiva in giudizio la quale contestando la domanda attorea in Parte_1
punto quantum debeatur, eccepiva l'eccessività delle pretese avanzate sia da sia dai congiunti dello stesso. Faceva, inoltre, presente che l'attore CP_5
aveva già ricevuto da un indennizzo per le lesioni subite nel CP_5 CP_4
sinistro riconosciuto quale infortunio in itinere, ed in ragione di ciò chiedeva al
Tribunale di poter chiamare in causa al fine di quantificare le somme CP_4
dovute all'Ente a titolo di surroga, e dall'altro per accertare l'eventuale danno differenziale dovuto in favore del . CP_5
Si costituiva in giudizio anche in proprio e in qualità di Controparte_1
titolare della responsabilità genitoriale sui figli e Controparte_2 [...] tutti in qualità di eredi di proprietario del Persona_6 Persona_3
furgone tg. MS256298 non assicurato. In particolare, Controparte_1
deduceva versarsi in ipotesi di sinistro cagionato da veicolo circolante contro la volontà del proprietario e, in forza di ciò, chiedeva poter chiamare in causa affinché venisse condannato a corrispondere il Controparte_9
risarcimento eventualmente spettante in favore degli attori.
Autorizzate le chiamate in causa, si costituiva in giudizio dichiarando CP_4
di volersi surrogare ai diritti dell'assicurato per le somme al medesimo CP_5
corrisposte nei limiti del loro importo e del danno civilistico, chiedendo quindi la condanna di e di al pagamento in proprio Controparte_1 Parte_1
favore della somma di € 378.365,69.
Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di chiamata in causa di terzo, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata Controparte_9
la contumacia.
Il Giudice di primo grado, istruita la causa mediante prove documentali e testimoniali nonché CTU medico legale, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “- Dichiara che la responsabilità esclusiva della causazione del sinistro stradale oggetto di giudizio è da ascrivere ad Controparte_9
quale conducente del furgone tg. M8256298, già di proprietà del fu Per_3
- Dichiara tenuti e condanna i convenuti
[...] Controparte_1 CP_8
e , quali coeredi di (questi ultimi minori
[...] CP_7 Persona_3
rappresentati in giudizio dalla prima, quale esercente la responsabilità genitoriale, ciascuno nei limiti della rispettiva quota ereditaria, pari ad 1/3 (ex art. 581 c.p.c.), nonché, in solido (e per intero) Controparte_12
(quale impresa designata dal Fondo Vittime della Strada per la Regione
Toscana) al pagamento in favore dell'attore , della somma Controparte_5
complessiva di € 203.368,59 (comprensiva di sorte capitale devalutata, in misura “differenziale” quanto al ristoro del danno biologico permanente, rivalutazione monetaria ed interessi legali), a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da quest'ultimo subiti in dipendenza del sinistro oggetto di giudizio. - Dichiara tenute e condanna le parti convenute - in solido tra loro, ma nei limiti delle rispettive quote ereditarie, determinate ex art. 581 c.c., quanto a ed ai figli minori e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
- al pagamento, in favore di , della somma di € 34.069,91 (di
[...] CP_6
cui € 24.677,42 per sorte capitale devalutata, € 5.922,58 per rivalutazione monetaria ed € 3.469,91 per interessi legali), in favore del minore CP_8
della somma di € 37.076,76 (di cui € 26.854,84 per sorte capitale devalutata,
€ 6.445,16 per rivalutazione monetaria ed € 3.776,07 per interessi legali) ed in favore di della somma di € 37.076,76 (di cui € 26.854,84 per sorte CP_7
capitale devalutata, € 6.445,16 per rivalutazione monetaria ed € 3.776,07 per interessi legali), a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali riflessi subiti dal predetti attori. - Dichiara tenuti e condanna ed i suoi Controparte_1
figli minori e – quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 Per_3
proprietario dell'automezzo tg. M8256298) e quindi ciascuno nei limiti
[...]
della rispettiva quota ereditaria, pari ad 1/3, a norma dell'art. 581 c.c. – in solido con già (in qualità di Controparte_12 Controparte_15
impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per Regione
Toscana), quest'ultima tenuta per l'intero, al pagamento in favore dell CP_4
in via di surroga, ex art. 1916 c.c. e art. 142 del D.Lgs. n. 209 /2005, di quanto riconosciuto all'attore a titolo di prestazioni indennitarie Controparte_5
assicurative in riferimento al ridetto sinistro, ammesso alla tutela assicurativa prevista per gli infortuni sul lavoro, per la somma complessiva € 621.097,53 (di cui € 449.871,52 per sorte capitale devalutata alla data dell'illecito €
107.969,16 per rivalutazione monetaria ed € 63.256,85 per interessi legali). -
Condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori e (in proprio Controparte_5 CP_6
ed in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori CP_8
e ), che liquida in complessivi € 31.527,00, di cui € 1.527,00 per CP_7 esborsi ed anticipazioni ed € 30.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge. -
Condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore dell che liquida in complessivi € 15.000,00 per CP_4
compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge. Pone definitivamente a carico degli eredi di Pt_3
e di quale impresa designata dal Fondo
[...] Controparte_12
di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Toscana, in solido tra loro, il compenso liquidato in favore del C.T.U. dott. con decreto Persona_7
depositato il 10.08.2019 agli atti.”
Avverso la pronuncia proponeva appello Parte_1
domandando, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che la somma dovuta in favore di a titolo di danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa CP_4
specifica era pari ad € 42.302,07 anziché € 280.632,14, come liquidata in sentenza, riconoscere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sull'importo di € 26.461,74 riconosciuto a titolo di inabilità temporanea, nonché sugli acconti e ratei già pagati, ma non riconoscere dovuta la rivalutazione e gli interessi legali sulle somme relative alla rendita futura, o comunque in subordine applicare il criterio di calcolo ritenuto di Giustizia dalla Corte.
Chiedeva condannare alla restituzione in favore di di tutte CP_4 Parte_1
quelle somme pagate in misura superiore a quella ritenuta corretta.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 [...]
domandando affermare l'esclusione della loro responsabilità nel Persona_6
sinistro stradale, e dichiararsi per l'effetto la responsabilità esclusiva del conducente del mezzo o, in subordine, dichiarare lo Controparte_9
stesso tenuto in solido al risarcimento del danno a favore degli originari attori.
Spiegavano all'uopo appello incidentale censurando la statuizione del
Tribunale per errata valutazione delle risultanze istruttorie circa l'operatività dell'art. 2054, 3 comma, c.c., nonché per omessa pronuncia sulla domanda di chiamata in garanzia nei confronti del conducente del mezzo.
Si costituiva, altresì, in giudizio il quale chiedeva respingere l'appello CP_4
principale in quanto infondato in fatto e in diritto o, in subordine, riconoscere dovuta ad in via di surroga l'intera somma di € 280.602,14 liquidata in CP_4
sentenza, con condanna di parte appellante al pagamento di quanto ancora dovuto, detratti € 272.500,00 corrisposti e incassati a titolo di acconto.
Proponeva appello incidentale condizionato censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva limitato il danno patrimoniale da lucro cessante subito da , affermando che non poteva ritenersi che la differenza CP_5
reddituale di € 10.347,87 si fosse effettivamente presentata in ciascuno degli anni intercorsi dalla data del sinistro a quello della decisione. Chiedeva, pertanto, ottenere la riforma della sentenza sia in riferimento alla quantificazione del danno passato da lucro cessante sia in riferimento al danno futuro.
Con provvedimento del 11.09.2024 questa Corte, verificata la ritualità della notificazione dell'atto d'appello e la mancata costituzione in giudizio, dichiarava la contumacia di , , , Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8
e rigettando, altresì, l'istanza di sospensione della Controparte_9
provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.
Con provvedimento del 2.7.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 01.07.2025, visto l'art. 352
c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo l'assunto dell'appellante principale la sentenza impugnata CP_12
erra laddove, trattando della liquidazione del danno in favore di , non CP_4
riconosce il danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa specifica nella somma di € 42.302,07 in moneta del 5.12.2019, bensì in quella di € 280.632,14.
L'errore – secondo l'assunto dell'appellante – consiste nel riconoscere a CP_4
la spettanza di tutta la voce di danno patrimoniale riconosciuta al Promta a titolo di rendita ex art. 13 comma 2 lettera b D. Lgs. N. 38/2000 per un totale di
€ 280.602,14 (di cui € 60.602,84 per ratei già percepiti ed € 220.029,30 per la quota a tale titolo del valore capitalizzato della rendita calcolato al 05.12.2019), pur trattandosi di somma superiore rispetto al danno patrimoniale civilistico accertato a titolo di riduzione di capacità lavorativa specifica subita dal . CP_5
Tale danno, infatti, e' individuato nell'importo complessivo di € 49.155,25 pari ad € 10.347,87 (quale differenza reddituale registrata per l'anno 2017) ed €
38.807,38 per riduzione della capacità lavorativa specifica futura.
La sentenza appellata evidenzia che : “in funzione indennitaria rispetto ai danni patrimoniali derivati dal sinistro, all'assicurato risultano essere state riconosciute le seguenti prestazioni nel contesto della tutela I.N.A.I.L.: la diaria da inabilità lavorativa temporanea, per il periodo dal 12.04.2011 al 13.06.2012, per complessivi 425 giorni (€ 26.461,74) e la quota di rendita imputata ad indennizzo della riduzione di capacità lavorativa specifica riconosciuta in ambito assicurativo sociale, ai sensi della lett. b) del succitato art. 13 comma 2 del D.Lgs. n. 38/2000 (€ 280.602,14, di cui € 60.602,84 per ratei già percepiti ed € 220.029,30 per la quota a tale titolo del valore capitalizzato della rendita calcolato al 05.12.2019). A titolo di rimborso delle spese mediche e per certificazioni anticipate (ex artt. 86 e segg. del D.P.R. n. 1124/1965), risulta liquidato da parte dell' il complessivo importo di € 152,97, per quanto CP_4
emerge dalla richiamata attestazione. Il totale delle prestazioni indennitarie inerenti a danni patrimoniali a carico dell' ammonta, pertanto, ad € CP_4
307.216,85 (€ 26.461,74 + € 280.602,14 + € 152,97). A fronte del riconoscimento, da parte dell'ente assicuratore, di detto complessivo importo in favore del e del totale dei danni patrimoniali astrattamente ristorabili CP_5 in ambito civilistico, corrispondenti alla riduzione di capacità lavorativa specifica, per l'importo, evidentemente inferiore, di € 49.155,25 in valuta della data della presente sentenza (di cui € 10.347,87 per la flessione reddituale già verificatasi, nei limiti di quanto dimostrato in giudizio, vale a dire con esclusivo riferimento all'anno 2017, ed € 38.807,38 in prospettiva futura), non si configura, evidentemente, alcun pregiudizio patrimoniale differenziale da risarcire al predetto attore da parte degli eredi del responsabile civile e della coobbligata Controparte_12
Secondo l'assunto di le somme riconosciute da al lavoratore Parte_1 CP_4
in forza dell'assicurazione obbligatoria ex lege sono inopponibili al responsabile civile se non nei limiti del danno civilistico accertato, ed infatti lo stesso , nel costituirsi in giudizio, aveva indicato di surrogarsi “nei limiti CP_4
del loro importo e del danno civilistico”.
L'appellato in ordine alle censure dell'appellante circa il riconoscimento CP_4
della maggior somma di € 280.602,14 ritiene che il Tribunale abbia liquidato in favore di l'intera somma da questo sborsata ai sensi della lett. b) art. 13 CP_4
comma 2 D.lgs. 38/2000 (€ 280.632,14, di cui € 60.602,84 a titolo di ratei già corrisposti ed € 220.029,30 a titolo di rendita capitalizzata),computando sia i danni da riduzione della capacità lavorativa specifica che quelli incidenti sulla capacità lavorativa generica, equitativamente calcolati.
Si tratta di una affermazione che non trova riscontro alcuno nel contenuto della sentenza.
Il motivo merita invece accoglimento.
Orbene, l'azione di rivalsa, anch'essa definita di surroga nella rubrica dell'art. 142, d. lgs. n. 209/2005, consente il recupero delle somme indennizzate da parte di in misura che non può superare l'importo dovuto dal responsabile CP_4
civile a titolo di risarcimento, in quanto il subentro dell'assicuratore è operato
“nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili” (art. 1916 c.c.). l' una volta indennizzata la vittima del sinistro, qualora l'infortunio sia la CP_4
conseguenza di un fatto illecito, procede al recupero delle prestazioni erogate, avendo diritto di ottenere direttamente dalla medesima impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione (art. 28, legge n. 990/1969, oggi trasfuso nell'art. 142, comma 1,
d.lgs. n. 209/2005).
Con l'azione di surrogazione, l'assicuratore sociale acquista a titolo derivativo il diritto di credito maturato dal danneggiato nei confronti del responsabile civile, con il limite di non poter pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, e di non poter pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest'ultimo ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile.
Perché una surrogazione possa avvenire, è infatti necessario che il surrogato sia creditore del terzo, ma se il terzo non ha causato danno al surrogato ovvero gliene ha causato uno di entità inferiore all'importo versato dall'assicuratore sociale, per questa parte il credito risarcitorio non esiste e, pertanto, non può essere acquisito dall'assicuratore sociale a titolo di surrogazione.
La Suprema Corte (Cassazione Civile, Sez. 3, 21 ottobre 2022, n. 31139) ha statuito che: “A norma dell'art. 142, comma 1, cit., l'assicuratore sociale ha diritto di ottenere “direttamente dall'impresa di assicurazione» il rimborso «delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione”.
Sempre la Suprema Corte ha chiarito che la surrogazione dell'assicuratore di cui all'art. 1916 cit. ha un triplice scopo: evitare l'arricchimento dell'assicurato, che deriverebbe dalla possibilità di cumulare indennizzo e risarcimento;
evitare l'arricchimento del responsabile, il quale, se non esistesse la surrogazione, beneficerebbe indirettamente della copertura assicurativa contro i danni stipulata dal danneggiato;
consentire all'assicuratore di abbassare il costo generale dei sinistri e di conseguenza i premi puri applicati per le categorie di rischi omogenei (Cass 14 ottobre 2016, n. 20740).
Proprio in relazione alla surrogazione da parte dell è stato poi affermato CP_4
che la rendita da esso versata alla vittima o ai suoi congiunti ha lo scopo di venire incontro allo stato di bisogno nel quale essi verranno presumibilmente a trovarsi a causa dell'incidente e della conseguente diminuzione o totale perdita del contributo economico che il lavoratore apportava alla sua famiglia.
E poiché la rendita erogata dall ha lo scopo di indennizzare il solo CP_4
pregiudizio patrimoniale, e non anche il danno non patrimoniale, “la c.d. compensatio lucri cum damno non opera quando il vantaggio conseguito dalla vittima dopo il fatto illecito sia destinato a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui ha chiesto il risarcimento” (così ordinanza Cass 18 ottobre
2019, n. 26647 e pronuncia Sezioni Unite 22 maggio 2018, n. 12566).
