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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4365 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART.281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4446/2024 posta in deliberazione il giorno 9.7.2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. LA BELLA ANTONIO;
E
) CP_1 P.IVA_1
Avv. MANSUTTI MAURIZIO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1256/2024 emessa dal Tribunale di Latina.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto Parte_1
che aveva così statuito: “- dichiara la falsità della sottoscrizione a nome Per_1
apposta in calce al contratto di locazione del 15/04/2005 (registrato in
[...]
1 Latina presso l'Agenzia delle Entrate al n. 7574, serie 3T in data 09/10/2015), depositato in originale nella cancelleria della Corte d'appello di Roma;
- visti gli artt. 226, secondo comma, c.p.c. e 537 c.p.p., dispone la annotazione della presente sentenza come al punto 5. della motivazione;
- condanna e eredi di Parte_1 CP_2 Per_2
(originario convenuto, deceduto nelle more del presente giudizio),
[...]
alla rifusione delle spese di lite in favore della che liquida in € CP_1
545,00 per spese vive ed € 3.808,00 per compenso al difensore, oltre spese generali nella percentuale del 15%, iva e cpa nella misura di legge;
- pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti e;
Parte_1 CP_2
- dispone che la presente sentenza sia comunicata anche al PM in sede”
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello CP_1
All'odierna udienza, precisate le conclusioni, la causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza ex art 281 sexies c.p.c..
2. La vicenda è stata così ricostruita nella sentenza impugnata.
“ La Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 17/12/2019 (depositata in data 07/01/2020) ha autorizzato la presentazione della querela nell'ambito del giudizio d'impugnazione della sentenza n. 2895/2018 pubblicata in data 29/11/2018, con cui il Tribunale di Latina, accogliendo la domanda proposta da Per_2
contro la ha dichiarato cessato il contratto di locazione
[...] CP_1 relativo all'immobile sito in San Felice Circeo, località Golfo Sereno, via Terracina, distinto in catasto al N.C.E.U. foglio 30, p.lla 106, sub 1, cat. A/7, classe 5, alla data del 30/09/2005 e per l'effetto ha condannato la al CP_1 rilascio, in favore di parte ricorrente, dell'immobile libero e vuoto da cose e persone, fissando per l'esecuzione la data del 07/01/2019. Deduce parte convenuta nel presente giudizio che la querela di falso sarebbe inammissibile, profilo che dovrebbe essere valutato anche dal giudice che decide sulla querela, poiché l'esistenza, la validità e la regolare esecuzione del contratto di locazione del 15/04/2005, più volte citato, non è stata mai contestata da parte attrice, nemmeno nel giudizio di primo grado. Sul punto, va osservato come, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., la querela di falso sia proponibile, sia in via principale quanto in corso di causa, in qualunque stato e grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
2 Il tenore letterale della norma richiamata consente la proponibilità della querela di falso anche laddove l'atto non sia stato precedentemente disconosciuto nella prima udienza o nel primo atto difensivo successivo alla produzione. Una volta verificatasi tale situazione processuale, alla parte che non abbia operato il tempestivo disconoscimento non resta che proporre querela di falso, alla cui proponibilità, l'art. 221 c.p.c., stante la particolarità del rimedio e le forme previste, non pone limitazioni di sorta lo stato o il grado del giudizio. Pare utile richiamare il principio di diritto, alla stregua del quale “La querela di falso, giusta la previsione dell'art. 221 c.p.c., può essere sempre proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio, a nulla rilevando né che il querelante abbia tacitamente od espressamente riconosciuto la sottoscrizione del documento di cui allega la falsità, né che venga proposta dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie né, infine, che la relativa istanza venga formulata per la prima volta solo in grado di appello (Cass. civ., sez. III, 21/10/2008, n. 25556; Cass. civ., sez. II, 23/05/2012, n. 8162). Ne deriva che condivisibilmente la Corte d'appello ha ritenuto l'ammissibilità della proposta querela con riferimento al contratto di locazione del 15/04/2005. Parte querelata richiama la giurisprudenza della Suprema Corte per cui “In tema di querela di falso, benché il dettato normativo affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della stessa, non è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza del giudice istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178, primo comma, cod. proc. civ., dal collegio, in sede di decisione della causa” (Cass. n. 1110/2010). Ora, al di là del fatto che, dalla delibazione effettuata anche in questa sede, per quanto sopra rilevato, ricorrono i presupposti di ammissibilità indicati dalla giurisprudenza di legittimità, si dubita che al giudizio compiuto dalla Corte d'appello circa la rilevanza della proposta querela per la decisione della controversia ivi pendente possa sovrapporsi una ulteriore valutazione del giudice di primo grado innanzi al quale è stato riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 355 c.p.c., norma che affida appunto al giudice d'appello la decisione sulla rilevanza del documento, essendo tale decisone strettamente inerente alle valutazioni di merito che il medesimo giudice è chiamato a fare in sede decisoria. La giurisprudenza richiamata dal convenuto in comparsa riguarda i rapporti tra la valutazione di rilevanza compiuta dall'istruttore e quella compiuta dal collegio nell'ambito dello stesso giudizio. Non pare dunque pertinente al caso di specie. Diversamente opinando si determinerebbe un contrasto di giudizi che implicherebbe un non previsto ed incoerente condizionamento della decisione della causa di merito in corte di appello (che ha ritenuto indispensabile l'accertamento devoluto al giudizio di querela di falso) ad opera di una delibazione incidentale di ammissibilità nel giudizio di primo grado.
3 Con il primo motivo la lamenta l'inammissibilità della proposta Parte_1
querela.
La doglianza è infondata.
Nella specie trattasi di querela di falso proposta in via incidentale, sicchè ogni valutazioni di ammissibilità e rilevanza con riferimento al giudizio in corso è rimessa esclusivamente al giudice a quo.
Parte appellante a sostegno della propria tesi richiama la sentenza della Corte di
Cassazione 1110/2010: “In tema di querela di falso, benché il dettato normativo affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, non è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza dell'istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178, primo comma, cod. proc. civ., dal collegio, in sede di decisione della causa”).”.
Detto richiamo è del tutto inconferente in quanto attiene alla dialettica interna tra giudice istruttore e collegio nell'ambito della stessa causa nel giudizio a quo.
Laddove però il Collegio abbia ritenuto ammissibile e rilevante la querela di falso al diverso giudice del merito della querela è preclusa ogni valutazione relativa all'incidenza della querela sul giudizio a quo.
Nel condividere quanto già compiutamente argomentato dal Tribunale e che si richiama per relationem, si segnala la sentenza 5102/2015 della Corte di
Cassazione 5102/2015 che ha precisato: “ La questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all'art. 221 cod. proc. civ., è devoluta, ai fini della decisione di merito, al giudice della causa principale e non a quello della querela, il cui unico compito consiste nell'affermare o negare la falsità dell'atto.”
4 Il secondo motivo di appello è rubricato: “Sui vizi procedurali e sostanziali che inficiano la CTU disposta dal primo Giudice”
Parte appellante si duole sul piano processuale che non siano state esaminate tutte le scritture di comparazione e, nel merito richiama le osservazioni formulate dal proprio ctp .
Tali doglianze sono infondate. Sul piano processuale gli accertamenti compiuti erano più che sufficienti per pervenire al giudizio di falsità e l'appellante non ha neppure allegato in modo specifico e tecnico perché dall'esame delle altre comparative si sarebbe pervenuti ad una conclusione diversa. Giova richiamare la motivazione della sentenza che si caratterizza per l'esaustività e la compiutezza della disamina compiuta dal Tribunale.
“3. L'atto impugnato di falso è qui costituito dal contratto di locazione più volte richiamato.
La querela in particolare ha riguardo all'apocrifìa della firma apposta in calce al contratto del 15/4/2005, che si assume non esser quella di Persona_1
amministratrice unica della CP_1
In considerazione degli univoci esiti della CTU, la querela di falso proposta va accolta, limitatamente alla sottoscrizione apposta da . Persona_1
È sufficiente richiamare alcune considerazione effettuate dal CTU nella sua relazione per dare alle conclusioni del CTU piena e indubbia considerazione:
“L'analisi sulla firma in verifica prima e sulle autografe A1, A2, A8, da A12 ad
A19 poi, ha mostrato molte differenze non riferibili solo alla mera morfologia, ma che coinvolgono le categorie probanti in ambito peritale;
infatti, le diversità riscontrate riguardano: - l'ideazione mentale e la successiva realizzazione del complesso firma, pur in presenza di varianti non strutturali e che quindi rientrano nel range di variabilità personale;
- la firma in verifica è assimilabile ad una firma sintetica vergata senza soluzione di continuità, le firme comparative sono formate da nome e cognome;
- la verificanda presenta un grado maggiore di curva, mentre nelle autografe curva ed angolo risultano in equilibrio;
- differisce
5 l'andamento sul rigo: ascendente nella verificanda sempre parallelo nelle comparative;
- differisce il gesto fuggitivo;
- nelle autografe è sempre presente il puntino della lettera I finale del cognome, mentre nella verificanda non è presente.[…] E' opportuno e doveroso fare due premesse: la prima riguarda l'impossibilità di avere la certezza che la fotocopia sia conforme all'originale, la seconda è che l'analisi della firma in verifica è stata condotta su una fotocopia, con tutti i limiti che tale utilizzo presenta. Ciò nonostante, è doveroso sottolineare che la firma della sig.ra in virtù dell'elevato livello di Persona_1
personalizzazione non è affatto facile da imitare e, l'eventuale tentativo mostrerebbe evidenti segni dello sforzo profuso non solo nell'imitare caratteristiche altrui, ma soprattutto nel sopprimere le proprie. La firma in verifica è stata vergata con spontaneità esecutiva;
infatti, è priva di tentennamenti e incertezze legate all'insicurezza del come procedere tipico di chi tenta di imitare una firma che non gli appartiene. L'assenza di tali caratteristiche è dovuta al fatto che chi ha vergato la firma in verifica non ha affatto tentato di imitazione la reale firma della sig.ra nemmeno dal mero punto di vista morfologico, Per_1
tant'è che non è stata riscontrata alcuna similarità né strutturale né formale.
Comunque, alla luce di quanto sopra analizzato e confrontato, considerato che il range di variabilità personale della sig.ra è contenuto, si afferma Persona_1
con certezza peritale, che si è di fronte ad un caso di non autografia, poiché le caratteristiche grafiche appartenenti alle autografe non sono state rinvenute nella verificanda. Le differenze emerse sono state riscontrate in elementi dinamici e psicomotori individualizzanti che sono possono essere inquadrate e collocate nell'ambito della variabilità naturale, cioè il range all'interno del quale ogni mano scrivente produce delle differenze. Le differenze rintracciate rientrano in due delle tre categorie considerate probanti ai fini peritali: il movimento e il gesto fuggitivo. Tali categorie sono ritenute fondanti nell'indagine grafica perché sono inimitabili in quanto: la prima nasce da una spinta di tipo psicomotoria;
mentre il gesto fuggitivo è il prodotto di un impulso istintivo e irrefrenabile che sfugge a
6 qualsiasi controllo razionale, tant'è che si definisce il “tic” della scrittura. Come non è possibile imitare questi due elementi, così non è possibile sopprimere i propri quando si tenta di imitare la grafia altrui. Nulla si può riferire in merito al terzo elemento, cioè la pressione in quanto la stessa può essere valutata solo studiando l'originale” (cfr. pag. 48 - 49 elaborato peritale).
