Sentenza 7 aprile 2004
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod.proc.pen., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto essa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2004, n. 21805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21805 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 07/04/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 626
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 004282/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RASCUNÀ EUPILIO NAZARENO N. IL 20/06/1957;
avverso ORDINANZA del 22/12/2003 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Enrico Delehaye che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avv. Orazio Giuliano del foro di Catania. Il Tribunale di Catania con ordinanza 22.12.2003 confermava il provvedimento del G.I.P. della stessa città in data 10.12.2003 che aveva applicato a RA Eupilio Nazareno la misura degli arresti domiciliari.
L'indagato era chiamato a rispondere di dodici ipotesi di truffa aggravata in relazione a finanziamenti ottenuti per falsi acquisti di apparecchiature elettromedicali, nonché dei reati satellite di simulazione di reato concernenti le denunce di furto di dette apparecchiature oltre che di associazione per delinquere. Il collegio osservava che i rapporti tra gli ideatori delle operazioni ed i medici coinvolti - tra cui il RA - si erano protratti nel tempo, avendo ogni singolo professionista partecipato a diversi episodi truffaldini, donde la permanenza dell'accordo criminoso. Quanto agli indizi di colpevolezza veniva sottolineato che era rimasto accertato che le apparecchiatura, apparentemente fornite al RA, erano inesistenti e che il predetto, dopo aver preso apparentemente in leasing detti apparecchi, mai fornitigli, ne aveva denunciato, di volta in volta, il furto.
Le esigenze cautelari venivano ravvisate nel pericolo di reiterazione del reato.
Propone ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato denunciando vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta esigenza cautelare. Deduce che dal capo di imputazione risulta che il RA - a differenza di altri coindagati - aveva partecipato all'associazione, unica ipotesi in relazione alla quale era stato emesso il provvedimento restrittivo, dal novembre 1997 al febbraio 2001. Pertanto non poteva più esser ravvisata l'attualità del paventato pericolo di reiterazione della condotta criminosa. Il motivo è privo di fondamento ed il ricorso deve esser rigettato con le conseguenze di legge.
Deve premettersi che, per accertare la sussistenza delle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274 lett. C) c.p.p., il giudizio prognostico deve fondarsi su elementi specifici dai quali sia possibile dedurre il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa.
E la prognosi negativa può esser giustificata anche dalla pluralità dei fatti contestati, considerata alla luce delle modalità della condotta in concreto tenuta, può esse indice sintomatico di una personalità proclive al compimento di atti delittuosi. Nè l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari possono essere confuse con l'attualità delle condotte criminose, potendosi, i detti requisiti, rinvenire anche quando il delitto risalga nel tempo.
Ciò premesso, deve osservarsi che l'ordinanza impugnata fornisce adeguate giustificazioni in ordine al concreto pericolo di reiterazione.
È stato infatti sottolineato che la spregiudicatezza dimostrata dall'indagato nel partecipare alle diverse operazioni truffaldine e nel presentare le false denunce di furto, il protrarsi nel tempo della sua stessa per ben dodici volte e lo stesso comportamento tenuto di fronte al G.I.P., erano elementi tali da far ritenere il RA particolarmente incline a comportamenti delittuosi si da far considerare concreta la pericolosità sociale. Nè può sostenersi - come assume il ricorrente - che la contestazione, nel capo di imputazione, dell'ipotesi associativa fino al febbraio 2001 dimostri, automaticamente, la rescissione di ogni legame con il sodalizio criminoso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2004