CASS
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2025, n. 34927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34927 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AR IA LM SI PE LE MO Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del Tribunale di Macerata. udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. AS HA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in data 15 aprile 2025 con cui il Tribunale di Macerata ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’indagato avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo.
2.Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione degli artt. 321 e 322- bis cod. proc. pen. È stato, in proposito, eccepito che l’istanza di revoca del sequestro preventivo sarebbe stata correttamente presentata al Pubblico ministero procedente e non presso il giudice per le indagini preliminari, come erroneamente affermato nel provvedimento oggetto di ricorso. La difesa ha, inoltre, affermato che l’eventuale deposito dell’istanza presso il giudice procedente anziché presso il Pubblico ministero non comporterebbe alcuna ipotesi di nullità ovvero di inammissibilità. È stata, in proposito, richiamata la giurisprudenza di legittimità che esclude la ricorrenza di una ipotesi di nullità nel caso in cui il giudice procedente rigetti l’istanza di revoca di sequestro preventivo in assenza di parere del Pubblico ministero.
3. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che: Con provvedimento emesso in data 16 settembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata ha disposto, nei confronti dell’indagato AS HA, il sequestro preventivo della ditta individuale Jambo. Il difensore dell’indagato ha, quindi, chiesto al Pubblico ministero, con istanza depositata telematicamente in data 13 marzo 20205, il dissequestro del conto corrente intestato alla ditta individuale Jambo. Il Pubblico Ministero, in data 17 marzo 2025, ha trasmesso gli atti al giudice per le indagini preliminari, con parere negativo al dissequestro del menzionato conto corrente. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34927 Anno 2025 Presidente: RG IO Relatore: MO LE Data Udienza: 17/09/2025 Con provvedimento del 18 marzo 2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, preso atto del parere contrario espresso dal Pubblico ministero, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di AS HA, ritenendo insussistenti i presupposti per disporre il dissequestro del conto corrente intestato alla ditta individuale Jambo. Con ordinanza del 15 aprile 2025, il Tribunale di Macerata ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’indagato avverso il provvedimento di rigetto di revoca del sequestro preventivo, affermando che la difesa avrebbe “azionato una procedura in contrasto con il paradigma processuale, avendo dapprima, erroneamente, presentato istanza di dissequestro al g.i.p. (e non al P.m.) e, poi, istanza di appello cautelare avverso l’ordinanza del g.i.p. (peraltro nulla ex art. 178 lettera “a” c.p.p. in quanto emessa da un giudice funzionalmente incompetente” (vedi pag. 1 del provvedimento oggetto di ricorso).
4. Tutto ciò premesso deve essere evidenziato che il Tribunale ha erroneamente dichiarato inammissibile l’appello proposto da AS HA. L’esame degli atti dimostra, infatti, che il ricorrente ha correttamente depositato l’istanza di revoca di sequestro preventivo presso la segreteria del Pubblico ministero così come previsto dall’art. 321, comma terzo, cod. proc. pen.; di conseguenza l’organo inquirente, ritenendo che l’istanza doveva essere respinta, ha trasmesso la richiesta di revoca al giudice per le indagini preliminari con il proprio parere negativo. Ne consegue che AS HA, nel pieno rispetto del disposto dell’art. 322-bis, comma primo, cod. proc. pen., ha proposto appello avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, con conseguente erroneità dell’impugnata declaratoria di inammissibilità. Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Macerataper un nuovo esame dell'appello proposto dall'interessato.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di macerata competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così è deciso, 17/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LE MO IO RG 2
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. AS HA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in data 15 aprile 2025 con cui il Tribunale di Macerata ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’indagato avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo.
2.Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione degli artt. 321 e 322- bis cod. proc. pen. È stato, in proposito, eccepito che l’istanza di revoca del sequestro preventivo sarebbe stata correttamente presentata al Pubblico ministero procedente e non presso il giudice per le indagini preliminari, come erroneamente affermato nel provvedimento oggetto di ricorso. La difesa ha, inoltre, affermato che l’eventuale deposito dell’istanza presso il giudice procedente anziché presso il Pubblico ministero non comporterebbe alcuna ipotesi di nullità ovvero di inammissibilità. È stata, in proposito, richiamata la giurisprudenza di legittimità che esclude la ricorrenza di una ipotesi di nullità nel caso in cui il giudice procedente rigetti l’istanza di revoca di sequestro preventivo in assenza di parere del Pubblico ministero.
3. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che: Con provvedimento emesso in data 16 settembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata ha disposto, nei confronti dell’indagato AS HA, il sequestro preventivo della ditta individuale Jambo. Il difensore dell’indagato ha, quindi, chiesto al Pubblico ministero, con istanza depositata telematicamente in data 13 marzo 20205, il dissequestro del conto corrente intestato alla ditta individuale Jambo. Il Pubblico Ministero, in data 17 marzo 2025, ha trasmesso gli atti al giudice per le indagini preliminari, con parere negativo al dissequestro del menzionato conto corrente. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34927 Anno 2025 Presidente: RG IO Relatore: MO LE Data Udienza: 17/09/2025 Con provvedimento del 18 marzo 2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, preso atto del parere contrario espresso dal Pubblico ministero, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di AS HA, ritenendo insussistenti i presupposti per disporre il dissequestro del conto corrente intestato alla ditta individuale Jambo. Con ordinanza del 15 aprile 2025, il Tribunale di Macerata ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’indagato avverso il provvedimento di rigetto di revoca del sequestro preventivo, affermando che la difesa avrebbe “azionato una procedura in contrasto con il paradigma processuale, avendo dapprima, erroneamente, presentato istanza di dissequestro al g.i.p. (e non al P.m.) e, poi, istanza di appello cautelare avverso l’ordinanza del g.i.p. (peraltro nulla ex art. 178 lettera “a” c.p.p. in quanto emessa da un giudice funzionalmente incompetente” (vedi pag. 1 del provvedimento oggetto di ricorso).
4. Tutto ciò premesso deve essere evidenziato che il Tribunale ha erroneamente dichiarato inammissibile l’appello proposto da AS HA. L’esame degli atti dimostra, infatti, che il ricorrente ha correttamente depositato l’istanza di revoca di sequestro preventivo presso la segreteria del Pubblico ministero così come previsto dall’art. 321, comma terzo, cod. proc. pen.; di conseguenza l’organo inquirente, ritenendo che l’istanza doveva essere respinta, ha trasmesso la richiesta di revoca al giudice per le indagini preliminari con il proprio parere negativo. Ne consegue che AS HA, nel pieno rispetto del disposto dell’art. 322-bis, comma primo, cod. proc. pen., ha proposto appello avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, con conseguente erroneità dell’impugnata declaratoria di inammissibilità. Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Macerataper un nuovo esame dell'appello proposto dall'interessato.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di macerata competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così è deciso, 17/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LE MO IO RG 2