Le considerazioni svolte dalla CTU sono frutto di accurate e scrupolose indagini, consistite in esami tecnici (ispezioni) del documento e delle firme in verifica, per la rilevazione di eventuali anomalie e l'individuazione, attraverso un'analisi particolareggiata delle firme in verifica ed osservazione delle caratteristiche grafodinamiche che contraddistinguono il tracciato, dei segni significativi e caratteristici ai fini identificativi;
nell'esame delle scritture autografe di comparazione e rilevazione delle caratteristiche generali per evidenziare le peculiarità della personalità grafica dello scrivente (da utilizzare nei confronti successivi) e in confronti analitici tra la scrittura in verifica e le firme autografe di comparazione.
L'accertamento peritale è stato effettuato altresì mediante l'integrazione della relazione con foto, al fine di individuare l'anatomia strutturale della firma e rendere obiettivamente rilevabili, anche mediante riscontro visivo, i dati indicati.
Vanno dunque integralmente condivise, siccome conseguenti ad adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici, le seguenti conclusioni della CTU dott.ssa nella relazione conclusiva del Per_3
09/03/2022: “È doveroso ribadire che l'analisi è stata eseguita su fotocopia e, quindi, non si ha la certezza che la copia fornita sia conforme all'originale.
Comunque, l'attenta analisi condotta, prima sulla sottoscrizione in verifica a nome e poi sulle firme comparative, nonché il confronto CP_2
effettuato, evidenziano che si è di fronte ad un caso di autografia. Pertanto, la sottoscrizione in verifica, nella presente relazione individuata con la sigla V1, di cui si chiedeva di verificare la riconducibilità alla mano del sig. , CP_2
è a lui riconducibile, quindi, è autografa. L'ipotesi contraria, invece, non ha
7 trovato alcun riscontro. Relativamente alla firma in verifica a nome Per_1
l'esame della firma in verifica e delle comparative nonché il confronto
[...]
effettuato hanno evidenziato differenze non solo di tipo formale, ma riconducibili alla natura grafo dinamica;
pertanto, si conclude che la firma in verifica in calce al contratto di locazione datato 15.04.2005 a none non è Persona_1
autografa; quindi, non è riconducibile alla mano della sig.ra ”. Persona_1
Deve pertanto essere dichiarata la falsità della sottoscrizione a nome Per_1
, apposta in calce al contratto di locazione del 15/04/2005 (registrata in
[...]
Latina il 9/10/2015 n. 7574 Serie 3T).
Ritiene inoltre la Corte di evidenziare che la comparazione è stata effettuata anche rispetto ad un saggio grafico. A ciò va aggiunto che le comparative coprono un arco temporale di vent'anni ( Ha infatti rilevato il ctu : “ Il ventennio tra scorso tra la prima e l'ultima firma non ha evidenziato alcuna differenza o modificazione strutturale e sostanziale.”
Del tutto singolare appare quindi l'assunto dell'appellante: “Non si comprende perché il Consulente nominato ha ritenuto totalmente attendibili le firme apposte sul saggio grafico, ed ha escluso a Suo piacimento un gruppo di firme autografe dal novero delle comparative. Le discordanze rilevate dal CTU tra le firme di comparazione, possono essere attribuibili ad una diversa modalità di apposizione delle firme, senza escludere anche una involontaria/volontaria scelta di cambiamento della propria scrittura sul saggio grafico da parte della sig.ra
. Saggio grafico di cui si dispone di una sola firma contraddistinta Persona_1
con la sigla A18 , nella relazione del C.T.U., altresì non è evidenziato alcun confronto grafico che dimostri le divergenze tra le firme apposte sul saggio ed il gruppo di firme escluse dal Consulente, omettendo pertanto la parte tecnica dimostrativa. Il Consulente semmai, doveva dubitare, delle firme apposte sul saggio grafico, in quanto suscettibili di variazione per lo stato emotivo, non delle altre firme apposte in diversi momenti, ammesse e non disconosciute! E questo un Perito Grafologo dovrebbe saperlo!”.
8 Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese Parte_1
del grado in favore di che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 281 sexies c.p.c.
