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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/09/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 26 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2023
promossa
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in OR nello studio dell'avv. Andrea Palmerio Delitala che la rappresenta e difende con l'avv. Fernando Gabetta per procura speciale alle liti apposta in calce all'atto di citazione in primo grado,
appellante
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliata in OR nello studio CP_1 C.F._1
dell'avv. Claudia Marras, che la rappresenta e difende per procura speciale alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
Pagina 1 appellata
All'udienza del 28/03/2025 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis rejectis, in
accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza pronunciata dal
Tribunale di OR, Giudice Dott.ssa Tania Scanu, n. 306/2022, depositata in cancelleria in data
9 giugno 2022, pronunciata ad esito della causa n. RG. 583/2018, non notificata, così GIUDICARE
in riforma della predetta sentenza rigettare ogni domanda proposta da nei confronti di CP_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto e, dato atto che nel frattempo Parte_1
ha provveduto al pagamento di quanto disposto dalla sentenza, Parte_1
dichiarare l'appellata tenuto a restituire le somme ricevute e conseguentemente condannarla al
pagamento in favore dell'esponente della somma di euro 12.209,76 (incluse spese legali e
compenso del TU). on vittoria di spese e compensi professionali oltre Spese Generali, IVA e CPA
per il doppio grado di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i
motivi esposti: - In via principale, rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed
in diritto e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di OR n.
306/2022 del 09.06.2022, pubblicata in pari data, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n.
583/2018 RG. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con citazione ritualmente notificata convenne in giudizio la per CP_1 Parte_1
ottenere, previa declaratoria di nullità parziale del contratto di prestito personale (n. 10101494)
Pagina 2 concluso con la convenuta il 13.09.2011, il ricalcolo degli interessi corrispettivi al tasso sostitutivo previsto dall'art. 125 bis, comma 7, del D. Lgs. n. 385/1993, nonché la restituzione delle somme indebitamente pagate a tale titolo, dolendosi, nello specifico, della difformità fra il TAEG
contrattuale (del 10,98%) – in cui non erano stati inclusi gli oneri derivanti dall'obbligatoria conclusione di due polizze assicurative a garanzia del credito – e quello effettivamente praticato dalla banca (pari al 14,048%). La nel costituirsi domandò il rigetto della Parte_1
pretesa avversa, affermando che la sottoscrizione delle polizze assicurative MetLife e Personal
Cont Protection Europ Assistance, stipulate con la contestualmente alla conclusione del finanziamento in questione, fosse facoltativa, e negando, pertanto, che il relativo costo dovesse essere computato ai fini del calcolo del TAEG.
La causa venne istruita con produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio,
quindi fu decisa con sentenza n. 306/2022, resa all'udienza 9.06.2022, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., che dispose nei seguenti termini: “…, 1) accoglie la domanda di parte attrice e, pertanto,
dichiara nulla, ai sensi dell'art. 125 bis, comma 6, del D. Lgs. n. 385/1993, la clausola di
determinazione degli interessi corrispettivi contenuta nel contratto di finanziamento personale
stipulato da con la il 13.09.2011; 2) per l'effetto, condanna la CP_1 Parte_1
banca convenuta a restituire all'attrice la complessiva somma di euro 8.211,18, oltre interessi
legali dalla data della domanda;
3) condanna la a rifondere a le Parte_1 CP_1
spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) pone integralmente a carico della le Parte_1
spese di consulenza liquidate con separato decreto”.
Osservò il Tribunale:
-che la fattispecie riguardava la stipulazione di un contratto di prestito personale (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione della banca convenuta) concluso da un istituto di credito con un soggetto qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n.
Pagina 3 385/1993, con conseguente operatività della disciplina contenuta nel Titolo VI, Capo II, del D. Lgs.
n. 385/1993, già vigente all'epoca della stipulazione del contratto;
- che l'attrice, in base al disposto dell'art. 121, comma 1, lettere e) e m), e comma 2, del D. Lgs. n.
385/1993 (secondo cui nel costo totale del credito al consumo, espresso dal TAEG, devono essere indicati, oltre agli interessi corrispettivi, “tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le
altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto
di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”, nonché “i costi relativi a servizi accessori
connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto
avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni
offerte”), aveva sostenuto che, non essendo stato compreso nel TAEG il costo delle polizze assicurative la cui stipulazione aveva costituito condizione di concessione del prestito, il contratto di finanziamento fosse parzialmente nullo ai sensi dell'art. 125 bis, comma 6, del D. Lgs. n. 385/1993
(secondo cui “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che,
contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati
inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione
predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.”), e, dunque, di vantare il diritto di ottenere il ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo previsto dall'art. 125 bis, comma 7, del D. Lgs. n.
385/1993, nonché la restituzione del denaro indebitamente pagato in esecuzione del contratto.
