Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 11188/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale,
composto dai seguenti Magistrati:
dott. Maria Grazia Savastano - Presidente
dott. Maurizio Spezzaferri - Giudice
dott. Luca Stanziola - Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge
18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 11188 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto:
Querela di falso
vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CIRILLO VINCENZO e dell'avv. CRISPINO RAFFAELLA, elettivamente domiciliato in
Frattamaggiore (NA) alla via M. Stanzione n. 133, Parco dei Fiori, sc. D, is. B, presso il loro studio, come da procura speciale del 24.10.22 in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTO Controparte_1 P.IVA_1
MARCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Scauri di Minturno alla Via Appia
n. 897 come da procura in atti,
1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANIERO ESPOSITO CP_2 P.IVA_2
BIAGIO, elettivamente domiciliato in Caivano alla Via Santa Barbara n. 129 80023 presso il difensore avv. GRANIERO ESPOSITO BIAGIO giusta procura in atti,
- CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 31/10/2024 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore proponeva querela di falso avverso la notifica eseguita il 14/12/2021 dell'ingiunzione di pagamento n. 2021/4984, deducendo: -
di aver ricevuto in data 31/05/2022 e in data 06/06/2022 da concessionario Controparte_2
per la riscossione tributi del notifica, a mezzo PEC di atto di Controparte_1
pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del D.p.r. n. 602/1973 (n. MIPG6020220002299); - che tale atto si fondava proprio sull'ingiunzione di pagamento n. 2021/4984, asseritamente notificata in data 14/12/2021 e tuttavia mai ricevuta dall'attore; - che, in ragione di tanto,
l'attore proponeva opposizione avverso tale atto di pignoramento presso terzi, dando origine al proc. n. 6685/22 R.G. dinanzi a codesto Tribunale;
- che, in quella sede, l'attore disconosceva espressamente la sottoscrizione apposta sulla relata di notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 2021/4984, riservandosi di proporre querela di falso avverso tale sottoscrizione.
ha quindi concluso come segue: “Voglia l'On. Tribunale Parte_1
adito, contrariis reiectis: In via preliminare: - Dare comunicazione, ai sensi dell'art. 71 c.p.c.
della pendenza del giudizio, al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Napoli Nord, quale interventore necessario ex art. 221 c.p.c.; - Ordinare alla
società concessionario per la riscossione tributi del , la Controparte_2 Controparte_1
produzione, in originale, della relata di notifica del documento ingiunzione di pagamento n.
2021/4984; Nel merito: - In accoglimento della querela di falso proposta, accertare e
dichiarare la falsità/non autenticità della sottoscrizione apposta al documento datato
14/12/2021, avente ad oggetto la notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 2021/4984,
2 allegato alla memoria di costituzione depositata dalle parti opposte nel giudizio innanzi al
Tribunale di Napoli Nord, R.G. n. 6685/22; - Conseguentemente dichiarare nulla e/o
annullabile e/o inesistente la sottoscrizione della relata di notifica del documento datato
14/12/2021; - Conseguentemente escludere il documento dalle fonti probatorie introdotte
dalle parti opposte nel giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord, R.G. n. 6685/22; - Il
tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori
antistatari. In via istruttoria: Si chiede disporsi C.T.U. grafologica sulla firma apposta a nome dell'attore sulla relata di notifica del documento 2021/4984 datato 14/12/2021, onde accertarne la non autenticità e/o falsità”.
Si costituiva in giudizio il contro che ha eccepito in via Controparte_1
preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'inammissibilità dell'avversa domanda e, nel merito, la sua infondatezza.
Analoghe difese ha svolto anche quale Concessionario del servizio Controparte_2
di riscossione delle entrate patrimoniali e dei tributi del , evidenziando Controparte_1
da un lato la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore e, dall'altro lato,
l'inammissibilità dell'avversa pretesa.
Ha quindi concluso “Affinché, l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, voglia In via Preliminare - Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità
della querela sulla scorta delle eccezioni sopra esposte propendendo quindi per il rigetto di
ogni doglianza dedotta dall'attore; In subordine, nel merito - Rigettare in ogni caso la
querela di falso sulla scorta degli argomenti sopra esposti - rigettare ogni richiesta istruttoria
avanzata da controparte;
- in caso di ammissione dei mezzi istruttori di controparte,
ammettere a sua volta la comparente all'espletamento della prova diretta e contraria;
-
condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Controparte_2
Il Pubblico Ministero ha concluso con nota del 04/12/2024.
