Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4550 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
LA CORTE: 04 55 0/ 03 TCA 1441DA REGIS REP BOLLO 0 21 46 E 35 L CNE REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 22946/01 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron. 10366 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep 4 Dott. Kenato RORDORF Consigliere= ud. 26/11/02 Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere ha pronunciato la seguent.e S E NT ENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente e legale tempore elettivamente domiciliato rappresentante pro in ROMA PIAZZA DELL'ORO 3, presso l'Avvocato CHIARA RICCI rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE giusta mandato a CIPRIANI. LEONILDE FRANCESCONI, margine del ricorso;
- ricorrenta con tro EV IC;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 2515/00 del Giudice di pace di 2168 BARI, depositata il 07/08/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2002 dal Consigliere Dott. Ugo kiccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Cipriani che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
. . . . . . -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Coa atto Kii citazione notificato in dala 25.1.1999 NI Do TO conveni vа avanti al gindice di pace di Bari lå Regione Pugila, chiedendone la condanna al pagamento della somma di £ 241.000 a titolo di contributo a seguito delle atmosferiche che avevano comportalo,avversità nell'anno 1987, un'ingente perdita di. prodotti agricoli co tivati sui propri terreni siti in agro d Tozitto, Sosteneva che Lace contributo era regolato 4dalla Legge 590/91, modificata dagli artt. 2 e della Legge 138/85 ed integrata dalle Leggi della Regione Puglia n.19/79 e n. 38/82, Con cui eranc stati previsti interventi in favore acile aziende agricole ccipite da avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale con decreto del Ministro dell'Agricoltura e che а tal fire, avesse presontato regolare comarda al nonostante Comune di Toritto, quale ente delegato "ex lege" a ricevere, is ruire e liquidare l'indennità e gli tosse stato riconosciuto Qn contribu di. £ 141.000, la Regione, cui era stata inoltrata dalla Provincia (delib. C.P.
0.1357 del 7.6.1989) richiesta di finanziamento, non aveva provveduto. il 3 Si costituiva la Regione Puglia che eccepiva pregiudizialmente l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 112 C.P.C., il proprio difetto di legittimazione passiva ed il difetic di giurisdizione dell'A.G.O.. Nol merito sosteneva I'infondatezza della domanda in assenza del decreto del Ministero dell'Agricoltura dichiarativo della eccezionalità cell'avversità atmosferica i11 relazione al terreno di proprietà dell'attore ed in 3, n. 10/89 la quale presenza dell'intervenuta aveva previsto la sospensione all'art. 6 comma 2 degli interventi di cui alla citata L.R. n.19/79. Con sentenza del 19.7-7.8.2000 il giudice di pace accoglieva la domanda, condannando la Regione Fuolia al pagamento க் favore dell'attore delia richiesta somma o £ 141.000 o_lte agli interessi dalla domanda. kiconosceva in primo luogo a legittimazione passive della Regione, escludendo quella del Comune e della Provincia, avendo tali enti esplicato, come previsto per Legge, una mera attività amrinistrativa is rutnoria delegata dalla Regione Cui compete esclusivamente la funzione d) dell'art. 70 del D. P. R. accertamento in virt 616/77, con facoltà di controllo e di sostituzione F مارا all'ente delegato. Escludeva alt res che alla deilasospensione disposta con L'art. 6 comma successiva T..R. n.10/89 potessero essere riconosciuti offetti retroactivi. Disattendeva poi l'eccepito difetto di giurisdizione dell'A.0.0., sostenendo el merito la della mancanza del decreto irrilevanza ne!in quanto Lrovava applicazione ministeriale, caso in esame la L.
