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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/11/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3450/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3450 del 2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Letizia Bortone e dall'Avv. Emiliano Buffardi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Fondi (LT), Via San Bartolomeo n. 43, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. ) rappresentati e C.F._3 CP_3 C.F._4 difesi dall'Avv. Alessandra Attanasio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Terracina (LT), Via Olmata n. 102, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.11.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, e , deducendo Controparte_1 Controparte_2 CP_3 che all'incirca nell'anno 1970 sua madre, , in occasione di un “incidente” Controparte_4 occorsole in un cantiere edile, sito in Formia (LT), presso i palazzi ex conosceva CP_5 CP_6
, geometra, direttore dei lavori nel suddetto cantiere e che, a seguito di tale fortuito
[...] incontro, intraprendevano una stabile relazione affettiva, pur essendo quest'ultimo già coniugato con e padre di tre figli, , ed (deceduta nubile Controparte_1 CP_3 CP_2 CP_7
e senza figli). Tale relazione, benché extraconiugale, era caratterizzata dalla quotidianità degli incontri ed era continuata stabilmente nel corso degli anni, anche in seguito alla scoperta fattane dalla moglie di la quale accettava la situazione, per evitare l'onta di una CP_6 separazione. L'attrice sosteneva che detta relazione sfociava, in data 04/09/1991, nella sua nascita. non la riconosceva, vista la propria situazione familiare, e pertanto ella CP_6 assumeva il cognome materno;
nondimeno, il si occupava di lei quotidianamente, CP_6 seguendola nella crescita e nel percorso formativo e curando ogni aspetto della sua vita. Dal
2001, in seguito alla morte della figlia , pur rimanendo formalmente sposato con la CP_7 sig.ra il si trasferiva presso l'abitazione dell'attrice e della madre, convivendo CP_1 CP_6 con loro e continuando a versare alla moglie, dalla quale si era separato di fatto e rimasta nella casa coniugale, un mantenimento mensile di € 700,00. Nel corso degli anni, più CP_6 volte manifestava la propria volontà di procedere al suo formale riconoscimento volontario;
tuttavia, desisteva da tale intento in quanto ciò avrebbe comportato la necessaria notifica del procedimento alla propria famiglia e, per l'effetto, la conoscenza dell'intera vicenda da parte dei propri figli. In data 12.01.2018 eseguiva presso la Bios S.p.A. l'esame molecolare CP_6 del DNA, dal quale emergeva “una Attribuzione della paternità di (presunto CP_6 padre) nei confronti di (figlia) con una probabilità di paternità Parte_1 maggiore del 99,99%” e riferiva che aveva lasciato un testamento, nel quale aveva provveduto a riconoscerla come propria figlia, testamento non rinvenuto. In data 13.11.2021 CP_6 veniva ricoverato presso l'Ospedale Fiorini di Terracina e successivamente trasferito a Roma presso la clinica di Casalpalocco, ove, a causa di un arresto cardiocircolatorio, decedeva il
25.11.2021.
Sulla scorta di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: accertare e
pagina 2 di 6 dichiarare che, ai sensi degli artt.li 269 e ss. cc, nata a [...] il Parte_1
04/09/1991, c.f. è figlia naturale di , nato il [...] a [...]F._5 CP_6
ET RE (SV), c.f. , e deceduto a Roma il 25/11/2021 e, per l'effetto, C.F._6 dichiarare l'apertura della successione legittima di anche in favore della figlia CP_6 naturale riconoscenda;
disporre che assuma il cognome del padre, Parte_1 sostituendolo a quello della madre;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine del relativo atto di nascita. Vinte le spese di lite in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituivano in giudizio e , i quali si Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rimettevano alla decisione del Tribunale in ordine alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta da , precisando che la moglie non poteva escludere Parte_1 con assoluta certezza che il proprio marito avesse potuto cedere e intraprendere una relazione fortuita ed occasionale con altre donne, ma certamente non era mai stata a conoscenza che lo stesso avesse scelto un'altra compagna con cui instaurare una relazione stabile e continuativa.