***
1. Si precisa, anzitutto, che il presente giudizio, avente ad oggetto una querela di falso in via principale, viene deciso dal Tribunale in composizione collegiale, stante
3 l'inapplicabilità del novellato art. 225, comma 1, c.p.c., trattandosi di giudizio introdotto antecedentemente al 28 febbraio 2023 (termine di efficacia delle norme processuali novellate ad opera del D.Lgs. 149/2022, così come sancito dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. cit., così come modificato ad opera della L. 197/2022).
2. Ciò posto, la querela di falso in questa sede proposta è inammissibile.
In disparte ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in ossequio al principio della ragione più liquida - che consente al giudice di giungere ad una spedita decisione sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (cfr.
Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) - va osservato che si è rivelata fondata l'eccezione di inammissibilità della proposta querela di falso, così come sollevata dalla convenuta sin dalla propria costituzione in giudizio, in Controparte_2
relazione ad un duplice aspetto che qui si passerà in rassegna.
3. Anzitutto, a ben vedere, difetta l'interesse ex art. 100 c.p.c. del querelante all'impugnativa della sottoscrizione resa in calce alla notifica spedita il 19.11.2021 ed eseguita il 14.12.2021 sul documento (racc. A./R. n. 617977145367) recapitato da
[...]
Contro (ufficio Napoli) per il tramite di contrassegnato al Controparte_3 Controparte_2
n. MI072020210004984.
Orbene, come correttamente osservato dall'ente di riscossione, secondo cui “apparirà lapalissiana l'assoluta carenza di interesse per la controparte ad ottenere un provvedimento dichiarativo della falsità della relata di un atto, la cui eventuale nullità non gli arrecherebbe alcun vantaggio in ordine alla propria posizione debitoria nei confronti dell'ente impositore
( )”, la querela di falso non risulta sottesa da alcun interesse concreto da Controparte_1
parte del querelante, laddove si consideri che la stessa, proposta nell'ambito del giudizio contrassegnato al n. 6685/2022 R.G., di opposizione avverso il pignoramento presso terzi intentato ex art. 72 bis del D.p.r. n. 602/1973, è stata ritenuta inammissibile in quella sede, tant'è che il giudizio in questione non è stato sospeso ma ha proseguito il suo corso naturale
4 e, anzi, non è dato sapere quale sia stato il suo esito.
Né è dato comprendere quale sia stato l'esito del procedimento di merito (proc. n.
13454/22 R.G.) instaurato a seguito del proc. sommario n. 2549/2022 R.G..
Ed infatti, la querela di falso proposta in via principale dà luogo a un giudizio autonomo diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata, allo scopo di paralizzarne l'efficacia probatoria e rendere inoperante ogni effetto giuridico ad esso attributo.
E' noto che l'interesse ad agire va individuato in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce.
Osserva il Collegio che, non avendo parte attrice documentato la sospensione del procedimento di merito, che potrebbe anche essersi concluso, nelle more, con il rigetto dell'opposizione, difetterebbe in radice l'interesse del querelante ad impugnare il documento in questa sede contestato.
Giova fin da subito chiarire che l'azione civile di falso deve essere sorretta da un concreto interesse ad agire, nel senso indicato dall'art. 100 c.p.c., e deve essere esercitata da e rivolta contro il soggetto in concreto legittimato.
Sotto il primo profilo, la querela di falso non può essere finalizzata ad un accertamento, per così dire, “oggettivo” della falsità, ma ha come suo scopo precipuo, sia che venga proposta in via principale sia che venga proposta in via incidentale, quello di togliere ad un documento
(atto pubblico o scrittura privata autenticata o riconosciuta) che abbia avuto un utilizzo processuale, l'idoneità a far fede ed a servire come prova di atti o rapporti.
Come osservato dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, ord. n. 19413 del
03/08/2017), in tema di querela di falso, l'interesse ad agire, con riferimento all'impugnativa del documento, è quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso ( Cass. civ.
27 luglio 1992, n. 9013). L'interesse ad agire nella querela di falso è dunque da valutarsi in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto,
facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce, con
5 conseguente legittimazione a proporre querela di falso in capo a chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi (cfr. Cass. 17 aprile 1997, n. 3305; Cass. 15 novembre
1971, n. 3260).
