Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 2861
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di specifici motivi di censura

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 546/1992, poiché il ricorrente non ha spiegato alcuno specifico motivo di censura nei confronti dell'atto impugnato, essendosi limitato a chiederne la sospensione. La Corte ha ritenuto che la richiesta di sospensione non possa prescindere dalla contestuale opposizione dell'atto con specifici motivi di censura, dato il carattere ancillare del giudizio cautelare rispetto al giudizio di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 2861
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2861
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo