Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione (che hanno natura di debito di valuta) è proponibile anche in corso di causa la richiesta degli interessi, costituendo essa mera "emendatio libelli". (Fattispecie relativa a giudizio disciplinato dalle norme processuali anteriori alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5570 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi iscritti ai n.ri 18797 e 22139 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposti da:
AN IF, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso l'avv. Renato Scognamiglio che, con l'avv. Claudio Scognamiglio, la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.
- ricorrente principale e controricorrente al ric. incidentale - contro
COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE, in persona del sindaco, autorizzato al giudizio con delibera di G.M. n. 405 del 12 ottobre 2000 e elettivamente domiciliato in Roma, V. Salaria n. 95, presso l'avv. Roberto Galvani che, con l'avv. Gabriele Galvani, lo rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, n. 247, del 22 marzo - 3 luglio 1999. Udita, all'udienza del 5 dicembre 2002, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Uditi gli avv. Claudio Scognamiglio, per la ricorrente, e Roberto Galvani, per il controricorrente, ognuno dei quali ha insistito per l'accoglimento delle sue istanze e difese e il rigetto di quelle di controparte e il P.M. Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel luglio 1976, NN IF, a seguito dell'occupazione in maggio di un suo terreno di mq.
9.220 dal Comune di S. Severino Marche per edilizia residenziale pubblica, s'opponeva alla stima dell'indennità "di occupazione" e conveniva in giudizio davanti alla Corte d'appello di Ancona questo Comune e l'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Macerata, chiedendo d'applicare l'art. 40 della L. 2359 del 1865, in luogo dell'art. 16 della L. n. 865 del 1971.
La IF sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della L. 865 del 1971, che i convenuti contestavano come la domanda nel merito.
La Corte di appello di Ancona, con sentenza 3 luglio 1999, ha liquidato l'indennità di espropriazione in L. 46.267.000 e quella d'occupazione negli interessi legali su questa somma, per ogni anno in cui l'area era rimasta occupata e, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'I.A.C.P., ha condannato il comune a pagare all'opponente le spese di causa, compensate tra l'Istituto e le altre parti.
Ad avviso della Corte l'opposizione riguardava pure l'indennità di espropriazione, oggetto della stima amministrativa impugnata con quella d'occupazione e su ambedue il comune s'era difeso;
la liquidazione dell'indennità di espropriazione era dovuta perché l'opponente l'aveva censurata, con il sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 16 della L. 865/71, relativa solo a detta indennità.
La Corte ha ritenuto ammissibile l'opposizione all'indennità di occupazione, per la sentenza della C. Costituzionale n. 470 del 1990, e a quella d'espropriazione per l'emissione durante la causa del relativo decreto, da qualificare condizione dell'azione, in ragione della sentenza n. 67 del 1990 della stessa Corte. Inammissibile è stata ritenuta la domanda di interessi e rivalutazione delle indennità proposta per la prima volta con le conclusioni dell'8 luglio 1997, su cui i convenuti non avevano accettato il contraddittorio. Risalendo la destinazione a P.E.E.P. dell'area occupata al programma di fabbricazione del 1970, il terreno era edificabile e, ai sensi dell'art. 5 bis L. 359/92, doveva determinarsi in L. 46.267.000 l'indennità di espropriazione, tenuto conto dei costi d'urbanizzazione che comportavano la insufficienza di un criterio solo comparativo nel caso;
questa indennità e quella di occupazione erano dovute dal solo Comune espropriante da condannare alle spese di causa.
Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso con unico motivo la IF e si è difeso il Comune di S. Severino Marche con controricorso e ricorso incidentale con quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale contro la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 1. Il ricorso principale deduce violazione degli artt. 1499 e 1282 c.c., 184 e 345 c.p.c. e successive modifiche, in rapporto all'art. 360, 1^ comma, n. 3 c.p.c..
La Corte ha affermato che il comune di Macerata con le conclusioni dell'8 luglio 1997 ha eccepito la mutatio libelli da parte della ricorrente, per avere chiesto con la comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 1 luglio 1997, interessi e rivalutazione monetaria e ha dichiarato inammissibile la domanda. La statuizione è censurabile, perché le indennità sono debiti di valuta e la giurisprudenza ha ritenuto che gli interessi sono di natura compensativa, decorrendo dalla data del decreto di esproprio al deposito;
siano compensativi o corrispettivi il riconoscimento degli interessi è condizionato alla domanda.
