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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2861/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
AL DO, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5262/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240208549884001 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240208549884001 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 proponeva ricorso, a mezzo difensore, avverso la cartella di pagamento in epigrafe, notificatagli dall'Agenzia delle entrate il 17/12/2024, con la quale l'Ufficio ha proceduto al recupero dell'importo complessivo di 1.890,363,75, relativa all'anno di imposta 2008 e ne chiedeva la sospensione, in considerazione del fatto che pende ricorso per cassazione.
Con atto di controdeduzioni si costituiva l'Agenzia delle entrate – D.P. Roma I che resisteva insistendo per la fondatezza della pretesa impositiva ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dello spiegato ricorso, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 546/1992 atteso che il ricorrente non ha spiegato alcuno specifico motivo di censura nei confronti dell'atto impugnato, essendosi limitato a chiederne la sospensione;
nel merito, ha insistito per la debenza delle somme di cui alla cartella impugnata, in quanto dovuta ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente inammissibile, alla stregua di quanto dispone l'art. 18, comma 2, lett. e), comma
4, in riferimento all'art. 47 d.lgs. n. 546/1992, per non avere parte ricorrente spiegato alcuno specifico motivo di censura, nel merito, dell'atto impugnato, del quale si è limitato a chiedere, in questa sede, la sospensione degli effetti, senza neppure articolare profili apprezzabili agli effetti del fumus boni iuris (e, quindi, indirettamente “recuperabili” quali profili di doglianza di merito).
Occorre premettere che con la cartella impugnata l'Ufficio ha proceduto al recupero dell'importo complessivo di euro 1.890,363,75, determinato in conseguenza della sentenza n. 4929/16/2018 pronunciata dalla allora
CTR Lazio nei confronti del contribuente e di altro soggetto coobbligato, in relazione alla accertata sussistenza di una società occulta tra i ricorrenti, in individuati quali beneficiari finali delle indebite detrazioni di IVA per l'anno di imposta 2008 avverso fatture emesse per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti.
Avverso la predetta sentenza, nella quale è stato riconosciuto legittimo l'operato dell'Ufficio in merito all'impugnato avviso e al sotteso PVC, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione e per questo ha chiesto in questa sede la sospensione dell'esecutività della cartella, ritenendo sussistente il requisito e del periculum in mora, perché “al ricorrente sarebbe cagionato grave e ulteriore danno con il pagamento di somme illegittimamente e arbitrariamente richieste cui dovrebbero conseguire azioni dispendiose per il recupero di quanto pagato in pendenza di giudizio all'Ente creditore”.
Tuttavia – come fondatamente eccepito dall'Agenzia resistente – con l'odierno ricorso il difensore di parte ricorrente ha confezionato un atto, preceduto da una premessa ricostruttiva priva di motivi di doglianza (v. pagg.
1-2 ricorso), in cui si è limitato a chiedere la sospensiva dell'atto impugnato, in ragione dell'interposto ricorso per cassazione, senza averlo opposto con specifici motivi di censura e senza averne neppure chiesto l'annullamento. Eloquente, a tal fine, è il "
PQM
" del ricorso, in cui si “chiede che sia sospeso il provvedimento impugnato” (v. pag. 2 ricorso), null'altro.
Anche a voler considerare – e in ipotesi massimamente apprezzare, in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali – il contenuto delle premesse riportate in prima e seconda pagina del ricorso, in parte qua la difesa del contribuente si limita a richiamare (molto) succintamente, ed in fatto, la genesi del procedimento culminato nella notifica dell'avviso di accertamento, nella sentenza di primo grado n.
17305/2016 della Sezione XIII della CTP di Roma e nella successiva sentenza della CTR Lazio, in data
25/06/2019, favorevole all'Ufficio, per la quale pende giudizio dinanzi alla Sezione tributaria della Corte di cassazione (n. Ric. Gen. 4438/2019, non ancora fissato): la difesa non ha articolato, in alcuna parte dello spiegato ricorso, nemmeno nelle premesse, alcuno (specifico) motivo di doglianza, e non ha articolato alcun profilo apprezzabile agli effetti del fumus boni iuris, sicché nemmeno in quest'ultima prospettiva, sommaria, questa Corte è in condizione di individuare censure di merito specificamente mosse rispetto all'odierno atto
(da ritenersi a questa stregua giammai non validamente) impugnato.
Non possono essere, di certo, i soli avverbi “illegittimamente e arbitrariamente” riferite alle somme richieste dall'Ufficio con l'impugnata cartella, inseriti nel ricorso per illustrare (peraltro a sua volta apoditticamente) il
(solo) profilo del periculum in mora (v. pag. 2 ricorso) a costituire quegli elementi contenutistici indispensabili, elencati dall'art. 18, lett. e), d.lgs. n. 546/1992, richiesti a fini di ammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 18, comma 4, d.lgs. cit. (“4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2 […]”).