Ne discende, quindi, che la querela di falso non è sorretta dall'interesse ad agire come sopra definito o – quantomeno – non è in alcun modo provato l'interesse del querelante a contrastare l'efficacia probatoria del documento impugnato, con la logica conseguenza che l'eventuale esito ad esso favorevole del presente giudizio sarebbe del tutto irrilevante, in difetto di prova contraria.
4.
1. Tale rilievo assume carattere assorbente e sarebbe da solo idoneo a sorreggere l'intera decisione.
Tuttavia, pur a voler superare tale aspetto, si impone un'altra considerazione che impedisce il Collegio di vagliare la pretesa nel merito.
Invero, come evidenziato da entrambi i convenuti, la procedura di notifica scelta dal concessionario della riscossione per portare a conoscenza del contribuente l'ingiunzione fiscale (atto tributario) è costituita dall'inoltro a mezzo Posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno: si tratta cioè della modalità del c.d. “invio diretto” della cartella di pagamento (ovvero delle ingiunzioni fiscali, come nel caso che ci occupa), disciplinato dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602.
Questo aspetto assume una particolare importanza nella fattispecie in esame al
Collegio.
Invero, l'inammissibilità poggia, nella sua interezza, sulla distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c e dalla L. n. 890 del
1982) e quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi del, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (disciplinata dal regolamento postale,
D.M. n. 9 aprile 2001), il cui regime differenziato ha peraltro superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost. n. 175 del 2018).
Per quanto interessa in questa sede, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi del D.P.R. n. 603 del 1972, art. 26, - in cui non è prevista una relata di notifica sulla
6 qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della L. n. 890 del 9182 - l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270 del 2012, 4895 del
2014, 14501 del 2016).
Ne discende che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla L. n. 890 del 1982
è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità (in questo senso Cass. civ., sez. VI, 21/02/2020, n. 4556, Cass. civ.,
sez. I, 19/01/2023, n. 1686 e precedenti conformi: Cass. 270 del 2012, 4895 del 2014, 14501
del 2016).
E' stato sul punto evidenziato dalla giurisprudenza che “in tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art.
149 c.p.c. e dalla L. n. 890 del 1982 - la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del
concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di CP_5
ricevimento, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si perfeziona, secondo
la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001 artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio
del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di
curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul
registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire
al mittente. Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona
cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa
sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è
assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la
7 persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare
accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla
presunzione - valevole fino a querela di falso - che la notifica sia stata effettuata a mani del
destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi
della L. n. 890 del 1982, art. 7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento
e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego” (Cass. civ., n. 1686/2023 cit.).
In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente - che ai sensi del D.M. n. 9 aprile 2001,
art. 39 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere,
senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità - non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale,
attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati.
E' dunque pacifico che gli avvisi di ricevimento di spedizioni operate con l'uso della raccomandata semplice non sono impugnabili con lo strumento della querela di falso poiché
la normativa di settore non prevede alcuna identificazione del soggetto consegnatario del plico che sia eventualmente coperta da attestazione fidefacente da parte dell'agente postale, a differenza di quanto, invece, espressamente previsto dagli artt. 7 e 8, della L. 890/1982 per le notificazioni eseguite a mezzo posta a richiesta dell'Ufficiale Giudiziario.
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame l'avviso di ricevimento della raccomandata querelata di falso (racc. A./R. n. 617977145367) è stato eseguito a mezzo posta direttamente dall'Ufficio notificante e non a mezzo Ufficiale Giudiziario, onde l'applicazione alla specie,
non già degli artt. 7 e 8, L. 890/1982, bensì del regolamento postale di cui al D.M. 09/04/2001, il cui art. 32 testualmente dispone che: “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per
8 ricevuta[…]”, chiarendo il successivo art. 39, D.M., cit. che: “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
La normativa regolamentare, pertanto, non prevede alcuna identificazione del
“ricevente”, che può anche non essere il “destinatario” della comunicazione.
È dunque sufficiente, come detto, ai fini qui considerati, che sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del destinatario, come indicato nel plico in questione e peraltro coincidente con quello indicato nella procura alle liti, senza necessità di alcun altro adempimento da parte dell'agente postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza, per cui non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove la raccomandata,
debitamente consegnata nel domicilio della persona destinataria, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto.
4.
2. Negli avvisi di ricevimento oggetto della querela di falso in esame, quindi, non vi
è alcuna attestazione avente fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., eventualmente rilasciata dell'agente postale, da cui possa evincersi che il segno a penna apposto sulla riga
“firma per esteso del ricevente” sia effettivamente riconducibile all'attore.
