Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/04/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 311/2021
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott. Federica Rende consigliera dott. Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 311/2021 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, n. in data 3 aprile 1939 a Reggio Calabria, C.F. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Filippo Neri e Claudia C.F._1
Curatola, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Del Gelsomino, n.
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nei confronti di
, n. in data 1 aprile 1940 a Melicucco, c.f. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Carlo, elettivamente C.F._2
domiciliata in Reggio Calabria, via Prato, n. 2
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
1
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Domanda di parte appellante
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1083/2020, Parte_1
pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria in data 19 novembre 2020, emessa a definizione del proc. n. 3724/2016 R.G., chiedendo accertarsi e dichiararsi che è tenuta, in applicazione degli artt. Parte_2
1117 e 1123 c.c. a corrispondere quota parte delle somme necessarie alla riparazione di tutte le parti comuni dell'edificio per cui è causa che sono danneggiate in modo che l'intero stabile possa essere agibile e fruibile in sicurezza da entrambi i proprietari.
2.- Difese di parte appellata
Parte appellata ha eccepito l'improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 c.p.c. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello.
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3.- Estinzione del procedimento
Con ordinanza del 21 marzo 2025, in ragione dell'omessa presentazione di note scritte, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 127-ter comma 4 c.p.c., al 24 aprile 2025.
Nessuna delle parti ha depositato note scritte per la trattazione fissata in tale data.
Pertanto va dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 127-ter comma 4 c.p.c.
4.- Spese processuali
2 Corte d'Appello
Le spese processuali del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
5.- Doppio del contributo unificato
Non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n.
14641/2020; Cass. n. 25485/2018) e non essendo quindi applicabile ai casi in cui viene dichiarata l'estinzione del processo.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 1083/2020, pronunciata dal Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria e pubblicata in data 19 novembre 2020, emessa a definizione del proc. n. 3724/2016 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 29.4.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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