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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/10/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1313/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 1313/2025 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 22.10.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
RO TT (ME) il 12.7.1960, residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Viviana Pavano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
14.9.1961, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Silvana Magliocco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 22.10.2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato telematicamente in data 6.5.2025,
i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio in data 2.12.1989 nel Comune di Siracusa (atto trascritto al n. 663, parte II, serie A, anno 1989);
- che dalla loro unione nasceva il figlio (il 13.4.1996), maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente;
- di essersi separati giusto decreto di omologa n. 10/2019 reso dal Tribunale di Siracusa
l'8.1.2019, depositato il 15.1.2019 (allegato in atti).
All'udienza del 21.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“1) Le parti prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto per motivi turistici e/o di lavoro e potranno fissare la residenza ove vorranno
- Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile eventualmente loro spettante, in quanto titolari di reddito autonomo ed indipendente.
- Le parti concordemente stabiliscono di non prevedere nulla in merito al mantenimento del figlio, essendo questi economicamente autosufficiente.
-) Le parti dichiarano di avere già diviso tutti i beni ed effetti personali, di non avere nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi motivo, ragione e/o causale, impegnandosi sin
d'ora a non arrecarsi reciprocamente molestie, ed a rispettare fedelmente i termini degli accordi oggi sottoscritti.
- Le parti dichiarano che le spese del presente giudizio sono compensate”.
Con provvedimento del 22.10.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della
Legge n. 898/1970, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia pagina 2 di 3 del decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, il Collegio dà atto delle condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il giorno 2.12.1989, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Parte_2
Stato Civile del Comune di Siracusa nell'anno 1989, (atto n. 663, parte II, serie A); dà atto delle condizioni concordate dalle parti per come sopra riportate;
nulla sulle spese;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile, atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa il 24.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3