Deducevano che non aveva mai abbandonato la casa coniugale, non aveva mai CP_6 esternato alla moglie la volontà di separarsi ma, al contrario, aveva sempre mantenuto un atteggiamento di protezione nei confronti della stessa e dei figli. Non corrispondeva, inoltre, al vero che, dopo la prematura scomparsa della figlia , egli si fosse trasferito presso CP_7
l'abitazione dell'attrice e della madre di quest'ultima, effettuando successivi cambi di residenza unitamente alle stesse. era sempre rimasto a vivere con la moglie nella casa CP_6 CP_1 coniugale, aveva continuato a trascorrere con la famiglia le festività e i periodi di ferie, senza mai manifestare insofferenza verso i propri familiari né, tantomeno, l'intenzione di abbandonare la vita di sempre per intraprendere un diverso legame affettivo. A riprova di ciò il 13.11.2021, giorno in cui aveva necessitato del ricovero presso l'Ospedale di Terracina e successivamente del trasferimento a Roma presso la Clinica di Casalpalocco, il – che si trovava nell'abitazione CP_6 di Terracina - contattava la moglie per chiedere aiuto, la quale prontamente allertava il CP_1 figlio e metteva in moto i soccorsi. I convenuti sostenevano, inoltre, che non CP_3 CP_6 aveva lasciato alcun testamento e che le affermazioni dell'attrice sul punto costituivano mere illazioni prive di riscontro probatorio.
pagina 3 di 6 In conclusione, e non si opponevano Controparte_1 Controparte_2 CP_3 all'accertamento di paternità richiesto dall' attrice purché le spese tutte di istruttoria venissero poste a carico della stessa. Con vittoria di spese e compensi professionali.
All'esito del deposito delle memorie ex art.183 comma VI c.p.c. si procedeva alla nomina di un
CTU, ma all'udienza del 18.09.2023 i convenuti palesavano la volontà di aderire alla domanda dell'attrice, ritenendo superflua ogni ulteriore istruttoria e pertanto il Giudice disponeva la revoca del CTU, dopodiché tratteneva la causa in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del 19.04.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per la produzione dell'atto di nascita dell'attrice, dopodiché rinviata all'udienza di precisazione conclusioni dell'11.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ove le parti, congiuntamente, si riportavano alla comparsa conclusionale già depositata e chiedevano la remissione al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, rileva il Collegio che il contraddittorio risulta correttamente instaurato nei confronti di , e , quali legittimati passivi ai sensi Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e per gli effetti dell'art. 276 c.c., stante l'intervenuto decesso di , presunto padre, in CP_6 data 25.11.2021, come da certificato di morte versato in atti (cfr. doc. 2 dell'atto di citazione). Va aggiunto che i convenuti risultano essere gli unici eredi del de cuius, circostanza comprovata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dagli stessi depositata in giudizio, nonché dal certificato di morte dell'ulteriore figlia di deceduta nubile e CP_6 Persona_1 senza figli in data 21.05.2002 (cfr. nota di deposito del 29.07.2022).
Tanto chiarito, la domanda volta all'accertamento della paternità svolta dall'attrice è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Osserva il Collegio che nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale, nonché della portata delle difese del convenuto (cfr., ex multis, Cass. 21.05.2014, n.
11223) e che le risultanze della consulenza immunologica espletata da un esperto al di fuori del processo, su concorde richiesta delle parti, non possono essere denunciate sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio e possono essere acquisite, secondo la disciplina della prova documentale, nel giudizio successivo, nel quale il contraddittorio si realizza pienamente
(cfr., ex multis, Cass. 07.12.2021, n. 38922).
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, i convenuti hanno dichiarato all'udienza del 18.09.2023 di aderire alla domanda svolta dalla parte attrice, rinunciando a qualsiasi contestazione sull'esame del DNA cui si sottoponeva in data 12.01.2018 e dal quale emerge che “dal calcolo statistico CP_6 emerge un'attribuzione della paternità di (presunto padre) nei confronti di CP_6
(figlia) con una probabilità di paternità maggiore al 99,9 %” (cfr. Parte_1 doc. 1 dell'atto di citazione). Valorizzando quindi la condotta dei convenuti che hanno aderito alla domanda attorea, nonché le risultanze dell'esame del DNA prodotto da parte attrice, al quale comunque deve essere riconosciuta valenza scientifica perché proveniente da laboratorio ad alta tecnologia all'uopo specializzato, si ritiene che la domanda sia meritevole di accoglimento.