Una volta consegnato l'atto all'indirizzo del destinatario, troverà quindi applicazione la cd. presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., in base al quale l'atto si reputa conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, senza che siano rilevanti le modalità di esercizio, salvo che il destinatario non provi di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia, prova questa non offerta in giudizio.
4.
3. A ben vedere, in applicazione dei principi appena esposti, l'attestazione dell'agente postale desumibile dall'avviso di ricevimento che potrebbe far fede sino a querela di falso, riguarderebbe unicamente la duplice circostanza che la raccomandata inviata da sia pervenuta presso il domicilio della parte attrice e l'ulteriore circostanza che il CP_2
plico sia stato ritirato da una persona ivi rinvenuta rientrante nella cerchia di persone di cui al regolamento postale.
9 La querela di falso oggetto del presente processo, pertanto, doveva avere ad oggetto una o entrambe tali circostanze e non, invece, la circostanza che il segno grafico rinvenibile sugli avvisi di ricevimento in atti non era, in realtà, mai stato apposto dall'attore, dato che –
come innanzi già ampiamente evidenziato – l'agente postale non ha affatto attestato tale circostanza con dichiarazione fidefacente ex art. 2700 c.c.
E' tuttavia pacifico, poiché, incontestato, da un lato che l'atto in questione sia stato spedito proprio all'indirizzo di residenza del destinatario, come risultante dagli atti di causa, in primis la procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione, e che, dall'altro lato, lì sia stato ricevuto da un soggetto qualificatosi come destinatario dello stesso.
5. Orbene, nella fattispecie in esame, l'attore si è limitato a chiedere di “accertare e
dichiarare la falsità/non autenticità della sottoscrizione apposta al documento datato
14/12/2021, avente ad oggetto la notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 2021/4984, allegato alla memoria di costituzione depositata dalle parti opposte nel giudizio innanzi al
Tribunale di Napoli Nord, R.G. n. 6685/22”, anziché contestare, espressamente e specificamente, il fatto storico della consegna dell'atto da notificare - inviato tramite ufficiale giudiziario e a mezzo del servizio postale - nelle mani di un soggetto qualificatosi come destinatario in data 14.12.2021 al suo indirizzo di residenza, circostanza quest'ultima nemmeno contestabile perché risultante dagli atti di causa, come detto.
Il che rende la proposta querela, per quanto diffusamente evidenziato,
irrimediabilmente inammissibile.
6. Da ciò deriva anche l'irrilevanza della disposta CTU grafologica a firma della dott.ssa , depositata il 9.01.2024, alla luce del carattere assorbente del rilievo Persona_1
di inammissibilità che precede.
Restano assorbite tutte le altre doglianze.
In conclusione, e per tutto quanto sin qui osservato, la querela di falso proposta va dichiarata inammissibile.
7. Trattandosi di pronuncia di mero rito, non vanno rese le ulteriori statuizioni accessorie di cui all'art. 226, comma 1, c.p.c., ivi compresa la condanna del querelante a pena pecuniaria.
10 Le spese seguono la soccombenza dell'attore ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. 55/2014 di ufficio in assenza di notula ex art. 75 disp. att. c.p.c.,
tenuto del valore indeterminabile della controversia di bassa complessità e della particolare facilità delle questioni trattate che giustificano l'applicazione dei parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria (in quanto limitata all'espletamento delle operazioni peritali del tutto superflue ai fini del decidere ed in difetto di richieste istruttorie) e di quella decisoria
(in mancanza del deposito di note ex art. 190 c.p.c. da parte dei convenuti).
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 5/2/2024 (Cass., n. 25047/2018; Cass., n.
28094/2009; Cass., ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di , che ha dato causa al giudizio, con il conseguente Parte_1
diritto delle altre parti del giudizio di ripetere dal predetto le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
e con la partecipazione del P.M., così provvede:
[...] CP_2
1) Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da;
Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
e di he qui si liquidano in euro 1.453,00 Controparte_1 CP_2
per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore avv.
GRANIERO ESPOSITO BIAGIO dichiaratosi antistatario;
3) pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU, ferma restando la solidarietà
passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 5/2/2024, a carico esclusivo del soccombente , con il Parte_1
conseguente diritto dell'altra parte vittoriosa di ripetere dalla soccombente le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 05/02/2025
11 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott. Luca Stanziola) (dott. Maria Grazia Savastano)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma
1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
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