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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 3683 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
legale dell'Avv. SANNA FLAVIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrente
E
, nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. CAMPAGNOLA FEDERICA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti resistente
Oggetto della causa: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni economiche del sig. (c.f. ), nato a [...], il [...] ed Parte_2 C.F._1
ivi residente nella Via dei Giunchi n. 18, giuste le ragioni di cui alla premessa e, per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza n. 2781/2015, del 25.09.2015, procedimento
R.G. n. 1802/2015 del Tribunale Ordinario di Cagliari, revocare o comunque dichiarare non più dovuto con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso l'obbligazione di pagamento di €
500,00 mensili in favore della sig.ra (C.F. quale Controparte_1 C.F._2
1 contributo al mantenimento della stessa;
2. Per il resto si chiede di confermare le disposizioni stabilite in sede di divorzio;
3. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre
Iva e cpa come per legge” per la parte resistente: “Accertata la sussistenza dei presupposti per la percezione dell'assegno divorzile della signora , e per l'effetto rigettare la domanda di revoca Controparte_1
dell'assegno divorzile formulata dal signor Parte_1
In via subordinata:
2. Provvedere a far accertare le condizioni reddituali del e lo svolgimento di attività Parte_1
lavorativa e/o collaborativa presso il bar “Caffetteria Bronik” sito in Monserrato, alla via S.
Gottardo n. 52 e, accertata la situazione economica della signora e valutate le mutate CP_1
condizioni economiche del signor rigettare la richiesta di revoca dell'assegno Parte_1
divorzile da quest'ultimo formulata e per l'effetto rideterminare in melius la somma dovuta dal signor alla signora . Pt_1 CP_1
3. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.06.2024, ha domandato, a modifica della sentenza n. Parte_1
2781/2015, la revoca dell'obbligo di corrispondere a l'assegno divorzile di Controparte_1
€ 500,00.
A sostegno della domanda, ha allegato: che l'impegno di corrispondere l'assegno divorzile in favore della era stato assunto senza l'assistenza di un difensore;
che già all'epoca l'attività CP_1
lavorativa dallo stesso svolta non era proficua e con il tempo le condizioni economiche erano peggiorate;
che, infatti, dopo la pronuncia del divorzio si era limitato ad eseguire commissioni o piccoli aiuti in favore di conoscenti, che gli venivano ricompensati con qualche liberalità destinata quasi per intero al pagamento delle rate del mutuo ipotecario del valore di circa euro 500,00 mensili.
, costituitasi in giudizio, ha domandato il rigetto della domanda, allegando Controparte_1
che il ricorrente gestiva un bar in Monserrato, che, tuttavia, risultava di proprietà del figlio della sua compagna, con la quale conviveva stabilmente nell'immobile per il quale Persona_1
corrispondeva la rata del mutuo.
2 Ha precisato, inoltre, di percepire il reddito di inclusione sociale, che, però, non le consentiva di coprire tutte le spese essenziali.
All'udienza del 21.01.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di parte ricorrente deve essere rigettata.
Deve, invero, rilevarsi che il provvedimento di revisione richiesto postula necessariamente la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei coniugi e la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Ai fini della predetta comparazione occorre quindi che il richiedente offra adeguata prova della situazione economica complessiva esistente al momento della pronuncia del divorzio e delle circostanze sopravvenute che dovrebbero giustificarne la revisione.
Nel caso in esame, tale prova non è stata fornita.
Invero, nell'ambito del giudizio di divorzio, all'udienza del 24.09.2015, il aveva allegato di Pt_1
percepire un reddito di circa € 1.500,00, gravato dal pagamento del mutuo di € 485,00 mensili.
Quanto alla situazione attuale, il ricorrente, pur avendo confermato di “collaborare” nel bar gestito dal figlio della attuale convivente, non ha dimostrato l'entità del reddito percepito, limitandosi ad affermare che con il ricavato riesce a pagare la rata del mutuo ancora esistente.
Pertanto, non essendo possibile compiere un raffornto tra la condizione economica del ricorrente al momento della pronuncia del divorzio e quella attuale, la domnda deve essere rigettata.
Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto della limitata attività istruttoria, seguono la soccombenza ed il pagamento, visto l'art. 133 D.P.R. 2002 n. 115, deve essere eseguito in favore dello Stato.
P.Q.M.
Rigetta la domanda di parte ricorrente;
condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente procedimento, Parte_1
liquidate in complessivi € 4.196,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva,
€ 800,00 per la fase istruttoria, € 1.700,00 per la fase decisionale) oltre quanto altro dovuto per legge.
