Articolo 1 della Legge 12 gennaio 1974, n. 4
Articolo 2
Versione
19 febbraio 1974
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1973, il sussidio corrisposto ai beneficiari previsti dalla legge 3 giugno 1971, n. 404 , e' integrato a carico dello Stato, nella misura di lire 1.000 giornaliere.
Per i soli infermi ricoverati la misura del sussidio e' elevata di lire 2.000 giornaliere.
Entrata in vigore il 19 febbraio 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente