Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2001, n. 7252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7252 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
E N O M I T 1 7252/0 1 Z C I A L R E T R S A D E T N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E Oggetto S REGOLAMENTO E SEZIONE PRIMA CIVILE 7 COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16871/99 CARNEVALE Presidente Dott. Corrado Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere BONOMO Consigliere Cron. 16739 Dott. Massimo Dott. Giuseppe AR BERRUTI Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Ud. 12/04/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di VELLETRI, con ordinanza del 09/09/99, °nella causa iscritta al n' 31/99 vertente tra FALLIMENTO TECNOIMPIANTI Srl;
@ pudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12/04/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' con le quali si chiede che la 2001 Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la 1049 competenza del Tribunale di Velletri, con le conseguenze di 1 1 legge. Fatto e motivi Il Tribunale di Roma, con sentenza del 4 novembre 1998 dichiarava il fallimento della s.r.l. Tecnoimpian- ti, che veniva successivamente dichiarato il 7 aprile 1999 anche dal Tribunale di Velletri;
il quale, con ordi- nanza del 9 settembre 1999 ha richiesto di ufficio ex art.45 cod. proc. civ. regolamento di competenza a questa Corte. Il Procuratore Generale nelle conclusioni deposita- te il 7 marzo 2000 ha chiesto la declaratoria di compe- tenza del Tribunale di Velletri. Ciò posto,il Collegio osserva che, ai sensi del- l'art. 9 L.F., la competenza a dichiarare il fallimento spetta al tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa: luogo che si identifica con quello nel quale egli svolge la sua attivita' di- rettiva, a nulla rilevando la diversa ubicazione di eventuali altri uffici, stabilimenti, magazzini o depo- siti;
e che la sede effettiva, allorchè si tratti di societa' commerciali iscritte presso la cancelleria dei rispettivi tribunali competenti per territorio, coinci- de con quella di tale iscrizione, a meno che non emer- gano prove univoche tali da smentire la presunzione predetta (cfr. Cass. 1981/2000; 1510/2000; 7804/1995). f 2 Ulteriore principio interpretativo e' quello secon- do cui, ai fini della determinazione del giudice compe- tente a dichiarare il fallimento, il trasferimento del- la sede legale della societa' e' irrilevante, quando gli atti formali relativi posti in essere non corri- spondano ad un effettivo trasferimento, ovvero quando il mutamento di sede intervenga nell'imminenza del pro- cedimento per la dichiarazione di fallimento od, infi- ne, quando al compimento degli atti formali di esso non si accompagni l'esercizio di una attività nella nuova sede, dal quale possa dedursi che la prima sede sia cessata a seguito del trasferimento medesimo (Cass., 10147/1999; 7331/1999; 4560/1999). Nella specie, non solo risulta che il trasferimento della sede legale da AN NI , via di Valle Schioia 127 a Roma, Via Valadier 33 con delibera iscritta nel Registro delle Imprese in Roma il 14 otto- bre 1996 (cfr.visura del Registro delle imprese di Roma in data 1 ottobre 1998, nel fascicolo del Tribunale di Velletri) e' avvenuto in epoca di poco antecedente alla data di presentazione di fallimento, quando già si erano verificate le inadempienze lamentate dai creditori e documentate dai numerosi protesti cambiari in atti, ma emerge, altresi', con evidenza, che la societa' debi- trice non ha mai svolto, ne' svolge, la benche' minima 3 attivita' di impresa nella indicata sede romana, essendo ivi risultata sempre sconosciuta: come dimostrano il verbale di pignoramento negativo del 5 marzo 1997 (cfr.il fascicolo del creditore Vincenzo Cangiano s.p.a. in atti del Tribunale di Roma),le numerose rela- te di notifica eseguite tra il 1997 ed il 1999, nonché il verbale negativo di apposizione di sigilli in data 30 aprile 1999 (cfr. fascicolo del Tribunale di Velle- tri). Per cui, non appare dubbio che il centro direttivo ed amministrativo degli affari sociali debba ritenersi, tuttora, come ubicato nella precedente sede legale, in AN facente parte del circondario del Tribunale di Velletri. Questa Corte suprema, pertanto, facendo propri i ri- lievi e le argomentazioni del Pubblico ministero, del tutto coerenti alle emergenze processuali ed ai princi- pi sulla materia ormai consolidati, deve dichiarare la competenza del Tribunale di Velletri.
P.Q.M.
La Corte, dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Velletri e conseguentemente cassa senza rinvio la sentenza in data 4 novembre 1998 del Tribuna- le di Roma. Così deciso in Roma il 12 aprile 2001. Il Consigliere estensore SalvagoSalvatore Salvago ретру CANCELLERIA 2001 IN MOC DEPOSITATA 29 Oggi, E ELLIER i ZO C N D A AR C IL AR 5 Il Presidente Corrado CarnevaleUm IL CANCELLIERE IA ZO Marie an IL CANCELLIERE AR Di ZO E N O I Z A R T S I G E R A D E T N E S E