Conseguentemente, anche la domanda di assunzione del cognome paterno, in sostituzione di quello materno, deve essere accolta. L'attrice, infatti, essendo maggiorenne, è libera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 262, comma 2, c.c., di sostituire il cognome paterno a quello materno, non rinvenendosi ragioni ostative al riguardo.
In relazione alle spese di lite, si reputa congruo disporne la compensazione vista l'adesione dei convenuti alle domande attore e la richiesta in tal senso di tutte le parti costituite.
Infine, quanto alla domanda svolta da parte attrice nell'atto di citazione, volta a “dichiarare
l'apertura della successione legittima di anche in favore della figlia naturale CP_6 riconoscenda”, la stessa deve ritenersi rinunciata, non essendo stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. In ogni caso, la stessa sarebbe comunque inammissibile, atteso che l'ordinamento giuridico colloca il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di paternità in un momento antecedente all'esercizio delle posizioni giuridiche soggettive derivanti dall'apertura della successione, attribuendo al riconoscimento e alla sentenza dichiarativa valore di elemento costitutivo necessario della fattispecie acquisitiva dell'eredità, e non di mero presupposto di fatto del diritto di accettazione o di petizione ereditaria, inidoneo a impedire il decorso della prescrizione ex art. 480 c.c. Tale principio trova conferma nell'art. 573 c.c., secondo cui la successione dei figli naturali si apre solo quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata giudizialmente, e nell'art. 715, comma 2, c.c., che considera impedimento alla divisione ereditaria la pendenza di un giudizio sulla legittimità o sulla filiazione naturale di chi, in caso di esito favorevole, sarebbe chiamato a succedere (cfr. Cass., sent. n. 14907/2012). Ne deriva che solo con il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di paternità si apre la successione in favore dei figli naturali.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 3450 del 2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara che nata a [...] il [...] (atto di nascita Parte_1 trascritto nel Comune di Formia al n. 47, parte II, Serie Anno 1991) è figlia di CP_6 nato a [...] il [...] e deceduto a Roma il 25.11.2021;
autorizza parte attrice ad assumere il cognome paterno ( ) sostituendolo a quello CP_6 materno ( ); Pt_1
compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria, al passaggio in giudicato, di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Formia per le annotazioni di legge.
Latina, 17 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3450 del 2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Letizia Bortone e dall'Avv. Emiliano Buffardi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Fondi (LT), Via San Bartolomeo n. 43, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. ) rappresentati e C.F._3 CP_3 C.F._4 difesi dall'Avv. Alessandra Attanasio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Terracina (LT), Via Olmata n. 102, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.11.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, e , deducendo Controparte_1 Controparte_2 CP_3 che all'incirca nell'anno 1970 sua madre, , in occasione di un “incidente” Controparte_4 occorsole in un cantiere edile, sito in Formia (LT), presso i palazzi ex conosceva CP_5 CP_6
, geometra, direttore dei lavori nel suddetto cantiere e che, a seguito di tale fortuito
[...] incontro, intraprendevano una stabile relazione affettiva, pur essendo quest'ultimo già coniugato con e padre di tre figli, , ed (deceduta nubile Controparte_1 CP_3 CP_2 CP_7
e senza figli). Tale relazione, benché extraconiugale, era caratterizzata dalla quotidianità degli incontri ed era continuata stabilmente nel corso degli anni, anche in seguito alla scoperta fattane dalla moglie di la quale accettava la situazione, per evitare l'onta di una CP_6 separazione. L'attrice sosteneva che detta relazione sfociava, in data 04/09/1991, nella sua nascita. non la riconosceva, vista la propria situazione familiare, e pertanto ella CP_6 assumeva il cognome materno;
nondimeno, il si occupava di lei quotidianamente, CP_6 seguendola nella crescita e nel percorso formativo e curando ogni aspetto della sua vita. Dal
2001, in seguito alla morte della figlia , pur rimanendo formalmente sposato con la CP_7 sig.ra il si trasferiva presso l'abitazione dell'attrice e della madre, convivendo CP_1 CP_6 con loro e continuando a versare alla moglie, dalla quale si era separato di fatto e rimasta nella casa coniugale, un mantenimento mensile di € 700,00. Nel corso degli anni, più CP_6 volte manifestava la propria volontà di procedere al suo formale riconoscimento volontario;
tuttavia, desisteva da tale intento in quanto ciò avrebbe comportato la necessaria notifica del procedimento alla propria famiglia e, per l'effetto, la conoscenza dell'intera vicenda da parte dei propri figli. In data 12.01.2018 eseguiva presso la Bios S.p.A. l'esame molecolare CP_6 del DNA, dal quale emergeva “una Attribuzione della paternità di (presunto CP_6 padre) nei confronti di (figlia) con una probabilità di paternità Parte_1 maggiore del 99,99%” e riferiva che aveva lasciato un testamento, nel quale aveva provveduto a riconoscerla come propria figlia, testamento non rinvenuto. In data 13.11.2021 CP_6 veniva ricoverato presso l'Ospedale Fiorini di Terracina e successivamente trasferito a Roma presso la clinica di Casalpalocco, ove, a causa di un arresto cardiocircolatorio, decedeva il
25.11.2021.
