CA
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di reclamo iscritta al n. 618/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Piacenza sezione lavoro n. 236/2024 pubblicata in data 18/07/2024
promossa con ricorso depositato in data 30/09/2024 da:
Parte_1
In persona del liquidatore elettivamente domiciliata a Piacenza via Cavour n.43 presso e nello studio dell'avv. Enrico Fornasari che la rappresenta e difende come da procura in atti
RECLAMANTE
CONTRO
CP_1
RECLAMATA CONTUMACE
Controparte_2
RECLAMATA CONTUMACE
a cui è stata riunita la causa di reclamo iscritta al n. 619/2024 R.G.A. avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza sezione lavoro n. 236/2024 pubblicata in data
18/07/2024 promossa con ricorso depositato in data 01/10/2024 da:
CP_1 elettivamente domiciliata a Piacenza via Roma n.68 presso e nello studio dell'avv.
Elisabetta Leviti che la rappresenta e difende come da procura in atti
RECLAMANTE
contro
Parte_1
RECLAMATA CONTUMACE
1 Controparte_2
RECLAMATA CONTUMACE
OGGETTO: reclamo ex art. 1 comma 58 e ss legge n. 92/2012
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 27 febbraio 2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Piacenza in funzione di giudice del lavoro rigettava sia l'opposizione proposta da sia Parte_1 quella proposta da avverso l'ordinanza resa in sede sommaria con cui CP_1
era stata dichiarata la nullità del licenziamento intimato a e CP_1
reintegrata la lavoratrice in con condanna al relativo risarcimento dei Parte_1
danni e rigettata la domanda della stessa nei confronti di Controparte_2
2 Proponevano reclamo avverso la suddetta sentenza sia sia Parte_1 CP_1
[...]
I due reclami venivano riuniti all'udienza del 5 dicembre 2024.
rimaneva contumace. Controparte_2
All'udienza del 27 febbraio 2025 veniva decisa la causa.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che le parti dei due giudizi di reclamo riuniti non sono comparse né all'udienza del 23 gennaio 2025 né a quella del 27 febbraio 2025 il cui rinvio ex art. 309 cpc è stato regolarmente comunicato alle stesse.
Ne consegue, pertanto, che stante il disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c. deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio di reclamo.
Nulla sulle spese del presente giudizio stante il tipo di pronuncia.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nelle cause riunite n.618/2024 e n.619/2024 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio di reclamo
2 2) Nulla sulle spese del giudizio di reclamo
Così deciso in Bologna, il 27 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
3
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di reclamo iscritta al n. 618/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Piacenza sezione lavoro n. 236/2024 pubblicata in data 18/07/2024
promossa con ricorso depositato in data 30/09/2024 da:
Parte_1
In persona del liquidatore elettivamente domiciliata a Piacenza via Cavour n.43 presso e nello studio dell'avv. Enrico Fornasari che la rappresenta e difende come da procura in atti
RECLAMANTE
CONTRO
CP_1
RECLAMATA CONTUMACE
Controparte_2
RECLAMATA CONTUMACE
a cui è stata riunita la causa di reclamo iscritta al n. 619/2024 R.G.A. avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza sezione lavoro n. 236/2024 pubblicata in data
18/07/2024 promossa con ricorso depositato in data 01/10/2024 da:
CP_1 elettivamente domiciliata a Piacenza via Roma n.68 presso e nello studio dell'avv.
Elisabetta Leviti che la rappresenta e difende come da procura in atti
RECLAMANTE
contro
Parte_1
RECLAMATA CONTUMACE
1 Controparte_2
RECLAMATA CONTUMACE
OGGETTO: reclamo ex art. 1 comma 58 e ss legge n. 92/2012
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 27 febbraio 2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Piacenza in funzione di giudice del lavoro rigettava sia l'opposizione proposta da sia Parte_1 quella proposta da avverso l'ordinanza resa in sede sommaria con cui CP_1
era stata dichiarata la nullità del licenziamento intimato a e CP_1
reintegrata la lavoratrice in con condanna al relativo risarcimento dei Parte_1
danni e rigettata la domanda della stessa nei confronti di Controparte_2
2 Proponevano reclamo avverso la suddetta sentenza sia sia Parte_1 CP_1
[...]
I due reclami venivano riuniti all'udienza del 5 dicembre 2024.
rimaneva contumace. Controparte_2
All'udienza del 27 febbraio 2025 veniva decisa la causa.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che le parti dei due giudizi di reclamo riuniti non sono comparse né all'udienza del 23 gennaio 2025 né a quella del 27 febbraio 2025 il cui rinvio ex art. 309 cpc è stato regolarmente comunicato alle stesse.
Ne consegue, pertanto, che stante il disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c. deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio di reclamo.
Nulla sulle spese del presente giudizio stante il tipo di pronuncia.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nelle cause riunite n.618/2024 e n.619/2024 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio di reclamo
2 2) Nulla sulle spese del giudizio di reclamo
Così deciso in Bologna, il 27 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
3
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini