Sentenza 22 maggio 2002
Massime • 1
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona, per entrambe le parti, notificante e notificato, nel momento in cui il piego raccomandato è consegnato al destinatario od a persona abilitata a riceverlo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/2002, n. 7503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7503 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GU DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato SERGIO CERSOSIMO, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MARINETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente.-
contro
AUTOEQUIP LAVAGGI SRL, in persona dell'Amm.re delegato MURIALDI Massimiliano, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PESCATORE, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BATTISTA ABRARDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 870/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 14/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato CERSOSIMO Sergio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 9 dicembre 1995, la società Autoequip Lavaggi a resp. lim. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 30 ottobre 1995, con cui il presidente del Tribunale di Acqui Terme le aveva ingiunto di pagare all'avv. Adolfo Guerrina la somma di lire 74.538.828, oltre interessi, quale compenso d'attività di consulenza, prestata in occasione di trattative per conferimento incarico di agenzia, poi non conferito ad essa società opponente. L'avv. Adolfo Guerrina si costituì e resistette all'opposizione. Con sentenza del 9 gennaio 1998, il Tribunale di Acqui Terme rigettò l'opposizione e confermò il decreto ingiuntivo opposto. La società Autoequip Lavaggi interpose gravame, cui resistette l'avv. Adolfo Guerrina, che, preliminarmente, ne eccepì l'inammissibilità perché proposto oltre il termine di legge. Con sentenza del 7 maggio/14 giugno 1999, la Corte d'appello di Torino, in accoglimento del gravame, riformò la decisione di primo grado, riconoscendo a compenso dell'attività di consulenza in oggetto la minor somma di lire 15.850.000, oltre 10% per spese generali ed interessi legali dal 27 settembre 1995 al saldo. Per la cassazione di tale sentenza, l'avv. Adolfo Guerrina ha proposto ricorso in forza di un unico motivo.
La società Autoequip Lavaggi ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico mezzo, denunciando violazione degli artt. 324, 325 e 326 c.p.c., nonché omessa motivazione, il ricorrente si duole che la
Corte di merito non abbia rilevato la pur eccepita inammissibilità dell'appello, che, con citazione notificata a mezzo del servizio postale il 23 aprile 1998, la controparte aveva proposto il trentunesimo giorno dalla notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 23 marzo 1998.
La doglianza è fondata.
Ed invero, le circostanze innanzi dedotte dal ricorrente trovano riscontro negli atti di causa, laddove la notifica della sentenza di primo grado alla società resistente reca la data del 23 marzo 1998 e la notifica dell'appello, che tale parte effettuò a mezzo del servizio postale, con consegna del piego raccomandato a mani di impiegata del ricorrente, porta la data del successivo 23 aprile. Non v'è dubbio, quindi, che l'appello venne inammissibilmente proposto dalla società resistente, oltre il termine perentorio (quand'anche, per un solo giorno) di trenta giorni dalla notifica della sentenza allora impugnata (artt. 325 e 326 c.p.c.). Il richiamo operato dalla società resistente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 407 del 1999 non è pertinente, nel caso di specie vertendosi in ipotesi di notifica a mezzo del servizio postale, con consegna del relativo piego raccomandato a persona abilitata a riceverlo, ipotesi - appunto - che, secondo noto e consolidato orientamento di questa Corte (v. ex plurimis Cass. n. 965/99 e n. 1242/95), si perfeziona per entrambe le parti, notificante e notificato, nel momento in cui il piego è consegnato, al destinatario ovvero a persona abilitata a riceverlo. La citata sentenza delle Sezioni Unite, conforme alla precedente pronuncia n. 1729 del 1996, compositiva - quest'ultima - di contrasto sulla possibilità di diversificazione tra notificante e notificato del momento di perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale, attiene alle diverse ipotesi di rifiuto di ricevimento del piego raccomandato da parte delle persone abilitate a riceverlo ovvero di mancanza, inidoneità o assenza delle stesse o, ancora, di temporanea assenza del destinatario (art. 8, legge n. 890 del 1982). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio, ai sensi del terzo comma, ultima parte, dell'art. 382 c.p.c., vertendosi in ipotesi in cui il giudice d'appello non poteva esaminare il merito della controversia.
Le spese del giudizio d'appello e quelle del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
condanna la società resistente a pagare al ricorrente le spese del giudizio d'appello, liquidate in complessivi euro 3.733,00, di cui euro 1.046,00 per diritti ed euro 2.583,00 per onorari, nonché le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 157,42, oltre 1.500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 5 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2002