Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2011, n. 45880
CASS
Sentenza 10 ottobre 2011

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Massime1

In sede di riesame o appello cautelare, qualora il difensore non abbia ottenuto il rilascio di copia dei supporti informatici o magnetici delle registrazioni di conversazioni o "video-riprese" per le quali abbia avanzato rituale e tempestiva richiesta al P.M., il Tribunale non può fondare il proprio convincimento sui cosiddetti brogliacci di ascolto utilizzati ai fini dell'adozione di un provvedimento cautelare, ma deve annullare l'impugnata ordinanza se, effettuata la "prova di resistenza", l'ulteriore materiale indiziario non sia idoneo a rappresentare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen. (Conf. n. 46256/2011, non mass.).

Commentario1

  • 1Copia intercettazioni negata alla difesa: quali conseguenze (Cass. 12043/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2011, n. 45880
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45880
Data del deposito : 10 ottobre 2011

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