- che l 'attrice avesse pienamente provato, com'era suo onere, che la conclusione delle polizze aveva costituito un presupposto ineludibile di accesso al finanziamento alle condizioni offerte dalla banca essendo state, le stesse, prospettate come obbligatorie: in particolare, attraverso la testimonianza del coniuge dell'attrice, sentito, anche a confronto, alle Testimone_1
udienze del 14.10.2019 e 18.02.2021 (valutata con particolare rigore atteso il rapporto di coniugio),
doveva reputarsi credibile (avendo questi risposto genuinamente alle domande postegli per acclarare gli elementi circostanziali del fatto), che, in sua presenza, la contraente era stata di fatto obbligata a sottoscrivere le polizze posto che, in caso contrario, il finanziamento non le sarebbe
Pagina 4 stato concesso. Per converso doveva reputarsi inattendibile la testimonianza della responsabile della filiale di di OR sig.ra , in quanto contraddittoria e Parte_1 Testimone_2
tale da dimostrare di non avere alcuna diretta memoria del fatto storico oggetto d'indagine;
- che, conseguentemente, la banca avrebbe dovuto includere nel TAEG gli oneri generati dalla stipulazione delle polizze;
- che attraverso la c.t.u. espletata era emerso, conformemente a quanto prospettato dalla parte attrice nell'atto di citazione, che il TAEG, comprensivo dei costi assicurativi, era pari al 14,09%
(comunque sotto-soglia ai sensi della vigente normativa antiusura), a fronte del TAEG indicato nel contratto, pari al 10,98% sicché, attesa la riscontrata discrasia, il contratto di finanziamento in questione risultava affetto da nullità parziale ex art. 125 bis, comma 7, del D. Lgs. n. 385/1993, con conseguente diritto dell'attrice di ottenere la rideterminazione degli interessi corrispettivi al tasso sostitutivo previsto dall'art. 125 bis, comma 7, del D. Lgs. n. 385/1993;
- che sulla base degli esatti calcoli svolti dal C.T.U. all'attrice spettavano in restituzione complessivi euro 8.211,18 (v. pag. 35 della CTU), mentre non potevano costituire oggetto di rimborso i premi pagati in esecuzione dei contratti assicurativi.
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza, sostenendo la non obbligatorietà Parte_1
delle polizze e, quindi, la loro corretta esclusione dal TAEG, come già argomentato in sede di reclamo stragiudiziale davanti all'arbitro bancario e finanziario, che aveva accolto la tesi di essa esponente.
Nessuna imposizione vi sarebbe stata nei confronti della cliente, avendo quest'ultima confuso l'obbligatorietà con la sussistenza di un collegamento negoziale. In particolare la polizza facoltativa
Personal Protection altro non sarebbe che un'assicurazione sanitaria, non già un corrispettivo connesso al finanziamento.
Inoltre il CTU avrebbe ecceduto il suo mandato essendogli stato richiesto di effettuare una verifica sul TAEG senza alcun riferimento all'usura. Né il CTU avrebbe allegato alcun foglio di
Pagina 5 calcolo, sicchè non era dato comprendere i passaggi matematici che avevano portato al risultato indicato. Ancora, al C.T.U. non era stato neppure richiesto di effettuare il calcolo in capitalizzazione semplice. Altresì i calcoli effettuati dal CTU parevano presupporre il pagamento integrale di tutte le rate, mentre dall'esame dell'estratto conto risultava che almeno una (l'ultima)
non sarebbe stata pagata.
Con istanza depositata il 19.3.2025 l'appellante ha domandato: “Che la S.V. Ill.ma, in
accoglimento della presente istanza:
1. disponga la anonimizzazione delle generalità e/o di ogni
altro dato identificativo della istante dall'emanando provvedimento;
2. disponga che la Cancelleria
provveda ai sensi dell'art. 52 co. 3 D. Lgs. n. 196/2003, a riportare sull'originale del
provvedimento, all'atto del deposito, una annotazione che specifichi che in caso di riproduzione del
provvedimento non può essere riportata l'indicazione delle generalità e degli altri ei dati
identificativi della istante.”.
***
L'appello è infondato.
Si premette che l'appellante non censura la valutazione delle risultanze della prova orale operata in sentenza e, per altro verso, si limita ad affermare che la parte (nonché, parrebbe desumersi implicitamente dal tenore dell'atto, anche il giudice) avrebbe equivocato fra collegamento negoziale, ricorrente nella specie, ed obbligatorietà dell'assicurazione.
Va poi, fin d'ora, liberato il campo dell'analisi da questioni irrilevanti poste dall'appellante,
peraltro in maniera non del tutto chiara, riguardanti una ipotetica erroneità dei conteggi da parte del
Ctu, per avere questi introdotto elementi non richiesti od omesso altri necessari: una volta che si accerti che le assicurazioni erano obbligatorie è, infatti, evidente che il TAEG indicato in contratto è
inferiore a quello realmente applicato per effetto dei costi delle polizze stesse (anche di una solo di esse), e tanto basta per applicare la citata normativa, dettata a tutela del consumatore.
Ciò posto deve ritenersi che nella specie le polizze non possano considerarsi facoltative.
Pagina 6 Occorre muovere dal principio, richiamato dall'appellata, anche sulla base di quanto espresso da recente giurisprudenza amministrativa (quale TAR Lazio 09516/2021), secondo cui: “…l'espressa
qualificazione come facoltativa della polizza assicurativa sottoscritta dal cliente non è di per sé
sola sufficiente e decisiva per considerare la polizza (o le polizze) facoltativa anche ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 121 TUB (cfr. tra le molte Collegio di Roma, decisioni n. 8128/2015; n.
735/2016; n. 8009/2016; Collegio di Napoli, decisioni n.6797/2016; n. 7811/2016).”.
La stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è, d'altra parte, intervenuta più volte riconoscendo e sanzionando la scorrettezza (per ingannevolezza e/o aggressività) del comportamento di alcuni operatori bancari nella fase di collocamento di prodotti bancari con polizze abbinate (cfr. i provvedimenti nn. 27606 e 27607 del 10 marzo 2019, nonché nn. 28156,
28157, 28158 28159 del 2020). Nel provvedimento n. 28158/2020, in particolare, l'AGCM ha rilevato che «gli elementi descritti evidenziano politiche di collocamento aggressive, fondate sullo
sfruttamento della posizione di potere della Banca, tramite le quali [la stessa] esercita, in ultima
istanza, una forte pressione sui consumatori, tale da limitarne notevolmente la capacità di prendere
consapevoli decisioni commerciali, inducendoli ad acquistare polizze in abbinamento a
mutui/surroghe in assenza di un processo decisionale libero».
