Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2009, n. 39930
CASS
Sentenza 24 giugno 2009

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In tema di intercettazioni telefoniche utilizzate ai fini dell'adozione di ordinanza di custodia cautelare, sussiste, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008, il diritto del difensore di chiedere al Pubblico Ministero il rilascio di copia dei DVD contenenti le videoriprese riguardanti il proprio assistito e l'obbligo del P.M. di provvedere in tempo utile, per consentirne la disamina in vista del riesame, essendo la messa a disposizione di detti elementi finalizzata al pieno dispiegarsi dell'attività difensiva. La violazione di detto obbligo determina la compressione del diritto di difesa, la quale, ove, come nella specie, sia tempestivamente denunciata, comporta l'annullamento della decisione cautelare. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice del riesame, confermando l'ordinanza cautelare, ha affermato che l'obbligo di fornire al richiedente la copia delle videoriprese non è soggetto a un termine predeterminato). .

Commentario1

  • 1Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2009, n. 39930
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39930
Data del deposito : 24 giugno 2009

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