Ne consegue che, la sentenza appellata ha indicato a titolo di danni in ambito civilistico, l'importo di € 49.155,25 in valuta della data della presente sentenza, in accoglimento del motivo, che deve essere riconosciuto il diritto di a CP_4
surrogarsi limitatamente alla somma di 42.302,07 (in valuta del 5.12.2019) a titolo di danno patrimoniale.
ha svolto appello incidentale condizionato nel caso di riforma della CP_4
statuizione che riconosceva all'ente la spettanza dell'intera somma erogata a titolo di danno patrimoniale (ratei e rendita capitalizzata per € 280.602,14).
Stante l'accoglimento del primo motivo d'appello di , si passa Parte_1
pertanto ad esaminare l'appello incidentale condizionato con il quale CP_4
chiede la riforma della sentenza sia in riferimento alla quantificazione del danno passato da lucro cessante (€ 72.435,09) sia in riferimento al danno futuro (€ 98.014,32) sommando i quali si ottiene un danno, sempre riferito alla capacità lavorativa specifica, di € 170.449,41.
Secondo l'appellante incidentale la quantificazione del danno da lucro cessante nella somma di € 10.347,87 (relativa al solo anno 2017) è erronea, dal momento che il Tribunale avrebbe dovuto valutare la sussistenza di una diminuzione del reddito per tutti gli anni dal 2010 al 2017, addivenendo così ad ottenere la riduzione per sette anni nell'importo, con un con un complessivo danno risarcibile sotto questo profilo di € 72.435,09.
Indica il dato comunque corretto di reddito pari ad € 20.881,97, per cui si doveva addivenire comunque all'individuazione della diversa e maggior somma di € 74.469,21 (€ 20.881,97 x 20% x 17,831), in luogo di € 38.807,38 indicati in sentenza, dando atto che il reddito era stato così inizialmente indicato correttamente dallo stesso Tribunale.
Da ultimo, chiede che la sentenza sia riformata laddove il Tribunale ha applicato il coefficiente di rivalutazione previsto dalla Tabella allegata al R.D.
1403/1922.
L'appellante incidentale conclusivamente insta quindi per sentire “riconoscere dovuta ad in via di surroga l'intera somma di € 280.602,14 liquidata in CP_4
sentenza, così riquantificata: danno patrimoniale passato da lucro cessante per € 72.435,09; danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica futura per € 98.014,32, e comunque una somma non inferiore a €
74.469,21, quest'ultima da riconoscere in ogni caso per effetto della correzione di errore materiale/di calcolo, come sopra spiegato;
altresì confermare/riconoscere la debenza della voce di danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica in € 110.152,73”.
educe la tardività dell'appello incidentale in quanto avrebbe dovuto Parte_1
essere proposto almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione in appello al 25.7.2024, mentre invece si è costituita il 11.7.2024. CP_4
viene a sostenere di avere per mero scrupolo svolto appello incidentale, CP_4
non ritenendo lo strumento necessario a fronte delle difese svolte.
Invero, considerato che si tratta di “riquantificazione” di somme - come la stessa parte appellante incidentale deduce – secondo criteri differenti rispetto ai calcoli operati dalla pronuncia impugnata, come correttamente e testualmente indicato dalla stessa , si verte proprio in ipotesi di appello CP_4
incidentale; viceversa – in assenza dello stesso - sulla quantificazione secondo i criteri adottati dal Tribunale dovrebbe intendersi sceso il giudicato. Neppure emerge una evidente svista da parte del giudice, con riferimento al dato reddituale, che ne consenta l'immediata rilevabilità (in considerazione dei numerosi dati da considerarsi) come tale emendabile senza ricorrere al rimedio dell'impugnazione.
Conclusivamente, l'appello incidentale di è dichiarato inammissibile. CP_4
Con il secondo motivo di doglianza l'appellante principale i duole Parte_1
del fatto che il Tribunale ha ritenuto di riconoscere su tutte le somme liquidate in favore di la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del CP_4
sinistro alla data della sentenza, così statuendo: “In conformità ai criteri di calcolo sin qui esposti, ai fini della liquidazione la suindicata complessiva somma di € 482.262,27 (spettanti all' a titolo di surroga, per le CP_4
prestazioni erogate ed erogande in favore dell'infortunato assicurato), va devalutata dal 05.12.2019 (alla quale sono state ragguagliate e quantificate le singole specifiche ragioni di credito nella suddetta misura totale) fino al
12.04.2011, data del sinistro (€ 449.871,52) e quindi maggiorata – d'ufficio (per quanto sopra chiarito) - di interessi legali maturati sulla medesima somma totale devalutata, con decorrenza da tale ultima data fino a quella della presente sentenza. In virtù di tale calcolo, la statuizione condannatoria a carico delle parti convenute viene emessa per complessivi € 621.097,53 (di cui €
449.871,52 per sorte capitale devalutata, € 107.969,16 per rivalutazione ed €
63.256,85 per interessi legali)”.
Secondo è corretto il riconoscimento di rivalutazione monetaria e di Parte_1
interessi legali sull'importo di € 26.461,74 riconosciuto a titolo di inabilità temporanea, e sugli acconti e ratei già pagati (di cui € 35.516,98 per danno non patrimoniale ed € 42.302,07 per danno patrimoniale), mentre nessun riconoscimento di rivalutazione ed interessi legali può operare sulla rendita futura.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo d'appello che esclude la corresponsione in favore di dell'importo relativo al valore capitalizzato CP_4
della rendita futura.
Anche gli appellati e Controparte_1 Controparte_2 [...]
formulano motivi d' appello incidentale, dei quali CP_3 Parte_1
eccepisce l'inammissibilità ai sensi dell'art. 334 1° comma cpc, in quanto i due motivi di impugnazione riguardano un capo della sentenza che non è stato oggetto dell'impugnazione principale proposta da Parte_1
In particolare, dagli appellati è impugnato il capo della sentenza che statuisce che il sinistro è stato causato da un veicolo non assicurato (ex art. 283 lettera
B Codice Assicurazioni) anziché da un veicolo circolante prohibente domino
(ex art. art. 283 lettera D Codice Assicurazioni) ed il capo della sentenza che ha omesso di condannare in qualità di conducente del Controparte_9
furgone responsabile del sinistro, in solido con gli appellati.
L'eccezione di inammissibilità è infondata, in quanto l'impugnazione incidentale tardiva – da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione – può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi,
l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur) (si v. Cass., ord 15100/2024).
Con il primo motivo di appello incidentale è dedotta l'erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie circa l'operativita' dell'art 2054, 3 comma, cc.
La sentenza afferma che la responsabilità discende dal fatto che gli eredi di già proprietario del furgone, non hanno manifestato la Persona_3
volontà contraria a che il mezzo circolasse. La decisione avrebbe errato nel non valutare che questi non avrebbero potuto impedire la circolazione del mezzo, del quale neppure conoscevano l'esistenza, in quanto “al momento della morte del loro dante causa, avve-nuta dopo una malattia che di fatto lo ha reso allettato per gli ultimi mesi di vita, i figli avevano 9 e 6 anni e la vedova non parlava neppure l'italiano.” Sul punto richiamano la testimonianza di una conoscente, secondo la quale la parte non poteva assolutamente Tes_1
interessarsi degli affari del marito.