Posta dunque la non decisività del carattere facoltativo attribuito alla polizza dal testo del modulo o formulario predisposto dalla banca, si osserva come il Collegio di Coordinamento dell'ABF n.
10621 del 12/09/17 abbia definito con precisione quando una spesa assicurativa denominata facoltativa debba rientrare nel calcolo del TAEG / ISC, individuando anche gli oneri probatori a carico del soggetto finanziato: “Può, quindi, delinearsi il seguente principio di diritto: 'Premesso
che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa
la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere
obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia
costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è
Pagina 7 consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e
concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:
– che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
– che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i
due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
– che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo”.
In altri termini, la sussistenza di un rapporto di connessione particolarmente elevato, tale cioè da soddisfare l'interesse del finanziatore a neutralizzare (o comunque gestire) il rischio di mancato rimborso, assicurando la conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore per una durata corrispondente a quella del piano di ammortamento del finanziamento
(prevedendo un capitale, in caso di polizza vita, o un indennizzo in caso di polizza danni parametrati al debito residuo, così da garantire l'assicurato contro accadimenti in grado di minarne la capacità patrimoniale – finanziaria e quindi di pregiudicarne la capacità di corrispondere i pagamenti rateali, in linea con il piano di ammortamento del finanziamento già prestabilito), è
fortemente significativo ai fini delineati, presentandosi ancor più pregnante nell'ipotesi in cui contraente e beneficiario della polizza assicurativa sia lo stesso intermediario finanziatore oppure nel caso in cui a quest'ultimo sia attribuita una remunerazione ragguardevole per avere collocato la polizza, oppure ancora nell'ipotesi di polizza collettiva stipulata, ai sensi dell'art. 1891 c.c., dalla stessa banca erogatrice del prestito. Sussistendo tali elementi nulla di più avrebbe da provare il cliente, salva la possibilità, per la banca, di superare a sua volta la prova presuntiva (o meglio, di ostacolarne la compiuta formazione), dimostrando, a sua volta, alternativamente: i) di avere proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG), con o senza polizza;
ii) di avere offerto ad altri clienti con il medesimo merito creditizio le stesse condizioni di finanziamento, anche in assenza del contratto di assicurazione;
iii) che la polizza attivata attribuisce al debitore-assicurato
Pagina 8 un diritto di recesso dal contratto di assicurazione per tutto il corso del finanziamento senza l'applicazione di costi o di qualsiasi altra modifica delle condizioni del contratto di credito.
Nella specie, a fronte della previsione di cui al punto 3, frontespizio del modulo informazioni
europee di base sul credito ai consumatori e all'art. 3 del modulo di sottoscrizione Pt_1
richiesta di finanziamento titolato “coperture assicurative facoltative”, è certamente dato riscontrare un insieme di più elementi preassemblati idonei ad offrire -anche a prescindere dalle risultanze della, di per sé significativa, prova testimoniale- prova presuntiva concludente dell'obbligatorietà della polizza, non avendo, per converso, la banca fornito evidenza documentale di avere illustrato al cliente la prospettazione dei costi con o senza polizza (producendo quantomeno due contratti comparativi).
Difatti, la stipula delle due polizze va ben oltre la struttura del collegamento negoziale genetico e funzionale, prevedendo: i. che la operi come intermediario trattenendo il premio Pt_1
assicurativo e versandolo alla compagnia di assicurazione, ii. che sia garantita la copertura del dovuto anche in ipotesi di sinistro, iii. che l'assicurazione operi per identico arco temporale del finanziamento (84 rate); iiii. che l'intermediaria ritragga dalla distribuzione del prodotto Pt_1
assicurativo un premio unico del 40% al netto delle imposte.
Non potendosi, in definitiva, mettere seriamente in dubbio la sussistenza dei requisiti dell'obbligatorietà in fatto delle assicurazioni in questione, deve concludersi che il TAEG dovesse,
nella specie, ricomprendere anche le spese accessorie assicurative.
Priva di consistenza è, infine, la doglianza per cui il Consulente non avrebbe considerato il mancato pagamento dell'ultima rata del finanziamento, posto che la relazione conclusiva ne ha chiaramente tenuto conto prospettando due alternativi conteggi, così come ne ha tenuto conto il
Tribunale in sede di decisione.
Da ultimo deve essere esaminata l'istanza di anonimizzazione formulata dall'appellante.
Pagina 9 In proposito si richiama il disposto dell'art. 52 cd. codice privacy, secondo cui: “1. Fermo
restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di
altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può
chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che
procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima
cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a
precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità
di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo
interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.[…] 4. In caso di diffusione anche da parte di
terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative
massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato.[…].
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni
forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali”.