IL PRESIDENTE EST.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART.281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4446/2024 posta in deliberazione il giorno 9.7.2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. LA BELLA ANTONIO;
E
) CP_1 P.IVA_1
Avv. MANSUTTI MAURIZIO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1256/2024 emessa dal Tribunale di Latina.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto Parte_1
che aveva così statuito: “- dichiara la falsità della sottoscrizione a nome Per_1
apposta in calce al contratto di locazione del 15/04/2005 (registrato in
[...]
1 Latina presso l'Agenzia delle Entrate al n. 7574, serie 3T in data 09/10/2015), depositato in originale nella cancelleria della Corte d'appello di Roma;
- visti gli artt. 226, secondo comma, c.p.c. e 537 c.p.p., dispone la annotazione della presente sentenza come al punto 5. della motivazione;
- condanna e eredi di Parte_1 CP_2 Per_2
(originario convenuto, deceduto nelle more del presente giudizio),
[...]
alla rifusione delle spese di lite in favore della che liquida in € CP_1
545,00 per spese vive ed € 3.808,00 per compenso al difensore, oltre spese generali nella percentuale del 15%, iva e cpa nella misura di legge;
- pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti e;
Parte_1 CP_2
- dispone che la presente sentenza sia comunicata anche al PM in sede”
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello CP_1
All'odierna udienza, precisate le conclusioni, la causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza ex art 281 sexies c.p.c..
2. La vicenda è stata così ricostruita nella sentenza impugnata.
“ La Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 17/12/2019 (depositata in data 07/01/2020) ha autorizzato la presentazione della querela nell'ambito del giudizio d'impugnazione della sentenza n. 2895/2018 pubblicata in data 29/11/2018, con cui il Tribunale di Latina, accogliendo la domanda proposta da Per_2
contro la ha dichiarato cessato il contratto di locazione
[...] CP_1 relativo all'immobile sito in San Felice Circeo, località Golfo Sereno, via Terracina, distinto in catasto al N.C.E.U. foglio 30, p.lla 106, sub 1, cat. A/7, classe 5, alla data del 30/09/2005 e per l'effetto ha condannato la al CP_1 rilascio, in favore di parte ricorrente, dell'immobile libero e vuoto da cose e persone, fissando per l'esecuzione la data del 07/01/2019. Deduce parte convenuta nel presente giudizio che la querela di falso sarebbe inammissibile, profilo che dovrebbe essere valutato anche dal giudice che decide sulla querela, poiché l'esistenza, la validità e la regolare esecuzione del contratto di locazione del 15/04/2005, più volte citato, non è stata mai contestata da parte attrice, nemmeno nel giudizio di primo grado. Sul punto, va osservato come, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., la querela di falso sia proponibile, sia in via principale quanto in corso di causa, in qualunque stato e grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
2 Il tenore letterale della norma richiamata consente la proponibilità della querela di falso anche laddove l'atto non sia stato precedentemente disconosciuto nella prima udienza o nel primo atto difensivo successivo alla produzione. Una volta verificatasi tale situazione processuale, alla parte che non abbia operato il tempestivo disconoscimento non resta che proporre querela di falso, alla cui proponibilità, l'art. 221 c.p.c., stante la particolarità del rimedio e le forme previste, non pone limitazioni di sorta lo stato o il grado del giudizio. Pare utile richiamare il principio di diritto, alla stregua del quale “La querela di falso, giusta la previsione dell'art. 221 c.p.c., può essere sempre proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio, a nulla rilevando né che il querelante abbia tacitamente od espressamente riconosciuto la sottoscrizione del documento di cui allega la falsità, né che venga proposta dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie né, infine, che la relativa istanza venga formulata per la prima volta solo in grado di appello (Cass. civ., sez. III, 21/10/2008, n. 25556; Cass. civ., sez. II, 23/05/2012, n. 8162). Ne deriva che condivisibilmente la Corte d'appello ha ritenuto l'ammissibilità