Con il secondo motivo gli appellanti incidentali si dolgono del fatto che
Tribunale ha autorizzato la chiamata in causa del conducente del mezzo condannato in sede penale, ma ne ha escluso ogni Parte_4
responsabilità civile.
La sentenza appellata afferma che sia provata la circolazione del mezzo invito domino, ma che manca la dimostrazione che la circolazione sia avvenuta contro la volontà dello stesso Sul punto non è reputata Controparte_17
sufficiente la dimostrazione, confermata dalle testimonianze rese in giudizio, che il furgone si trovava in uso ad fratello di Controparte_9 Per_3
per essersene il primo di fatto impossessato, in esito a rapporti -
[...]
anche economici – intercorsi tra i fratelli.
La circostanza che le condizioni di salute del proprietario avrebbe impedito ogni intervento - dedotta dagli eredi di questi – non spiega rilievo dal momento il il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà"
(prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Cass. 15521/2006; Cass. 15478/2011)”
A fronte della oggettiva responsabilità del proprietario l'appellante era tenuto a provare il comportamento ostativo, che neppure allega limitandosi ad indicare un vizio di conoscenza che però non spiega rilievo.
Il primo motivo è pertanto infondato.
Il motivo subordinato non può venire accolto dal momento che parte attrice in primo grado non aveva formulato domanda nei confronti del terzo chiamato, mentre gli eredi del proprietario non hanno formulato domanda di rivalsa o e pertanto non hanno interesse a rilevare la responsabilità del conducente. Sul punto giova riportare la statuizione di cui alla pronuncia n 542/2020 della
Suprema Corte, secondo la quale “la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è, invero, prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali. Pertanto se il condebitore non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, perchè essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero” (conf. Cass.
22606/2006).
Il motivo è pertanto inammissibile.
Trovano conferma le statuizioni di primo grado con riferimento alla liquidazione delle spese di lite ad accezione di quanto di seguito con riferimento alla posizione di ed in quanto la misura della parziale reciproca CP_18 CP_4 soccombenza comporta la condanna di alla refusione del 50% delle CP_4
spese di lite in favore di che si liquida come in dispositivo in CP_12
conformità al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività defensionale richiesta, restando compensato tra le parti il restante 50%.
Per quanto riguarda le spese del giudizio di secondo grado, sono di nuovo compensate nella misura del 50% tra ed con condanna Parte_1 CP_4
di quest'ultima alla refusione in favore di del restante 50%, che si Parte_1
liquida come in dispositivo in conformità al DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dell'attività defensionale richiesta, mentre non si provvede a liquidazione nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
stante la contumacia di , , Controparte_3 Controparte_5 CP_6
, e di CP_7 CP_8 Controparte_9
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico degli appellanti incidentali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa,
in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
ed in parziale riforma della sentenza n. 442/2023 del Tribunale di Massa,
[...]
dichiara che la somma dovuta in favore di a titolo di danno patrimoniale CP_4
per riduzione della capacità lavorativa specifica è di € 42.302,07 (in valuta del
5.12.2019);
dichiara inammissibile l'appello incidentale di CP_4
rigetta l'appello incidentale di e Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
Compensa nella misura della metà le spese di lite tra Parte_1
e , condannando alla refusione della restante metà in favore di
[...] CP_4 CP_4
, che liquida: Parte_1 quanto al primo grado di giudizio in € 4500,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge quanto al primo grado di giudizio in € 3700,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge conferma per il resto.
Nulla per le spese del grado tra le restanti parti stante la contumacia di
[...]
, , e di CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
[...]
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico degli appellanti incidentali.
Genova, 7.7.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 442/2023 del Tribunale di
Massa promossa da:
quale impresa designata per la Regione Parte_1
Toscana dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio
Parigi e Riccardo Amantini, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Firenze, Via XX Settembre n. 6, come da mandato in atti
Appellante
contro e rappresentati Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e difesi dall'Avv. Francesca Gaggi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Massa, Piazza Aranci, 29, come da mandato in atti
Appellati nonché appellanti incidentali e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_4
difeso dagli Avv.ti Stefania Gualtieri e Giuseppe Zane, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Inail in Genova, via Gabriele D'Annunzio n. 76, come da mandato in atti
Appellato nonché appellante incidentale nonché contro
, , , Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8
Appellati contumaci
Controparte_9
Appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 442/2023 del Tribunale di Massa: SULL'APPELLO
PRINCIPALE DI : • accogliere il 1° motivo di appello Parte_2
formulato da ed, in conseguenza, si chiede che l'adita Corte voglia Parte_1
accertare e dichiarare che la somma dovuta in favore di a titolo di danno CP_4
patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa specifica sia di € 42.302,07
(in valuta del 5.12.2019) anzichè quella di € 280.632,14 liquidata in detta sentenza (sempre in valuta del 5.12.2019); • accogliere il 2° motivo di appello formulato da ed in conseguenza si chiede che l'adita Corte voglia: Parte_1
− riconoscere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sull'importo di €
26.461,74 riconosciuto a titolo di inabilità temporanea, nonché sugli acconti e ratei già pagati risultanti dall'attestato di costo del 5.12.2019 (di cui € 35.516,98 per danno non patrimoniale ed € 42.302,07 per danno patrimoniale come da
1° motivo di appello) da calcolarsi dalle singole date di pagamento fino al saldo effettivo. − non riconoscere dovuta la rivalutazione e gli interessi legali sulle somme relative alla rendita futura. − o comunque in subordine applicare il criterio di calcolo ritenuto di Giustizia dalla Corte. • In conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello, rideterminare l'ammontare delle somme dovute in favore di . • Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia CP_4
condannare alla restituzione in favore di i tutte quelle somme CP_4 Parte_1
che risulteranno pagate in misura superiore a quella che sarà ritenuta giusta in forza dell'accoglimento del presente atto di appello, con interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella del rimborso, e ciò sia con riguardo all'importo di € 290.000,00 già corrisposto spontaneamente da in data 4.12.2023, sia con riguardo a quelle somme che l'odierna Parte_1
appellante sarà eventualmente costretta, obtorto collo, a pagare ad in CP_4
esecuzione della sentenza di 1° grado. * * * SULL'APPELLO INCIDENTALE
PROPOSTO DA In via preliminare ed assorbente, dichiarare CP_4
l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da per CP_4
violazione dell'art. 343 1° comma cpc. Nella denegata ipotesi, rigettare entrambi i motivi di appello in quanto infondati sia in fatto che in diritto. * * *
SULL'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DAI CP_10 CP_1
, , In via
[...] Controparte_2 Controparte_3
preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto dagli appellati per violazione dell'art. 334 1° comma cpc. Nella denegata ipotesi, rigettare entrambi i motivi di appello in quanto infondati sia in fatto che in diritto. IN OGNI CASO Con vittoria di compensi professionali e spese del presente grado di giudizio ex DM. n. 147/2022 e ss.mm.” Per gli appellati nonché appellanti incidentali Controparte_1 [...]
e : CP_2 Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reicetis, in totale accoglimen to dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado:- affermare l'esclusione della responsabilità dell'erede di Persona_1 [...]