Gli interessi compensativi tendono a riequilibrare la perdita del godimento del bene, decorrendo ex art. 1499 c.c. anche se il prezzo è inesigibile, diversamente da quelli corrispettivi, tendenti a riequilibrare la mancanza di frutti conseguente al ritardo nel pagamento di obbligazioni pecuniarie.
Se è vero che v'è necessità di domanda, la natura compensativa degli interessi non preclude la facoltà di chiederli in corso di causa come affermato da più sentenze della Cassazione (1972/ 85, 11791/93 e 4829/93). L'inammissibilità della domanda è stata rilevata in cigni caso sul rifiuto del contraddittorio del comune e non dell'I.A.C.P.; è da escludere che nel caso vi sia stata un'inammissibile domanda nuova perché la esatta determinazione dell'indennità chiesta con l'opposizione non può non comprendere gli interessi.
1.1. Nel procedimento espropriativo, il credito dell'espropriato alle indennità di espropriazione e di occupazione è di valuta ed è produttivo d'interessi e di rivalutazione in sede giudiziale solo su espressa domanda, ex artt. 1282 e 1224 c.c.; detto credito serve a reintegrare con l'equivalente pecuniario, agganciato e non corrispondente al valore venale, la posizione del titolare di un bene, per il danno derivato dall'affievolimento del diritto e dal mancato godimento di fatto connessi all'occupazione legittima e per la perdita della proprietà derivata dal decreto ablatorio. Si è quindi affermato:"Nel giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennità che ha natura di debito di valuta, non è proponibile in corso di causa (salvo accettazione del contraddittorio) la domanda di risarcimento del maggior danno correlato al deprezzamento della moneta, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., perché essa integra una domanda autonoma,
fondata su una propria causa petendi (colpa del debitore, esistenza del maggior danno) che impone una diversa indagine di fatto, mentre è proponibile la domanda d'interessi corrispettivi o compensativi, perché facenti parte naturaliter del credito da indennità". (Cass. 24 aprile 1993 n. 4829 e 29 novembre 1993 n. 11791).
La logica delle citate decisioni si fonda sul carattere compensativo degli interessi, decorrenti dalla data del decreto ablatorio che è quello della perdita della proprietà per l'espropriato, cui deve farsi riferimento per determinare la misura dell'indennizzo da pagare a questa data;
per l'indennità d'occupazione gli interessi decorrono da ogni scadenza annuale.
Gli interessi, pur essendo autonomi rispetto alle indennità, hanno la loro fonte nello stessa condotta titolo degli indennizzi cui accedono e come nell'illecito hanno natura compensativa per essere funzionali alla remunerazione del creditore per il mancato godimento di una somma di danaro, potendosi attribuire se vi è la domanda, con decorrenza dalle scadenze indicate di pieno diritto (art. 1282 c.c.) anche se la liquidazione definitiva si avrà all'esito dell'opposizione. Come si afferma con riferimento al fatto illecito, anche per le indennità, gli interessi possono attribuirsi "nell'ipotesi in cui la parte ne abbia formulato la relativa richiesta soltanto in sede di conclusioni, in quanto tale modifica della domanda originaria, integra gli estremi della mera "emendatio libelli", per cui è irrilevante che la controparte, nelle sue conclusioni, abbia dichiarato di "non accettare il contraddittorio su domande nuove" (così con riferimento al risarcimento danni Cass. 4 aprile 2001 n. 4970). In dottrina detti interessi si ritenevano moratori e si affermava che l'espropriante era costituito automaticamente in mora ex art. 1219 n. 3 c.c. se inadempiente alle scadenze indicate, dovendo la prestazione eseguirsi presso un terzo (la Cassa depositi e prestiti); qualsiasi sia la natura di detti interessi, deve condividersi che, "fuori della ipotesi di interessi su una somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, che integrano una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore, gli interessi, siano corrispettivi, compensativi o moratori, hanno un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria cui accedono, onde essi possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte, in applicazione dei principi previsti negli artt. 99 e 112 c.p.c.. Ne consegue che anche in tema di espropriazione per pubblica utilità, gli interessi da indennità di espropriazione e d'occupazione legittima non possono essere liquidati di ufficio in assenza di un'espressa domanda." (Cass. 19 febbraio 2000 n. 1913, 18 febbraio 2000 n. 1814). La necessità della domanda è compatibile per la natura peculiare dei crediti alle indennità di espropriazione e di occupazione con la qualifica di mera emendatio di una loro richiesta in corso di causa.