della proposta querela con riferimento al contratto di locazione del 15/04/2005. Parte querelata richiama la giurisprudenza della Suprema Corte per cui “In tema di querela di falso, benché il dettato normativo affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della stessa, non è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza del giudice istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178, primo comma, cod. proc. civ., dal collegio, in sede di decisione della causa” (Cass. n. 1110/2010). Ora, al di là del fatto che, dalla delibazione effettuata anche in questa sede, per quanto sopra rilevato, ricorrono i presupposti di ammissibilità indicati dalla giurisprudenza di legittimità, si dubita che al giudizio compiuto dalla Corte d'appello circa la rilevanza della proposta querela per la decisione della controversia ivi pendente possa sovrapporsi una ulteriore valutazione del giudice di primo grado innanzi al quale è stato riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 355 c.p.c., norma che affida appunto al giudice d'appello la decisione sulla rilevanza del documento, essendo tale decisone strettamente inerente alle valutazioni di merito che il medesimo giudice è chiamato a fare in sede decisoria. La giurisprudenza richiamata dal convenuto in comparsa riguarda i rapporti tra la valutazione di rilevanza compiuta dall'istruttore e quella compiuta dal collegio nell'ambito dello stesso giudizio. Non pare dunque pertinente al caso di specie. Diversamente opinando si determinerebbe un contrasto di giudizi che implicherebbe un non previsto ed incoerente condizionamento della decisione della causa di merito in corte di appello (che ha ritenuto indispensabile l'accertamento devoluto al giudizio di querela di falso) ad opera di una delibazione incidentale di ammissibilità nel giudizio di primo grado.
3 Con il primo motivo la lamenta l'inammissibilità della proposta Parte_1
querela.
La doglianza è infondata.
Nella specie trattasi di querela di falso proposta in via incidentale, sicchè ogni valutazioni di ammissibilità e rilevanza con riferimento al giudizio in corso è rimessa esclusivamente al giudice a quo.
Parte appellante a sostegno della propria tesi richiama la sentenza della Corte di
Cassazione 1110/2010: “In tema di querela di falso, benché il dettato normativo affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, non è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza dell'istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178, primo comma, cod. proc. civ., dal collegio, in sede di decisione della causa”).”.
Detto richiamo è del tutto inconferente in quanto attiene alla dialettica interna tra giudice istruttore e collegio nell'ambito della stessa causa nel giudizio a quo.
Laddove però il Collegio abbia ritenuto ammissibile e rilevante la querela di falso al diverso giudice del merito della querela è preclusa ogni valutazione relativa all'incidenza della querela sul giudizio a quo.
Nel condividere quanto già compiutamente argomentato dal Tribunale e che si richiama per relationem, si segnala la sentenza 5102/2015 della Corte di
Cassazione 5102/2015 che ha precisato: “ La questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all'art. 221 cod. proc. civ., è devoluta, ai fini della decisione di merito, al giudice della causa principale e non a quello della querela, il cui unico compito consiste nell'affermare o negare la falsità dell'atto.”
4 Il secondo motivo di appello è rubricato: “Sui vizi procedurali e sostanziali che inficiano la CTU disposta dal primo Giudice”
Parte appellante si duole sul piano processuale che non siano state esaminate tutte le scritture di comparazione e, nel merito richiama le osservazioni formulate dal proprio ctp .
Tali doglianze sono infondate. Sul piano processuale gli accertamenti compiuti erano più che sufficienti per pervenire al giudizio di falsità e l'appellante non ha neppure allegato in modo specifico e tecnico perché dall'esame delle altre comparative si sarebbe pervenuti ad una conclusione diversa. Giova richiamare la motivazione della sentenza che si caratterizza per l'esaustività e la compiutezza della disamina compiuta dal Tribunale.
“3. L'atto impugnato di falso è qui costituito dal contratto di locazione più volte richiamato.
