Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/2017, n. 22286
CASS
Sentenza 9 marzo 2017

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Anche i debiti relativi alle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti devono ritenersi ricompresi nella speciale disciplina di favore prevista, per le vittime di estorsione e usura, dall'art. 20, comma 7-ter, l. 23 febbraio 1999, n. 44, ai fini della sospensione dei termini ricadenti entro un anno dalla denuncia dell'evento lesivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato, con rinvio, la decisione con la quale il giudice di merito aveva proceduto alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983, avendo erroneamente ritenuto che la natura appropriativa della violazione escludesse che i debiti verso l'ente previdenziale derivanti dalle citate ritenute potessero rientrare, per i periodi applicabili, nella sospensione dei termini).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/2017, n. 22286
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22286
    Data del deposito : 9 marzo 2017

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