Sentenza 24 giugno 2009
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche utilizzate ai fini dell'adozione di ordinanza di custodia cautelare, sussiste, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008, il diritto del difensore di chiedere al Pubblico Ministero il rilascio di copia dei DVD contenenti le videoriprese riguardanti il proprio assistito e l'obbligo del P.M. di provvedere in tempo utile, per consentirne la disamina in vista del riesame, essendo la messa a disposizione di detti elementi finalizzata al pieno dispiegarsi dell'attività difensiva. La violazione di detto obbligo determina la compressione del diritto di difesa, la quale, ove, come nella specie, sia tempestivamente denunciata, comporta l'annullamento della decisione cautelare. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice del riesame, confermando l'ordinanza cautelare, ha affermato che l'obbligo di fornire al richiedente la copia delle videoriprese non è soggetto a un termine predeterminato). .
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2009, n. 39930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39930 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2009 |
Testo completo
M
39930 709 REPUBBLICA ITALIANA
C IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Ud. Camera di Cons. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Presidente
CARROZZA Consigliere del 24/06/09 1. Dott. ARTURO
SENTENZA 2. " RAFFAELLO FEDERICO Consigliere
N. 932' 3. " PAOLO OLDI Cons. Relatore
R.G.N.12437/09 4. "1 VITO SCALERA Consigliere
ha pronunciato la seguente:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE SENTENZA
Richiesta copia studio dalsig J द sui ricorsi proposti da: per diritti € 4.77 1) RICHIAMO SALVATORE N. IL 24/07/1978 11/13/10/09 IL CANCELLIERE 2) ASCIONE FRANCESCO N. IL 12/04/1968
3) D'ZO IU N. IL 13/12/1981
N. IL 01/11/19824) SI GENNARO
avverso 1'ORDINANZA del 24/11/2008
TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO
OLDI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. CO Mauro
Iacoviello
che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
Gl. 1
Con ordinanza in data 24 novembre 2008 il Tribunale del riesame di Na-
poli ha confermato il provvedimento col quale il giudice per le indagini prelimi- nari dello stesso Tribunale aveva sottoposto, tra gli altri, GE SS,
CO NE, SA HI e EP D'AC alla misura della custodia cautelare in carcere, quali indagati per i reati di cui agli artt. 73 e 74
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aggravati ex art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152.
Ha ritenuto quel collegio che le propalazioni dei collaboratori di giustizia
NI AS e MI UP dimostrassero l'esistenza di una piazza di spac- cio di sostanze stupefacenti nella zona di Largo Pescatori in Torre Annunziata, stabilmente gestita e organizzata da NE MO;
e che le videoriprese effettuate sul posto dalla P.G. nel periodo dal 10 agosto al 16 dicembre 2006 a- vessero permesso di constatare la stabile, continuativa presenza degli indagati, che con compiti interscambiabili garantivano a turno, ma ventiquattro ore su ventiquattro, lo svolgimento della cessione al dettaglio. Le esigenze cautelari sono state ravvisate nella necessità di contrastare il pericolo di recidiva, stante l'inserimento dei ricorrenti nei circuiti criminali.
Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione il HI,
l'NE e il D'AC, per il tramite del comune difensore, nonché, separata- mente, il SS.
I primi tre ricorrenti, col primo dei loro due motivi, rinnovano in questa sede l'eccezione di inefficacia della misura cautelare per omessa trasmissione, dal G.I.P. al Tribunale del riesame, dei supporti magnetici contenenti le videore- gistrazioni. Rilevano che dal tenore della richiesta della misura emerge che detti supporti sono stati a suo tempo trasmessi al G.I.P.; e ne sostengono la rilevanza probatoria, atteso che proprio dal contenuto delle riprese è stata tratta l'identifi- cazione dei ricorrenti nella pretesa attività di spaccio.
Col secondo motivo rilevano che nelle propalazioni dei collaboratori di giustizia non è dato rinvenire la menzione di essi ricorrenti.
