Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2004, n. 21805
CASS
Sentenza 7 aprile 2004

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Ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod.proc.pen., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto essa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2004, n. 21805
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21805
    Data del deposito : 7 aprile 2004

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