La querela in particolare ha riguardo all'apocrifìa della firma apposta in calce al contratto del 15/4/2005, che si assume non esser quella di Persona_1
amministratrice unica della CP_1
In considerazione degli univoci esiti della CTU, la querela di falso proposta va accolta, limitatamente alla sottoscrizione apposta da . Persona_1
È sufficiente richiamare alcune considerazione effettuate dal CTU nella sua relazione per dare alle conclusioni del CTU piena e indubbia considerazione:
“L'analisi sulla firma in verifica prima e sulle autografe A1, A2, A8, da A12 ad
A19 poi, ha mostrato molte differenze non riferibili solo alla mera morfologia, ma che coinvolgono le categorie probanti in ambito peritale;
infatti, le diversità riscontrate riguardano: - l'ideazione mentale e la successiva realizzazione del complesso firma, pur in presenza di varianti non strutturali e che quindi rientrano nel range di variabilità personale;
- la firma in verifica è assimilabile ad una firma sintetica vergata senza soluzione di continuità, le firme comparative sono formate da nome e cognome;
- la verificanda presenta un grado maggiore di curva, mentre nelle autografe curva ed angolo risultano in equilibrio;
- differisce
5 l'andamento sul rigo: ascendente nella verificanda sempre parallelo nelle comparative;
- differisce il gesto fuggitivo;
- nelle autografe è sempre presente il puntino della lettera I finale del cognome, mentre nella verificanda non è presente.[…] E' opportuno e doveroso fare due premesse: la prima riguarda l'impossibilità di avere la certezza che la fotocopia sia conforme all'originale, la seconda è che l'analisi della firma in verifica è stata condotta su una fotocopia, con tutti i limiti che tale utilizzo presenta. Ciò nonostante, è doveroso sottolineare che la firma della sig.ra in virtù dell'elevato livello di Persona_1
personalizzazione non è affatto facile da imitare e, l'eventuale tentativo mostrerebbe evidenti segni dello sforzo profuso non solo nell'imitare caratteristiche altrui, ma soprattutto nel sopprimere le proprie. La firma in verifica è stata vergata con spontaneità esecutiva;
infatti, è priva di tentennamenti e incertezze legate all'insicurezza del come procedere tipico di chi tenta di imitare una firma che non gli appartiene. L'assenza di tali caratteristiche è dovuta al fatto che chi ha vergato la firma in verifica non ha affatto tentato di imitazione la reale firma della sig.ra nemmeno dal mero punto di vista morfologico, Per_1
tant'è che non è stata riscontrata alcuna similarità né strutturale né formale.
Comunque, alla luce di quanto sopra analizzato e confrontato, considerato che il range di variabilità personale della sig.ra è contenuto, si afferma Persona_1
con certezza peritale, che si è di fronte ad un caso di non autografia, poiché le caratteristiche grafiche appartenenti alle autografe non sono state rinvenute nella verificanda. Le differenze emerse sono state riscontrate in elementi dinamici e psicomotori individualizzanti che sono possono essere inquadrate e collocate nell'ambito della variabilità naturale, cioè il range all'interno del quale ogni mano scrivente produce delle differenze. Le differenze rintracciate rientrano in due delle tre categorie considerate probanti ai fini peritali: il movimento e il gesto fuggitivo. Tali categorie sono ritenute fondanti nell'indagine grafica perché sono inimitabili in quanto: la prima nasce da una spinta di tipo psicomotoria;
mentre il gesto fuggitivo è il prodotto di un impulso istintivo e irrefrenabile che sfugge a
6 qualsiasi controllo razionale, tant'è che si definisce il “tic” della scrittura. Come non è possibile imitare questi due elementi, così non è possibile sopprimere i propri quando si tenta di imitare la grafia altrui. Nulla si può riferire in merito al terzo elemento, cioè la pressione in quanto la stessa può essere valutata solo studiando l'originale” (cfr. pag. 48 - 49 elaborato peritale).