"Con riguardo ad espropriazione disposta ai sensi della L. 22 ottobre 1971 n. 865 e per il caso in cui, in esito all'opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuta all'espropriato una maggiore somma a titolo d'indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere solo su detta maggiore somma gli interessi legali di natura compensativa dal decreto di espropriazione e fino alla data del deposito di quella somma ed inoltre a partire dalla data di inizio del giudizio di opposizione e fino a quella della decisione può essere condannato al risarcimento dei danni per mora debendi, ai sensi e nel concorso dei requisiti di cui all'art. 1224, 2^ comma, c.c., atteso che, mentre prima dell'opposizione non ha alcuna facoltà di interferire sulle determinazioni amministrative, con l'instaurarsi dell'opposizione, egli diviene parte convenuta in un ordinario processo contenzioso con propria autonomia decisionale, anche rispetto all'eventuale adesione alle pretese attrici o alla formulazione di proposte transattive" (Cass. 9 gennaio 1998 n. 128). Gli interessi decorrono dalle date indicate anche sull'indennità liquidata in sede amministrativa e in difetto di opposizione alla stima;
la domanda di essi è invece necessaria in sede giudiziale, ma può proporsi o con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio perché comunque per la quota liquidata in via amministrativa decorrono anche senza richiesta, non potendo liquidarsi di ufficio dal giudice come accade invece nelle obbligazioni risarcitorie.
La domanda degli interessi in corso di causa, per le ragioni indicate, costituisce emendatio e non mutatio libelli, ai sensi della disciplina previgente del processo, applicabile in questo giudizio che ha avuto inizio nel 1976; il rifiuto del contraddittorio dal Comune sulla modifica del petitum non è ostativo al suo esame e il ricorso principale deve accogliersi nei limiti indicati e per quanto di ragione.
2. Con i primi due motivi di ricorso incidentale, da esaminare insieme, il controricorrente denuncia violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ultrapetizione ed extrapetizione, per avere la Corte anconetana erroneamente esteso all'indennità di espropriazione la opposizione relativa solo a quella d'occupazione, pure con motivazione insufficiente e illogica.
Trattandosi di autonome domande regolate da norme diverse esse devono proporsi distintamente;
nel caso la IF s'era opposta all'indennità provvisoria di occupazione, dopo il suo inizio e ad essa solo aveva fatto riferimento nell'opposizione. Solo con il decreto di espropriazione poteva proporsi opposizione alla stima provvisoria della relativa indennità e, in mancanza, la domanda era inammissibile, come rilevato e dedotto in corso di causa;
la IF aveva chiesto rideterminarsi la sola indennità di occupazione, quando quella d'espropriazione non poteva essere censurata ne' poteva ritenersi che la richiesta di L. 50.000.000, integrasse, per la sua entità, l'opposizione non prospettata all'indennità d'esproprio.
L'U.T.E. di Macerata ha liquidato l'indennità d'espropriazione successivamente alla citazione della IF, la cui opposizione in corso di causa era tardiva in rapporto al decreto ablatorio del 10 ottobre 1977.
Negata l'opposizione all'indennità di espropriazione prima dell'emissione del decreto e non essendo stata la domanda proposta tempestiva la IF doveva essere dichiarata decaduta dall'opposizione.
La Corte di Ancona rileva anche dall'esistenza di contraddittorio tra la IF e il Comune su vari temi come quello dell'incostituzionalità dell'art. 16 della L. 865/71, la prova della proposizione dell'opposizione, ma non ne dichiara la tardività ne' rileva la decadenza dell'opponente; nessun conto la sentenza da al fatto che sull'opposizione all'indennità di espropriazione non era stato mai accettato il contraddittorio dall'ente locale.
1.2. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia l'extrapetizione (art. 112 c.p.c.) della sentenza impugnata, sul presupposto dell'interpretazione non corretta della domanda dalla Corte di merito.