Interpretando l'espressione "motivi legittimi" come sinonimo di "motivi opportuni" la Suprema
Corte ha attribuito alla disposizione normativa particolare ampiezza, sulla base della scelta del legislatore di non predeterminare all'interno di schemi rigidi le ragioni che possono essere addotte a sostegno della richiesta di oscuramento dei dati, fermo restando che l'accoglimento della richiesta medesima potrà intervenire ogniqualvolta l'Autorità Giudiziaria ravviserà un equilibrato bilanciamento tra esigenze di riservatezza del singolo e pubblicità della sentenza, la quale ultima costituisce un necessitato corollario del principio costituzionale dell'amministrazione della giustizia,
esercitata nel nome del popolo italiano (cfr. Sez. 6, sentenza n. 11959 del 15 febbraio 2017, Rv.
269402 - 01). Per conseguire tale bilanciamento, secondo la citata giurisprudenza, si traggono rilevanti indicazioni dalle linee guida dettate dal Garante della privacy il 2 dicembre 2010: "In
materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per
finalità di informazione giuridica", in cui, con specifico riferimento alla c.d. "procedura di
Pagina 10 anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali", si indicano possibili "motivi legittimi", in grado di fondare la relativa richiesta (ovvero di indurre l'Autorità giudiziaria a provvedere d'ufficio), nella
"particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensibili)", ovvero nella
"delicatezza della vicenda oggetto del giudizio" (cfr. da ultimo Cass. sez. 3, decreto n. 1697
del 23/01/2025: “In tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti
giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, i "motivi legittimi", richiesti dall'art. 52,
comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003 per l'accoglimento della domanda di oscuramento dei dati
personali presentata dall'interessato, devono intendersi quali "motivi opportuni". (Nella specie, la
S.C. ha rigettato l'istanza di oscuramento dei dati in quanto, in difetto di elementi in ricorso sulla
natura della causa petendi, la materia della controversia non poteva, di per sé, definirsi sensibile,
né caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza)”, nonché Cass. Sez. 3, Ord. n.
7558 del 21/03/2025: “L'oscuramento ad istanza di parte dei dati personali ex art. 52, comma 1,
d.lgs. n. 196 del 2003 costituisce eccezione alla regola della pubblicità dei provvedimenti
giurisdizionali, sancita dall'art. 51, comma 2, dello stesso testo normativo, la quale trova
fondamento nei principi del giusto processo ex artt. 6 CEDU e 111 Cost., rappresentando la
pubblicità sia un elemento organizzativo delle attività processuali a garanzia degli interessi
fondamentali delle parti (soprattutto nel settore penale), sia un elemento di controllo esterno
sull'operato delle corti a tutela di interessi di carattere meta-individuale, come la trasparenza e
l'imparzialità delle procedure giudiziarie. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'istanza, proposta in
un giudizio avente ad oggetto un contratto di affitto di azienda, non ravvisando, in ragione della
natura della causa petendi e del tenore delle difese, la necessità di salvaguardare l'interesse alla
riservatezza delle parti a scapito dell'interesse pubblicistico alla pubblicità delle decisioni
giurisdizionali).”). Nel caso esaminato tale valutazione è tuttavia preclusa, in considerazione della natura del soggetto istante.
Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte. sez.6 - 5, con Ord. n. 4167 del 09/02/2022: “In tema di
diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di
Pagina 11 informazione giuridica, l'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 legittima alla proposizione della relativa
istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi la sola persona
dell'"interessato" da individuarsi - per effetto delle modifiche apportate, all'art. 4, lett. i) del d.lgs.
cit., dall'art. 40 del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 che ha eliminato il
riferimento alla persona giuridica - esclusivamente con la persona fisica, la quale può proporla in
presenza di motivi "legittimi", da intendersi come motivi "opportuni”. Chiarisce la Corte, in motivazione, con argomenti che qui si condividono: “L'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 legittima alla
proposizione dell'istanza la sola persona dell'interessato". Al fine di circoscrivere il significato di
tale espressione, è innanzitutto opportuno richiamare i precedenti giurisprudenziali che hanno
trattato tale questione. Questa Corte infatti già in passato ha rilevato che «nel contesto del detto
decreto legislativo» essa, «secondo la espressa formulazione della norma dell'art. 4, comma 1, lett.
i)» va intesa come «la persona fisica cui si riferiscono i dati personali» (Cass., Sez. 1 , 13/06/2017,
n. 14685). Infatti «la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. i), se nella originaria
formulazione includeva non solo la persona fisica, ma anche la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferivano i dati personali, coincidendo il concetto di "dato personale" di cui
alla lett. b) del medesimo articolo con "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale", a
decorrere dal 6/12/2011, in forza della novella del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ex art. 40, include
solo la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali, coincidendo il modificato concetto di "dato
personale" di cui all'art. 4, lett. b), con "qualunque informazione relativa a persona fisica,
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale". Questa diversa ampiezza del
termine "dato personale" orienta anche la lettura dei concetti di "dati identificativi" di cui alla lett.
c) dell'art. 4, quali "dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato" e di
"dati sensibili" di cui alla lett. d) dell'art. Ric. 2019 n. 28537 sez. MT - ud. 24-02-2021 -3- 4, quali
Pagina 12 "dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale" (v. ora Reg. (UE) n. 679 del 2016, art. 9)» (Cass. civ. sez. trib.,
07/08/2020, n.16807)….”.
L'istanza non può, dunque, trovare accoglimento
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate entro lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod.,
applicando i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase trattazione-
istruttoria, non tenutasi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di OR Parte_1
n. 306/2022, resa all'udienza del 9.06.2022;
2) condanna l'appellante in persona del suo legale rappresentante alla rifusione, in favore di
[...]
, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compensi CP_1
di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) rigetta l'istanza di anonimizzazione delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/2003 formulata dall'appellante;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Pagina 13 Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 26 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2023
promossa
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in OR nello studio dell'avv. Andrea Palmerio Delitala che la rappresenta e difende con l'avv. Fernando Gabetta per procura speciale alle liti apposta in calce all'atto di citazione in primo grado,
appellante
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliata in OR nello studio CP_1 C.F._1
dell'avv. Claudia Marras, che la rappresenta e difende per procura speciale alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
Pagina 1 appellata
All'udienza del 28/03/2025 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis rejectis, in
accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza pronunciata dal
Tribunale di OR, Giudice Dott.ssa Tania Scanu, n. 306/2022, depositata in cancelleria in data
9 giugno 2022, pronunciata ad esito della causa n. RG. 583/2018, non notificata, così GIUDICARE
in riforma della predetta sentenza rigettare ogni domanda proposta da nei confronti di CP_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto e, dato atto che nel frattempo Parte_1
ha provveduto al pagamento di quanto disposto dalla sentenza, Parte_1
dichiarare l'appellata tenuto a restituire le somme ricevute e conseguentemente condannarla al
pagamento in favore dell'esponente della somma di euro 12.209,76 (incluse spese legali e
compenso del TU). on vittoria di spese e compensi professionali oltre Spese Generali, IVA e CPA
per il doppio grado di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i
motivi esposti: - In via principale, rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed
in diritto e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di OR n.
306/2022 del 09.06.2022, pubblicata in pari data, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n.
583/2018 RG. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con citazione ritualmente notificata convenne in giudizio la per CP_1 Parte_1
ottenere, previa declaratoria di nullità parziale del contratto di prestito personale (n. 10101494)
Pagina 2 concluso con la convenuta il 13.09.2011, il ricalcolo degli interessi corrispettivi al tasso sostitutivo previsto dall'art. 125 bis, comma 7, del D. Lgs. n. 385/1993, nonché la restituzione delle somme indebitamente pagate a tale titolo, dolendosi, nello specifico, della difformità fra il TAEG
contrattuale (del 10,98%) – in cui non erano stati inclusi gli oneri derivanti dall'obbligatoria conclusione di due polizze assicurative a garanzia del credito – e quello effettivamente praticato dalla banca (pari al 14,048%). La nel costituirsi domandò il rigetto della Parte_1
pretesa avversa, affermando che la sottoscrizione delle polizze assicurative MetLife e Personal
Cont Protection Europ Assistance, stipulate con la contestualmente alla conclusione del finanziamento in questione, fosse facoltativa, e negando, pertanto, che il relativo costo dovesse essere computato ai fini del calcolo del TAEG.
La causa venne istruita con produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio,
quindi fu decisa con sentenza n. 306/2022, resa all'udienza 9.06.2022, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., che dispose nei seguenti termini: “…, 1) accoglie la domanda di parte attrice e, pertanto,
dichiara nulla, ai sensi dell'art. 125 bis, comma 6, del D. Lgs. n. 385/1993, la clausola di
determinazione degli interessi corrispettivi contenuta nel contratto di finanziamento personale
stipulato da con la il 13.09.2011; 2) per l'effetto, condanna la CP_1 Parte_1
banca convenuta a restituire all'attrice la complessiva somma di euro 8.211,18, oltre interessi
legali dalla data della domanda;
3) condanna la a rifondere a le Parte_1 CP_1
spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) pone integralmente a carico della le Parte_1
spese di consulenza liquidate con separato decreto”.
Osservò il Tribunale:
-che la fattispecie riguardava la stipulazione di un contratto di prestito personale (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione della banca convenuta) concluso da un istituto di credito con un soggetto qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n.
Pagina 3 385/1993, con conseguente operatività della disciplina contenuta nel Titolo VI, Capo II, del D. Lgs.
n. 385/1993, già vigente all'epoca della stipulazione del contratto;
- che l'attrice, in base al disposto dell'art. 121, comma 1, lettere e) e m), e comma 2, del D. Lgs. n.
385/1993 (secondo cui nel costo totale del credito al consumo, espresso dal TAEG, devono essere indicati, oltre agli interessi corrispettivi, “tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le
altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto
di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”, nonché “i costi relativi a servizi accessori
connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto
avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni
offerte”), aveva sostenuto che, non essendo stato compreso nel TAEG il costo delle polizze assicurative la cui stipulazione aveva costituito condizione di concessione del prestito, il contratto di finanziamento fosse parzialmente nullo ai sensi dell'art. 125 bis, comma 6, del D. Lgs. n. 385/1993
(secondo cui “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che,
contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati
inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione
predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.”), e, dunque, di vantare il diritto di ottenere il ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo previsto dall'art. 125 bis, comma 7, del D. Lgs. n.
385/1993, nonché la restituzione del denaro indebitamente pagato in esecuzione del contratto.
