Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00596/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00810/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 810 del 2025, proposto dalla Management House Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela D'Acierno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia di Sviluppo Industriale s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
a) della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo del Consorzio ASI, n. 10 del 24 marzo 2025, comunicata il successivo 25 marzo 2024, avente ad oggetto: “Deliberazione del Comitato Direttivo n. 2025/9/69 del 10 marzo 2025. Annullamento in autotutela della deliberazione n. 2024/32/329 del 6 novembre 2024”;
b) della Deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio ASI n. 2025/9/69 del 10 marzo 2025, richiamata nella predetta determinazione dirigenziale, con cui si è deliberato di procedere all’annullamento degli atti relativi alla costituzione della società “Agenzia di Sviluppo Industriale s.r.l.”;
c) della Deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio ASI n. 2025/6/43 del 10 febbraio 2025, con cui si è deliberato di dare avvio al procedimento di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies L. 241/1990 degli atti relativi alla costituzione della società mista;
d) della nota del Consorzio ASI prot. N. 952 del 17 febbraio 2025, con cui è stato comunicato alla società Management House Italia s.r.l. l’avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela;
e) di tutti gli atti presupposti, ivi compresi gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Avellino;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. FA TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- nel corso dell’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, la ricorrente ha confermato di non aver più interesse alla decisione del ricorso (alla luce di quanto già rappresentato dal Consorzio resistente nella memoria da ultimo depositata, tenendo conto dell’avvenuto recesso da parte di questo e dell’accettazione dello stesso da parte della ricorrente);
Ritenuto che:
- il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del principio dispositivo che informa il processo amministrativo;
- le spese di lite possano essere compensate, in considerazione dell’esito in rito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA EZ, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
FA TO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA TO | SA EZ |
IL SEGRETARIO