e dei chiamati e nel CP_1 Controparte_2 Controparte_3
sinistro stradale dedotto in causa per tutte le motivazioni indicate in atti e per l'effetto che nulla sono tenuti a versare a titolo risarcitorio dichiarandosi esclusivo responsabile il conducente del mezzo;
-in subordine affermarsi la responsabilità dell el determinismo dell'evento e dichiararsi lo stesso CP_9
tenuto in solido al risarcimento del danno a favore degli originari attori. Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio”
Per l'appellato nonché appellante incidentale CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in tesi, respingere l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
e in quanto infondati in fatto e CP_1 Controparte_2 Persona_2
in diritto, confermando in toto la sentenza impugnata, previa correzione dell'errore di calcolo dovuto ad errore materiale richiesta da sub 1.2 della CP_4
propria comparsa di costituzione in appello;
in ipotesi subordinata, accogliere l'appello incidentale condizionato proposto da e riconoscere dovuta ad CP_4
in via di surroga l'intera somma di € 280.602,14 liquidata in sentenza, così CP_4
riquantificata: danno patrimoniale passato da lucro cessante per € 72.435,09; danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica futura per
€ 98.014,32, e comunque una somma non inferiore a € 74.469,21, quest'ultima da riconoscere in ogni caso per effetto della correzione di errore materiale/di calcolo, come sopra spiegato;
altresì confermare/riconoscere la debenza della voce di danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica in €
110.152,73; in ogni caso, condannare parte appellante al pagamento di quanto risulterà ancora dovuto all , detratti € 272.500,00 corrisposti e incassati CP_11
da a titolo di acconto, e al pagamento delle spese legali di ambedue i gradi CP_4
di giudizio, oltre oneri riflessi del 23,81%, in luogo di IVA e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_5 CP_6
in proprio ed in qualità di titolari della responsabilità genitoriale sui figli
[...]
minori e , convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale CP_8 CP_7
di Massa, in proprio e in qualità di genitore di Controparte_1 [...]
e , quali eredi di nonché Controparte_2 Controparte_3 Persona_3
in veste di impresa designata per la gestione Controparte_12
del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada per la Regione Toscana, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in Massa il 12.04.2011.
Gli attori, a sostegno della domanda, deducevano che: -alle ore 07.30 circa,
, mentre percorreva alla guida del motociclo tg. AJ18091 Controparte_5
di proprietà di la via Massa Avenza per recarsi al lavoro Persona_4
presso i cantieri della società VFT S.r.l., veniva urtato da un furgone tg.
MS256298, di proprietà di e condotto nell'occasione da Persona_3
-detto furgone, parcheggiato a lato di via Massa Avenza, Controparte_9
si immetteva nella circolazione omettendo di azionare l'indicatore di direzione nonché di concedere la precedenza al motociclo condotto da , che CP_5
sopraggiungeva; -a causa dell'urto violento, veniva sbalzato dal CP_5
motociclo contro l'auto Seat tg. DN471WY, di proprietà di e CP_13
condotta da la quale, effettuando manovra di retromarcia da Persona_5
un'abitazione privata, si immetteva nella strada pubblica;
-intervenivano i
Carabinieri di Massa per i rilievi del caso, dai quali risultava la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro del mezzo tg. MS256298, di proprietà di , deceduto in Bangladesh in data 28.12.2010, e condotto Persona_3
da che risultava non coperto da alcuna assicurazione al Controparte_9
momento del sinistro;
-la responsabilità esclusiva del furgone era accertata e acclarata in sede penale, a seguito di querela sporta dallo stesso , dalla CP_5
sentenza n.45 emessa dal Tribunale di Massa in data 30.10.2014 e passata in giudicato il 21.03.2015; -Promta riportava lesioni gravissime, per le quali veniva dapprima trasportato al P.S. di Carrara, e poi immediatamente ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale di Pisa in stato di coma farmacologico per oltre 30gg; -a Pisa veniva sottoposto ad una serie di interventi chirurgici e dimesso in data 29.06.2011 per effettuare terapie riabilitative presso l'AS ; -il sinistro integrava gli estremi CP_14
dell'infortunio in itinere, in quanto avvenuto durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa, e veniva riconosciuto come tale da che valutava le lesioni subite dall'attore CP_4
nella misura del 40% e provvedeva ad erogare la relativa rendita.
agiva, quindi, in giudizio per richiedere il risarcimento dei Controparte_5
danni, patrimoniali e non, subiti nell'evento per cui è causa, mentre la moglie ed i figli richiedevano il risarcimento del danno dai medesimi subito a causa delle macro lesioni riportate dal proprio congiunto.
Si costituiva in giudizio la quale contestando la domanda attorea in Parte_1
punto quantum debeatur, eccepiva l'eccessività delle pretese avanzate sia da sia dai congiunti dello stesso. Faceva, inoltre, presente che l'attore CP_5
aveva già ricevuto da un indennizzo per le lesioni subite nel CP_5 CP_4
sinistro riconosciuto quale infortunio in itinere, ed in ragione di ciò chiedeva al
Tribunale di poter chiamare in causa al fine di quantificare le somme CP_4
dovute all'Ente a titolo di surroga, e dall'altro per accertare l'eventuale danno differenziale dovuto in favore del . CP_5
Si costituiva in giudizio anche in proprio e in qualità di Controparte_1
titolare della responsabilità genitoriale sui figli e Controparte_2 [...] tutti in qualità di eredi di proprietario del Persona_6 Persona_3
furgone tg. MS256298 non assicurato. In particolare, Controparte_1
deduceva versarsi in ipotesi di sinistro cagionato da veicolo circolante contro la volontà del proprietario e, in forza di ciò, chiedeva poter chiamare in causa affinché venisse condannato a corrispondere il Controparte_9
risarcimento eventualmente spettante in favore degli attori.
Autorizzate le chiamate in causa, si costituiva in giudizio dichiarando CP_4
di volersi surrogare ai diritti dell'assicurato per le somme al medesimo CP_5
corrisposte nei limiti del loro importo e del danno civilistico, chiedendo quindi la condanna di e di al pagamento in proprio Controparte_1 Parte_1
favore della somma di € 378.365,69.
Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di chiamata in causa di terzo, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata Controparte_9
la contumacia.
Il Giudice di primo grado, istruita la causa mediante prove documentali e testimoniali nonché CTU medico legale, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “- Dichiara che la responsabilità esclusiva della causazione del sinistro stradale oggetto di giudizio è da ascrivere ad Controparte_9
quale conducente del furgone tg. M8256298, già di proprietà del fu Per_3
- Dichiara tenuti e condanna i convenuti
[...] Controparte_1 CP_8
e , quali coeredi di (questi ultimi minori
[...] CP_7 Persona_3
rappresentati in giudizio dalla prima, quale esercente la responsabilità genitoriale, ciascuno nei limiti della rispettiva quota ereditaria, pari ad 1/3 (ex art. 581 c.p.c.), nonché, in solido (e per intero) Controparte_12
(quale impresa designata dal Fondo Vittime della Strada per la Regione
Toscana) al pagamento in favore dell'attore , della somma Controparte_5
complessiva di € 203.368,59 (comprensiva di sorte capitale devalutata, in misura “differenziale” quanto al ristoro del danno biologico permanente, rivalutazione monetaria ed interessi legali), a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da quest'ultimo subiti in dipendenza del sinistro oggetto di giudizio. - Dichiara tenute e condanna le parti convenute - in solido tra loro, ma nei limiti delle rispettive quote ereditarie, determinate ex art. 581 c.c., quanto a ed ai figli minori e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
- al pagamento, in favore di , della somma di € 34.069,91 (di
[...] CP_6
cui € 24.677,42 per sorte capitale devalutata, € 5.922,58 per rivalutazione monetaria ed € 3.469,91 per interessi legali), in favore del minore CP_8
della somma di € 37.076,76 (di cui € 26.854,84 per sorte capitale devalutata,
€ 6.445,16 per rivalutazione monetaria ed € 3.776,07 per interessi legali) ed in favore di della somma di € 37.076,76 (di cui € 26.854,84 per sorte CP_7
capitale devalutata, € 6.445,16 per rivalutazione monetaria ed € 3.776,07 per interessi legali), a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali riflessi subiti dal predetti attori. - Dichiara tenuti e condanna ed i suoi Controparte_1
figli minori e – quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 Per_3
proprietario dell'automezzo tg. M8256298) e quindi ciascuno nei limiti
[...]