- che l 'attrice avesse pienamente provato, com'era suo onere, che la conclusione delle polizze aveva costituito un presupposto ineludibile di accesso al finanziamento alle condizioni offerte dalla banca essendo state, le stesse, prospettate come obbligatorie: in particolare, attraverso la testimonianza del coniuge dell'attrice, sentito, anche a confronto, alle Testimone_1
udienze del 14.10.2019 e 18.02.2021 (valutata con particolare rigore atteso il rapporto di coniugio),
doveva reputarsi credibile (avendo questi risposto genuinamente alle domande postegli per acclarare gli elementi circostanziali del fatto), che, in sua presenza, la contraente era stata di fatto obbligata a sottoscrivere le polizze posto che, in caso contrario, il finanziamento non le sarebbe
Pagina 4 stato concesso. Per converso doveva reputarsi inattendibile la testimonianza della responsabile della filiale di di OR sig.ra , in quanto contraddittoria e Parte_1 Testimone_2
tale da dimostrare di non avere alcuna diretta memoria del fatto storico oggetto d'indagine;
- che, conseguentemente, la banca avrebbe dovuto includere nel TAEG gli oneri generati dalla stipulazione delle polizze;
- che attraverso la c.t.u. espletata era emerso, conformemente a quanto prospettato dalla parte attrice nell'atto di citazione, che il TAEG, comprensivo dei costi assicurativi, era pari al 14,09%
(comunque sotto-soglia ai sensi della vigente normativa antiusura), a fronte del TAEG indicato nel contratto, pari al 10,98% sicché, attesa la riscontrata discrasia, il contratto di finanziamento in questione risultava affetto da nullità parziale ex art. 125 bis, comma 7, del D. Lgs. n. 385/1993, con conseguente diritto dell'attrice di ottenere la rideterminazione degli interessi corrispettivi al tasso sostitutivo previsto dall'art. 125 bis, comma 7, del D. Lgs. n. 385/1993;
- che sulla base degli esatti calcoli svolti dal C.T.U. all'attrice spettavano in restituzione complessivi euro 8.211,18 (v. pag. 35 della CTU), mentre non potevano costituire oggetto di rimborso i premi pagati in esecuzione dei contratti assicurativi.
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza, sostenendo la non obbligatorietà Parte_1
delle polizze e, quindi, la loro corretta esclusione dal TAEG, come già argomentato in sede di reclamo stragiudiziale davanti all'arbitro bancario e finanziario, che aveva accolto la tesi di essa esponente.
Nessuna imposizione vi sarebbe stata nei confronti della cliente, avendo quest'ultima confuso l'obbligatorietà con la sussistenza di un collegamento negoziale. In particolare la polizza facoltativa
Personal Protection altro non sarebbe che un'assicurazione sanitaria, non già un corrispettivo connesso al finanziamento.
Inoltre il CTU avrebbe ecceduto il suo mandato essendogli stato richiesto di effettuare una verifica sul TAEG senza alcun riferimento all'usura. Né il CTU avrebbe allegato alcun foglio di
Pagina 5 calcolo, sicchè non era dato comprendere i passaggi matematici che avevano portato al risultato indicato. Ancora, al C.T.U. non era stato neppure richiesto di effettuare il calcolo in capitalizzazione semplice. Altresì i calcoli effettuati dal CTU parevano presupporre il pagamento integrale di tutte le rate, mentre dall'esame dell'estratto conto risultava che almeno una (l'ultima)
non sarebbe stata pagata.
Con istanza depositata il 19.3.2025 l'appellante ha domandato: “Che la S.V. Ill.ma, in
accoglimento della presente istanza:
1. disponga la anonimizzazione delle generalità e/o di ogni
altro dato identificativo della istante dall'emanando provvedimento;
2. disponga che la Cancelleria
provveda ai sensi dell'art. 52 co. 3 D. Lgs. n. 196/2003, a riportare sull'originale del
provvedimento, all'atto del deposito, una annotazione che specifichi che in caso di riproduzione del
provvedimento non può essere riportata l'indicazione delle generalità e degli altri ei dati
identificativi della istante.”.
***
L'appello è infondato.
Si premette che l'appellante non censura la valutazione delle risultanze della prova orale operata in sentenza e, per altro verso, si limita ad affermare che la parte (nonché, parrebbe desumersi implicitamente dal tenore dell'atto, anche il giudice) avrebbe equivocato fra collegamento negoziale, ricorrente nella specie, ed obbligatorietà dell'assicurazione.
Va poi, fin d'ora, liberato il campo dell'analisi da questioni irrilevanti poste dall'appellante,
peraltro in maniera non del tutto chiara, riguardanti una ipotetica erroneità dei conteggi da parte del
Ctu, per avere questi introdotto elementi non richiesti od omesso altri necessari: una volta che si accerti che le assicurazioni erano obbligatorie è, infatti, evidente che il TAEG indicato in contratto è
inferiore a quello realmente applicato per effetto dei costi delle polizze stesse (anche di una solo di esse), e tanto basta per applicare la citata normativa, dettata a tutela del consumatore.
Ciò posto deve ritenersi che nella specie le polizze non possano considerarsi facoltative.
Pagina 6 Occorre muovere dal principio, richiamato dall'appellata, anche sulla base di quanto espresso da recente giurisprudenza amministrativa (quale TAR Lazio 09516/2021), secondo cui: “…l'espressa
qualificazione come facoltativa della polizza assicurativa sottoscritta dal cliente non è di per sé
sola sufficiente e decisiva per considerare la polizza (o le polizze) facoltativa anche ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 121 TUB (cfr. tra le molte Collegio di Roma, decisioni n. 8128/2015; n.
735/2016; n. 8009/2016; Collegio di Napoli, decisioni n.6797/2016; n. 7811/2016).”.
La stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è, d'altra parte, intervenuta più volte riconoscendo e sanzionando la scorrettezza (per ingannevolezza e/o aggressività) del comportamento di alcuni operatori bancari nella fase di collocamento di prodotti bancari con polizze abbinate (cfr. i provvedimenti nn. 27606 e 27607 del 10 marzo 2019, nonché nn. 28156,
28157, 28158 28159 del 2020). Nel provvedimento n. 28158/2020, in particolare, l'AGCM ha rilevato che «gli elementi descritti evidenziano politiche di collocamento aggressive, fondate sullo
sfruttamento della posizione di potere della Banca, tramite le quali [la stessa] esercita, in ultima
istanza, una forte pressione sui consumatori, tale da limitarne notevolmente la capacità di prendere
consapevoli decisioni commerciali, inducendoli ad acquistare polizze in abbinamento a
mutui/surroghe in assenza di un processo decisionale libero».