Difatti, nell'ordinamento processuale tributario non è consentito formulare istanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato senza al contempo (contestualmente) opporlo, nel merito, con specifici motivi di censura, stante la natura “ancillare” del giudizio cautelare, che accede al giudizio principale di merito, nei termini disciplinati dall'art. 47 d.lgs. n. 546/1992, il quale suppone un atto “impugnato” (il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, può chiedere alla Commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso), sicché la sospensione della riscossione di quell'atto (esecutivo) deve essere necessariamente richiesta nel processo (principale) relativo all'impugnazione degli atti impositivi, tant'è che il requisito del fumus boni iuris non è altro che la verosimile fondatezza della domanda (domanda, nella specie, non articolata), da vagliare in termine di una sommaria delibazione idonea a formulare un giudizio di probabilità circa l'esistenza del diritto controverso.
Del resto, il processo tributario ha natura di giudizio di impugnazione/merito e la struttura impugnatoria del processo tributario comporta che gli specifici vizi di un atto non fatti valere con ricorso motivato (art. 18, lett.
e, d.lgs. 546/1992) rendono definitivo l'atto medesimo.
Conclusivamente si ritiene che la mancanza dei motivi (di merito) di ricorso – elementi contenutistici indispensabili, elencati dall'art. 18, lett. e), d.lgs. n. 546/1992 – determinano l'inammissibilità (originaria) del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 18, comma 4, d.lgs. cit. (“4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2 […]”).
D'altra parte, deve in ogni caso prendersi atto che – come è pacificamente emerso dalle premesse del ricorso e dalle controdeduzioni – la cartella in epigrafe è stata emessa sulla base di quanto deciso con sentenza della CTR Lazio n. 4929/16/2018 dep. il 11/7/2018 che ha accolto l'appello dell'ufficio relativo all'accertamento TK30362048827/14 (2008) e, come noto, la riscossione frazionata del tributo in pendenza del giudizio avviene secondo le regole stabilite, anche in deroga alle singole leggi di imposta, dall'art. 68 d. lgs. n. 546/1992, a mente del quale “il tributo, con i relativi interessi previsti della leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia di primo grado che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia di secondo grado […]”. Nella specie, la sentenza di primo grado aveva annullato l'avviso di accertamento nei confronti dei ricorrenti, mentre i giudici di appello hanno accolto la tesi dell'Ufficio, donde l'emissione ex art. 68, lett. c), d.lgs. n. 546 cit. della cartella impugnata.
Quanto alle spese di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore di lite e ai vigenti parametri e criteri in vigore ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Tabelle nn. 23 e 24).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese di lite, in complessivi euro 10.000,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. LD NA IL PRESIDENTE
Dott. Corrado Maffei
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
AL DO, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5262/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240208549884001 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240208549884001 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 proponeva ricorso, a mezzo difensore, avverso la cartella di pagamento in epigrafe, notificatagli dall'Agenzia delle entrate il 17/12/2024, con la quale l'Ufficio ha proceduto al recupero dell'importo complessivo di 1.890,363,75, relativa all'anno di imposta 2008 e ne chiedeva la sospensione, in considerazione del fatto che pende ricorso per cassazione.
Con atto di controdeduzioni si costituiva l'Agenzia delle entrate – D.P. Roma I che resisteva insistendo per la fondatezza della pretesa impositiva ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dello spiegato ricorso, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 546/1992 atteso che il ricorrente non ha spiegato alcuno specifico motivo di censura nei confronti dell'atto impugnato, essendosi limitato a chiederne la sospensione;
nel merito, ha insistito per la debenza delle somme di cui alla cartella impugnata, in quanto dovuta ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente inammissibile, alla stregua di quanto dispone l'art. 18, comma 2, lett. e), comma
4, in riferimento all'art. 47 d.lgs. n. 546/1992, per non avere parte ricorrente spiegato alcuno specifico motivo di censura, nel merito, dell'atto impugnato, del quale si è limitato a chiedere, in questa sede, la sospensione degli effetti, senza neppure articolare profili apprezzabili agli effetti del fumus boni iuris (e, quindi, indirettamente “recuperabili” quali profili di doglianza di merito).
Occorre premettere che con la cartella impugnata l'Ufficio ha proceduto al recupero dell'importo complessivo di euro 1.890,363,75, determinato in conseguenza della sentenza n. 4929/16/2018 pronunciata dalla allora
CTR Lazio nei confronti del contribuente e di altro soggetto coobbligato, in relazione alla accertata sussistenza di una società occulta tra i ricorrenti, in individuati quali beneficiari finali delle indebite detrazioni di IVA per l'anno di imposta 2008 avverso fatture emesse per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti.
Avverso la predetta sentenza, nella quale è stato riconosciuto legittimo l'operato dell'Ufficio in merito all'impugnato avviso e al sotteso PVC, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione e per questo ha chiesto in questa sede la sospensione dell'esecutività della cartella, ritenendo sussistente il requisito e del periculum in mora, perché “al ricorrente sarebbe cagionato grave e ulteriore danno con il pagamento di somme illegittimamente e arbitrariamente richieste cui dovrebbero conseguire azioni dispendiose per il recupero di quanto pagato in pendenza di giudizio all'Ente creditore”.