3 Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 15.07.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 3683 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
legale dell'Avv. SANNA FLAVIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrente
E
, nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. CAMPAGNOLA FEDERICA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti resistente
Oggetto della causa: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni economiche del sig. (c.f. ), nato a [...], il [...] ed Parte_2 C.F._1
ivi residente nella Via dei Giunchi n. 18, giuste le ragioni di cui alla premessa e, per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza n. 2781/2015, del 25.09.2015, procedimento
R.G. n. 1802/2015 del Tribunale Ordinario di Cagliari, revocare o comunque dichiarare non più dovuto con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso l'obbligazione di pagamento di €
500,00 mensili in favore della sig.ra (C.F. quale Controparte_1 C.F._2
1 contributo al mantenimento della stessa;
2. Per il resto si chiede di confermare le disposizioni stabilite in sede di divorzio;
3. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre
Iva e cpa come per legge” per la parte resistente: “Accertata la sussistenza dei presupposti per la percezione dell'assegno divorzile della signora , e per l'effetto rigettare la domanda di revoca Controparte_1
dell'assegno divorzile formulata dal signor Parte_1
In via subordinata:
2. Provvedere a far accertare le condizioni reddituali del e lo svolgimento di attività Parte_1
lavorativa e/o collaborativa presso il bar “Caffetteria Bronik” sito in Monserrato, alla via S.
Gottardo n. 52 e, accertata la situazione economica della signora e valutate le mutate CP_1
condizioni economiche del signor rigettare la richiesta di revoca dell'assegno Parte_1
divorzile da quest'ultimo formulata e per l'effetto rideterminare in melius la somma dovuta dal signor alla signora . Pt_1 CP_1
3. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.06.2024, ha domandato, a modifica della sentenza n. Parte_1
2781/2015, la revoca dell'obbligo di corrispondere a l'assegno divorzile di Controparte_1
€ 500,00.
A sostegno della domanda, ha allegato: che l'impegno di corrispondere l'assegno divorzile in favore della era stato assunto senza l'assistenza di un difensore;
che già all'epoca l'attività CP_1
lavorativa dallo stesso svolta non era proficua e con il tempo le condizioni economiche erano peggiorate;
che, infatti, dopo la pronuncia del divorzio si era limitato ad eseguire commissioni o piccoli aiuti in favore di conoscenti, che gli venivano ricompensati con qualche liberalità destinata quasi per intero al pagamento delle rate del mutuo ipotecario del valore di circa euro 500,00 mensili.
, costituitasi in giudizio, ha domandato il rigetto della domanda, allegando Controparte_1
che il ricorrente gestiva un bar in Monserrato, che, tuttavia, risultava di proprietà del figlio della sua compagna, con la quale conviveva stabilmente nell'immobile per il quale Persona_1
corrispondeva la rata del mutuo.
2 Ha precisato, inoltre, di percepire il reddito di inclusione sociale, che, però, non le consentiva di coprire tutte le spese essenziali.
All'udienza del 21.01.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di parte ricorrente deve essere rigettata.
Deve, invero, rilevarsi che il provvedimento di revisione richiesto postula necessariamente la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei coniugi e la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Ai fini della predetta comparazione occorre quindi che il richiedente offra adeguata prova della situazione economica complessiva esistente al momento della pronuncia del divorzio e delle circostanze sopravvenute che dovrebbero giustificarne la revisione.
Nel caso in esame, tale prova non è stata fornita.
Invero, nell'ambito del giudizio di divorzio, all'udienza del 24.09.2015, il aveva allegato di Pt_1
percepire un reddito di circa € 1.500,00, gravato dal pagamento del mutuo di € 485,00 mensili.
Quanto alla situazione attuale, il ricorrente, pur avendo confermato di “collaborare” nel bar gestito dal figlio della attuale convivente, non ha dimostrato l'entità del reddito percepito, limitandosi ad affermare che con il ricavato riesce a pagare la rata del mutuo ancora esistente.
Pertanto, non essendo possibile compiere un raffornto tra la condizione economica del ricorrente al momento della pronuncia del divorzio e quella attuale, la domnda deve essere rigettata.
Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto della limitata attività istruttoria, seguono la soccombenza ed il pagamento, visto l'art. 133 D.P.R. 2002 n. 115, deve essere eseguito in favore dello Stato.
P.Q.M.
Rigetta la domanda di parte ricorrente;
condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente procedimento, Parte_1
liquidate in complessivi € 4.196,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva,
€ 800,00 per la fase istruttoria, € 1.700,00 per la fase decisionale) oltre quanto altro dovuto per legge.
3 Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 15.07.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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