Posta dunque la non decisività del carattere facoltativo attribuito alla polizza dal testo del modulo o formulario predisposto dalla banca, si osserva come il Collegio di Coordinamento dell'ABF n.
10621 del 12/09/17 abbia definito con precisione quando una spesa assicurativa denominata facoltativa debba rientrare nel calcolo del TAEG / ISC, individuando anche gli oneri probatori a carico del soggetto finanziato: “Può, quindi, delinearsi il seguente principio di diritto: 'Premesso
che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa
la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere
obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia
costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è
Pagina 7 consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e
concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:
– che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
– che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i
due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
– che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo”.
In altri termini, la sussistenza di un rapporto di connessione particolarmente elevato, tale cioè da soddisfare l'interesse del finanziatore a neutralizzare (o comunque gestire) il rischio di mancato rimborso, assicurando la conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore per una durata corrispondente a quella del piano di ammortamento del finanziamento
(prevedendo un capitale, in caso di polizza vita, o un indennizzo in caso di polizza danni parametrati al debito residuo, così da garantire l'assicurato contro accadimenti in grado di minarne la capacità patrimoniale – finanziaria e quindi di pregiudicarne la capacità di corrispondere i pagamenti rateali, in linea con il piano di ammortamento del finanziamento già prestabilito), è
fortemente significativo ai fini delineati, presentandosi ancor più pregnante nell'ipotesi in cui contraente e beneficiario della polizza assicurativa sia lo stesso intermediario finanziatore oppure nel caso in cui a quest'ultimo sia attribuita una remunerazione ragguardevole per avere collocato la polizza, oppure ancora nell'ipotesi di polizza collettiva stipulata, ai sensi dell'art. 1891 c.c., dalla stessa banca erogatrice del prestito. Sussistendo tali elementi nulla di più avrebbe da provare il cliente, salva la possibilità, per la banca, di superare a sua volta la prova presuntiva (o meglio, di ostacolarne la compiuta formazione), dimostrando, a sua volta, alternativamente: i) di avere proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG), con o senza polizza;
ii) di avere offerto ad altri clienti con il medesimo merito creditizio le stesse condizioni di finanziamento, anche in assenza del contratto di assicurazione;
iii) che la polizza attivata attribuisce al debitore-assicurato
Pagina 8 un diritto di recesso dal contratto di assicurazione per tutto il corso del finanziamento senza l'applicazione di costi o di qualsiasi altra modifica delle condizioni del contratto di credito.
Nella specie, a fronte della previsione di cui al punto 3, frontespizio del modulo informazioni
europee di base sul credito ai consumatori e all'art. 3 del modulo di sottoscrizione Pt_1
richiesta di finanziamento titolato “coperture assicurative facoltative”, è certamente dato riscontrare un insieme di più elementi preassemblati idonei ad offrire -anche a prescindere dalle risultanze della, di per sé significativa, prova testimoniale- prova presuntiva concludente dell'obbligatorietà della polizza, non avendo, per converso, la banca fornito evidenza documentale di avere illustrato al cliente la prospettazione dei costi con o senza polizza (producendo quantomeno due contratti comparativi).
Difatti, la stipula delle due polizze va ben oltre la struttura del collegamento negoziale genetico e funzionale, prevedendo: i. che la operi come intermediario trattenendo il premio Pt_1
assicurativo e versandolo alla compagnia di assicurazione, ii. che sia garantita la copertura del dovuto anche in ipotesi di sinistro, iii. che l'assicurazione operi per identico arco temporale del finanziamento (84 rate); iiii. che l'intermediaria ritragga dalla distribuzione del prodotto Pt_1
assicurativo un premio unico del 40% al netto delle imposte.
Non potendosi, in definitiva, mettere seriamente in dubbio la sussistenza dei requisiti dell'obbligatorietà in fatto delle assicurazioni in questione, deve concludersi che il TAEG dovesse,
nella specie, ricomprendere anche le spese accessorie assicurative.
Priva di consistenza è, infine, la doglianza per cui il Consulente non avrebbe considerato il mancato pagamento dell'ultima rata del finanziamento, posto che la relazione conclusiva ne ha chiaramente tenuto conto prospettando due alternativi conteggi, così come ne ha tenuto conto il
Tribunale in sede di decisione.
Da ultimo deve essere esaminata l'istanza di anonimizzazione formulata dall'appellante.
Pagina 9 In proposito si richiama il disposto dell'art. 52 cd. codice privacy, secondo cui: “1. Fermo
restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di
altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può
chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che
procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima
cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a
precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità
di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo
interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.[…] 4. In caso di diffusione anche da parte di
terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative
massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato.[…].
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni
forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali”.
