Articolo 1 della Legge 20 gennaio 1992, n. 55
Versione
19 febbraio 1992
Art. 1. 1. La notificazione del controricorso e del ricorso incidentale dinanzi alla Corte di cassazione puo' essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunziato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale.
Entrata in vigore il 19 febbraio 1992
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