Versione
19 febbraio 1974
19 febbraio 1974
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1973, il sussidio corrisposto ai beneficiari previsti dalla legge 3 giugno 1971, n. 404 , e' integrato a carico dello Stato, nella misura di lire 1.000 giornaliere.
Per i soli infermi ricoverati la misura del sussidio e' elevata di lire 2.000 giornaliere.
A decorrere dal 1 gennaio 1973, il sussidio corrisposto ai beneficiari previsti dalla legge 3 giugno 1971, n. 404 , e' integrato a carico dello Stato, nella misura di lire 1.000 giornaliere.
Per i soli infermi ricoverati la misura del sussidio e' elevata di lire 2.000 giornaliere.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/05/2024, n. 568Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Sezione Prima Civile Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: DOTT.SSA LL EN ZZ PRESIDENTE DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE REL. DOTT. DAMIANO COMITO CONSIGLIERE AUS. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile n. 1152/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2024, vertente TRA Parte_1 , elettivamente domiciliato in Soverato (CZ) alla Via Amirante n. 35, presso e nello studio dell'Avv. Massimo …Leggi di più...
- art. 1158 c.c.·
- possesso ad usucapionem·
- usucapione·
- appello incidentale condizionato·
- integrazione del contraddittorio·
- interruzione del possesso·
- spese processuali·
- art. 331 c.p.c.·
- art. 1159 bis c.c.·
- onere della prova