Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO SU RICORSO
CONGIUNTO VG 346/2024 SENZA FIGLI MINORI/
ECONOM. DIP.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 13.02.2024, da
1) Parte_1
nato/a SAN SOSTENE (CZ) il 19 GENNAIO 1962
cittadino/a: Cod. Fisc. CP_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], VIA CASCINA SANT'ISIDORO N. 28 con l'Avv. OLGA MARIA CAMOSSI
e
2) Parte_2
nato/a COMO il 31 LUGLIO 1965
cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_3 CodiceFiscale_2
residente in [...], VIA ARMANDO DIAZ N. 20 con l'Avv. OLGA MARIA CAMOSSI
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Erba (CO), in data 03 ottobre 2015 (anno 2015, atto n. 15, parte 1)
1
separati con sentenza n. 29 del 16 maggio 2024, pubblicata 14 giugno 2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13 febbraio 2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI
1) La casa coniugale sita in Carugo (CO), via via Cascina Sant'Isidoro n. 28, di proprietà del
signor resterà nella piena disponibilità dello stesso come da atto di Parte_1
proprietà e la GN vivrà presso l'immobile acquistato dalla stessa e sito Parte_2
in Lurago d'Erba, via Armando Diaz n.20
2) I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili presenti nella casa
coniugale e alla divisione del denaro giacente sui conti correnti comuni sin dalla data del
deposito del ricorso cumulativo di separazione e divorzio
3) I ricorrenti hanno deciso di definire concordemente la liquidazione di una somma una tantum
volendo definire i loro rapporti per mezzo di una attribuzione patrimoniale in favore della
ricorrente il signor ( ) verserà alla Parte_2 Parte_1 CodiceFiscale_3
GN ( ), al momento del passaggio in giudicato Parte_2 CodiceFiscale_2
della sentenza di separazione e al fine di definire il procedimento di divorzio, l'importo di €
30.000,00 di cui cinquemila sono stati versati quale acconto in data prossima alla sottoscrizione
dei ricorso ossia dieci gennaio;
euro 25.000,00 venticinquemila in unica soluzione.
Le spese legali, come i compensi del presente atto e delle conseguenti procedure, saranno
integralmente a carico del signor il quale anticiperà i costi ed eventualmente Parte_1
manleverà e garantirà la GN da eventuali successive richieste. Parte_2
2 I coniugi dichiarano che non sono esistenti altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte,
le medesime domande o domande a esse connesse oggetto del presente procedimento, salvo il
provvedimento conclusivo della fase separativa
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
in data 03 ottobre 2015, in Erba (CO)
3 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Erba
(anno 2015, atto n. 15, parte 1),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERBA (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 7.2.2025.
Il Presidente relatore
dott.ssa Barbara Cao
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