Il SS, col primo dei suoi tre motivi, eccepisce a sua volta l'inef- ficacia della misura cautelare per le ragioni già viste. Lamenta, altresì, che l'i- stanza del proprio difensore diretta ad ottenere la consegna dei DVD contenenti
2 GS. le videoriprese non sia stata soddisfatta dalla pubblica accusa. Col secondo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame non abbia dato risposta alla doglianza con cui, prodotta copia della propria sche- da personale redatta dalla P.G., egli aveva rilevato che nei suoi confronti esiste-
va una sola videoripresa della durata di quattro ore.
Col terzo motivo il SS deduce vizio di motivazione per essersi omessa qualsiasi considerazione in ordine al tempo decorso dall'epoca del con-
testato reato.
DIRITTO
Per ragioni di priorità logico-giuridica viene innanzi tutto in esame l'ec- cezione, comune a tutti i ricorrenti, con cui si deduce l'inefficacia della misura cautelare ex art. 309 c. 10 c.p.p., a motivo della mancata trasmissione al giudice del riesame dei supporti magnetici contenenti le videoriprese effettuate dalla po- lizia giudiziaria sulla piazza di spaccio. A confutazione dell'argomento valoriz- zato nell'ordinanza impugnata, secondo cui l'istanza stessa rivolta dalla difesa al pubblico ministero, per ottenere il rilascio di copia dei DVD, dimostrerebbe la mancata presentazione dei supporti all'ufficio del G.I.P., osservano i deducenti che l'esito negativo della ricerca operata dal difensore non può assurgere a dato incontrovertibile;
mentre la presentazione al G.I.P. dei menzionati supporti è at- testata nella stessa richiesta di emissione della misura cautelare. Aggiungono – ancora contrastando la linea argomentativa dell'ordinanza impugnata - che l'o- messa menzione dei supporti magnetici nell'ordinanza genetica non dimostra per nulla che la visione di essi sia mancata da parte del G.I.P.; insistono sulla rile- vanza di tale elemento indiziario, dal quale secondo l'accusa si sarebbe tratta la loro individuazione quali autori del reato.
L'eccezione è priva di fondamento e va disattesa.
Il trasferimento effettivo all'ufficio del G.I.P. dei DVD contenenti le vi-
deoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria non può ritenersi provato soltanto in base al preannuncio fattone nella richiesta di emissione della misura cautelare
(che è atto la cui formazione precede, ovviamente, l'inoltro al giudice adito): mentre di ben maggiore spessore dimostrativo è la mancanza, riscontrata dal di- fensore stesso dell'indagato SS, dei supporti magnetici dal compendio de- gli allegati depositati nella cancelleria del G.I.P.; il fatto, poi, che nella valuta- ost zione del quadro indiziario l'ordinanza genetica si fondi soltanto sulle annota-
3 zioni di polizia contenenti la sintesi delle immagini videoregistrate, e non anche sugli elementi di più immediata efficacia costituiti dalle immagini stesse, non può che dipendere dall'omessa visione di esse da parte del giudice, ad ulteriore conferma della non disponibilità in seno al materiale indiziario trasmessogli.
In relazione a ciò non consta l'inosservanza del precetto codificato nel-
l'art. 309 c. 5 c.p.p., non risultando che i supporti magnetici facessero parte degli atti presentati a norma dell'art. 291 c. 1 dello stesso codice;
va detto peraltro che, quand'anche così non fosse, l'omessa trasmissione di tali supporti al giudi- ce del riesame non avrebbe comportato automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare;
in tale ipotesi, infatti, secondo un'enunciazione giuri- sprudenziale meritevole di adesione (Cass. 7 maggio 2003 n. 34348), il Tribuna- le avrebbe avuto il dovere di valutare gli elementi trasmessi e, solo nel caso in cui fossero risultati insufficienti a giustificare l'adozione della misura, avrebbe dovuto annullare l'ordinanza impugnata: ipotesi evidentemente estranea al caso di specie, in cui per l'appunto gli elementi indiziari trasmessi sono stati giudicati idonei a supportare l'emissione del titolo custodiale.
