Articolo 2 della Legge 20 febbraio 1951, n. 160
Articolo 1
Versione
5 aprile 1951
Art. 2.
Alla maggiore spesa di lire 10.000.000, dipendente dalla presente legge, viene provveduto a carico e nei limiti dello stanziamento del capitolo 155 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Entrata in vigore il 5 aprile 1951