Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1973, il sussidio corrisposto ai beneficiari previsti dalla legge 3 giugno 1971, n. 404 , e' integrato a carico dello Stato, nella misura di lire 1.000 giornaliere.
Per i soli infermi ricoverati la misura del sussidio e' elevata di lire 2.000 giornaliere.
A decorrere dal 1 gennaio 1973, il sussidio corrisposto ai beneficiari previsti dalla legge 3 giugno 1971, n. 404 , e' integrato a carico dello Stato, nella misura di lire 1.000 giornaliere.
Per i soli infermi ricoverati la misura del sussidio e' elevata di lire 2.000 giornaliere.