Tuttavia la constatata indisponibilità delle cennate emergenze indiziarie non è priva di conseguenze, atteso che proprio in considerazione di ciò la difesa del SS ha rivolto al pubblico ministero la richiesta del rilascio di copia dei
DVD riguardanti il proprio assistito. Il corrispondete diritto, avente la sua fonte nella normativa di risulta conseguita alla sentenza della Corte Costituzionale n.
336 in data 8 ottobre 2008, non è stato soddisfatto, secondo quanto si evince da- gli atti del procedimento;
né merita consenso la giustificazione addotta dal Tri- bunale del riesame, col sostenere che l'obbligo di fornire al richiedente la copia delle videoriprese non sia soggetto a un termine predeterminato: è infatti di tutta evidenza che, essendo la messa a disposizione di quegli elementi finalizzata al pieno dispiegarsi dell'attività difensiva, implicito è l'obbligo per l'autorità pro- cedente di soddisfare la richiesta in tempo utile, per consentirne la disamina in vista del riesame.
La conseguente compressione del diritto di difesa del SS, tempe- stivamente denunciata, comporta l'annullamento della decisione assunta nei di lui confronti. Il giudice di rinvio, che si designa nello stesso Tribunale del rie- same di Napoli in diversa composizione, provvederà a nuova deliberazione te- برای 4 nendo conto del diritto della difesa di ottenere il previo rilascio della richiesta copia dei supporti magnetici.
I restanti motivi di ricorso del SS restano assorbiti.
E' invece da rigettare il ricorso congiunto degli indagati HI, A- IO e D'AC.
Fermo quanto già osservato in ordine all'infondatezza dell'eccezione di inefficacia della misura ex art. 309 c. 10 c.p.p., che informa il primo motivo, va rilevata l'inammissibilità del secondo.
Infatti le censure con esso elevate, nella parte in cui s'indirizzano a con- testare la gravità del compendio indiziario, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito non consentito in sede di legittimità – attraverso la rin- novata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
Il Tribunale ha dato pienamente conto delle ragioni che l'hanno indotto a ravvisare il coinvolgimento dei tre ricorrenti nell'attività di spaccio gestita da
NE MO nella zona di Largo Pescatori;
a tal fine ha valorizzato le dichiarazioni dei collaboranti NI AS e MI UP, descrittive delle modalità di organizzazione dello spaccio;
e ha individuato il HI, l'Ascio- ne e il D'AC fra i soggetti compartecipi di tale attività attraverso le risultan- ze delle riprese effettuate in loco, così come riferite nelle annotazioni di p.g..
La linea argomentativa così sviluppata, immune da vizi logici e giuridici, non può essere contrastata in base a rilievi che, appuntandosi sulla valutazione del materiale indiziario, si risolvono in una non consentita prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di meri- to.
Quanto alla censura riguardante l'elemento soggettivo del reato, vi è sol- tanto da rilevarne la genericità, non essendo neppure indicate le ragioni per cui il contributo causale apportato dai deducenti dovrebbe essere posto in dubbio sotto il profilo del dolo specifico.
Al rigetto del ricorso or ora considerato consegue la condanna dei ricor-
renti al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter delle di-
P.Q.M.
odc. sposizioni di attuazione al c.p.p..
5 la Corte annulla l'ordinanza impugnata nei confronti del SS e rinvia al
Tribunale di Napoli per nuovo esame;
rigetta i ricorsi di NE, D'AC e
HI, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. al c.p.p..
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.
IL PRESIDENTE не IL CONSIGLIERE EST.
Park (S).
Depositata in Cancelleria Roma, li 1.3.0.TT.2009...
CASSA IL CANCELLIERE A
M
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Carmela Lanzuise P
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S
augura
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