Sulla scorta di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: accertare e
pagina 2 di 6 dichiarare che, ai sensi degli artt.li 269 e ss. cc, nata a [...] il Parte_1
04/09/1991, c.f. è figlia naturale di , nato il [...] a [...]F._5 CP_6
ET RE (SV), c.f. , e deceduto a Roma il 25/11/2021 e, per l'effetto, C.F._6 dichiarare l'apertura della successione legittima di anche in favore della figlia CP_6 naturale riconoscenda;
disporre che assuma il cognome del padre, Parte_1 sostituendolo a quello della madre;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine del relativo atto di nascita. Vinte le spese di lite in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituivano in giudizio e , i quali si Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rimettevano alla decisione del Tribunale in ordine alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta da , precisando che la moglie non poteva escludere Parte_1 con assoluta certezza che il proprio marito avesse potuto cedere e intraprendere una relazione fortuita ed occasionale con altre donne, ma certamente non era mai stata a conoscenza che lo stesso avesse scelto un'altra compagna con cui instaurare una relazione stabile e continuativa.
Deducevano che non aveva mai abbandonato la casa coniugale, non aveva mai CP_6 esternato alla moglie la volontà di separarsi ma, al contrario, aveva sempre mantenuto un atteggiamento di protezione nei confronti della stessa e dei figli. Non corrispondeva, inoltre, al vero che, dopo la prematura scomparsa della figlia , egli si fosse trasferito presso CP_7
l'abitazione dell'attrice e della madre di quest'ultima, effettuando successivi cambi di residenza unitamente alle stesse. era sempre rimasto a vivere con la moglie nella casa CP_6 CP_1 coniugale, aveva continuato a trascorrere con la famiglia le festività e i periodi di ferie, senza mai manifestare insofferenza verso i propri familiari né, tantomeno, l'intenzione di abbandonare la vita di sempre per intraprendere un diverso legame affettivo. A riprova di ciò il 13.11.2021, giorno in cui aveva necessitato del ricovero presso l'Ospedale di Terracina e successivamente del trasferimento a Roma presso la Clinica di Casalpalocco, il – che si trovava nell'abitazione CP_6 di Terracina - contattava la moglie per chiedere aiuto, la quale prontamente allertava il CP_1 figlio e metteva in moto i soccorsi. I convenuti sostenevano, inoltre, che non CP_3 CP_6 aveva lasciato alcun testamento e che le affermazioni dell'attrice sul punto costituivano mere illazioni prive di riscontro probatorio.
pagina 3 di 6 In conclusione, e non si opponevano Controparte_1 Controparte_2 CP_3 all'accertamento di paternità richiesto dall' attrice purché le spese tutte di istruttoria venissero poste a carico della stessa. Con vittoria di spese e compensi professionali.
All'esito del deposito delle memorie ex art.183 comma VI c.p.c. si procedeva alla nomina di un
CTU, ma all'udienza del 18.09.2023 i convenuti palesavano la volontà di aderire alla domanda dell'attrice, ritenendo superflua ogni ulteriore istruttoria e pertanto il Giudice disponeva la revoca del CTU, dopodiché tratteneva la causa in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del 19.04.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per la produzione dell'atto di nascita dell'attrice, dopodiché rinviata all'udienza di precisazione conclusioni dell'11.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ove le parti, congiuntamente, si riportavano alla comparsa conclusionale già depositata e chiedevano la remissione al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, rileva il Collegio che il contraddittorio risulta correttamente instaurato nei confronti di , e , quali legittimati passivi ai sensi Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e per gli effetti dell'art. 276 c.c., stante l'intervenuto decesso di , presunto padre, in CP_6 data 25.11.2021, come da certificato di morte versato in atti (cfr. doc. 2 dell'atto di citazione). Va aggiunto che i convenuti risultano essere gli unici eredi del de cuius, circostanza comprovata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dagli stessi depositata in giudizio, nonché dal certificato di morte dell'ulteriore figlia di deceduta nubile e CP_6 Persona_1 senza figli in data 21.05.2002 (cfr. nota di deposito del 29.07.2022).
