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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/12/2024, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1408 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1408 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] (R ) con il Parte_1 C.F._1
ON LU (C.F. C.F._2
e
nata a [...] con il Parte_2 CodiceFiscale_3
ON LU ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 19/08/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate, entrambe a Rimini (RN), la figlia maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente e, in data 20.03.2007, la figlia;
Per_2
- visto il ricorso con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 4 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Rimini, Via Bersezio n.34 Parte_2
unitamente alle due figlie (minorenne) e (maggiorenne ed autosufficiente Per_2 Per_1
economicamente). Gli arredi della casa coniugale rimarranno in uso della sig.ra Parte_2
assegnataria.
3) La figlia (minorenne) rimarrà affidata ad entrambi i genitori con facoltà per il padre di Per_2
vederla e tenerla con sé previo semplice preavviso almeno tre giorni alla settimana da decidere di mese per mese tra i coniugi;
Nel periodo natalizio, ciascun genitore terrà con sé le figlie (ovviamente essendo Per_1
maggiorenne potrà decidere autonomamente), alternativamente, dall'inizio delle vacanze scolastiche al
30 dicembre e dal 31 dicembre alla fine delle vacanze.
I giorni di Pasqua e Pasquetta verranno trascorsi dalle figlie alternativamente con il padre o la madre
(ovviamente essendo maggiorenne potrà decidere autonomamente). Per_1
Dette previsioni potranno essere mutate di comune accordo tra i coniugi.
4) I coniugi avranno l'obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza, nonché, sempre, il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le figlie.
5) Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minorenne riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori.
pagina 2 di 4 6) Per il mantenimento della figlia minorenne , il Sig. verserà alla Sig.ra alle Per_2 Pt_1 Pt_2
seguenti coordinate bancarie iban: [...] entro il giorno 15 CP_1
di ogni mese, la somma di Euro 450,00 rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT. Il sig. Pt_1
verserà altresì la somma di euro 200,00 a favore delle esigenze abitative della figlia che pur Per_1
essendo maggiorenne ed autosufficiente vive ancora con la madre (2).
(2 Tale somma è versata per aiutare la madre a provvedere alle utenze e al cibo senza dover chiedere un contributo alla figlia ) Per_1
7) Le spese straordinarie tutte, scolastiche, mediche non mutuabili, ricreative e sportive relative alla figlia saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% come meglio definite dalle linee guide del
C.N.F. del 20 novembre 2017.
8) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver provveduto a definire ogni altra questione economica tra loro, dando atto di nulla aver da pretendere l'un l'altro, per qualunque titolo o ragione.
9) Le parti si danno atto che, nel caso in cui la figlia dovesse per qualche ragione non essere Per_1
più autosufficiente, rivedranno gli accordi economici su di un eventuale contributo al mantenimento della stessa.
10) il sig. dà atto che quando percepirà il proprio trattamento di fine rapporto ne verserà Parte_1
spontaneamente la percentuale del 20% dello stesso alle figlie e in parti uguali a Per_1 Per_2
patto che la moglie non rivendichi alcunché.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 25.04.1998 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 57 Parte II Serie A Anno 1998 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 12.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1408 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] (R ) con il Parte_1 C.F._1
ON LU (C.F. C.F._2
e
nata a [...] con il Parte_2 CodiceFiscale_3
ON LU ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 19/08/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate, entrambe a Rimini (RN), la figlia maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente e, in data 20.03.2007, la figlia;
Per_2
- visto il ricorso con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 4 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Rimini, Via Bersezio n.34 Parte_2
unitamente alle due figlie (minorenne) e (maggiorenne ed autosufficiente Per_2 Per_1
economicamente). Gli arredi della casa coniugale rimarranno in uso della sig.ra Parte_2
assegnataria.
3) La figlia (minorenne) rimarrà affidata ad entrambi i genitori con facoltà per il padre di Per_2
vederla e tenerla con sé previo semplice preavviso almeno tre giorni alla settimana da decidere di mese per mese tra i coniugi;
Nel periodo natalizio, ciascun genitore terrà con sé le figlie (ovviamente essendo Per_1
maggiorenne potrà decidere autonomamente), alternativamente, dall'inizio delle vacanze scolastiche al
30 dicembre e dal 31 dicembre alla fine delle vacanze.
I giorni di Pasqua e Pasquetta verranno trascorsi dalle figlie alternativamente con il padre o la madre
(ovviamente essendo maggiorenne potrà decidere autonomamente). Per_1
Dette previsioni potranno essere mutate di comune accordo tra i coniugi.
4) I coniugi avranno l'obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza, nonché, sempre, il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le figlie.
5) Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minorenne riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori.
pagina 2 di 4 6) Per il mantenimento della figlia minorenne , il Sig. verserà alla Sig.ra alle Per_2 Pt_1 Pt_2
seguenti coordinate bancarie iban: [...] entro il giorno 15 CP_1
di ogni mese, la somma di Euro 450,00 rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT. Il sig. Pt_1
verserà altresì la somma di euro 200,00 a favore delle esigenze abitative della figlia che pur Per_1
essendo maggiorenne ed autosufficiente vive ancora con la madre (2).
(2 Tale somma è versata per aiutare la madre a provvedere alle utenze e al cibo senza dover chiedere un contributo alla figlia ) Per_1
7) Le spese straordinarie tutte, scolastiche, mediche non mutuabili, ricreative e sportive relative alla figlia saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% come meglio definite dalle linee guide del
C.N.F. del 20 novembre 2017.
8) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver provveduto a definire ogni altra questione economica tra loro, dando atto di nulla aver da pretendere l'un l'altro, per qualunque titolo o ragione.
9) Le parti si danno atto che, nel caso in cui la figlia dovesse per qualche ragione non essere Per_1
più autosufficiente, rivedranno gli accordi economici su di un eventuale contributo al mantenimento della stessa.
10) il sig. dà atto che quando percepirà il proprio trattamento di fine rapporto ne verserà Parte_1
spontaneamente la percentuale del 20% dello stesso alle figlie e in parti uguali a Per_1 Per_2
patto che la moglie non rivendichi alcunché.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 25.04.1998 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 57 Parte II Serie A Anno 1998 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 12.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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