Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/1999, n. 9392
CASS
Sentenza 4 settembre 1999

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In sede di liquidazione della quota di partecipazione al socio uscente di una società di fatto (nella specie composta da due soci), deve ritenersi viziata da inadeguata motivazione la sentenza di merito, la quale consideri esclusivamente come socio d'opera il socio uscente, ancorché egli avesse conferito capitali in misura paritaria rispetto all'altro socio all'atto della costituzione della società, nonché trascuri, nel procedere alla liquidazione equitativa della quota, la circostanza che, fino al momento dello scioglimento della società, gli utili sociali erano stati divisi in misura eguale fra i due soci (con riferimento a questo secondo profilo la Suprema Corte, nel cassare con rinvio la sentenza di merito, ha precisato che, in ogni caso, se alla liquidazione equitativa della quota del socio d'opera uscente può procedersi equitativamente, in applicazione del criterio indicato dall'art. 2263 cod. civ., per la ripartizione delle perdite dei guadagni, nella relativa valutazione non può mancare la motivata considerazione della misura della sua partecipazione in via di fatto agli utili) .

In tema di scioglimento di una società di fatto, cui sia seguita la continuazione dell'impresa collettiva con la gestione individuale di un solo socio, deve reputarsi viziata da palese contraddizione la sentenza di merito, la quale, nel liquidare la partecipazione del socio uscente, proceda a due distinte determinazioni e gli attribuisca una quota del patrimonio sociale in una certa misura ed un quota del valore di avviamento della impresa sociale in una misura minore, poiché, essendo l'avviamento una componente attiva del patrimonio sociale e proseguendo l'impresa con la gestione individuale, il valore dell'avviamento stesso doveva essere attribuito al socio uscente nella medesima misura della quota del patrimonio (in applicazione di tale principio la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/1999, n. 9392
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9392
    Data del deposito : 4 settembre 1999

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