Tanto chiarito, la domanda volta all'accertamento della paternità svolta dall'attrice è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Osserva il Collegio che nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale, nonché della portata delle difese del convenuto (cfr., ex multis, Cass. 21.05.2014, n.
11223) e che le risultanze della consulenza immunologica espletata da un esperto al di fuori del processo, su concorde richiesta delle parti, non possono essere denunciate sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio e possono essere acquisite, secondo la disciplina della prova documentale, nel giudizio successivo, nel quale il contraddittorio si realizza pienamente
(cfr., ex multis, Cass. 07.12.2021, n. 38922).
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, i convenuti hanno dichiarato all'udienza del 18.09.2023 di aderire alla domanda svolta dalla parte attrice, rinunciando a qualsiasi contestazione sull'esame del DNA cui si sottoponeva in data 12.01.2018 e dal quale emerge che “dal calcolo statistico CP_6 emerge un'attribuzione della paternità di (presunto padre) nei confronti di CP_6
(figlia) con una probabilità di paternità maggiore al 99,9 %” (cfr. Parte_1 doc. 1 dell'atto di citazione). Valorizzando quindi la condotta dei convenuti che hanno aderito alla domanda attorea, nonché le risultanze dell'esame del DNA prodotto da parte attrice, al quale comunque deve essere riconosciuta valenza scientifica perché proveniente da laboratorio ad alta tecnologia all'uopo specializzato, si ritiene che la domanda sia meritevole di accoglimento.
Conseguentemente, anche la domanda di assunzione del cognome paterno, in sostituzione di quello materno, deve essere accolta. L'attrice, infatti, essendo maggiorenne, è libera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 262, comma 2, c.c., di sostituire il cognome paterno a quello materno, non rinvenendosi ragioni ostative al riguardo.
In relazione alle spese di lite, si reputa congruo disporne la compensazione vista l'adesione dei convenuti alle domande attore e la richiesta in tal senso di tutte le parti costituite.
Infine, quanto alla domanda svolta da parte attrice nell'atto di citazione, volta a “dichiarare
l'apertura della successione legittima di anche in favore della figlia naturale CP_6 riconoscenda”, la stessa deve ritenersi rinunciata, non essendo stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. In ogni caso, la stessa sarebbe comunque inammissibile, atteso che l'ordinamento giuridico colloca il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di paternità in un momento antecedente all'esercizio delle posizioni giuridiche soggettive derivanti dall'apertura della successione, attribuendo al riconoscimento e alla sentenza dichiarativa valore di elemento costitutivo necessario della fattispecie acquisitiva dell'eredità, e non di mero presupposto di fatto del diritto di accettazione o di petizione ereditaria, inidoneo a impedire il decorso della prescrizione ex art. 480 c.c. Tale principio trova conferma nell'art. 573 c.c., secondo cui la successione dei figli naturali si apre solo quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata giudizialmente, e nell'art. 715, comma 2, c.c., che considera impedimento alla divisione ereditaria la pendenza di un giudizio sulla legittimità o sulla filiazione naturale di chi, in caso di esito favorevole, sarebbe chiamato a succedere (cfr. Cass., sent. n. 14907/2012). Ne deriva che solo con il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di paternità si apre la successione in favore dei figli naturali.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 3450 del 2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara che nata a [...] il [...] (atto di nascita Parte_1 trascritto nel Comune di Formia al n. 47, parte II, Serie Anno 1991) è figlia di CP_6 nato a [...] il [...] e deceduto a Roma il 25.11.2021;
autorizza parte attrice ad assumere il cognome paterno ( ) sostituendolo a quello CP_6 materno ( ); Pt_1
compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria, al passaggio in giudicato, di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Formia per le annotazioni di legge.
Latina, 17 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
pagina 6 di 6