La Corte di merito ha ritenuto duplice l'opposizione alla stima estendendola ad entrambe le indennità, di occupazione e di espropriazione e la censura lamenta insieme un vizio motivazionale e altro in procedendo, come l'estrapetizione che consente l'esame degli atti. In rapporto all'omessa e insufficiente motivazione sul punto della sentenza impugnata, l'interpretazione della domanda è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito (sulla distinzione, tra i due tipi di censure, motivazionale e processuale, nel caso, cfr. Cass. 26 aprile 2001 n. 6066 e 10 maggio 2000 n. 5945). Questa Corte non è vincolata all'interpretazione della domanda data in sede di merito per la dedotta denuncia di vizi in procedendo (Cass. 20 giugno 2000 n. 8377). Dalla lettura degli atti risulta che esattamente si è ritenuto esteso il petitum a entrambe le indennità; ad esse fa riferimento l'atto di liquidazione provvisoria delle indennità oggetto d'opposizione e in domanda era chiesta una somma compatibile solo con l'entità di due indennizzi e in specie con quello per l'espropriazione come emergeva anche dalla questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della L. 865/71 relativo all'indennità d'espropriazione, della quale s'è chiesta la rideterminazione ex art. 40 della L. 2359 del 1865. Causa petendi è stata l'occupazione del terreno della IF preordinata al suo esproprio e petitum la determinazione giudiziale di ambedue le indennità, come emerge dalla motivazione scevra da vizi logici e giuridici dalla sentenza. Deve quindi escludersi la extrapetizione o ultrapetizione denunciata con i primi due motivi di ricorso. La Corte di merito ha esattamente ed espressamente negato la decadenza della IF dall'opposizione, rilevando come il decreto di esproprio successivo all'atto introduttivo del giudizio costituisca condizione e non presupposto dell'azione, e quindi anche detto secondo profilo del ricorso incidentale è infondato.
Questa Corte condivide l'interpretazione della domanda data dai giudici di merito, che non hanno violato gli artt. 112 e 345 c.p.c., interpretando esattamente l'opposizione della IF, che non poteva dichiararsi decaduta per l'indennità di espropriazione, per essere intervenuto il decreto relativo in corso di causa.
Anche il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato e da rigettare, dovendosi escludere qualsiasi nuova domanda in corso di causa, alla luce della corretta interpretazione data all'atto introduttivo del giudizio (sul tema cfr. anche Cass. 23 aprile 1999 n. 4064, 2 maggio 1997 n. 3782 e, per l'art. 345 c.p.c. Cass. 3 marzo 1999 n. 3041) e non essendovi stata decadenza nel diritto di proporla.
3. Il terzo e quarto motivo di ricorso incidentale si possono esaminare congiuntamente, attenendo entrambi alla valutazione dell'area espropriata.
Con il terzo motivo è dedotta falsa applicazione degli artt. 5 bis della L. 8 agosto 1992 n. 359 e 16 della L. 865/71, anche per insufficiente motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto edificabile il terreno, in virtù dello stesso P.E.E.P. per il quale è stato espropriato, da qualificare vincolo preordinato all'esproprio, irrilevante per la valutazione del suolo da ritenere agricolo, perché inedificabile in precedenza.
Mancando prima del P.E.E.P. possibilità legali d'edificazione, errata è stata la qualificazione dell'area come edificabile e la stessa doveva essere valutata in base ai valori agricoli medi dell'art. 16 L. 865/71. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 39 della L. 2359 del 1865 e 5 bis della L. 359 del 1992 sull'accertamento del valore dell'area, avendo la Corte aderito all'errate conclusioni del c.t.u., senza tener conto delle censure del consulente di parte del Comune, che aveva rilevato che i valori di mercato indicati erano distanti da quelli in comune commercio, riferendo di lotti ben più centrali con valori inferiori e di vendite varie con prezzi più bassi di quelli usati per liquidare l'indennità.
La natura agricola dell'area comportava un prezzo medio tra L.
3.500 e L. 10.000 a mq. ed errata è stata la determinazione dell'indennità d'occupazione in base ad una erronea indennità di espropriazione.
3.1. Il terzo e quarto motivo di ricorso, sono ambedue infondati, presupponendo una natura agricola dell'area espropriata, incompatibile con la destinazione urbanistica di essa all'edilizia residenziale pubblica.
Non può che confermarsi l'orientamento ormai unanime di questa Corte che ritiene edificabili le aree comprese nei P.E.E.P., strumenti urbanistici idonei alla "conformazione" della proprietà per "zone" omogenee e, di regola, non costitutivi di vincoli preordinati alì esproprio (Cass. 17 settembre 2001 n. 11621, 25 maggio 2001 n. 7107, 21 settembre 1999 n. 10183, 20 maggio 1999 n. 4903, 18 aprile 1998 n. 3948 tra molte). L'affermata edificabilità legale è incompatibile con la dedotta natura agricola dell'area di cui al quarto motivo di ricorso che sul predetto carattere fonda sia pur in modo non autosufficiente le censure del c.t. di parte del Comune al consulente di ufficio;
l'indicazione di valori per aree agricole non può utilizzarsi per quelle legalmente edificabili e quindi anche il quarto motivo di ricorso incidentale è infondato.
In conclusione, i due ricorsi vanno riuniti;
il ricorso principale deve accogliersi per quanto di ragione e quello incidentale deve rigettarsi.
La sentenza impugnata deve cassarsi in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e rigetta l'incidentale; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003