della rispettiva quota ereditaria, pari ad 1/3, a norma dell'art. 581 c.c. – in solido con già (in qualità di Controparte_12 Controparte_15
impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per Regione
Toscana), quest'ultima tenuta per l'intero, al pagamento in favore dell CP_4
in via di surroga, ex art. 1916 c.c. e art. 142 del D.Lgs. n. 209 /2005, di quanto riconosciuto all'attore a titolo di prestazioni indennitarie Controparte_5
assicurative in riferimento al ridetto sinistro, ammesso alla tutela assicurativa prevista per gli infortuni sul lavoro, per la somma complessiva € 621.097,53 (di cui € 449.871,52 per sorte capitale devalutata alla data dell'illecito €
107.969,16 per rivalutazione monetaria ed € 63.256,85 per interessi legali). -
Condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori e (in proprio Controparte_5 CP_6
ed in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori CP_8
e ), che liquida in complessivi € 31.527,00, di cui € 1.527,00 per CP_7 esborsi ed anticipazioni ed € 30.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge. -
Condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore dell che liquida in complessivi € 15.000,00 per CP_4
compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge. Pone definitivamente a carico degli eredi di Pt_3
e di quale impresa designata dal Fondo
[...] Controparte_12
di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Toscana, in solido tra loro, il compenso liquidato in favore del C.T.U. dott. con decreto Persona_7
depositato il 10.08.2019 agli atti.”
Avverso la pronuncia proponeva appello Parte_1
domandando, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che la somma dovuta in favore di a titolo di danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa CP_4
specifica era pari ad € 42.302,07 anziché € 280.632,14, come liquidata in sentenza, riconoscere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sull'importo di € 26.461,74 riconosciuto a titolo di inabilità temporanea, nonché sugli acconti e ratei già pagati, ma non riconoscere dovuta la rivalutazione e gli interessi legali sulle somme relative alla rendita futura, o comunque in subordine applicare il criterio di calcolo ritenuto di Giustizia dalla Corte.
Chiedeva condannare alla restituzione in favore di di tutte CP_4 Parte_1
quelle somme pagate in misura superiore a quella ritenuta corretta.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 [...]
domandando affermare l'esclusione della loro responsabilità nel Persona_6
sinistro stradale, e dichiararsi per l'effetto la responsabilità esclusiva del conducente del mezzo o, in subordine, dichiarare lo Controparte_9
stesso tenuto in solido al risarcimento del danno a favore degli originari attori.
Spiegavano all'uopo appello incidentale censurando la statuizione del
Tribunale per errata valutazione delle risultanze istruttorie circa l'operatività dell'art. 2054, 3 comma, c.c., nonché per omessa pronuncia sulla domanda di chiamata in garanzia nei confronti del conducente del mezzo.
Si costituiva, altresì, in giudizio il quale chiedeva respingere l'appello CP_4
principale in quanto infondato in fatto e in diritto o, in subordine, riconoscere dovuta ad in via di surroga l'intera somma di € 280.602,14 liquidata in CP_4
sentenza, con condanna di parte appellante al pagamento di quanto ancora dovuto, detratti € 272.500,00 corrisposti e incassati a titolo di acconto.
Proponeva appello incidentale condizionato censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva limitato il danno patrimoniale da lucro cessante subito da , affermando che non poteva ritenersi che la differenza CP_5
reddituale di € 10.347,87 si fosse effettivamente presentata in ciascuno degli anni intercorsi dalla data del sinistro a quello della decisione. Chiedeva, pertanto, ottenere la riforma della sentenza sia in riferimento alla quantificazione del danno passato da lucro cessante sia in riferimento al danno futuro.
Con provvedimento del 11.09.2024 questa Corte, verificata la ritualità della notificazione dell'atto d'appello e la mancata costituzione in giudizio, dichiarava la contumacia di , , , Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8
e rigettando, altresì, l'istanza di sospensione della Controparte_9
provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.
Con provvedimento del 2.7.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 01.07.2025, visto l'art. 352
c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo l'assunto dell'appellante principale la sentenza impugnata CP_12
erra laddove, trattando della liquidazione del danno in favore di , non CP_4
riconosce il danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa specifica nella somma di € 42.302,07 in moneta del 5.12.2019, bensì in quella di € 280.632,14.
L'errore – secondo l'assunto dell'appellante – consiste nel riconoscere a CP_4
la spettanza di tutta la voce di danno patrimoniale riconosciuta al Promta a titolo di rendita ex art. 13 comma 2 lettera b D. Lgs. N. 38/2000 per un totale di
€ 280.602,14 (di cui € 60.602,84 per ratei già percepiti ed € 220.029,30 per la quota a tale titolo del valore capitalizzato della rendita calcolato al 05.12.2019), pur trattandosi di somma superiore rispetto al danno patrimoniale civilistico accertato a titolo di riduzione di capacità lavorativa specifica subita dal . CP_5
Tale danno, infatti, e' individuato nell'importo complessivo di € 49.155,25 pari ad € 10.347,87 (quale differenza reddituale registrata per l'anno 2017) ed €
38.807,38 per riduzione della capacità lavorativa specifica futura.
La sentenza appellata evidenzia che : “in funzione indennitaria rispetto ai danni patrimoniali derivati dal sinistro, all'assicurato risultano essere state riconosciute le seguenti prestazioni nel contesto della tutela I.N.A.I.L.: la diaria da inabilità lavorativa temporanea, per il periodo dal 12.04.2011 al 13.06.2012, per complessivi 425 giorni (€ 26.461,74) e la quota di rendita imputata ad indennizzo della riduzione di capacità lavorativa specifica riconosciuta in ambito assicurativo sociale, ai sensi della lett. b) del succitato art. 13 comma 2 del D.Lgs. n. 38/2000 (€ 280.602,14, di cui € 60.602,84 per ratei già percepiti ed € 220.029,30 per la quota a tale titolo del valore capitalizzato della rendita calcolato al 05.12.2019). A titolo di rimborso delle spese mediche e per certificazioni anticipate (ex artt. 86 e segg. del D.P.R. n. 1124/1965), risulta liquidato da parte dell' il complessivo importo di € 152,97, per quanto CP_4
emerge dalla richiamata attestazione. Il totale delle prestazioni indennitarie inerenti a danni patrimoniali a carico dell' ammonta, pertanto, ad € CP_4
307.216,85 (€ 26.461,74 + € 280.602,14 + € 152,97). A fronte del riconoscimento, da parte dell'ente assicuratore, di detto complessivo importo in favore del e del totale dei danni patrimoniali astrattamente ristorabili CP_5 in ambito civilistico, corrispondenti alla riduzione di capacità lavorativa specifica, per l'importo, evidentemente inferiore, di € 49.155,25 in valuta della data della presente sentenza (di cui € 10.347,87 per la flessione reddituale già verificatasi, nei limiti di quanto dimostrato in giudizio, vale a dire con esclusivo riferimento all'anno 2017, ed € 38.807,38 in prospettiva futura), non si configura, evidentemente, alcun pregiudizio patrimoniale differenziale da risarcire al predetto attore da parte degli eredi del responsabile civile e della coobbligata Controparte_12
Secondo l'assunto di le somme riconosciute da al lavoratore Parte_1 CP_4
in forza dell'assicurazione obbligatoria ex lege sono inopponibili al responsabile civile se non nei limiti del danno civilistico accertato, ed infatti lo stesso , nel costituirsi in giudizio, aveva indicato di surrogarsi “nei limiti CP_4
del loro importo e del danno civilistico”.
