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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2233/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BONAVENTURA MARIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2693/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 266121480820 TASSA AUTOMOBIL 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240209809836000 TASSA AUTOMOBIL 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Lazio e all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 2.1.2025, depositato in Corte il 23.1.2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria la Cartella di pagamento n. 097 2024 02098098
36/000, notificata in data 07.11.2024, di € 198,52 per Tassa Automobilistica l'anno 2022 con riferimento al veicolo targato Targa_1 nonché l'atto di accertamento n. 266121480820 emesso dalla Regione Lazio e mai notificato sotteso alla cartella impugnata, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, da attribuire al difensore
Con il ricorso, parte ricorrente ha addotto l'avvenuta rottamazione dell'auto, avendo in data 4.1.2021, come da certificato di rottamazione n. 122 del 04.01.2021, annotato nel registro n. 04/19 alla pagina 122, consegnato l'auto alla Società_1 a r.l. che la prendeva in carico impegnandosi alla connessa cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, adempimento che non eseguiva per cui aveva adito il giudice civile
Si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 4.2.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, risultando le doglianze inerenti la legittimità della pretesa e avendo svolto regolarmente l'attività propria
Si è costituita in giudizio il 25.9.2025 la Regione Lazio contestando la fondatezza del proposto gravame, risultando pacificamente il mancato pagamento della tassa e la mancata annotazione al PRA della demolizione del veicolo. Evidenziava che in data 29.5.2025 parte ricorrente aveva inoltrato copia della sentenza che accertava la perdita di possesso dell'auto a decorrere dal 4.1.2021, ma che alla data della memoria non risultava effettuata alcuna annotazione, per cui l'amministrazione si era determinata ad annullare il carico, come da provvedimento che allegava invitando il ricorrente a procedere alla prescritta annotazione.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, risultando sgravato la pretesa impugnata, come da provvedimento di sgravio emesso dalla Regione Lazio allegata alla memoria di costituzione ( v. alleg.5 alla memoria di costituzione)
Attesa la peculiarità della vicenda, con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte di ciascuno delle parti del giudizio, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Spese processuali compensate.
Roma 11.2.2026
IL Giudice Dott.ssa MA RA
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BONAVENTURA MARIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2693/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 266121480820 TASSA AUTOMOBIL 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240209809836000 TASSA AUTOMOBIL 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Lazio e all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 2.1.2025, depositato in Corte il 23.1.2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria la Cartella di pagamento n. 097 2024 02098098
36/000, notificata in data 07.11.2024, di € 198,52 per Tassa Automobilistica l'anno 2022 con riferimento al veicolo targato Targa_1 nonché l'atto di accertamento n. 266121480820 emesso dalla Regione Lazio e mai notificato sotteso alla cartella impugnata, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, da attribuire al difensore
Con il ricorso, parte ricorrente ha addotto l'avvenuta rottamazione dell'auto, avendo in data 4.1.2021, come da certificato di rottamazione n. 122 del 04.01.2021, annotato nel registro n. 04/19 alla pagina 122, consegnato l'auto alla Società_1 a r.l. che la prendeva in carico impegnandosi alla connessa cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, adempimento che non eseguiva per cui aveva adito il giudice civile
Si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 4.2.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, risultando le doglianze inerenti la legittimità della pretesa e avendo svolto regolarmente l'attività propria
Si è costituita in giudizio il 25.9.2025 la Regione Lazio contestando la fondatezza del proposto gravame, risultando pacificamente il mancato pagamento della tassa e la mancata annotazione al PRA della demolizione del veicolo. Evidenziava che in data 29.5.2025 parte ricorrente aveva inoltrato copia della sentenza che accertava la perdita di possesso dell'auto a decorrere dal 4.1.2021, ma che alla data della memoria non risultava effettuata alcuna annotazione, per cui l'amministrazione si era determinata ad annullare il carico, come da provvedimento che allegava invitando il ricorrente a procedere alla prescritta annotazione.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, risultando sgravato la pretesa impugnata, come da provvedimento di sgravio emesso dalla Regione Lazio allegata alla memoria di costituzione ( v. alleg.5 alla memoria di costituzione)
Attesa la peculiarità della vicenda, con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte di ciascuno delle parti del giudizio, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Spese processuali compensate.
Roma 11.2.2026
IL Giudice Dott.ssa MA RA