Tuttavia – come fondatamente eccepito dall'Agenzia resistente – con l'odierno ricorso il difensore di parte ricorrente ha confezionato un atto, preceduto da una premessa ricostruttiva priva di motivi di doglianza (v. pagg.
1-2 ricorso), in cui si è limitato a chiedere la sospensiva dell'atto impugnato, in ragione dell'interposto ricorso per cassazione, senza averlo opposto con specifici motivi di censura e senza averne neppure chiesto l'annullamento. Eloquente, a tal fine, è il "
PQM
" del ricorso, in cui si “chiede che sia sospeso il provvedimento impugnato” (v. pag. 2 ricorso), null'altro.
Anche a voler considerare – e in ipotesi massimamente apprezzare, in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali – il contenuto delle premesse riportate in prima e seconda pagina del ricorso, in parte qua la difesa del contribuente si limita a richiamare (molto) succintamente, ed in fatto, la genesi del procedimento culminato nella notifica dell'avviso di accertamento, nella sentenza di primo grado n.
17305/2016 della Sezione XIII della CTP di Roma e nella successiva sentenza della CTR Lazio, in data
25/06/2019, favorevole all'Ufficio, per la quale pende giudizio dinanzi alla Sezione tributaria della Corte di cassazione (n. Ric. Gen. 4438/2019, non ancora fissato): la difesa non ha articolato, in alcuna parte dello spiegato ricorso, nemmeno nelle premesse, alcuno (specifico) motivo di doglianza, e non ha articolato alcun profilo apprezzabile agli effetti del fumus boni iuris, sicché nemmeno in quest'ultima prospettiva, sommaria, questa Corte è in condizione di individuare censure di merito specificamente mosse rispetto all'odierno atto
(da ritenersi a questa stregua giammai non validamente) impugnato.
Non possono essere, di certo, i soli avverbi “illegittimamente e arbitrariamente” riferite alle somme richieste dall'Ufficio con l'impugnata cartella, inseriti nel ricorso per illustrare (peraltro a sua volta apoditticamente) il
(solo) profilo del periculum in mora (v. pag. 2 ricorso) a costituire quegli elementi contenutistici indispensabili, elencati dall'art. 18, lett. e), d.lgs. n. 546/1992, richiesti a fini di ammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 18, comma 4, d.lgs. cit. (“4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2 […]”).
Difatti, nell'ordinamento processuale tributario non è consentito formulare istanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato senza al contempo (contestualmente) opporlo, nel merito, con specifici motivi di censura, stante la natura “ancillare” del giudizio cautelare, che accede al giudizio principale di merito, nei termini disciplinati dall'art. 47 d.lgs. n. 546/1992, il quale suppone un atto “impugnato” (il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, può chiedere alla Commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso), sicché la sospensione della riscossione di quell'atto (esecutivo) deve essere necessariamente richiesta nel processo (principale) relativo all'impugnazione degli atti impositivi, tant'è che il requisito del fumus boni iuris non è altro che la verosimile fondatezza della domanda (domanda, nella specie, non articolata), da vagliare in termine di una sommaria delibazione idonea a formulare un giudizio di probabilità circa l'esistenza del diritto controverso.
Del resto, il processo tributario ha natura di giudizio di impugnazione/merito e la struttura impugnatoria del processo tributario comporta che gli specifici vizi di un atto non fatti valere con ricorso motivato (art. 18, lett.
e, d.lgs. 546/1992) rendono definitivo l'atto medesimo.
Conclusivamente si ritiene che la mancanza dei motivi (di merito) di ricorso – elementi contenutistici indispensabili, elencati dall'art. 18, lett. e), d.lgs. n. 546/1992 – determinano l'inammissibilità (originaria) del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 18, comma 4, d.lgs. cit. (“4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2 […]”).
D'altra parte, deve in ogni caso prendersi atto che – come è pacificamente emerso dalle premesse del ricorso e dalle controdeduzioni – la cartella in epigrafe è stata emessa sulla base di quanto deciso con sentenza della CTR Lazio n. 4929/16/2018 dep. il 11/7/2018 che ha accolto l'appello dell'ufficio relativo all'accertamento TK30362048827/14 (2008) e, come noto, la riscossione frazionata del tributo in pendenza del giudizio avviene secondo le regole stabilite, anche in deroga alle singole leggi di imposta, dall'art. 68 d. lgs. n. 546/1992, a mente del quale “il tributo, con i relativi interessi previsti della leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia di primo grado che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia di secondo grado […]”. Nella specie, la sentenza di primo grado aveva annullato l'avviso di accertamento nei confronti dei ricorrenti, mentre i giudici di appello hanno accolto la tesi dell'Ufficio, donde l'emissione ex art. 68, lett. c), d.lgs. n. 546 cit. della cartella impugnata.
Quanto alle spese di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore di lite e ai vigenti parametri e criteri in vigore ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Tabelle nn. 23 e 24).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese di lite, in complessivi euro 10.000,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. LD NA IL PRESIDENTE
Dott. Corrado Maffei