3. n.19/79 integrata dalla L.R. 38/82 con cui la Regione Puglia aveva introdotto un'autonoma disciplina più favorevole per gli operatori agricoli, prevecondo (art. 6 della citata 2 concessione dei contributi per L. R. 19/79) Che avessero subito perdite in misura non inferiore al 30% della produzione lorda, da antingersi ai Fondo di solidarietà regionale ed elevando deil'importo massimo contributi f 2.000.000, laddove invece l'intervento dello Stato, disciplinato daile leggi nn.364/70 0 590/81, prevedeva requisiti più restrictivi (perdite in misura non inferiore al 35% della produzione lorda e limite ael contributo fissato in £ 1.500.000 . Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Regione Puglia, deducendo are motivi di censura. 24 Con sentenza n. 11086/02 le Sezioni. Unite di questa Corte rigettavano 1 primo motivo di ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo le parti a questa Sezione in ordine agli altri due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte la questione di giurisdizione cel giudice ordinario Gedolla dalla Regione сол il primo motivo di rico 30, vanno esaminati restanti motivi El seguito del rinvio operato a questa sezione. れ Con i secondo motivo di ricorso la Regione Puglia denuncia violazione dell'art.. 102 C.P.C., lamentando che il giudice di pace, nonostante l'attore avesso chiesto in subordine di dichiarare la Regione Puglia tenuta ad accroditare al Comune di Toritto l'importo occorrente al pagamento del contributo Е malgrado quindi detto Comune fosse stato coinvolto nel qiudizio quale litisconsor_e necessari non abbia accolto La richiesta di integrazione del contraddit. Lorio, senza considerare che la comanda aveva per oggetto l'accertamento di situazione giuridica comune a più soggetti e uria che nessuna rilevanza può assumere la circostanza che la partecipazione al giudizio del Comune sia ó necossaria solo соп riferimento a la domanda subordinata in quanto il giudizio al riguardo deve essere espresso non già "ex pos! in base all'esito +1 deila ite mo "ex ante. La consura è certamente ammissibile sotto il profilo dell'art. 113 comma 2 C.P.C. in quanto, par gentenzJ del giudice di pace riguardando 11 pronunciata secondo equità in Una controversi a di valore non superare a lire due milion , prosperia una questione processuale che rientra Era quelle che possono essere fatte valero avanti alla Corte di Cassazione (per Letic Sez. U . 716/991. La stessa è del pari ammissibile SOLLO 11. 102 dedotto orofilo della violazione de l 'art. C.P.C. in quanto, pur trattandosi di questione dato che in orimo grado παρ era stata CV richiesta l'integrazione del contraddittorio presupposto della presenza adi 1: litisconsorzio necossario ma era stata eccepita dalla Regione colo la carenza della propria legittimazione passiva com 1'indicazione di quella de! Comune e del la Provincia, ron v'è dubbio che ura tale лагса Э integrazione, qualora ricorressero gli estremi del lit sconsorzio necessario, potrebbe essere ri_evaca anone d'ufficio in ogni stato e grado del processo 7 Н e quindi per la prima volta anche in Cassazione, sid pure sulla base degli atti già acquisiti nella precedente fase. Deve escludersi però in radice che nel caso in esame ne sussistano le condizioni, richiedendosi a ta fine, al fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, che la situazione dedotta in giudizio dobba essere decisa in maniera unitaria net confronti di più soggetti (Cass. 11150/98) e non configurandosi tale ipotosi in presenza di una 4 domanda diretta ad ottenere, come quella formulata introduttivo, l'adempimento di una con l'atto nemmeno qualora si indichi in via obbligazione, subordinata, quale eventuale destinatario dell'accredito che l'obbligato dovrà effettuare, un altro GG to сле covrebbe provvedere poi a riversare la somma all'avente diritto. Una tale prospettazione, cho fa riferimento sostanzialmente شاغرة una modalità di pagamento attraverso la partecipazione di Jn Zerzo, nor في idonea a qualificare tale terzo come litisconsorte necessario, sia perché si è pur sempre in materia di obbligazioni sia perché, dovendosi in tale eventualità considerare cale terzo come semplice potrebbe mandatario, egli noil ritenersi не 8 direttamente a personalmente obbligato. сол 1.1 terzo motivo ia ricorrente denuncia mallità della sentenza e/o motivazione apparente, sostenendo che ia Corte d'Appello di Bari con sentenza T: 543 de i 6.7.2001 na statuito che legittimo contradditiore è l'ente tenuto per legge alla concessione e non già la Regione Puglia e che il giudico di pace è giunto a conclusioni opposte senza indicarne le ragioni, nononstante la Provincia ed il Comune fossero tanuli per logge al paçamento. Anche tale censura è infondata. [1 primo luogo si csserva che nessuna rilevanza può assumere mero richiamo ad una precedente sentenza della Corte d'Appello di Bari he, escludendo la legittimazione passiva della Regione Puglia, sarebbe giunt.a 日 conclusioni opposte à quello cui è pervenuto il giudice di pace, se si consideri che nessun accenno è stato fatto alle argomentazioni. che sarebbero State svolte in quella sede. rispondente ai contenuto della sentenzaNon impugnata è poi Ja specifica deduzione relativa alla mancanza di motivazione nella parte in cui il giudice di pace ra affermato la legittimazione ព н della Regione ed ha escluso invoce quella della Provincia e del Comune, nonostante tali due enti Fossero tenuti al pagamento. Risulta infatti cac 11 qiudice di pace ha affrontato espressamente, con richiami normativi di regionale, il problema dellafor: Le nazionale legitlimazione passivo, rilevando one la delega conferita alia Provincia ed al Comune ha finalità essenzialmente istrullorie che la Regione conserva la facoltà di inserirsi in ogni fase del procedimento, rimanendo unico ed effettivo titolare del potere di concessione del contributo. A fronte di tali considerazioni la Regione non dedotto ai cuna specifica argomentazione di carattere giuridico, limitandosi ad affermare che tenuti per legge al pagamento sono la Provincia ed i Comune, trascurando ogni valutazione S11 un'eventuale diversa natura della delega rispolto a quelia prospettata con la sentenza impugnala e non consentendo in tal modo il richiesto controllo di Regiltimità. Nulla deve essore disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituta. F.Q.M. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 10 Rigetta il ricorso. Roma, 26.11.2002 Il Consigliere est. Идо винь вильем, Mgo CORTE SUPRIMAL CAUSAZIONE Civile Cancelleria Po Depositato it 2.7.MAR. 2003. IL CANCELLIERE 11 1.2. 22441/01 Il residente IL CANCELLIERE Luisa Passipiletil