Interpretando l'espressione "motivi legittimi" come sinonimo di "motivi opportuni" la Suprema
Corte ha attribuito alla disposizione normativa particolare ampiezza, sulla base della scelta del legislatore di non predeterminare all'interno di schemi rigidi le ragioni che possono essere addotte a sostegno della richiesta di oscuramento dei dati, fermo restando che l'accoglimento della richiesta medesima potrà intervenire ogniqualvolta l'Autorità Giudiziaria ravviserà un equilibrato bilanciamento tra esigenze di riservatezza del singolo e pubblicità della sentenza, la quale ultima costituisce un necessitato corollario del principio costituzionale dell'amministrazione della giustizia,
esercitata nel nome del popolo italiano (cfr. Sez. 6, sentenza n. 11959 del 15 febbraio 2017, Rv.
269402 - 01). Per conseguire tale bilanciamento, secondo la citata giurisprudenza, si traggono rilevanti indicazioni dalle linee guida dettate dal Garante della privacy il 2 dicembre 2010: "In
materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per
finalità di informazione giuridica", in cui, con specifico riferimento alla c.d. "procedura di
Pagina 10 anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali", si indicano possibili "motivi legittimi", in grado di fondare la relativa richiesta (ovvero di indurre l'Autorità giudiziaria a provvedere d'ufficio), nella
"particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensibili)", ovvero nella
"delicatezza della vicenda oggetto del giudizio" (cfr. da ultimo Cass. sez. 3, decreto n. 1697
del 23/01/2025: “In tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti
giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, i "motivi legittimi", richiesti dall'art. 52,
comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003 per l'accoglimento della domanda di oscuramento dei dati
personali presentata dall'interessato, devono intendersi quali "motivi opportuni". (Nella specie, la
S.C. ha rigettato l'istanza di oscuramento dei dati in quanto, in difetto di elementi in ricorso sulla
natura della causa petendi, la materia della controversia non poteva, di per sé, definirsi sensibile,
né caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza)”, nonché Cass. Sez. 3, Ord. n.
7558 del 21/03/2025: “L'oscuramento ad istanza di parte dei dati personali ex art. 52, comma 1,
d.lgs. n. 196 del 2003 costituisce eccezione alla regola della pubblicità dei provvedimenti
giurisdizionali, sancita dall'art. 51, comma 2, dello stesso testo normativo, la quale trova
fondamento nei principi del giusto processo ex artt. 6 CEDU e 111 Cost., rappresentando la
pubblicità sia un elemento organizzativo delle attività processuali a garanzia degli interessi
fondamentali delle parti (soprattutto nel settore penale), sia un elemento di controllo esterno
sull'operato delle corti a tutela di interessi di carattere meta-individuale, come la trasparenza e
l'imparzialità delle procedure giudiziarie. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'istanza, proposta in
un giudizio avente ad oggetto un contratto di affitto di azienda, non ravvisando, in ragione della
natura della causa petendi e del tenore delle difese, la necessità di salvaguardare l'interesse alla
riservatezza delle parti a scapito dell'interesse pubblicistico alla pubblicità delle decisioni
giurisdizionali).”). Nel caso esaminato tale valutazione è tuttavia preclusa, in considerazione della natura del soggetto istante.
Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte. sez.6 - 5, con Ord. n. 4167 del 09/02/2022: “In tema di
diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di
Pagina 11 informazione giuridica, l'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 legittima alla proposizione della relativa
istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi la sola persona
dell'"interessato" da individuarsi - per effetto delle modifiche apportate, all'art. 4, lett. i) del d.lgs.
cit., dall'art. 40 del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 che ha eliminato il
riferimento alla persona giuridica - esclusivamente con la persona fisica, la quale può proporla in
presenza di motivi "legittimi", da intendersi come motivi "opportuni”. Chiarisce la Corte, in motivazione, con argomenti che qui si condividono: “L'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 legittima alla
proposizione dell'istanza la sola persona dell'interessato". Al fine di circoscrivere il significato di
tale espressione, è innanzitutto opportuno richiamare i precedenti giurisprudenziali che hanno
trattato tale questione. Questa Corte infatti già in passato ha rilevato che «nel contesto del detto
decreto legislativo» essa, «secondo la espressa formulazione della norma dell'art. 4, comma 1, lett.
i)» va intesa come «la persona fisica cui si riferiscono i dati personali» (Cass., Sez. 1 , 13/06/2017,
n. 14685). Infatti «la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. i), se nella originaria
formulazione includeva non solo la persona fisica, ma anche la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferivano i dati personali, coincidendo il concetto di "dato personale" di cui
alla lett. b) del medesimo articolo con "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale", a
decorrere dal 6/12/2011, in forza della novella del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ex art. 40, include
solo la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali, coincidendo il modificato concetto di "dato
personale" di cui all'art. 4, lett. b), con "qualunque informazione relativa a persona fisica,
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale". Questa diversa ampiezza del
termine "dato personale" orienta anche la lettura dei concetti di "dati identificativi" di cui alla lett.
c) dell'art. 4, quali "dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato" e di
"dati sensibili" di cui alla lett. d) dell'art. Ric. 2019 n. 28537 sez. MT - ud. 24-02-2021 -3- 4, quali
Pagina 12 "dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale" (v. ora Reg. (UE) n. 679 del 2016, art. 9)» (Cass. civ. sez. trib.,
07/08/2020, n.16807)….”.
L'istanza non può, dunque, trovare accoglimento
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate entro lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod.,
applicando i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase trattazione-
istruttoria, non tenutasi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di OR Parte_1
n. 306/2022, resa all'udienza del 9.06.2022;
2) condanna l'appellante in persona del suo legale rappresentante alla rifusione, in favore di
[...]
, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compensi CP_1
di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) rigetta l'istanza di anonimizzazione delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/2003 formulata dall'appellante;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Pagina 13 Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 14