L'appellato in ordine alle censure dell'appellante circa il riconoscimento CP_4
della maggior somma di € 280.602,14 ritiene che il Tribunale abbia liquidato in favore di l'intera somma da questo sborsata ai sensi della lett. b) art. 13 CP_4
comma 2 D.lgs. 38/2000 (€ 280.632,14, di cui € 60.602,84 a titolo di ratei già corrisposti ed € 220.029,30 a titolo di rendita capitalizzata),computando sia i danni da riduzione della capacità lavorativa specifica che quelli incidenti sulla capacità lavorativa generica, equitativamente calcolati.
Si tratta di una affermazione che non trova riscontro alcuno nel contenuto della sentenza.
Il motivo merita invece accoglimento.
Orbene, l'azione di rivalsa, anch'essa definita di surroga nella rubrica dell'art. 142, d. lgs. n. 209/2005, consente il recupero delle somme indennizzate da parte di in misura che non può superare l'importo dovuto dal responsabile CP_4
civile a titolo di risarcimento, in quanto il subentro dell'assicuratore è operato
“nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili” (art. 1916 c.c.). l' una volta indennizzata la vittima del sinistro, qualora l'infortunio sia la CP_4
conseguenza di un fatto illecito, procede al recupero delle prestazioni erogate, avendo diritto di ottenere direttamente dalla medesima impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione (art. 28, legge n. 990/1969, oggi trasfuso nell'art. 142, comma 1,
d.lgs. n. 209/2005).
Con l'azione di surrogazione, l'assicuratore sociale acquista a titolo derivativo il diritto di credito maturato dal danneggiato nei confronti del responsabile civile, con il limite di non poter pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, e di non poter pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest'ultimo ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile.
Perché una surrogazione possa avvenire, è infatti necessario che il surrogato sia creditore del terzo, ma se il terzo non ha causato danno al surrogato ovvero gliene ha causato uno di entità inferiore all'importo versato dall'assicuratore sociale, per questa parte il credito risarcitorio non esiste e, pertanto, non può essere acquisito dall'assicuratore sociale a titolo di surrogazione.
La Suprema Corte (Cassazione Civile, Sez. 3, 21 ottobre 2022, n. 31139) ha statuito che: “A norma dell'art. 142, comma 1, cit., l'assicuratore sociale ha diritto di ottenere “direttamente dall'impresa di assicurazione» il rimborso «delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione”.
Sempre la Suprema Corte ha chiarito che la surrogazione dell'assicuratore di cui all'art. 1916 cit. ha un triplice scopo: evitare l'arricchimento dell'assicurato, che deriverebbe dalla possibilità di cumulare indennizzo e risarcimento;
evitare l'arricchimento del responsabile, il quale, se non esistesse la surrogazione, beneficerebbe indirettamente della copertura assicurativa contro i danni stipulata dal danneggiato;
consentire all'assicuratore di abbassare il costo generale dei sinistri e di conseguenza i premi puri applicati per le categorie di rischi omogenei (Cass 14 ottobre 2016, n. 20740).
Proprio in relazione alla surrogazione da parte dell è stato poi affermato CP_4
che la rendita da esso versata alla vittima o ai suoi congiunti ha lo scopo di venire incontro allo stato di bisogno nel quale essi verranno presumibilmente a trovarsi a causa dell'incidente e della conseguente diminuzione o totale perdita del contributo economico che il lavoratore apportava alla sua famiglia.
E poiché la rendita erogata dall ha lo scopo di indennizzare il solo CP_4
pregiudizio patrimoniale, e non anche il danno non patrimoniale, “la c.d. compensatio lucri cum damno non opera quando il vantaggio conseguito dalla vittima dopo il fatto illecito sia destinato a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui ha chiesto il risarcimento” (così ordinanza Cass 18 ottobre
2019, n. 26647 e pronuncia Sezioni Unite 22 maggio 2018, n. 12566).
Ne consegue che, la sentenza appellata ha indicato a titolo di danni in ambito civilistico, l'importo di € 49.155,25 in valuta della data della presente sentenza, in accoglimento del motivo, che deve essere riconosciuto il diritto di a CP_4
surrogarsi limitatamente alla somma di 42.302,07 (in valuta del 5.12.2019) a titolo di danno patrimoniale.
ha svolto appello incidentale condizionato nel caso di riforma della CP_4
statuizione che riconosceva all'ente la spettanza dell'intera somma erogata a titolo di danno patrimoniale (ratei e rendita capitalizzata per € 280.602,14).
Stante l'accoglimento del primo motivo d'appello di , si passa Parte_1
pertanto ad esaminare l'appello incidentale condizionato con il quale CP_4
chiede la riforma della sentenza sia in riferimento alla quantificazione del danno passato da lucro cessante (€ 72.435,09) sia in riferimento al danno futuro (€ 98.014,32) sommando i quali si ottiene un danno, sempre riferito alla capacità lavorativa specifica, di € 170.449,41.
Secondo l'appellante incidentale la quantificazione del danno da lucro cessante nella somma di € 10.347,87 (relativa al solo anno 2017) è erronea, dal momento che il Tribunale avrebbe dovuto valutare la sussistenza di una diminuzione del reddito per tutti gli anni dal 2010 al 2017, addivenendo così ad ottenere la riduzione per sette anni nell'importo, con un con un complessivo danno risarcibile sotto questo profilo di € 72.435,09.
Indica il dato comunque corretto di reddito pari ad € 20.881,97, per cui si doveva addivenire comunque all'individuazione della diversa e maggior somma di € 74.469,21 (€ 20.881,97 x 20% x 17,831), in luogo di € 38.807,38 indicati in sentenza, dando atto che il reddito era stato così inizialmente indicato correttamente dallo stesso Tribunale.
Da ultimo, chiede che la sentenza sia riformata laddove il Tribunale ha applicato il coefficiente di rivalutazione previsto dalla Tabella allegata al R.D.
1403/1922.
L'appellante incidentale conclusivamente insta quindi per sentire “riconoscere dovuta ad in via di surroga l'intera somma di € 280.602,14 liquidata in CP_4
sentenza, così riquantificata: danno patrimoniale passato da lucro cessante per € 72.435,09; danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica futura per € 98.014,32, e comunque una somma non inferiore a €
74.469,21, quest'ultima da riconoscere in ogni caso per effetto della correzione di errore materiale/di calcolo, come sopra spiegato;
altresì confermare/riconoscere la debenza della voce di danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica in € 110.152,73”.
educe la tardività dell'appello incidentale in quanto avrebbe dovuto Parte_1
essere proposto almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione in appello al 25.7.2024, mentre invece si è costituita il 11.7.2024. CP_4
viene a sostenere di avere per mero scrupolo svolto appello incidentale, CP_4
non ritenendo lo strumento necessario a fronte delle difese svolte.
Invero, considerato che si tratta di “riquantificazione” di somme - come la stessa parte appellante incidentale deduce – secondo criteri differenti rispetto ai calcoli operati dalla pronuncia impugnata, come correttamente e testualmente indicato dalla stessa , si verte proprio in ipotesi di appello CP_4
incidentale; viceversa – in assenza dello stesso - sulla quantificazione secondo i criteri adottati dal Tribunale dovrebbe intendersi sceso il giudicato. Neppure emerge una evidente svista da parte del giudice, con riferimento al dato reddituale, che ne consenta l'immediata rilevabilità (in considerazione dei numerosi dati da considerarsi) come tale emendabile senza ricorrere al rimedio dell'impugnazione.