Le considerazioni svolte dalla CTU sono frutto di accurate e scrupolose indagini, consistite in esami tecnici (ispezioni) del documento e delle firme in verifica, per la rilevazione di eventuali anomalie e l'individuazione, attraverso un'analisi particolareggiata delle firme in verifica ed osservazione delle caratteristiche grafodinamiche che contraddistinguono il tracciato, dei segni significativi e caratteristici ai fini identificativi;
nell'esame delle scritture autografe di comparazione e rilevazione delle caratteristiche generali per evidenziare le peculiarità della personalità grafica dello scrivente (da utilizzare nei confronti successivi) e in confronti analitici tra la scrittura in verifica e le firme autografe di comparazione.
L'accertamento peritale è stato effettuato altresì mediante l'integrazione della relazione con foto, al fine di individuare l'anatomia strutturale della firma e rendere obiettivamente rilevabili, anche mediante riscontro visivo, i dati indicati.
Vanno dunque integralmente condivise, siccome conseguenti ad adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici, le seguenti conclusioni della CTU dott.ssa nella relazione conclusiva del Per_3
09/03/2022: “È doveroso ribadire che l'analisi è stata eseguita su fotocopia e, quindi, non si ha la certezza che la copia fornita sia conforme all'originale.
Comunque, l'attenta analisi condotta, prima sulla sottoscrizione in verifica a nome e poi sulle firme comparative, nonché il confronto CP_2
effettuato, evidenziano che si è di fronte ad un caso di autografia. Pertanto, la sottoscrizione in verifica, nella presente relazione individuata con la sigla V1, di cui si chiedeva di verificare la riconducibilità alla mano del sig. , CP_2
è a lui riconducibile, quindi, è autografa. L'ipotesi contraria, invece, non ha
7 trovato alcun riscontro. Relativamente alla firma in verifica a nome Per_1
l'esame della firma in verifica e delle comparative nonché il confronto
[...]
effettuato hanno evidenziato differenze non solo di tipo formale, ma riconducibili alla natura grafo dinamica;
pertanto, si conclude che la firma in verifica in calce al contratto di locazione datato 15.04.2005 a none non è Persona_1
autografa; quindi, non è riconducibile alla mano della sig.ra ”. Persona_1
Deve pertanto essere dichiarata la falsità della sottoscrizione a nome Per_1
, apposta in calce al contratto di locazione del 15/04/2005 (registrata in
[...]
Latina il 9/10/2015 n. 7574 Serie 3T).
Ritiene inoltre la Corte di evidenziare che la comparazione è stata effettuata anche rispetto ad un saggio grafico. A ciò va aggiunto che le comparative coprono un arco temporale di vent'anni ( Ha infatti rilevato il ctu : “ Il ventennio tra scorso tra la prima e l'ultima firma non ha evidenziato alcuna differenza o modificazione strutturale e sostanziale.”
Del tutto singolare appare quindi l'assunto dell'appellante: “Non si comprende perché il Consulente nominato ha ritenuto totalmente attendibili le firme apposte sul saggio grafico, ed ha escluso a Suo piacimento un gruppo di firme autografe dal novero delle comparative. Le discordanze rilevate dal CTU tra le firme di comparazione, possono essere attribuibili ad una diversa modalità di apposizione delle firme, senza escludere anche una involontaria/volontaria scelta di cambiamento della propria scrittura sul saggio grafico da parte della sig.ra
. Saggio grafico di cui si dispone di una sola firma contraddistinta Persona_1
con la sigla A18 , nella relazione del C.T.U., altresì non è evidenziato alcun confronto grafico che dimostri le divergenze tra le firme apposte sul saggio ed il gruppo di firme escluse dal Consulente, omettendo pertanto la parte tecnica dimostrativa. Il Consulente semmai, doveva dubitare, delle firme apposte sul saggio grafico, in quanto suscettibili di variazione per lo stato emotivo, non delle altre firme apposte in diversi momenti, ammesse e non disconosciute! E questo un Perito Grafologo dovrebbe saperlo!”.
8 Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese Parte_1
del grado in favore di che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 281 sexies c.p.c.
IL PRESIDENTE EST.
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