Conclusivamente, l'appello incidentale di è dichiarato inammissibile. CP_4
Con il secondo motivo di doglianza l'appellante principale i duole Parte_1
del fatto che il Tribunale ha ritenuto di riconoscere su tutte le somme liquidate in favore di la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del CP_4
sinistro alla data della sentenza, così statuendo: “In conformità ai criteri di calcolo sin qui esposti, ai fini della liquidazione la suindicata complessiva somma di € 482.262,27 (spettanti all' a titolo di surroga, per le CP_4
prestazioni erogate ed erogande in favore dell'infortunato assicurato), va devalutata dal 05.12.2019 (alla quale sono state ragguagliate e quantificate le singole specifiche ragioni di credito nella suddetta misura totale) fino al
12.04.2011, data del sinistro (€ 449.871,52) e quindi maggiorata – d'ufficio (per quanto sopra chiarito) - di interessi legali maturati sulla medesima somma totale devalutata, con decorrenza da tale ultima data fino a quella della presente sentenza. In virtù di tale calcolo, la statuizione condannatoria a carico delle parti convenute viene emessa per complessivi € 621.097,53 (di cui €
449.871,52 per sorte capitale devalutata, € 107.969,16 per rivalutazione ed €
63.256,85 per interessi legali)”.
Secondo è corretto il riconoscimento di rivalutazione monetaria e di Parte_1
interessi legali sull'importo di € 26.461,74 riconosciuto a titolo di inabilità temporanea, e sugli acconti e ratei già pagati (di cui € 35.516,98 per danno non patrimoniale ed € 42.302,07 per danno patrimoniale), mentre nessun riconoscimento di rivalutazione ed interessi legali può operare sulla rendita futura.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo d'appello che esclude la corresponsione in favore di dell'importo relativo al valore capitalizzato CP_4
della rendita futura.
Anche gli appellati e Controparte_1 Controparte_2 [...]
formulano motivi d' appello incidentale, dei quali CP_3 Parte_1
eccepisce l'inammissibilità ai sensi dell'art. 334 1° comma cpc, in quanto i due motivi di impugnazione riguardano un capo della sentenza che non è stato oggetto dell'impugnazione principale proposta da Parte_1
In particolare, dagli appellati è impugnato il capo della sentenza che statuisce che il sinistro è stato causato da un veicolo non assicurato (ex art. 283 lettera
B Codice Assicurazioni) anziché da un veicolo circolante prohibente domino
(ex art. art. 283 lettera D Codice Assicurazioni) ed il capo della sentenza che ha omesso di condannare in qualità di conducente del Controparte_9
furgone responsabile del sinistro, in solido con gli appellati.
L'eccezione di inammissibilità è infondata, in quanto l'impugnazione incidentale tardiva – da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione – può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi,
l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur) (si v. Cass., ord 15100/2024).
Con il primo motivo di appello incidentale è dedotta l'erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie circa l'operativita' dell'art 2054, 3 comma, cc.
La sentenza afferma che la responsabilità discende dal fatto che gli eredi di già proprietario del furgone, non hanno manifestato la Persona_3
volontà contraria a che il mezzo circolasse. La decisione avrebbe errato nel non valutare che questi non avrebbero potuto impedire la circolazione del mezzo, del quale neppure conoscevano l'esistenza, in quanto “al momento della morte del loro dante causa, avve-nuta dopo una malattia che di fatto lo ha reso allettato per gli ultimi mesi di vita, i figli avevano 9 e 6 anni e la vedova non parlava neppure l'italiano.” Sul punto richiamano la testimonianza di una conoscente, secondo la quale la parte non poteva assolutamente Tes_1
interessarsi degli affari del marito.
Con il secondo motivo gli appellanti incidentali si dolgono del fatto che
Tribunale ha autorizzato la chiamata in causa del conducente del mezzo condannato in sede penale, ma ne ha escluso ogni Parte_4
responsabilità civile.
La sentenza appellata afferma che sia provata la circolazione del mezzo invito domino, ma che manca la dimostrazione che la circolazione sia avvenuta contro la volontà dello stesso Sul punto non è reputata Controparte_17
sufficiente la dimostrazione, confermata dalle testimonianze rese in giudizio, che il furgone si trovava in uso ad fratello di Controparte_9 Per_3
per essersene il primo di fatto impossessato, in esito a rapporti -
[...]
anche economici – intercorsi tra i fratelli.
La circostanza che le condizioni di salute del proprietario avrebbe impedito ogni intervento - dedotta dagli eredi di questi – non spiega rilievo dal momento il il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà"
(prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Cass. 15521/2006; Cass. 15478/2011)”
A fronte della oggettiva responsabilità del proprietario l'appellante era tenuto a provare il comportamento ostativo, che neppure allega limitandosi ad indicare un vizio di conoscenza che però non spiega rilievo.
Il primo motivo è pertanto infondato.
Il motivo subordinato non può venire accolto dal momento che parte attrice in primo grado non aveva formulato domanda nei confronti del terzo chiamato, mentre gli eredi del proprietario non hanno formulato domanda di rivalsa o e pertanto non hanno interesse a rilevare la responsabilità del conducente. Sul punto giova riportare la statuizione di cui alla pronuncia n 542/2020 della
Suprema Corte, secondo la quale “la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è, invero, prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali. Pertanto se il condebitore non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, perchè essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero” (conf. Cass.
22606/2006).
Il motivo è pertanto inammissibile.
Trovano conferma le statuizioni di primo grado con riferimento alla liquidazione delle spese di lite ad accezione di quanto di seguito con riferimento alla posizione di ed in quanto la misura della parziale reciproca CP_18 CP_4 soccombenza comporta la condanna di alla refusione del 50% delle CP_4
spese di lite in favore di che si liquida come in dispositivo in CP_12
conformità al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività defensionale richiesta, restando compensato tra le parti il restante 50%.
Per quanto riguarda le spese del giudizio di secondo grado, sono di nuovo compensate nella misura del 50% tra ed con condanna Parte_1 CP_4
di quest'ultima alla refusione in favore di del restante 50%, che si Parte_1
liquida come in dispositivo in conformità al DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dell'attività defensionale richiesta, mentre non si provvede a liquidazione nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
stante la contumacia di , , Controparte_3 Controparte_5 CP_6
, e di CP_7 CP_8 Controparte_9
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico degli appellanti incidentali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa,
in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
ed in parziale riforma della sentenza n. 442/2023 del Tribunale di Massa,
[...]
dichiara che la somma dovuta in favore di a titolo di danno patrimoniale CP_4
per riduzione della capacità lavorativa specifica è di € 42.302,07 (in valuta del
5.12.2019);
dichiara inammissibile l'appello incidentale di CP_4
rigetta l'appello incidentale di e Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
Compensa nella misura della metà le spese di lite tra Parte_1
e , condannando alla refusione della restante metà in favore di
[...] CP_4 CP_4
, che liquida: Parte_1 quanto al primo grado di giudizio in € 4500,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge quanto al primo grado di giudizio in € 3700,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge conferma per il resto.
Nulla per le spese del grado tra le restanti parti stante la contumacia di
[...]
, , e di CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
[...]
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico degli appellanti incidentali.
Genova, 7.7.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno